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Decisione

14.2020.170

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

9 novembre 2020Italiano5 min

di discussione del 16 settembre 2020 è comparso il solo convenuto, che ha dichiarato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.170

Lugano

9 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.1413 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 marzo 2020 dalla

CO 1, __________

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 26 ottobre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 16 marzo 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 481.25 oltre alle spese

esecutive.

B. All’udienza

di discussione del 16 settembre 2020 è comparso il solo convenuto, che ha dichiarato

di non essere economicamente in grado di far fronte alla pretesa dell’istante e

di essere stato cancellato dal registro di commercio da tempo.

C. Statuendo

con decisione del 26 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

30 ottobre 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto

sospensivo.

Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 ottobre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto venerdì 6 novembre. Presentato il 28 ottobre 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi

annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima

della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento

(art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la

Banca __________, relativo al bo-nifico di fr. 632.85 sul conto dell’Ufficio

d’esecuzione di Lugano il 12 ottobre 2020, ovvero prima della pronuncia del

fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio che tale versamento ha permesso

di estinguere l’esecuzione dell’istante, comprese le spese di prima sede. Di

conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto

già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza

necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174

cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo la scadenza della

comminatoria di fallimento notificatagli il 20 gennaio 2020 – ha reso

necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett.

f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 26 ottobre 2020 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1.

III. Notificazione a:

– ;

;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).