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Decisione

14.2020.176

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di mandato. Contestazione dell’operato della mandataria. Basler Praxis

25 maggio 2021Italiano18 min

Camera con un reclamo del 10 novembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

Source ti.ch

__________PI 3PI 1PI 1CO 1

Incarto n.

14.2020.176

Lugano

25 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.739 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa

con istanza 8 settembre 2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1 __________)

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

2 __________)

giudicando sul reclamo del 10 novembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 30 ottobre 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con contratto del 31 marzo 2016 CO 1 ha, tra l’altro, incaricato la RE

1, di cui PI 1 è amministratore unico, di

costituire la PI 2, di amministrarla fiduciariamente, di gestirla

amministrativamente, di domiciliarla e di fornire servizi di segretariato, per

un onorario mensile di fr. 5'000.–, IVA esclusa, pagabile trimestralmente

in via anticipata entro trenta giorni dalla data d’emissione della fattura.

B. Con

ulteriore contratto di mandato del 31 luglio 2016, le medesime parti hanno

convenuto che la RE 1 avrebbe fornito consulenza strategica di sviluppo

aziendale, finanziario e amministrativo a favore delle società “di pertinenza, proprietà e/o interesse” di CO 1 per un compenso mensile di fr. 15'000.–, IVA esclusa,

pagabile trimestralmente in via anticipa­ta a qualsiasi società “di

pertinenza” del mandatario, entro trenta giorni dalla

data d’emissione della fattura.

C. Il

20 dicembre 2019 la RE 1 ha emes­so a carico della PI 2 due fatture di fr. 15'000.– più IVA di fr. 1'155.– (per “canone Hosting Premium”) e di fr. 45'000.– più IVA di fr. 3'465.– (per “consulenza strategica”), e il 20 marzo 2020 due ulteriori fatture di fr. 45'000.– più

IVA di fr. 3'465.– (per “consulenza

strategica”) e fr. 15'000.– più IVA di fr. 1'155.–

(per “consulenza strategica.

LUGLIO 2020”), ammontanti complessivamente a fr. 129'240.–.

D. Con lettera del 24 marzo 2020 CO 1 ha disdetto il primo contratto di

mandato con effetto al 31 marzo 2020, chiedendo alla RE 1 di sospendere con

effetto immediato ogni attività relativa alle sue società e di organizzare la

riconsegna delle azioni, del materiale e della documentazione.

E. Sempre

il 24 marzo 2020 CO 1 ha inoltre disdetto con effetto immediato il secondo contratto

di mandato chiedendo alla RE 1 di sospendere ogni attività

strategica relativa alle sue società e di mettergli a disposizione il

materiale, la documentazione e tutto quanto ricevuto in forza del mandato.

F. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 7 luglio 2020 dall’Uf­­ficio d’esecuzione

di Mendrisio, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 118'860.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° luglio 2020, indicando quali motivi di

credito la “fattura del

20.12.2019 per CHF 16'155.– (pagato CHF 10'380.–) rimanenza CHF 5775.–, fattura

del 20.12.2019 per CHF 48'465.–, fattura del 20.03.2020 per CHF 48'465.–,

fattura del 20.03.2020 per CHF 16'155.– come da contratti di mandato”, più fr. 3'769.50 per “spese legali di incasso (IVA inclusa)”.

G. Avendo

interposto opposizione parziale al precetto esecutivo (senza però indicare l’importo

contestato), con istanza dell’8 settembre 2020 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto

provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del

1° ottobre 2020. Con replica del 13 ottobre 2020 e duplica del 26 ottobre 2020

le parti hanno ribadito le rispettive posizioni antitetiche.

H. Statuendo con decisione del 30 ottobre 2020, il Pretore aggiunto ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 680.–

e un’indennità di fr. 2'500.– a favore del convenuto.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 10 novembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

limitatamente a fr. 118'860.– (escluse le spese

legali d’incasso di fr. 3'769.50), protestate spese e

ripetibili. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2020, CO 1 ha concluso per

la reiezione del reclamo. Mediante replica spontanea del 14 dicembre e duplica

spontanea del 28 dicembre 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e

contrastanti conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 31 ottobre 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto martedì 10 novembre. Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC),

compresi in concreto i documenti acclusi al reclamo (doc. Z15 e Z16)

e alla duplica spontanea (doc. 5 e 6).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione

impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che per le “spese legali d’incasso” di fr. 3'769.50

l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento di debito, mentre per gli

onorari pattuiti di fr. 118'860.– i contratti di mandato sottoscritti

dalle parti costituiscono di principio un valido titolo di rigetto provvisorio.

