14.2020.169
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta. Scadenza del rapporto di lavoro. Dispensa dal presentarsi sul luogo di lavoro
12 maggio 2021Italiano17 min
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
Source ti.ch
CO 1
Incarto n.
14.2020.169
Lugano
12 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa 0140-2019-S (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con
istanza 22 luglio 2019 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 26 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 19 ottobre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Taverne;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto di
collaborazione” del 9 febbraio 2017 la RE 1 (in
seguito RE 1), società attiva nel settore immobiliare, ha assunto CO 1 (in
seguito CO 1) per una durata indeterminata quale responsabile della contabilità, dell’amministrazione, degli archivi e
dei contratti con fornitori, clienti e inquilini con un tasso d’occupazione
del 35% per un salario lordo di fr. 2'000.– mensili. Le parti hanno
convenuto di regolare la disdetta secondo i termini del Codice delle
obbligazioni.
B. In
risposta a un’e-mail del 27 dicembre 2018 dell’amministratore della RE 1 PI 1, con
un’e-mail dello stesso giorno CO 1 ha ribattuto alle critiche rivolte alla sua
attività lavorativa e affermato che avrebbe atteso una conferma del
licenziamento per raccomandata. Sempre il medesimo giorno e sempre per e-mail PI
1 ha rimproverato alla dipendente di aver abbandonato il posto di lavoro la
mattina stessa con stizza, “come
alcuni mesi fa”, e le ha comunicato che “il rapporto di lavoro si concluderà.
Verificherò al mio ritorno se sono necessari uno o due mesi di disdetta”.
C. Con
lettera raccomandata del 28 dicembre 2018, ricevuta da CO 1 il 2 gennaio 2019,
la RE 1 ha comunicato la disdetta del rapporto di lavoro per il 28 febbraio
2019.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 aprile 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 31 marzo 2019 (indicando quale causa del credito il “Salario mese di marzo”), fr. 124.50 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 (per “AVS/AI Parte datore di lavoro non versata”) e fr. 231.90 oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019 (per “LPP parte datore di lavoro non versata”).
E. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Taverne. Con osservazioni del 10 settembre 2019 la convenuta si è
opposta all’istanza. Con scritti del 30 agosto 2019 e del 20 settembre 2019 CO
1 ha presentato la propria “replica”, con duplica del 16 marzo 2020 la RE 1 ha
ribadito il proprio punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 19 ottobre 2020, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 1'609.40 (anziché per fr. 2'356.40)
oltre agli interessi del 5% dal 31 marzo 2019, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 200.– in ragione di ⅔ e un’indennità di fr. 200.– a favore della convenuta a titolo di
ripetibili ridotte.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 26 ottobre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,
in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Il 6 novembre 2020 il
presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Visto l’esito prevedibile del giudizio odierno, il reclamo
non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 20 ottobre 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto venerdì 30 ottobre. Presentato il 26 ottobre 2020
(data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che il contratto di lavoro
costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il
salario del mese di marzo 2019, ma limitatamente all’importo dello stipendio al
netto delle deduzioni sociali. Il primo giudice ha d’altronde considerato che
le obiezioni della convenuta non fossero atte a inficiare il riconoscimento di
debito, siccome la formale e definitiva disdetta del rapporto di lavoro
mediante lettera raccomandata del 28 dicembre 2018 è venuta a conoscenza dell’istante
solo il 2 gennaio 2019, sicché tenuto conto del termine di disdetta di due mesi
il salario del mese di marzo risulta dovuto.
4. Nel
reclamo la RE 1 rimprovera al primo giudice una carente motivazione della
decisione impugnata per aver considerato determinante la disdetta del 28
dicembre 2018 recepita dall’istante il 2 gennaio 2019 senza pronunciarsi sull’argomento
da lei fatto valere in prima sede, secondo cui la disdetta è stata validamente
comunicata per e-mail alla dipendente già il 27 dicembre 2018 e recepita dalla
stessa quel medesimo giorno, sicché il rapporto di lavoro è terminato a fine
febbraio 2019 e il salario del mese di marzo non è dovuto, anche perché durante
quel mese la dipendente non ha lavorato. A suo dire la disdetta è stata
confermata per lettera raccomandata solo per assecondare la richiesta della
dipendente e indica precisamente che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso
a fine febbraio 2019.
5. Orbene,
il Giudice di pace non ha effettivamente spiegato il motivo per cui ha ritenuto
pertinente quale disdetta la lettera del 28 dicembre 2018 e non l’e-mail del 27
dicembre 2018, se non con la criptica qualifica della prima come “formale definitiva disdetta”. Ciò
giustificherebbe l’annullamento della sentenza impugnata e la retrocessione
degli atti al primo giudice per nuova decisione. Avendo la reclamante formulato
una richiesta in questo senso solo in via subordinata ed essendo nel caso
specifico la causa matura per il giudizio, la Camera può nondimeno statuire
essa stessa senza indugio (art.
327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377
consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è
limitato alle carenze
manifeste (sentenza del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020
consid. 4.2.1, destinata a pubblicazione).
