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Decisione

14.2020.17

Rigetto definitivo dell’opposizione. Sentenza di divorzio. Contributi di mantenimento per il figlio. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su fatti e documenti nuovi

1 luglio 2020Italiano8 min

Circolo di Balerna ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.17

Lugano

1 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa n. 162 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 19 novembre 2019 da

AO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 30 gennaio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Balerna;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 ottobre 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, AO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 3'500.–,

indicando quale causa del credito gli “alimenti per la figlia __________”.

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 19 novembre

2019 AO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Balerna. Nel termine impartitogli per presentare osservazioni, RE 1

è rimasto silente.

C. Statuendo con decisione del 30 gennaio 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Balerna ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.–

e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 febbraio 2020 per ottenerne

l’annullamento (e implicitamente la reiezione dell’istanza). Con decisione del

giorno successivo il presidente della Camera ha respinto la domanda di gratuito

patrocinio presentata con l’impugna­­zione. Visto l’esito dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 l’8 febbraio 2020, il termine di ricorso è scaduto

martedì 18 febbraio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale),

il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace del Circolo di Balerna ha

rilevato che la sentenza di divorzio dell’8 giugno 2015 emessa dal Pretore

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud costituisce valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione.

1.2.2

Nel

reclamo RE 1 afferma di essere stato impedito dal formulare osservazioni all’istanza

dinanzi al giudice di prime cure poiché impegnato a evitare la propria

espulsione dall’appartamen­­to preso in locazione. Allega inoltre di aver

ricevuto in quel periodo la convocazione dell’Ufficio del sostegno sociale per

il mancato pagamento delle spese della cassa malati.

Orbene,

RE 1 non risulta aver domandato al Giudice di pace la restituzione del termine

per formulare le proprie osservazioni ai sensi degli art. 33 cpv. 4 LEF o 148

CPC (sentenza della CEF 14.2017.102 del 24 novembre 2017 consid. 4.3) né una

proroga del termine impartitogli ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 CPC, che

oltretutto era di venti giorni in luogo degli usuali dieci fissati nelle

procedure sommarie. Egli non ha d’altronde reso verosimile che i motivi da lui

addotti imponessero un suo impegno costante e totale durante i venti giorni a

disposizione. La censura cade pertanto nel vuoto.

1.2.3

In

merito all’esecuzione promossa dall’ex-moglie nei suoi confron­ti sulla scorta

della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 29 agosto 2014

omologata nella sentenza di divorzio dell’8 giugno 2015, volta all’incasso dei contributi

di mantenimento per la figlia di fr. 700.– mensili rimasti insoluti dal

giugno del 2019 (per un totale di fr. 3'500.–), il reclamante evidenzia

che secondo il punto 6 di tale convenzione “l’obbligo del versamento del contributo cesserà nella

misura in cui il padre dovesse fare capo alla pubblica assistenza per

provvedere al proprio sostentamento”. Rileva di

percepire a partire dal novembre del 2019 l’indennità straordinaria di

disoccupazione (ISD) per gli ex-indipendenti, situazione che è a sua mente

equiparabile alla pubblica assistenza, posto che non sarebbe per lui possibile

richiederla fintantoché gli vengono erogate tali indennità. Per questo motivo e

anche per il fatto ch’egli sarebbe privo di reddito “già da metà 2019”, ritiene

di non essere tenuto a pagare quanto rivendicato da AO 1. Osserva infine di

essere da tempo senza reddito alcuno come si evincerebbe dalla dichiarazione d’imposta

del 2018, mentre la situazione finanziaria dell’ex-moglie, che percepisce ora

uno stipendio mensile di oltre fr. 5'000.–, sarebbe notevolmente

migliorata rispetto alla situazione in cui si trovava al momento in cui il

giudice ha pronunciato la sentenza di divorzio.

Il

problema è che, avendo RE 1 omesso senza valide giustificazioni di presentare

osservazioni in prima istanza, tutte le sue allegazioni contenute nel reclamo risultano

nuove e pertanto inammissibili, così come è irricevibile poiché nuova tutta la

documentazione prodotta con il reclamo (sopra consid. 1.2). Integralmente

fondato su allegazioni e fatti di cui la Camera non può tenere conto, il

reclamo si rivela a sua volta inammissibile per carenza di motivazione.

2.

Ad

ogni modo le censure sollevate dal reclamante andrebbero respinte anche nel

merito. Egli è infatti stato escusso per i contributi di mantenimento maturati da

giugno ad ottobre 2019 (fr. 700.– x 5 = fr. 3'500.–), come si evince

anche dall’istanza di rigetto dell’op­posizione. Sarebbe così in ogni caso

irrilevante il fatto che dal mese di novembre 2019 RE 1 beneficia dell’indennità

straordinaria di disoccupazione (ISD) per gli ex-indipendenti. Per quanto

attiene invece alla circostanza secondo cui la propria situazione finanziaria

sarebbe divenuta critica mentre quella della ex-moglie sarebbe migliorata, va

ricordato che il giudice del rigetto non ha la competenza di modificare il

contributo di mantenimento del figlio stabilito nella sentenza di divorzio. Ciò

spetta all’autorità di protezione dei minori in caso d’accordo tra i genitori e

al giudice del divorzio in caso di disaccordo (art. 134 cpv. 3 CC). Il

reclamante disconosce inoltre che le censure riguardanti la sua situazione

economica non costituiscono un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art.

81.

LEF – il giudice del rigetto può prendere in considerazione per respingere l’istanza,

fermo restando che delle

difficoltà finanziarie del reclamante si

terrà conto in sede di pignoramento, l’ufficio d’esecuzione dovendo limitarne l’estensione

alla parte dei redditi dell’escusso non assolutamente impignorabili che eccede

il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra altre: sentenza della CEF

14.2017.120

del 25 luglio 2017).

3.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

4.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'500.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).