Lexipedia

Decisione

14.2020.169

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta. Scadenza del rapporto di lavoro. Dispensa dal presentarsi sul luogo di lavoro

12 maggio 2021Italiano17 min

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2020.169

Lugano

12 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa 0140-2019-S (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con

istanza 22 luglio 2019 da

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 19 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Taverne;

ritenuto

in fatto: A. Con “contratto di

collaborazione” del 9 febbraio 2017 la RE 1 (in

seguito RE 1), società attiva nel settore immobiliare, ha assunto CO 1 (in

seguito CO 1) per una durata indeterminata quale responsabile della contabilità, dell’amministrazione, degli archivi e

dei contratti con fornitori, clienti e inquilini con un tasso d’occupazione

del 35% per un salario lordo di fr. 2'000.– mensili. Le parti hanno

convenuto di regolare la disdetta secondo i termini del Codice delle

obbligazioni.

B. In

risposta a un’e-mail del 27 dicembre 2018 dell’amministratore della RE 1 PI 1, con

un’e-mail dello stesso giorno CO 1 ha ribattuto alle critiche rivolte alla sua

attività lavorativa e affermato che avrebbe atteso una conferma del

licenziamento per raccomandata. Sempre il medesimo giorno e sempre per e-mail PI

1 ha rimproverato alla dipendente di aver abbandonato il posto di lavoro la

mattina stessa con stizza, “come

alcuni mesi fa”, e le ha comunicato che “il rapporto di lavoro si concluderà.

Verificherò al mio ritorno se sono necessari uno o due mesi di disdetta”.

C. Con

lettera raccomandata del 28 dicembre 2018, ricevuta da CO 1 il 2 gennaio 2019,

la RE 1 ha comunicato la disdetta del rapporto di lavoro per il 28 febbraio

2019.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre agli interessi

del 5% dal 31 marzo 2019 (indicando quale causa del credito il “Salario mese di marzo”), fr. 124.50 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 (per “AVS/AI Parte datore di lavoro non versata”) e fr. 231.90 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 (per “LPP parte datore di lavoro non versata”).

E. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio

2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Taverne. Con osservazioni del 10 settembre 2019 la convenuta si è

opposta all’istanza. Con scritti del 30 agosto 2019 e del 20 settembre 2019 CO

1 ha presentato la propria “replica”, con duplica del 16 marzo 2020 la RE 1 ha

ribadito il proprio punto di vista.

F. Statuendo con decisione del 19 ottobre 2020, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione

interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 1'609.40 (anziché per fr. 2'356.40)

oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 200.– in ragione di ⅔ e un’indennità di fr. 200.– a favore della convenuta a titolo di

ripetibili ridotte.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 26 ottobre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,

in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Il 6 novembre 2020 il

presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione. Visto l’esito prevedibile del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 20 ottobre 2020, il termine

d’im­­pugnazione è scaduto venerdì 30 ottobre. Presentato il 26 ottobre 2020

(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il contratto di lavoro

costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il

salario del mese di marzo 2019, ma limitatamente all’importo dello stipendio al

netto delle deduzioni sociali. Il primo giudice ha d’altronde considerato che

le obiezioni della convenuta non fossero atte a inficiare il riconoscimento di

debito, siccome la formale e definitiva disdetta del rapporto di lavoro

mediante lettera raccomandata del 28 dicembre 2018 è venuta a conoscenza dell’istante

solo il 2 gennaio 2019, sicché tenuto conto del termine di disdetta di due mesi

il salario del mese di marzo risulta dovuto.

4. Nel

reclamo la RE 1 rimprovera al primo giudice una carente motivazione della

decisione impugnata per aver considerato determinante la disdetta del 28

dicembre 2018 recepita dall’istante il 2 gennaio 2019 senza pronunciarsi sull’argomento

da lei fatto valere in prima sede, secondo cui la disdetta è stata validamente

comunicata per e-mail alla dipendente già il 27 dicembre 2018 e recepita dalla

stessa quel medesimo giorno, sicché il rapporto di lavoro è terminato a fine

febbraio 2019 e il salario del mese di marzo non è dovuto, anche perché durante

quel mese la dipendente non ha lavorato. A suo dire la disdetta è stata

confermata per lettera raccomandata solo per assecondare la richiesta della

dipendente e indica precisamente che il rapporto di lavoro si sareb­be concluso

a fine febbraio 2019.

5. Orbene,

il Giudice di pace non ha effettivamente spiegato il motivo per cui ha ritenuto

pertinente quale disdetta la lettera del 28 dicembre 2018 e non l’e-mail del 27

dicembre 2018, se non con la criptica qualifica della prima come “formale definitiva disdetta”. Ciò

giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione

degli atti al primo giudice per nuova decisione. Aven­do la reclamante formulato

una richiesta in questo senso solo in via subordinata ed essendo nel caso

specifico la causa matura per il giudizio, la Camera può nondimeno statuire

essa stessa sen­za indugio (art.

