Lexipedia

Decisione

14.2020.182

Fallimento. Impegno del reclamante a estinguere il credito dell’istante non appena possibile

7 gennaio 2021Italiano6 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.182

Lugano

7 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.3919 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 settembre 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 18 novembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 16 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’8 settembre 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'120.85.

B. All’udienza

di discussione del 28 ottobre 2020, in assenza del­l’i­stante la convenuta si è

opposta all’istanza, dicendosi intenta a continuare la propria attività e

saldare il suo debito non appena possibile con la somma da lei fatta valere

contro l’assicurazione Zurigo per il risarcimento di un danno.

C. Statuendo

con decisione del 16 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre

2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver praticamente

concluso un accordo con l’istante. Con ordinanza del 19 novembre 2020, il

presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il

prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 novembre 2020, il reclamo,

presentato quel medesimo giorno (data del timbro postale), è dunque senz’altro

tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento

(nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente

e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua

solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,

giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante si è limitata a sostenere di avere “praticamente”

concluso un accordo con l’istante e di essere in grado di saldare il suo debito

grazie a un credito di fr. 211'278.36 da essa vantato contro la Zurigo

assicurazioni, che in caso di fallimento “andrebbe

perso”. Sennonché il fallimento può essere

annullato solo se, oltre a rendere verosimile la propria solvibilità, il

convenuto dimostra di avere effettivamente

saldato il credito del­l’i­stante od ottenuto una dilazione, oppure perlomeno

depositato la somma dovuta presso l’autorità giudiziaria superiore (art. 172 n.

3.

e 174 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico la reclamante non ha dimostrato nessuno

di questi presupposti. Non basta l’intenzione dichiarata di pagare il debito né

quella di concludere un accordo con l’istante, specie perché la reclamante non

ha documentato quanto fatto dopo l’immediata risposta

interlocutoria dell’istante dell’11 novembre 2020 né dopo l’ordinanza del 19

novembre 2020, in cui le erano stati esplicitamente ricordati i presupposti

legali per l’an­nullamento del fallimento e il tempo a disposizione per

adempierli. Non

risultando adempiuto il requisito di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1, il reclamo

non può ch’essere respinto, senza necessità di verificare il secondo

presupposto (ovvero la verosimile solvibilità della reclamante). Spetterà

all’amministrazione del fallimento far valere e incassare l’indennità

assicurativa dovuta dalla Zurigo assicurazione.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).