Sennonché il primo giudice ha ritenuto l’eccezione d’incorretto adempimento dei

mandati sollevata dall’escusso sufficientemente circostanziata e non

palesemente insostenibile sulla scorta della corrispondenza incorsa fra le

parti, da cui ha dedotto l’esistenza di problematiche riferite all’esecuzione

dei contratti di mandato, così come di difficoltà del mandante nell’ottenere il

rendiconto dell’attività svolta per suo conto dalla mandataria. Dal canto suo,

ha osservato il Pretore aggiunto, l’istante non ha dimostrato di avere

adempiuto correttamente i propri obblighi e non incombe al giudice del rigetto determinare

e quantificare le prestazioni correttamente fornite dal mandatario, che va

invece rinviato al giudice di merito per far determinare con precisione la

mercede dovuta.

4.

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che le obiezioni dell’escusso sono invece

manifestamente insostenibili poiché generiche, per nulla comprensibili e anche

contrarie alla buona fede, siccome i mandati sono continuati dopo le disdette e

continuano in parte ancora oggi. A detta sua, CO 1 si sarebbe poi avvalso di un

preteso danno senz’apportarne alcuna prova concreta, salvo la lettera dell’Amministrazione

federale del­le contribuzioni (AFC) del 1° maggio 2020 relativa alle possibili

conseguenze fiscali del trasferimento dell’intero pacchetto azionario della PI

3.

(una delle società da lei gestita per conto di CO 1), che non sarebbe però di

alcuna rilevanza. L’insorgente sostiene altresì di aver dimostrato il corretto

adempimento dei propri obblighi mediante la produzione dei report trasmessi

settimanalmente a CO 1 e della prova che i mandati sono proseguiti dopo le

disdette, sicché anche gli onorari per il secondo trimestre del 2020 sarebbero dovuti.

Secondo la reclamante, una disdetta pone del resto fine a un contratto solo per

il futuro, lasciando intatta la parte delle pretese contrattuali già scadute, quelle

sorte fino alle disdette del 24 marzo 2020 rimangono in ogni caso dovute.

5.

Il

contratto di mandato firmato dal mandante costituisce in linea di massima un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per gli onorari convenuti

se il mandatario ha eseguito gli affari affidatogli fedelmente e diligentemente

(art. 398 cpv. 2 CO e 82 cpv. 1 LEF). Siccome il mandato può essere

revocato o disdetto in ogni tempo (art. 404 cpv. 1 CO), il rigetto non può

essere concesso per la remunerazione delle prestazioni effettuate dal

mandatario dopo la disdetta del mandato né per un’indennità per revoca o

disdetta intempestiva giusta l’art. 404 cpv. 2 CO se essa non figura nel

contratto quale pena convenzionale o non è oggetto di un successivo riconoscimento scritto e

firmato dall’escusso vertente su un impor­to determinato (Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’op­­position, 2017, n. 188 ad art. 82 LEF).

5.1

Nel

caso di specie, l’istante fonda la sua richiesta sui noti contratti di mandato

(doc. B e C), i quali prevedono un onorario rispettivamente di fr. 5'000.–

e fr. 15'000.– IVA esclusa, pagabile trimestralmente in via

anticipata, entrambi disdetti per la fine del mese di marzo 2020. Gli onorari

posti in esecuzione sono quelli relativi al primo trimestre dell’anno 2020, cui

si riferiscono le due fatture del 20 dicembre 2019 di fr. 16'155.– e fr. 48'465.–

(doc. E e F), al secondo trimestre e al mese di luglio del 2020, oggetto delle fatture

del 20 marzo 2020 (doc. G e H). In linea di massima i contratti di mandato

valgono come validi titoli di rigetto provvisorio dell’oppo­sizione per gli

onorari oggetto delle due prime fatture, ma non per gli onorari oggetto delle

due ultime fatture, poiché riguardano periodi successivi alla disdetta. Non

risulta neppure che l’escusso li abbia successivamente riconosciuti per scritto.

Che CO 1 abbia per ipotesi continuato a richiedere prestazioni alla mandataria

dopo le disdette – come sostiene la reclamante invero senza prove (il

mantenimento dell’iscrizione di un amministratore nel registro di commercio

ancora non significa ch’egli amministri effettivamente la società) – è senza

rilievo dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF, un riconoscimento di debito tacito

essendo inefficace in mancanza di una firma del debitore (sentenza della CEF 14.2017.83/

84.

del 18 settembre 2017 consid. 6.3/b). A prescindere dalla questione della

correttezza dell’adempimento del secondo contratto da parte della mandataria

(su cui si tornerà a breve), la decisione

impugnata merita conferma sin d’ora per fr. 64'620.–.

5.2

Ove l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato,

non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni

dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto

bilaterale (come il contratto di manda­to), incombe al procedente, in virtù

dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde

ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta

“Basler Praxis”: sentenze della CEF 14.2018.102

del 7 marzo 2019, consid. 6, 14.2017.131 dell’11 agosto 2018, consid.