327 cpv. 3 lett. b CPC).

6. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377

consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è

limitato alle carenze

manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020

consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione).

6.1 Il contratto di

lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima

riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario

pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non

sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua

prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del

Tribunale federale 5A_513/2010 del 19

ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF), secondo la cosiddetta

“Basler Praxis”, cui la Camera ha

aderito (sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1). Il contratto di lavoro non costituisce però più un

riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta giacché

il contratto non accenna all’esistenza di tale credito, che pertanto non può

ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2019.98 del

21 dicembre 2018, consid. 6.2).

6.2 Tenuto

conto del fatto che tra il secondo e il nono anno di servizio la disdetta può

essere data da ciascuna delle parti con un preavviso di due mesi per la fine di

un mese (art. 335c cpv. 1 CO), nel caso specifico il “contratto di collaborazione” del 9

febbraio 2017 (doc. F) costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione

per il salario lordo fino al 28 febbraio 2019 se si considera quale disdet­ta l’e-mail

del 27 dicembre 2018 (doc. 3), come sostenuto dalla reclamante, e fino al 31

marzo 2019 se si ritiene quale valida disdetta la raccomandata del 28 dicembre

2018 (doc. 4), ricevuta dalla dipendente solo il 2 gennaio 2019. La disdetta

del contratto di lavoro è un’eccezione della datrice di lavoro e verrà quindi esaminata

sotto l’angolo dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto consid. 7).

6.3 La RE 1 sostiene che secondo la prassi di Basilea Città le bastava

esporre le proprie eccezioni in modo non palesemente insostenibile,

ciò che avrebbe fatto in concreto nell’avvalersi della

disdetta del 27 dicembre 2018, poiché ha messo in discussione l’e­­sistenza del

titolo di rigetto “almeno

secondo la verosimiglianza necessaria”. La reclamante

fa anche presente che per il periodo per cui la dipendente ha chiesto il

salario, non solo essa non ha fornito alcuna prestazione lavorativa, ma il contratto

aveva già preso fine.

6.3.1 La

reclamante disconosce invero che la cosiddetta “Basler Praxis” è pertinente solo nel caso in cui viene eccepito un inadempimento

contrattuale (art. 82 CO), come quando essa afferma che la di-pendente non ha

lavorato il mese per cui chiede il pagamento del salario, mentre la disdetta

del rapporto contrattuale dev’essere trattata, come già rilevato, come

eccezione suscettibile d’infirmare il riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82 cpv. 2 LEF, che spetta all’escusso rendere verosimile e non solo esporre in

modo non palesemente insostenibile (sotto consid. 7).

6.3.2 Durante

il termine di disdetta il lavoratore è in principio tenuto a fornire la propria

prestazione lavorativa fino alla fine del contratto, salvo che il datore di

lavoro lo abbia esonerato dall’obbligo di lavorare. Quando il dipendente viene

liberato dall’obbligo di lavorare durante il termine di disdetta, il salario

gli è comunque dovuto fino alla fine del contratto (art. 115 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3a ed. 2014, pag. 361 con

rinvii; FAVRE/MUNOZ/TOBLER,

Le contrat de

travail, code annoté, 2010, n. 1.25 ad art. 335).

6.3.3 Nel caso in esame, con le osservazioni all’istanza

la convenuta ha affermato che “il

salario di gennaio e febbraio 2019 sono stati integralmente versati, persino

anticipatamente, alla dipendente e sebbe­ne sia stata esonerata dal presentarsi

sul posto di lavoro da gennaio 2019” (pag. 3, ad 5),

più precisamente dal 17 gennaio 2019, (doc. D accluso alla replica), salvo poi

in maniera contraddittoria rimproverarle, sia con il reclamo sia in prima sede

(osservazioni pag. 7, ad 8.4, duplica pag. 7, ad 4.2), di non aver fornito la

propria prestazione lavorativa durante il mese di marzo. Essendo la lavoratrice

stata esonerata dall’obbligo di lavorare, il salario è dovuto fino al termine

di disdetta anche se non ha lavorato (sopra consid. 6.2.2), sicché la censura

della reclamante si rivela pretestuosa.

7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142

consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo

convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile

nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehe­lin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali

(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).

7.1 Nella

fattispecie la reclamante sostiene di aver comunicato la disdetta del rapporto

di lavoro già con la prima e-mail del 27 dicembre 2018, delle ore 11:19, di cui

la dipendente ha preso conoscen­za subito, come risulta dalla sua risposta

delle ore 11:54. Il licenziamento è inoltre stato ribadito in modo chiaro e

univoco con l’e-mail delle ore 12:11 e confermato con la raccomandata del

giorno successivo, che d’altronde indica precisamente che il rapporto di lavoro

si sarebbe concluso a fine febbraio 2019.

