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Decisione

14.2020.172

Fallimento. Disponibilità del debitore a estinguere il credito dell’istante

1 dicembre 2020Italiano5 min

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano (in continuazione dell’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.172

Lugano

1 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.3505 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 agosto 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 21 ottobre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano (in continuazione dell’esecuzione

n. __________ iniziata presso il Betreibungsamt Zürich 1), il 4 agosto 2020 l’CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'493.45 oltre ad

accessori.

B. All’udienza

di discussione dell’8 ottobre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 21 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2020

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento, asserendo di avere “già” preso contatto con l’istante

per pagare la sua pretesa. Il 2

novembre 2020 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di effetto

sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, non è stato ritenuto

necessario intimare il reclamo alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 ottobre 2020, il termine

d’im­pugnazione è scaduto lunedì 2 novembre. Presentato tre giorni prima (data

del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 172 LEF, il giudice rigetta la domanda di fallimento in particolare

quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e

le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione (n.

3). In sede di reclamo, il debitore può anche invocare fatti nuovi verificatisi

prima della decisione impugnata (art. 174 cpv. 1 LEF). Inoltre, in virtù dell’art. 174 cpv.

2.

LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di

fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di

fallimento (n. 3). L’enu­merazione è esaustiva.

3.

Nel

caso in esame, la reclamante si limita ad asserire

di essere intenzionata a pagare “i

costi aperti” al fine di mantenere l’azienda in vita e

di avere a tale scopo “già” preso contatto con l’istante, la quale sarebbe disposta ad accettare

il pagamento per evitare il fallimento. Assicura di essere finanziariamente in

grado di estinguere la pretesa dell’istante. Ciò però non basta. Le incombeva

provare con documenti di avere estinto il credito dell’istante prima della

pronuncia del fallimento (art. 172 n. 3 LEF) oppure dopo, ma al più tardi l’ultimo

giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2), rendendo inoltre

verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Ora, non ha adempiuto

nessuno di questi presupposti. Il reclamo va di conseguenza respinto.

4.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2.

La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3.

Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).