5.2/a e 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823

n. 42c; DTF 145 III 25 consid.

4.3.2

per l’eccezione d’inadempimento).

5.2.1

Nel

reclamo (ad n. 12) la RE 1 afferma che le critiche di CO 1 contro il suo

operato sarebbero manifestamente

insostenibili “poiché

generiche e per nulla

comprensibili, in chiara ed abusiva malafede (considerando che i contratti di mandato

sono poi continuati)”. A detta sua, nessuno dei

documenti prodotti dall’escusso (doc. 2 a 9, 11 e 12) farebbe ritenere

adempiuti i presupposti per l’applicazione della “Basler Praxis”.

5.2.1.1

La

reclamante non si confronta però in modo preciso e specifico con l’argomentazione

del Pretore aggiunto, che a sostegno del­l’e­sistenza di problemi

di esecuzione dei contratti di mandato e di difficoltà del mandante nell’ottenere

il rendiconto dell’attività svolta dalla mandataria ha citato diversi scritti

prodotti dall’istante (doc. 2, 4, 5, 6 e 8). Nella sua generalità, la

censura dell’insorgente si avvera pertanto irricevibile per carente motivazione

(v. sopra consid. 1.2 e sentenza della CEF 14.2020.102 del 15 febbraio 2021 consid.

7.1).

5.2.1.2

D’altronde,

in prima sede la reclamante si era limitata a contestare la pertinenza della

lettera dell’AFC (doc. 6) e per il resto aveva sostenuto di aver dimostrato il

corretto adempimento dei propri obblighi avvalendosi dei report settimanali (doc. Z3 e Z4)

e del fatto che i mandati sono continuati dopo le disdette. Non aveva invece contestato specificatamente le

osservazioni di CO 1 all’istanza (pagg. 4-5), secondo cui la mandataria ha

omesso di trasmettergli a fine contratti le azioni e tutta la documentazione societaria,

così come richiesto con le disdette (doc. I e L) e più volte ribadito nei

successivi scritti (doc. 2), sicché si è visto co-stretto a inoltrare un’azione

giudiziaria, soltanto parzialmente con-ciliata (doc. 4 e 5), intesa ad ottenere

quanto richiesto oltre al rendiconto completo per ogni singola società gestita

per suo conto; aveva anche ammesso di non aver consegnato le chiusure

societarie del 2018 e del 2019 adducendo discussioni con il fiscalista del

convenuto né aveva contestato altre inadempienze quali i mancati pagamenti di

fatture (doc. 8). Sono pertanto fatti da ritenersi appurati (art. 150 cpv. 1

CPC a contrario), che non possono più essere rimessi in discussione in questa

sede (già citata sentenza della CEF 14.2020.102, consid. 7.1).

5.2.1.3

La reclamante ribadisce che le critiche del mandante indirizzate al

proprio operato sono contrarie alla buona fede nella misura in cui egli ha

portato avanti i contratti di mandato ancora per un anno, come risulterebbe

dagli estratti del registro di commercio agli atti, che comprovano che la __________

e la __________ sono tuttora domiciliate presso la sua sede e che il loro

amministratore unico è sempre PI 1 (doc. Z6 e Z7), il

quale ha inoltre continuato ad amministrare la __________ (doc. O) e la __________

(doc. P) durante tutto il mese di giugno 2020. A mente della reclamante (n. 10)

tali circostanze sarebbero particolarmente rilevanti siccome CO 1 è in possesso

di dichiarazioni di deposito dei pacchetti azionari integrali di ognuna delle

quattro società sopra menzionate (doc. R, S, T e U), azioni formalmente

intestate alla sua holding, la PI 2 (doc. Q), sicché egli avrebbe potuto

procedere a ogni modifica a registro di commercio, rinunciando così facilmente

ad ogni prestazione da parte della società reclamante. D’altronde, fino al 15

settembre 2020 PI 1 era anche amministratore

di altre due società di CO 1, ossia la __________ e la __________ (doc.

Z8 e Z9), allorquando l’assemblea volta al cambio dell’amministratore

ha avuto luogo il 29 luglio 2020 (doc. Z10 e Z11).

Orbene,

la sussistenza di alcune iscrizioni a registro di commercio non dimostra che l’attività

della mandataria sia effettivamente continuata né che CO 1 ne abbia accettato

le prestazioni. Contrariamente a quanto sostenuto con la replica spontanea

(pag. 12) la sola domiciliazione delle società presso la RE 1 non implica un’attività

effettiva della mandataria in favore di CO 1. Ne segue che anche la censura

relativa alla malafede del convenuto cade nel vuoto.