7.2 Quale

esercizio di un diritto formatore, la disdetta del contratto di lavoro ai sensi

dell’art. 335 CO consiste in una manifestazione di volontà unilaterale chiara,

incondizionata e irrevocabile (DTF 128 III 135 consid. 2/a-b) di mettere fine

al rapporto di lavoro nel futuro a una data determinata (Rehbinder/Portmann, in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 335 CO). Se

sussiste un dubbio, la disdetta dev’essere interpretata contro lo scrivente (in dubio contra stipulatorem) (sentenza

del Tribunale federale 4C.339/2003 del 19

febbraio 2004 consid. 2.1; Wyler/Hein­zer, op. cit., pag. 501;

per analogia in materia di locazione: DTF 135 III 444, consid. 3.3). L’autore della

disdetta si assume quindi le conseguenze del carattere equivoco o incomprensibile delle sue dichiarazioni

(FAVRE/ MUNOZ/Tobler, op.

cit., n. 1.15 ad art. 335). La disdetta non è sottoposta ad

alcuna forma particolare. La data determinante corrisponde a quella della sua

ricezione dal destinatario (DTF 133 II 523

consid. 3.3).

La disdetta del rapporto di lavoro che indica una scadenza che non rispetta il

termine di disdetta non è nulla, ma è valida per la successiva scadenza utile

(sentenza del Tribunale federale 4C.71/2002 del 31 luglio 2002, consid. 3.1, Wyler/Hein­zer, op. cit., pag. 509 e 518 con rinvii).

7.3 Nel

caso di specie, la reclamante non ha prodotto la sua prima e-mail delle ore

11:19 (dal titolo “Rapporto di

lavoro”), ma solo la risposta della dipendente delle

ore 11:54 e la propria replica delle ore 12:11 (doc. 3).

7.3.1 Pare

invero che CO 1 abbia capito la prima e-mail come una possibile disdetta, dal

momento che ha scritto: “attendo

una conferma del licenziamento per raccomandata [e] istruzioni sulla mia

eventuale presenza per i prossimi 2 mesi. In mancanza di tue segnalazioni

riterrò accettato il fatto che da oggi non ho più l’obbligo di presentarmi al

lavoro conservando i diritti contrattuali”. La

richiesta di una conferma della disdetta indica però che la dipendente non

fosse sicura dell’effettiva volontà del superiore di porre fine al rapporto di

lavoro. La disdetta deve quindi ritenersi a prima vista equivoca, e quindi

inefficace, vista l’impossibilità di conoscere il tenore esatto dell’e-mail

delle ore 11:19.

7.3.2 Con la successiva e-mail

delle ore 12:11 (avente

sempre come oggetto “Rapporto di lavoro”)

PI 1 ha ribadito alla collaboratrice la propria insoddisfazione per le sue

prestazioni lavorative concludendo che “Sì,

il rapporto di lavoro si concluderà. Verificherò al mio ritorno se sono

necessari uno o due mesi di disdetta”.

Ora,

tale dichiarazione non è chiara e univoca quanto al momento della fine del

rapporto di lavoro (“uno o due mesi di

disdetta”). Non rispetta quindi l’esigenza di determinabilità e di

chiarezza della di-sdetta, che comporta anche l’indicazione sufficientemente

chiara e inequivocabile del momento della conclusione del rapporto di lavoro

(sopra consid. 7.2; Staehelin,

Zürcher Kommentar V/2c, 2014, n. 4 ad art. 335 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag,

Art. 331-355 und Art. 361-362 OR, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 335 CO,

ad 2/b). D’altronde, l’uso della forma verbale del futuro (“si concluderà”) lascia intendere che la

disdetta sarebbe stata decisa in un secondo tempo, com’è poi avvenuto con la

lettera raccomandata del 28 dicembre 2018, intitolata non a caso “Disdetta rapporto di lavoro”, con cui PI 1

ha chiaramente messo fine alla relazione contrattuale significandole: “Con riguardo al rapporto di lavoro ti comunico con la

presente la disdetta dello stesso al 28 febbraio 2019”.

7.3.3 Pare

quindi più verosimile che tale lettera, che non fa alcun riferimento allo

scambio di e-mail e risponde all’esigenza di chiarezza manifestata dall’istante

nell’e-mail delle ore 11:54, sia da considerare quale unica

disdetta vera e propria, come rilevato dal Giudice di Pace, che non quale mera

conferma di un licenziamento già comunicato in precedenza in modo chiaro e

univoco, come invece sostenuto dalla

reclamante. Non è d’altronde determinante che la lettera menzioni il

termine del rapporto di lavoro al 28 febbraio 2019, poiché la scadenza viene

riportata automaticamente a fine marzo quale

successiva scadenza utile, stante la notifica della stes­sa all’istante

avvenuta il 2 gennaio 2019 (v. sopra consid. 7.2 i.f.).

8. Per

Fatti

i motivi sopra esposti, nel suo risultato la sentenza impugnata non presta il

fianco alla critica e il reclamo va pertanto respinto.

9. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

Considerandi

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'609.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta. Scadenza del rapporto di lavoro. Dispensa dal presentarsi sul luogo di lavoro | Lexipedia