6.1 Il contratto di
lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima
riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario
pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non
sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua
prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del
Tribunale federale 5A_513/2010 del 19
ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 126 ad art. 82 LEF), secondo la cosiddetta
“Basler Praxis”, cui la Camera ha
aderito (sentenza della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1). Il contratto di lavoro non costituisce però più un
riconoscimento di debito per il periodo successivo alla disdetta giacché
il contratto non accenna all’esistenza di tale credito, che pertanto non può
ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenza della CEF 14.2019.98 del
21 dicembre 2018, consid. 6.2).
6.2 Tenuto
conto del fatto che tra il secondo e il nono anno di servizio la disdetta può
essere data da ciascuna delle parti con un preavviso di due mesi per la fine di
un mese (art. 335c cpv. 1 CO), nel caso specifico il “contratto di collaborazione” del 9
febbraio 2017 (doc. F) costituisce un valido titolo di rigetto dell’opposizione
per il salario lordo fino al 28 febbraio 2019 se si considera quale disdetta l’e-mail
del 27 dicembre 2018 (doc. 3), come sostenuto dalla reclamante, e fino al 31
marzo 2019 se si ritiene quale valida disdetta la raccomandata del 28 dicembre
2018 (doc. 4), ricevuta dalla dipendente solo il 2 gennaio 2019. La disdetta
del contratto di lavoro è un’eccezione della datrice di lavoro e verrà quindi esaminata
sotto l’angolo dell’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto consid. 7).
6.3 La RE 1 sostiene che secondo la prassi di Basilea Città le bastava
esporre le proprie eccezioni in modo non palesemente insostenibile,
ciò che avrebbe fatto in concreto nell’avvalersi della
disdetta del 27 dicembre 2018, poiché ha messo in discussione l’esistenza del
titolo di rigetto “almeno
secondo la verosimiglianza necessaria”. La reclamante
fa anche presente che per il periodo per cui la dipendente ha chiesto il
salario, non solo essa non ha fornito alcuna prestazione lavorativa, ma il contratto
aveva già preso fine.
6.3.1 La
reclamante disconosce invero che la cosiddetta “Basler Praxis” è pertinente solo nel caso in cui viene eccepito un inadempimento
contrattuale (art. 82 CO), come quando essa afferma che la di-pendente non ha
lavorato il mese per cui chiede il pagamento del salario, mentre la disdetta
del rapporto contrattuale dev’essere trattata, come già rilevato, come
eccezione suscettibile d’infirmare il riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82 cpv. 2 LEF, che spetta all’escusso rendere verosimile e non solo esporre in
modo non palesemente insostenibile (sotto consid. 7).
6.3.2 Durante
il termine di disdetta il lavoratore è in principio tenuto a fornire la propria
prestazione lavorativa fino alla fine del contratto, salvo che il datore di
lavoro lo abbia esonerato dall’obbligo di lavorare. Quando il dipendente viene
liberato dall’obbligo di lavorare durante il termine di disdetta, il salario
gli è comunque dovuto fino alla fine del contratto (art. 115 CO; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3a ed. 2014, pag. 361 con
rinvii; FAVRE/MUNOZ/TOBLER,
Le contrat de
travail, code annoté, 2010, n. 1.25 ad art. 335).
6.3.3 Nel caso in esame, con le osservazioni all’istanza
la convenuta ha affermato che “il
salario di gennaio e febbraio 2019 sono stati integralmente versati, persino
anticipatamente, alla dipendente e sebbene sia stata esonerata dal presentarsi
sul posto di lavoro da gennaio 2019” (pag. 3, ad 5),
più precisamente dal 17 gennaio 2019, (doc. D accluso alla replica), salvo poi
in maniera contraddittoria rimproverarle, sia con il reclamo sia in prima sede
(osservazioni pag. 7, ad 8.4, duplica pag. 7, ad 4.2), di non aver fornito la
propria prestazione lavorativa durante il mese di marzo. Essendo la lavoratrice
stata esonerata dall’obbligo di lavorare, il salario è dovuto fino al termine
di disdetta anche se non ha lavorato (sopra consid. 6.2.2), sicché la censura
della reclamante si rivela pretestuosa.
7. A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni e obiezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142
consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo
convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile
nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82), di principio documentali
(art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 23 consid. 4.1.2).
7.1 Nella
fattispecie la reclamante sostiene di aver comunicato la disdetta del rapporto
di lavoro già con la prima e-mail del 27 dicembre 2018, delle ore 11:19, di cui
la dipendente ha preso conoscenza subito, come risulta dalla sua risposta
delle ore 11:54. Il licenziamento è inoltre stato ribadito in modo chiaro e
univoco con l’e-mail delle ore 12:11 e confermato con la raccomandata del
giorno successivo, che d’altronde indica precisamente che il rapporto di lavoro
si sarebbe concluso a fine febbraio 2019.