5.2.1.4

Non è neppure di rilievo che le critiche sollevate da CO 1 con l’e-mail

del 6 maggio 2019 (doc. 11) non fossero note alla reclamante – secondo quanto

da lei allegato per la prima volta con il reclamo (ad n. 12) in modo pertanto

inammissibile (sopra consid. 1.2) – né che il mandante abbia portato avanti i

contratti di mandato ancora per un anno invece di rescinderli subito. Il Pretore aggiunto non ha infatti tenuto conto dell’e-mail in

questione ai fini del giudizio impugnato.

5.2.2

Secondo la RE 1, inoltre, CO 1 avrebbe in

malafede sostenuto ch’essa gli ha cagionato un danno senza fornire alcuna prova

concreta, l’unico documento prodotto in tal senso essendo una lettera dell’AFC

(doc. 6), a suo avviso irrilevante, siccome fa riferimento a un problema

fiscale risalente al 2016 di sua esclusiva responsabilità e che non rientra in

alcuno dei mandati con essa sottoscritti, oltre a essere indirizzato alla PI 3,

società di cui CO 1 è sempre stato amministratore.

In

realtà il Pretore aggiunto non ha accertato che il convenuto ha subìto un danno

e tale circostanza non è neppure richiesta perché il mandatario possa ritenersi

inadempiente nel senso dell’art. 82 CO. D’altronde la lettera dell’AFC

fa riferimento alla cessione del pacchetto azionario della PI 3 alla PI 2, società costituita dalla reclamante su incarico

del convenuto in forza del primo contratto di mandato (doc. B). Non è

palesemente insostenibile, in questa evenienza, dedurne un possibile problema di esecuzione dei contratti di mandato. Le questioni fiscali di CO 1 saranno forse gestite “prevalentemente” dalla __________ (doc. Z12), come fatto valere dalla reclamante solo con la replica spontanea (pag. 13), ma ciò non esclude

ancora che anche sotto il profilo fiscale l’operazione di cessione del

pacchetto azionario della PI 3 non rientrasse nel mandato di consulenza

strategica affidato alla reclamante. Del resto, la doglianza in questione è

solo una delle diverse inadempienze prese in considerazione dal primo giudice.

Su questo punto il re-clamo non è pertanto atto a ribaltare l’esito della

decisione impugnata.

5.3

Infine la reclamante contesta l’esistenza di “difficoltà del mandante nell’ottenere il rendiconto

dell’attività svolta per conto della sua mandataria” accertata

dal primo giudice con riferimento agli atti del procedimento di conciliazione

promosso da CO 1 per ottenere la restituzione delle azioni e certificati azionari

di sei società sue e la fornitura della documentazione relativa alla gestione

delle sue società (istruzioni, file informatici, corrispondenza, contratti,

accordi, giustificativi ecc.) (doc. 4 e 5). Ritiene di aver dimostrato di aver

eseguito la propria attività fedelmente e diligentemente producendo, su

supporto elettronico (chiavetta USB identificata quale doc. Z4), i report trasmessi

settimanalmente al convenuto e il relativo elenco (doc. Z3).

Dal

verbale d’udienza di conciliazione (doc. 5) risulta che la RE 1 ha

fornito l’elenco dei report settimanali (doc. Z3, allegato al verbale d’udienza), ma

che le incombeva ancora consegnare entro il 7 ottobre 2020 la relativa

chiavetta USB (doc. Z4, punto 2, pag. 3 del verbale) e ulteriore

documentazione cartacea, quali gli atti permanenti, le liste fornitori e

clienti, la documentazione bancaria, i contratti, le dichiarazioni fiscali, la

documentazione relativa ai dipendenti e in genere tutta la documentazione

relativa all’attività corrente delle varie società, ad esclusione di quella

relativa alla __________, alla __________ e alla __________, che la RE 1 ha

dichiarato di non essere in suo possesso (punto

1, pag. 3 del verbale).

Ora, dinanzi al giudice del ri­getto

la reclamante ha sì prodotto la chiavetta USB (doc. Z4), ma non ha

dimostrato di aver consegnato anche l’ulteriore documentazione cartacea indicata

al punto 1 del verbale. Nelle circostanze descritte non è manifestamente

insostenibile parlare di “difficoltà del mandante nell’ottenere il rendiconto

dell’attività svolta per conto della sua mandataria”. Anche su questo punto il

reclamo non riesce a sovvertire l’accertamento del Pretore aggiunto.

6.

Il

reclamo va quindi respinto, senza che sia necessario esaminare se nella riunione

del 30 gennaio 2020 (doc. 3) le parti hanno convenuto una modifica dei mandati nel

senso di trasformare l’esi­stente remunerazione fissa in una remunerazione su

provvigione a partire dal 1° gennaio 2020. Il giudizio odierno non preclude ad

ogni modo alla reclamante di far accertare le proprie pretese in una procedura

di merito (sopra consid. 1.2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 118'860.–, raggiunge senz’altro la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo

è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa

rifonderà a CO 1 fr. 3'500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).