14.2020.175
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di mutuo non datati con clausola di rimborso "in al massimo 6 mesi". Data di sottoscrizione non contestata. Esigibilità. Interpretazione dei contratti
24 luglio 2023Italiano10 min
C. Statuendo con decisione del 29 ottobre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
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CO 1RE 1
Incarto n.
14.2020.175
Lugano
2 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.840 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 agosto 2020 da
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
2, __________)
giudicando sul reclamo del 9 novembre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 29 ottobre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agli interessi
del 5% dal 1° settembre 2017, indicando quale causa del credito i “Contratti di mutuo di febbraio 2017”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 agosto
2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con
osservazioni scritte del 25 agosto 2020. L’istante ha confermato le proprie
conclusioni nella sua replica del 17 settembre 2020.
C. Statuendo con decisione del 29 ottobre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità
di fr. 3'600.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 novembre 2020 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2020, CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica del 1° dicembre 2020 e
duplica del 3 dicembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e
contrastanti posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 30 ottobre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 9 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che i contratti di mutuo, di data
ignota, prodotti dall’escutente costituivano in sé validi titoli di rigetto
dell’opposizione per fr. 300'000.–, ma ha ritenuto che non era possibile
determinare l’esigibilità delle somme mutuate, dal momento che la data d’inizio
della decorrenza del termine di rimborso di sei mesi non è menzionata nei
contratti, e che l’istante non avesse reso verosimile la volontà delle parti di
concordare una precisa data di scadenza. Onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che i mutui sono scaduti sei mesi dopo la firma dei
contratti, secondo quanto da essi previsto, e che la sottoscrizione risale al febbraio
del 2017 come da lui allegato nell’istanza e non contestato dall’escusso in
prima sede. Nelle sue osservazioni quest’ultimo obietta di aver affermato in prima sede che “le parti hanno infatti
esplicitamente rinunciato a menzionare la data dell’impegno preciso al preciso scopo di
evitarne la scadenza” spiegando di aver in precedenza, con
contratto di mutuo del 10 ottobre 2016, prestato all’istante
fr. 68'000.– “con una
scadenza indefinita […] e che proprio per mantenere il parallelismo delle
scadenze tra i reciproci contratti di mutuo, le parti hanno esplicitamente
deciso di impedire l’esigibilità della restituzione delle somme previste […]
evitando di menzionare una data di partenza”.
4.1
In
realtà, con questa dichiarazione il convenuto non ha contestato la data di
sottoscrizione dei contratti di mutuo indicata nell’istanza, bensì la stessa
pattuizione di una scadenza. Poiché le allegazioni di fatto non contestate sono
da tenere per appurate (art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario) e non possono più
essere rimesse in discussione in
sede di reclamo (sentenza
della CEF 14.2017.51 del 21 set-tembre 2017, RtiD 2018 I 775 n. 49c, consid. 5),
secondo il testo chiaro dei contratti il termine di restituzione dei mutui è
diventato esigibile nell’agosto 2017, ovvero sei mesi dopo la sottoscrizione,
senza bisogno di disdetta trattandosi di un termine di durata determinata. Nel
considerare ignota la data di firma dei contratti di mutui, la decisione impugnata
poggia su un accertamento manifestamente errato ed è quindi erronea la
conclusione giuridica per cui la data d’inizio del termine di sei mesi non
sarebbe stata resa verosimile (recte:
dimostrata).
4.2
Come
visto, però, il convenuto allega che le parti non hanno voluto pattuire una
scadenza fissa, motivo per cui hanno omesso di menzionare “una data di partenza”, con la precisa
volontà di garantire il “parallelismo”
con il contratto di mutuo del 10 ottobre 2016.
4.2.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via
provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile:
sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3
con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il
debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente
dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale
federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21
ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento
(sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3)
può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto
(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in
caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al
giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79
LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.
4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e
14.2015.23
del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
4.2.2
Nel
caso di specie il testo dei contratti è chiaro. Il mutuatario si è obbligato a
restituire le somme mutuate “in
al massimo 6 (sei) mesi in un unico versamento o in più rate secondo la disponibilità
del signor CO 1” (doc. B e C acclusi all’istanza).
Secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), questa clausola non
può ch’es-sere interpretata come l’impegno di restituire le somme prestate
entro al massimo sei mesi dalla stessa dichiarazione d’impegno, ossia dalla
firma dei contratti.
4.2.3
L’interpretazione
proposta dal convenuto poggia su un documento – il contratto di mutuo del 10 ottobre 2016 (doc. 1 annesso alle
osservazioni all’istanza) – estrinseco ai contratti invocati quali titoli di
rigetto dell’opposizione. Esso non vi è infatti menzionato e men che meno l’affermato
parallelismo delle scadenze (per tacere del fatto che anche il contratto del
2016.
prevede una scadenza determinata, ossia la scadenza di un contratto d’affitto
trentennale di due fondi con riserva di esigibilità anticipata in caso di
vendita dei fondi). Che nei contratti del 2017 le parti non abbiano menzionato
esplicitamente “una data di partenza”
non è di rilievo poiché era chiaro dalla formulazione adottata che il termine
di restituzione iniziava a decorrere dall’assunzione dell’impegno preso dal
mutuatario, cioè dalla firma dei contratti (sopra consid. 4.2.2). Le
allegazioni del resistente non consentono pertanto d’infirmare l’interpretazione
oggettiva difesa dal reclamante.
4.3
Che
il reclamante abbia atteso tre anni dalla scadenza dell’agosto del 2017 per
porre in esecuzione la sua pretesa di restituzione delle somme mutuate non
rimette in discussione – contrariamente a quanto pare pensare il convenuto – la
sua esigibilità. Costui non allega, per avventura, che RE 1 gli abbia concesso
una dilazione o che la pretesa sia nel frattempo prescritta.
4.4
In
definitiva, il reclamo va accolto, come pure l’istanza integralmente – per la
somma totale mutuata di fr. 300'000.– (doc. B e C), oltre agli interessi
del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla scadenza pattuita (agosto 2017) –, fermo
restando che la decisione odierna non pregiudica i diritti del
convenuto nel merito (sopra consid. 2).
5.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
6.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–,
eccede ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata
in via provvisoria.
2. Le
spese processuali, di fr. 260.–, sono poste a carico del convenuto, tenuto a
rifondere all’istante fr. 3'600.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a
rifondergli fr. 3'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).