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Decisione

14.2020.179

Fallimento senza preventiva esecuzione. Rinvio dell’udienza concesso per errore in un’altra causa. Assenza di entrambe le parti all’udienza non rinviata. Pagamento del credito dell’istante

13 gennaio 2021Italiano7 min

ottobre 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.179

Lugano

13 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.1017 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° ottobre 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa l’11 novembre 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 1°

ottobre 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare

il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la

convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per

crediti di complessivi fr. 141'945.40 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 10 novembre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 11 novembre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre

2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, dolendosi di una violazione del suo

diritto di essere sentita e facendo valere che l’istante ha ritirato la sua

domanda dopo che le sue pretese sono state saldate. Il 16 novembre 2020 il

presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.

Entro

il termine assegnatole per presentare eventuali osservazioni al reclamo, la controparte è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 novembre 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 novembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 23 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato il 13 novembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF).

Queste

regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.

194.

cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del

28.

novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i

veri nova).

2.

Nel

caso specifico la reclamante ha pagato il saldo del credito vantato dall’istante

il 12 novembre 2020 (doc. L accluso al recla­mo) e di conseguenza quest’ultima

ha ritirato la domanda di fallimento il giorno successivo (doc. M). Il primo

presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF è quindi adempiuto.

3.

Siccome

il ritiro della domanda di fallimento è successivo alla pronuncia del

fallimento, ancorché solo di un giorno, andrebbe verificata la solvibilità

della reclamante (sopra consid. 1.2).

3.1

Sennonché

l’istante aveva chiesto, con scritto del 14 ottobre 2020 (doc. G), il posticipo

dell’udienza di fallimento (menzionando correttamente l’inc. SO.2020.1017)

fissata al 10 novembre 2020 per l’inizio di dicembre in attesa dell’eventuale

pagamento del suo credito, segnalando che la convenuta aveva pagato lo stesso

giorno un acconto di fr. 60'000.–. Ritenendo per errore che la domanda di

posticipo riguardasse la causa di rigetto dell’opposizione in cor­so tra le

stesse parti (SO. 2020.911), il 15 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di

Bellinzona ha prorogato “il

termine assegnato” fino al 2 dicembre 2020 in quest’ultima

procedura anziché in quella di fallimento

(doc. H). Le parti non si sono verosimilmente accorte del­l’errore

siccome nessuna di esse si è presentata all’udienza del 10 novembre 2020.

3.2

Nelle

circostanze descritte considerare la convenuta “assente ingiustificata”

appare incompatibile con il principio della buona fede (art. 52 CPC) e gli

accordi intervenuti tra le parti. La decisione impugnata avrebbe quindi dovuto

essere annullata e la causa retrocessa alla Pretura per nuovo giudizio previa

fissazione di una nuova udienza, tanto più che la decisione in questione è

priva di motivazione (al riguardo si ricorda nuovamente che in materia di

fallimento senza preventiva esecuzione la motivazione non può ridursi a un

semplice rinvio alla norma di legge topica: sentenza della CEF 14.2018.114 del

9.

maggio 2019 consid. 2.1).

3.3

Ciò

posto, vista la necessità di annullare la dichiarazione di fallimento, il

pagamento del 12 novembre 2020 dev’essere considerato effettuato prima del

fallimento, tanto più che è avvenuto prima del periodo indicato dall’istante

nella domanda di proroga (inizio dicembre) in cui fissare la nuova udienza. Il

reclamo va quindi accolto e il fallimento annullato senza necessità di

verificare il presupposto della verosimile solvibilità della reclamante (cfr. senten­za

della CEF 14.2018.113 del 10 luglio 2018 consid. 2.2).

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

reclamante, il cui pagamento tardivo – il primo precetto esecutivo sul quale è

fondata l’istanza si riferisce anche a premi definitivi del 2018 (doc. 2) – ha

reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1

lett. f CPC).

Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 novembre 2020

dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– avv.

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).