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Decisione

14.2020.175

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di mutuo non datati con clausola di rimborso "in al massimo 6 mesi". Data di sottoscrizione non contestata. Esigibilità. Interpretazione dei contratti

24 luglio 2023Italiano10 min

C. Statuendo con decisione del 29 ottobre 2020, il Pretore ha respin­to l’istanza,

Source ti.ch

CO 1RE 1

Incarto n.

14.2020.175

Lugano

2 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.840 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 11 agosto 2020 da

RE 1

(patrocinato dall’__________ PA 1, __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2, __________)

giudicando sul reclamo del 9 novembre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 29 ottobre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 luglio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha

escusso CO 1 per l’incasso di fr. 300'000.– oltre agli interessi

del 5% dal 1° settembre 2017, indicando quale causa del credito i “Contratti di mutuo di febbraio 2017”.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 agosto

2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con

osservazioni scritte del 25 agosto 2020. L’istante ha confermato le proprie

conclusioni nella sua replica del 17 settembre 2020.

C. Statuendo con decisione del 29 ottobre 2020, il Pretore ha respin­to l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 260.– e un’indennità

di fr. 3'600.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 novembre 2020 per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 2020, CO 1 ha

concluso per la reiezione del reclamo. Mediante replica del 1° dicembre 2020 e

duplica del 3 dicembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e

contrastanti posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 30 ottobre 2020, il termine d’im­­pugnazione

è scaduto lunedì 9 novembre. Presentato quello stes­so giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha constatato che i contratti di mutuo, di data

ignota, prodotti dall’escutente costituivano in sé validi titoli di rigetto

dell’opposizione per fr. 300'000.–, ma ha ritenuto che non era possibile

determinare l’esigibilità delle somme mutuate, dal momento che la data d’inizio

della decorrenza del termine di rimborso di sei mesi non è menzionata nei

contratti, e che l’istante non avesse reso verosimile la volontà delle parti di

concordare una precisa data di scadenza. Onde la reiezione del­l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che i mutui sono scaduti sei mesi dopo la firma dei

contratti, secondo quanto da essi previsto, e che la sottoscrizione risale al febbraio

del 2017 come da lui allegato nell’istanza e non contestato dall’escusso in

prima sede. Nelle sue osservazioni quest’ultimo obietta di aver affermato in prima sede che “le parti hanno infatti

esplicitamente rinunciato a men­zionare la data dell’impegno preciso al preciso scopo di

evitarne la scadenza” spiegando di aver in precedenza, con

contratto di mutuo del 10 ottobre 2016, prestato all’istante

fr. 68'000.– “con una

scadenza indefinita […] e che proprio per mantenere il parallelismo delle

scadenze tra i reciproci contratti di mutuo, le parti hanno esplicitamente

deciso di impedire l’esigibilità della restituzione delle somme previste […]

evitando di menzionare una data di partenza”.

4.1

In

realtà, con questa dichiarazione il convenuto non ha contestato la data di

sottoscrizione dei contratti di mutuo indicata nell’istanza, bensì la stessa

pattuizione di una scadenza. Poiché le allegazioni di fatto non contestate sono

da tenere per appurate (art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario) e non possono più

essere rimesse in discussio­ne in

sede di reclamo (sentenza

della CEF 14.2017.51 del 21 set­-tembre 2017, RtiD 2018 I 775 n. 49c, consid. 5),

secondo il testo chiaro dei contratti il termine di restituzione dei mutui è

diventato esigibile nell’agosto 2017, ovvero sei mesi dopo la sottoscrizione,

senza bisogno di disdetta trattandosi di un termine di durata determinata. Nel

considerare ignota la data di firma dei contratti di mutui, la decisione impugnata

poggia su un accertamento manifestamente errato ed è quindi erronea la

conclusione giuridica per cui la data d’inizio del termine di sei mesi non

sarebbe stata resa verosimile (recte:

dimostrata).

4.2

Come

visto, però, il convenuto allega che le parti non hanno voluto pattuire una

scadenza fissa, motivo per cui hanno omesso di menzionare “una data di partenza”, con la precisa

volontà di garantire il “parallelismo”

con il contratto di mutuo del 10 ottobre 2016.

4.2.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via

provvisoria solo se l’escu­­tente prova (e non solo rende verosimile:

sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3

con riman­di) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né condizioni il

debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente

dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sentenza del Tribunale

federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21

ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata sul principio dell’affidamento

(sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del 4 marzo 2019 consid. 4.1.3)

può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto

(che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo restando che in

caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre, spetterà al

giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di debito (art. 79

LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145 III 26 consid.

4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e

14.2015.23

del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

4.2.2

Nel

caso di specie il testo dei contratti è chiaro. Il mutuatario si è obbligato a

restituire le somme mutuate “in

al massimo 6 (sei) mesi in un unico versamento o in più rate secondo la disponibilità

del signor CO 1” (doc. B e C acclusi all’istanza).

Secondo il principio della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), questa clausola non

può ch’es-sere interpretata come l’impegno di restituire le somme prestate

entro al massimo sei mesi dalla stessa dichiarazione d’impegno, ossia dalla

firma dei contratti.

4.2.3

L’interpretazione

proposta dal convenuto poggia su un documento – il contratto di mutuo del 10 ottobre 2016 (doc. 1 annesso alle

osservazioni all’istanza) – estrinseco ai contratti invocati quali titoli di

rigetto dell’opposizione. Esso non vi è infatti menzionato e men che meno l’affermato

parallelismo delle scadenze (per tacere del fatto che anche il contratto del

2016.

prevede una scadenza determinata, ossia la scadenza di un contratto d’affitto

trentennale di due fondi con riserva di esigibilità anticipata in caso di

vendita dei fondi). Che nei contratti del 2017 le parti non abbiano menzionato

esplicitamente “una data di partenza”

non è di rilievo poiché era chiaro dalla formulazione adottata che il termine

di restituzione iniziava a decorrere dall’assunzione dell’impegno preso dal

mutuatario, cioè dalla firma dei contratti (sopra consid. 4.2.2). Le

allegazioni del resistente non consentono pertanto d’infirmare l’interpre­tazione

oggettiva difesa dal reclamante.

4.3

Che

il reclamante abbia atteso tre anni dalla scadenza dell’agosto del 2017 per

porre in esecuzione la sua pretesa di restituzione delle somme mutuate non

rimette in discussione – contrariamente a quanto pare pensare il convenuto – la

sua esigibilità. Costui non allega, per avventura, che RE 1 gli abbia concesso

una dilazione o che la pretesa sia nel frattempo prescritta.

4.4

In

definitiva, il reclamo va accolto, come pure l’istanza integralmente – per la

somma totale mutuata di fr. 300'000.– (doc. B e C), oltre agli interessi

del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla scadenza pattuita (agosto 2017) –, fermo

restando che la decisione odierna non pregiudica i diritti del

convenuto nel merito (sopra consid. 2).

5.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

6.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 300'000.–,

eccede ampiamente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della sentenza impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata

in via provvisoria.

2. Le

spese processuali, di fr. 260.–, sono poste a carico del convenu­to, tenuto a

rifondere all’istante fr. 3'600.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, tenuto a

rifondergli fr. 3'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).