14.2020.182
Fallimento. Impegno del reclamante a estinguere il credito dell’istante non appena possibile
7 gennaio 2021Italiano6 min
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.182
Lugano
7 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.3919 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 settembre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 16 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’8 settembre 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 16'120.85.
B. All’udienza
di discussione del 28 ottobre 2020, in assenza dell’istante la convenuta si è
opposta all’istanza, dicendosi intenta a continuare la propria attività e
saldare il suo debito non appena possibile con la somma da lei fatta valere
contro l’assicurazione Zurigo per il risarcimento di un danno.
C. Statuendo
con decisione del 16 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 novembre
2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver praticamente
concluso un accordo con l’istante. Con ordinanza del 19 novembre 2020, il
presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il
prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 novembre 2020, il reclamo,
presentato quel medesimo giorno (data del timbro postale), è dunque senz’altro
tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento
(nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente
e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua
solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,
giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante si è limitata a sostenere di avere “praticamente”
concluso un accordo con l’istante e di essere in grado di saldare il suo debito
grazie a un credito di fr. 211'278.36 da essa vantato contro la Zurigo
assicurazioni, che in caso di fallimento “andrebbe
perso”. Sennonché il fallimento può essere
annullato solo se, oltre a rendere verosimile la propria solvibilità, il
convenuto dimostra di avere effettivamente
saldato il credito dell’istante od ottenuto una dilazione, oppure perlomeno
depositato la somma dovuta presso l’autorità giudiziaria superiore (art. 172 n.
3.
e 174 cpv. 2 LEF). Nel caso specifico la reclamante non ha dimostrato nessuno
di questi presupposti. Non basta l’intenzione dichiarata di pagare il debito né
quella di concludere un accordo con l’istante, specie perché la reclamante non
ha documentato quanto fatto dopo l’immediata risposta
interlocutoria dell’istante dell’11 novembre 2020 né dopo l’ordinanza del 19
novembre 2020, in cui le erano stati esplicitamente ricordati i presupposti
legali per l’annullamento del fallimento e il tempo a disposizione per
adempierli. Non
risultando adempiuto il requisito di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1, il reclamo
non può ch’essere respinto, senza necessità di verificare il secondo
presupposto (ovvero la verosimile solvibilità della reclamante). Spetterà
all’amministrazione del fallimento far valere e incassare l’indennità
assicurativa dovuta dalla Zurigo assicurazione.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).