14.2020.17
Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Contributi di mantenimento per il figlio. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su fatti e documenti nuovi
1 luglio 2020Italiano8 min
Circolo di Balerna ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.17
Lugano
1 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 162 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 19 novembre 2019 da
AO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 30 gennaio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Balerna;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 ottobre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, AO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'500.–,
indicando quale causa del credito gli “alimenti per la figlia __________”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 novembre
2019 AO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna. Nel termine impartitogli per presentare osservazioni, RE 1
è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione del 30 gennaio 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Balerna ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.–
e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio 2020 per ottenerne
l’annullamento (e implicitamente la reiezione dell’istanza). Con decisione del
giorno successivo il presidente della Camera ha respinto la domanda di gratuito
patrocinio presentata con l’impugnazione. Visto l’esito dell’odierno
giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 l’8 febbraio 2020, il termine di ricorso è scaduto
martedì 18 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),
il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha
rilevato che la sentenza di divorzio dell’8 giugno 2015 emessa dal Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud costituisce valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione.
1.2.2
Nel
reclamo RE 1 afferma di essere stato impedito dal formulare osservazioni all’istanza
dinanzi al giudice di prime cure poiché impegnato a evitare la propria
espulsione dall’appartamento preso in locazione. Allega inoltre di aver
ricevuto in quel periodo la convocazione dell’Ufficio del sostegno sociale per
il mancato pagamento delle spese della cassa malati.
Orbene,
RE 1 non risulta aver domandato al Giudice di pace la restituzione del termine
per formulare le proprie osservazioni ai sensi degli art. 33 cpv. 4 LEF o 148
CPC (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3) né una
proroga del termine impartitogli ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CPC, che
oltretutto era di venti giorni in luogo degli usuali dieci fissati nelle
procedure sommarie. Egli non ha d’altronde reso verosimile che i motivi da lui
addotti imponessero un suo impegno costante e totale durante i venti giorni a
disposizione. La censura cade pertanto nel vuoto.
1.2.3
In
merito all’esecuzione promossa dall’ex-moglie nei suoi confronti sulla scorta
della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 29 agosto 2014
omologata nella sentenza di divorzio dell’8 giugno 2015, volta all’incasso dei contributi
di mantenimento per la figlia di fr. 700.– mensili rimasti insoluti dal
giugno del 2019 (per un totale di fr. 3'500.–), il reclamante evidenzia
che secondo il punto 6 di tale convenzione “l’obbligo del versamento del contributo cesserà nella
misura in cui il padre dovesse fare capo alla pubblica assistenza per
provvedere al proprio sostentamento”. Rileva di
percepire a partire dal novembre del 2019 l’indennità straordinaria di
disoccupazione (ISD) per gli ex-indipendenti, situazione che è a sua mente
equiparabile alla pubblica assistenza, posto che non sarebbe per lui possibile
richiederla fintantoché gli vengono erogate tali indennità. Per questo motivo e
anche per il fatto ch’egli sarebbe privo di reddito “già da metà 2019”, ritiene
di non essere tenuto a pagare quanto rivendicato da AO 1. Osserva infine di
essere da tempo senza reddito alcuno come si evincerebbe dalla dichiarazione d’imposta
del 2018, mentre la situazione finanziaria dell’ex-moglie, che percepisce ora
uno stipendio mensile di oltre fr. 5'000.–, sarebbe notevolmente
migliorata rispetto alla situazione in cui si trovava al momento in cui il
giudice ha pronunciato la sentenza di divorzio.
Il
problema è che, avendo RE 1 omesso senza valide giustificazioni di presentare
osservazioni in prima istanza, tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo risultano
nuove e pertanto inammissibili, così come è irricevibile poiché nuova tutta la
documentazione prodotta con il reclamo (sopra consid. 1.2). Integralmente
fondato su allegazioni e fatti di cui la Camera non può tenere conto, il
reclamo si rivela a sua volta inammissibile per carenza di motivazione.
2.
Ad
ogni modo le censure sollevate dal reclamante andrebbero respinte anche nel
merito. Egli è infatti stato escusso per i contributi di mantenimento maturati da
giugno ad ottobre 2019 (fr. 700.– x 5 = fr. 3'500.–), come si evince
anche dall’istanza di rigetto dell’opposizione. Sarebbe così in ogni caso
irrilevante il fatto che dal mese di novembre 2019 RE 1 beneficia dell’indennità
straordinaria di disoccupazione (ISD) per gli ex-indipendenti. Per quanto
attiene invece alla circostanza secondo cui la propria situazione finanziaria
sarebbe divenuta critica mentre quella della ex-moglie sarebbe migliorata, va
ricordato che il giudice del rigetto non ha la competenza di modificare il
contributo di mantenimento del figlio stabilito nella sentenza di divorzio. Ciò
spetta all’autorità di protezione dei minori in caso d’accordo tra i genitori e
al giudice del divorzio in caso di disaccordo (art. 134 cpv. 3 CC). Il
reclamante disconosce inoltre che le censure riguardanti la sua situazione
economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.
81.
LEF – il giudice del rigetto può prendere in considerazione per respingere l’istanza,
fermo restando che delle
difficoltà finanziarie del reclamante si
terrà conto in sede di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione dovendo limitarne l’estensione
alla parte dei redditi dell’escusso non assolutamente impignorabili che eccede
il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra altre: sentenza della CEF
14.2017.120
del 25 luglio 2017).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).