7.2 Quale
esercizio di un diritto formatore, la disdetta del contratto di lavoro ai sensi
dell’art. 335 CO consiste in una manifestazione di volontà unilaterale chiara,
incondizionata e irrevocabile (DTF 128 III 135 consid. 2/a-b) di mettere fine
al rapporto di lavoro nel futuro a una data determinata (Rehbinder/Portmann, in: Basler
Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 4 ad art. 335 CO). Se
sussiste un dubbio, la disdetta dev’essere interpretata contro lo scrivente (in dubio contra stipulatorem) (sentenza
del Tribunale federale 4C.339/2003 del 19
febbraio 2004 consid. 2.1; Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 501;
per analogia in materia di locazione: DTF 135 III 444, consid. 3.3). L’autore della
disdetta si assume quindi le conseguenze del carattere equivoco o incomprensibile delle sue dichiarazioni
(FAVRE/ MUNOZ/Tobler, op.
cit., n. 1.15 ad art. 335). La disdetta non è sottoposta ad
alcuna forma particolare. La data determinante corrisponde a quella della sua
ricezione dal destinatario (DTF 133 II 523
consid. 3.3).
La disdetta del rapporto di lavoro che indica una scadenza che non rispetta il
termine di disdetta non è nulla, ma è valida per la successiva scadenza utile
(sentenza del Tribunale federale 4C.71/2002 del 31 luglio 2002, consid. 3.1, Wyler/Heinzer, op. cit., pag. 509 e 518 con rinvii).
7.3 Nel
caso di specie, la reclamante non ha prodotto la sua prima e-mail delle ore
11:19 (dal titolo “Rapporto di
lavoro”), ma solo la risposta della dipendente delle
ore 11:54 e la propria replica delle ore 12:11 (doc. 3).
7.3.1 Pare
invero che CO 1 abbia capito la prima e-mail come una possibile disdetta, dal
momento che ha scritto: “attendo
una conferma del licenziamento per raccomandata [e] istruzioni sulla mia
eventuale presenza per i prossimi 2 mesi. In mancanza di tue segnalazioni
riterrò accettato il fatto che da oggi non ho più l’obbligo di presentarmi al
lavoro conservando i diritti contrattuali”. La
richiesta di una conferma della disdetta indica però che la dipendente non
fosse sicura dell’effettiva volontà del superiore di porre fine al rapporto di
lavoro. La disdetta deve quindi ritenersi a prima vista equivoca, e quindi
inefficace, vista l’impossibilità di conoscere il tenore esatto dell’e-mail
delle ore 11:19.
7.3.2 Con la successiva e-mail
delle ore 12:11 (avente
sempre come oggetto “Rapporto di lavoro”)
PI 1 ha ribadito alla collaboratrice la propria insoddisfazione per le sue
prestazioni lavorative concludendo che “Sì,
il rapporto di lavoro si concluderà. Verificherò al mio ritorno se sono
necessari uno o due mesi di disdetta”.
Ora,
tale dichiarazione non è chiara e univoca quanto al momento della fine del
rapporto di lavoro (“uno o due mesi di
disdetta”). Non rispetta quindi l’esigenza di determinabilità e di
chiarezza della di-sdetta, che comporta anche l’indicazione sufficientemente
chiara e inequivocabile del momento della conclusione del rapporto di lavoro
(sopra consid. 7.2; Staehelin,
Zürcher Kommentar V/2c, 2014, n. 4 ad art. 335 CO; Rehbinder/Stöckli, Berner Kommentar, Der Arbeitsvertrag,
Art. 331-355 und Art. 361-362 OR, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 335 CO,
ad 2/b). D’altronde, l’uso della forma verbale del futuro (“si concluderà”) lascia intendere che la
disdetta sarebbe stata decisa in un secondo tempo, com’è poi avvenuto con la
lettera raccomandata del 28 dicembre 2018, intitolata non a caso “Disdetta rapporto di lavoro”, con cui PI 1
ha chiaramente messo fine alla relazione contrattuale significandole: “Con riguardo al rapporto di lavoro ti comunico con la
presente la disdetta dello stesso al 28 febbraio 2019”.
7.3.3 Pare
quindi più verosimile che tale lettera, che non fa alcun riferimento allo
scambio di e-mail e risponde all’esigenza di chiarezza manifestata dall’istante
nell’e-mail delle ore 11:54, sia da considerare quale unica
disdetta vera e propria, come rilevato dal Giudice di Pace, che non quale mera
conferma di un licenziamento già comunicato in precedenza in modo chiaro e
univoco, come invece sostenuto dalla
reclamante. Non è d’altronde determinante che la lettera menzioni il
termine del rapporto di lavoro al 28 febbraio 2019, poiché la scadenza viene
riportata automaticamente a fine marzo quale
successiva scadenza utile, stante la notifica della stessa all’istante
avvenuta il 2 gennaio 2019 (v. sopra consid. 7.2 i.f.).
8. Per
Fatti
i motivi sopra esposti, nel suo risultato la sentenza impugnata non presta il
fianco alla critica e il reclamo va pertanto respinto.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
Considerandi
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'609.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).