14.2020.170
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
9 novembre 2020Italiano5 min
di discussione del 16 settembre 2020 è comparso il solo convenuto, che ha dichiarato
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Incarto n.
14.2020.170
Lugano
9 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.1413 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 marzo 2020 dalla
CO 1, __________
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 26 ottobre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 16 marzo 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 481.25 oltre alle spese
esecutive.
B. All’udienza
di discussione del 16 settembre 2020 è comparso il solo convenuto, che ha dichiarato
di non essere economicamente in grado di far fronte alla pretesa dell’istante e
di essere stato cancellato dal registro di commercio da tempo.
C. Statuendo
con decisione del 26 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
30 ottobre 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto
sospensivo.
Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 ottobre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto venerdì 6 novembre. Presentato il 28 ottobre 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi
annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima
della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento
(art. 172 n. 3 LEF).
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la
Banca __________, relativo al bo-nifico di fr. 632.85 sul conto dell’Ufficio
d’esecuzione di Lugano il 12 ottobre 2020, ovvero prima della pronuncia del
fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio che tale versamento ha permesso
di estinguere l’esecuzione dell’istante, comprese le spese di prima sede. Di
conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto
già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza
necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174
cpv. 2 LEF.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo la scadenza della
comminatoria di fallimento notificatagli il 20 gennaio 2020 – ha reso
necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.
f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 26 ottobre 2020 dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1.
III. Notificazione a:
– ;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).