14.2020.172
Fallimento. Disponibilità del debitore a estinguere il credito dell’istante
1 dicembre 2020Italiano5 min
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano (in continuazione dell’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.172
Lugano
1 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.3505 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 agosto 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 30 ottobre 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 21 ottobre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano (in continuazione dell’esecuzione
n. __________ iniziata presso il Betreibungsamt Zürich 1), il 4 agosto 2020 l’CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'493.45 oltre ad
accessori.
B. All’udienza
di discussione dell’8 ottobre 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 21 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 ottobre 2020
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento, asserendo di avere “già” preso contatto con l’istante
per pagare la sua pretesa. Il 2
novembre 2020 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di effetto
sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, non è stato ritenuto
necessario intimare il reclamo alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 ottobre 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto lunedì 2 novembre. Presentato tre giorni prima (data
del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 172 LEF, il giudice rigetta la domanda di fallimento in particolare
quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e
le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione (n.
3). In sede di reclamo, il debitore può anche invocare fatti nuovi verificatisi
prima della decisione impugnata (art. 174 cpv. 1 LEF). Inoltre, in virtù dell’art. 174 cpv.
2.
LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di
fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.
Nel
caso in esame, la reclamante si limita ad asserire
di essere intenzionata a pagare “i
costi aperti” al fine di mantenere l’azienda in vita e
di avere a tale scopo “già” preso contatto con l’istante, la quale sarebbe disposta ad accettare
il pagamento per evitare il fallimento. Assicura di essere finanziariamente in
grado di estinguere la pretesa dell’istante. Ciò però non basta. Le incombeva
provare con documenti di avere estinto il credito dell’istante prima della
pronuncia del fallimento (art. 172 n. 3 LEF) oppure dopo, ma al più tardi l’ultimo
giorno del termine di ricorso (DTF 136 III 295 consid. 3.2), rendendo inoltre
verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Ora, non ha adempiuto
nessuno di questi presupposti. Il reclamo va di conseguenza respinto.
4.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2.
La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3.
Notificazione a:
–
;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).