14.2020.179
Fallimento senza preventiva esecuzione. Rinvio dell’udienza concesso per errore in un’altra causa. Assenza di entrambe le parti all’udienza non rinviata. Pagamento del credito dell’istante
13 gennaio 2021Italiano7 min
ottobre 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.179
Lugano
13 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.1017 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 1° ottobre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 12 novembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa l’11 novembre 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 1°
ottobre 2020, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare
il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la
convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per
crediti di complessivi fr. 141'945.40 oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 10 novembre 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 11 novembre 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 novembre
2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, dolendosi di una violazione del suo
diritto di essere sentita e facendo valere che l’istante ha ritirato la sua
domanda dopo che le sue pretese sono state saldate. Il 16 novembre 2020 il
presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo.
Entro
il termine assegnatole per presentare eventuali osservazioni al reclamo, la controparte è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 novembre 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto domenica 22 novembre, per cui la scadenza è
stata riportata a lunedì 23 novembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Presentato il 13 novembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF).
Queste
regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art.
194.
cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del
28.
novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i
veri nova).
2.
Nel
caso specifico la reclamante ha pagato il saldo del credito vantato dall’istante
il 12 novembre 2020 (doc. L accluso al reclamo) e di conseguenza quest’ultima
ha ritirato la domanda di fallimento il giorno successivo (doc. M). Il primo
presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF è quindi adempiuto.
3.
Siccome
il ritiro della domanda di fallimento è successivo alla pronuncia del
fallimento, ancorché solo di un giorno, andrebbe verificata la solvibilità
della reclamante (sopra consid. 1.2).
3.1
Sennonché
l’istante aveva chiesto, con scritto del 14 ottobre 2020 (doc. G), il posticipo
dell’udienza di fallimento (menzionando correttamente l’inc. SO.2020.1017)
fissata al 10 novembre 2020 per l’inizio di dicembre in attesa dell’eventuale
pagamento del suo credito, segnalando che la convenuta aveva pagato lo stesso
giorno un acconto di fr. 60'000.–. Ritenendo per errore che la domanda di
posticipo riguardasse la causa di rigetto dell’opposizione in corso tra le
stesse parti (SO. 2020.911), il 15 ottobre 2020 il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha prorogato “il
termine assegnato” fino al 2 dicembre 2020 in quest’ultima
procedura anziché in quella di fallimento
(doc. H). Le parti non si sono verosimilmente accorte dell’errore
siccome nessuna di esse si è presentata all’udienza del 10 novembre 2020.
3.2
Nelle
circostanze descritte considerare la convenuta “assente ingiustificata”
appare incompatibile con il principio della buona fede (art. 52 CPC) e gli
accordi intervenuti tra le parti. La decisione impugnata avrebbe quindi dovuto
essere annullata e la causa retrocessa alla Pretura per nuovo giudizio previa
fissazione di una nuova udienza, tanto più che la decisione in questione è
priva di motivazione (al riguardo si ricorda nuovamente che in materia di
fallimento senza preventiva esecuzione la motivazione non può ridursi a un
semplice rinvio alla norma di legge topica: sentenza della CEF 14.2018.114 del
9.
maggio 2019 consid. 2.1).
3.3
Ciò
posto, vista la necessità di annullare la dichiarazione di fallimento, il
pagamento del 12 novembre 2020 dev’essere considerato effettuato prima del
fallimento, tanto più che è avvenuto prima del periodo indicato dall’istante
nella domanda di proroga (inizio dicembre) in cui fissare la nuova udienza. Il
reclamo va quindi accolto e il fallimento annullato senza necessità di
verificare il presupposto della verosimile solvibilità della reclamante (cfr. sentenza
della CEF 14.2018.113 del 10 luglio 2018 consid. 2.2).
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
reclamante, il cui pagamento tardivo – il primo precetto esecutivo sul quale è
fondata l’istanza si riferisce anche a premi definitivi del 2018 (doc. 2) – ha
reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1
lett. f CPC).
Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 novembre 2020
dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– avv.
–
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).