14.2020.18
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile
17 giugno 2020Italiano10 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.18
Lugano
17 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.925 (fallimento) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza inoltrata il
9 dicembre 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 febbraio 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore supplente;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 9 dicembre 2019
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'832.02
più interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 19 febbraio 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione dello stesso 19 febbraio 2020 il Pretore supplente ha dichiarato
il fallimento della RE 1 dal medesimo giorno alle ore 11:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di
giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese
esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 febbraio
2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito
posto in esecuzione. Il 24 febbraio 2020 il presidente della Camera ha concesso
all’impugnazione effetto sospensivo parziale. All’ordinanza 15 maggio 2020, con
cui alla reclamante è stato chiesto di produrre la prova che l’ordine di
pagamento di fr. 45.30 è giunto alla Posta prima della dichiarazione del
fallimento, essa ha risposto con scritto del 24 maggio 2020. Stante l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica postale è avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 febbraio 2020,
il reclamo, presentato addirittura già il 19 febbraio, è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto degli estratti del proprio conto presso
la BPS (Suisse) relativi al versamento a favore dell’Ufficio d’esecuzione (UE)
di Mendrisio di fr. 2'832.02 il 13 febbraio 2020 e di fr. 45.30 il 19
febbraio 2020. Questa Camera ha verificato d’ufficio che il secondo versamento,
conformemente alle indicazioni della fattura trasmessa dall’UE all’escussa il
14.
febbraio 2020, ha permesso di saldare l’esecuzione dell’istante (tranne le
spese giudiziarie della procedura di fallimento).
2.2.1
Il
fallimento deve considerarsi aperto nel senso dell’art. 175 LEF al momento che
il giudice ha indicato nella sua decisione, ancorché la stessa sia stata
pronunciata anteriormente (DTF
60.
III 4; sentenza della CEF 14.2011.49 del 5 aprile 2011, consid. 1, con
rinvii).
Per legge determinante per la reiezione della domanda di fallimento (come pure
per l’annullamento del fallimento, cfr. art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF) è il
momento dell’estinzione del credito, che avviene
già nell’istante in cui il credito viene pagato all’ufficio d’esecuzione
(art. 12 cpv. 2 LEF; sentenza della CEF 14.2015.192 del 6 novembre 2015 consid.
2). Come in caso di pagamento allo sportello postale, anche in caso di
versamento mediante un ordine di pagamento bancario il momento decisivo è
quello dell’accredito (esterno) nella contabilità della Posta e non quello del
suo accredito interno sul conto dell’ufficio d’esecuzione (sentenza della CEF
14.2019.208
dell’8 gennaio 2020 consid. 2.3/a). Se non è dato di sapere se il
pagamento è avvenuto prima dell’ora in cui il fallimento è stato aperto –
circostanza che incombe al debitore reclamante di provare – la domanda di
annullamento del fallimento va esaminata sotto il profilo dell’art. 174 cpv. 2
LEF e non dell’art. 174 cpv. 1 LEF, con la conseguenza che l’annullamento è
vincolato alla condizione che sia resa verosimile la solvibilità della fallita (sentenza della CEF 14.2014.176 del 10 ottobre
2014.
consid. 1.3).
2.2.2
Nel
caso in esame, la Camera ha accertato tramite l’UE che l’ordine di pagamento è
stato trattato il giorno della pronuncia del fallimento,
il 19 febbraio 2020, alle ore 12:43, ovvero 1 ora e 43 minuti dopo tale
pronuncia. Nel suo scritto del 24 maggio 2020, la reclamante allega che il
versamento è avvenuto alle ore 11:32, ma si tratta in realtà dell’ora della
stampa dell’estratto bancario accluso allo scritto e, comunque sia, anche in
tale ipotesi il versamento risulterebbe successivo alla dichiarazione del
fallimento.
2.2.3
La
reclamante asserisce invero che il credito dell’istante sarebbe stato estinto
già in precedenza con il versamento dei fr. 2'832.02 il 13 febbraio 2020,
come risulterebbe dalla dichiarazione rilasciata il 19 febbraio 2020 dall’istante
(annessa al reclamo). Sennonché quest’ultima ha puntualizzato che il messaggio
elettronico del 12 febbraio 2020, con cui l’escussa le ha comunicato il
bonifico dei fr. 2'832.02, è finito nella casella della posta indesiderata,
motivo per cui non è stata in grado di chiedere lo stralcio della causa entro la data dell’udienza (il 19 febbraio). Di
siffatto disguido e dell’avviso di addebito dei fr. 2'832.02 l’istante ha precisato di essere venuta a
conoscenza solo in seguito al colloquio telefonico avuto con l’escussa il 12
(recte: 19) febbraio alle ore 13:30. Pur volendo scorgere in tale dichiarazione
una rinuncia al saldo di fr. 45.30 e conseguentemente una domanda implicita
di ritiro della domanda di fallimento, è giocoforza constatare che la stessa,
formulata al più presto alle ore 13:30 del 19 febbraio, è posteriore alla
pronuncia del fallimento.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante non ha speso una parola nel
reclamo e nello scritto del 24 maggio 2020, comunque sia tardivo (v. sopra
consid. 1), essa si limita ad asserire, senza produrre riscontri concreti e
oggettivi, di avere messo in atto già da tempo un piano di ristrutturazione
aziendale volto all’abbattimento dei costi fissi e di avere contratti firmati
per circa fr. 100'000.–. La Camera ha invece accertato d’ufficio (art. 255
lett. a CPC) che nei confronti della reclamante erano pendenti, il 20 febbraio
2020, oltre 40 esecuzioni per poco più di fr. 190'000.–, di cui 14 (per
più di fr. 30'000.–) terminate con un attestato di carenza di beni per
oneri sociali, fiscali e assicurativi, e 6 giunte alla comminatoria di
fallimento. La sua situazione esecutiva è d’altronde peggiorata nel frattempo,
il suo scoperto totale essendo cresciuto di fr. 100'000.– ed essendosi
aggiunta un’ulteriore comminatoria di fallimento.
Ciò
porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il fatto che la
reclamante sia stata penalizzata dall’emergenza sanitaria COVID-19 non è di
rilievo ai fini del giudizio, da una parte perché le sue difficoltà finanziarie
sono anteriori alla pandemia e dall’altra perché dal profilo dell’art. 174 LEF
il carattere volontario o involontario dell’insolvibilità del debitore non è
determinante. Ne segue che, il presupposto della solvibilità non essendo stato
reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1 nuovamente pronunciato
e pubblicato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento della RE 1 dal giorno lunedì 22 giugno 2020 alle ore 09.00.
2. È
ordinata la pubblicazione del fallimento sul Foglio ufficiale svizzero di
commercio e sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
3. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla
reclamante in questa sede, pari a fr. 300.–, è versata all’Ufficio dei
fallimenti di Mendrisio.
4. Notificazione a:
–
;
–
;
– Ufficio
d’esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).