14.2020.183
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo d’investimento in operazioni immobiliari all’estero. Interpretazione. Riconoscimento di debito
31 maggio 2021Italiano12 min
emesso il 10 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.183
Lugano
31 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.281 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 17 gennaio 2020 da
CO 1CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 novembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 6 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con accordo del 9 aprile 2015 CO 1 e RE 1 hanno convenuto quanto
segue:
“CO 1 investiert CHF 90'000.– in
Immobiliengeschäfte von RE 1 (bzw. [beziehungsweise] G__________ Srl) in Italien.
RE 1
verpflichtet sich zu einer jährlich Auszahlung von CHF 45'000.– an CO 1.
CO 1
verpflichtet sich die Summe von CHF 90'000.– mindestens bis am 30.04.2016 zu
investieren; danach ist es ihm freige-stellt das investierte Kapital samt Gewinn
(CHF 45'000.– p.a [per annum])
zurückzufordern.
Für die
gesamten Forderungen haftet RE 1 privat.
Mit
Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird der Erhalt der Summe von CHF 90'000.–
quittiert.”
Fatti
B. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 10 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 102'000.– oltre agli interessi del 5% dal 14
dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Accordo 9.4.2015, dedotti acconti pagati dal debitore
per complessivi Fr. 33'000.–”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 gennaio
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 29 aprile 2020. Con replica spontanea del 6 maggio
e duplica spontanea del 22 maggio 2020 le parti hanno ribadito le rispettive
posizioni antitetiche.
D. Statuendo con decisione del 6 novembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'000.–
a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2020 per ottenerne
l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 9 novembre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto giovedì 19 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto
all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha qualificato l’accordo del 9 aprile 2015 come
mutuo e non come contratto d’investimento a differenza di quanto sosteneva RE 1,
il quale faceva valere che il credito non era esigibile siccome l’accordo non
stabilisce forma, modalità e tempistiche della restituzione. A mente del primo
giudice, è infatti chiaro che CO 1 ha trasferito la somma pattuita a RE 1 per
la durata minima di un anno, riservandosi la facoltà di esigerne poi la
restituzione senza essere condizionato dall’esito
dell’operazione immobiliare menzionata nell’accordo ed è altrettanto
chiaro che RE 1 si è impegnato a titolo personale. Ricordata la regola dell’art.
318.
CO, secondo cui in assenza di un dato termine per la restituzione la stessa
deve avvenire entro sei settimane dalla prima richiesta, il Pretore ha accertato
che RE 1 non ha contestato di aver più volte promesso di restituire quanto
dovuto negli anni 2017-2018 né di aver effettuato versamenti parziali nel 2016
pari a fr. 33'000.– complessivi, sicché ha considerato che la restituzione
del mutuo era stata chiesta già negli anni 2017 o 2018, e in ogni caso al più
tardi allo scadere del termine di dieci giorni impartito con la lettera del 2
dicembre 2019. Ne ha concluso che il credito era da ritenersi esigibile al
momento della domanda d’esecuzione, onde l’accoglimento dell’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice, sebbene abbia menzionato i principi
dell’art. 18 cpv. 1 CO, non ha fatto alcuno sforzo interpretativo ignorando che
dai termini utilizzati nell’accordo si evince chiaramente che si tratta di un
contratto d’investimento e non di mutuo (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, a suo dire,
non avrebbe alcun senso che in soli dodici mesi un prestito generi interessi in ragione del 50%, mentre la
somma di fr. 45'000.– appare logica qualora la si qualifichi come
utile di un’operazione immobiliare che può necessitare una tempistica maggiore di
un anno (v. sotto consid. 5.2). Infine, secondo il reclamante non sarebbe
neppure chiaro che il termine
“danach” contenuto nell’accordo si riferisca a un
periodo posteriore al 30 aprile 2016 durante il quale CO 1 poteva liberamente
chiedere la restituzione del capitale e il versamento dell’utile. Detto termine
sembra piuttosto rinviare al momento entro il quale costui si era impegnato a
effettuare l’investimento (v. sotto consid. 5.3).
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una
sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza
5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi
estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo
restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre,
spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di
debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145
III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014,
consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
5.1
Nel
reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato gli elementi a
favore della qualifica dell’accordo come un
contratto d’investimento, a cominciare dal suo titolo (“Vereinbarung”), che non fa alcun
accenno ai termini prestito, mutuo o finanziamento. D’altronde, l’operazione
viene espressamente definita come un investimento per ben tre volte in sole
dieci righe (“CO 1 investiert”, “CO 1 verpflichtet
sich […] zu investieren”, “das investierte Kapital”), l’accordo
fa esplicito riferimento ad affari immobiliari in Italia, l’utile dell’operazione
è designato come guadagno (“Gewinn”)
e non come interessi di un prestito, e il beneficiario
dell’investimento risponde personalmente dell’operazione. In merito a quest’ultimo
punto, il reclamante si chiede retoricamente che senso avrebbe specificare il
carattere personale della sua responsabilità se si trattasse di un prestito in
suo favore come ritenuto dal giudice.
In realtà, la qualifica
giuridica dell’accordo è senza rilevanza per quanto attiene al rigetto dell’opposizione.
Il reclamante ha infatti riconosciuto a CO 1, dopo il 30 aprile 2016, il
diritto di esigere la restituzione del capitale investito (fr. 90'000.–)
unitamente all’utile (di fr. 45'000.– per anno) e si è impegnato a
rispondere personalmente dell’insieme delle relative pretese («danach ist es ihm freigestellt das investierte
Kapital samt Gewinn (CHF 45'000.– p.a [per annum])
zurückzufordern. Für die gesamten Forderungen haftet RE 1 privat»). A prescindere dall’uso delle parole “investimento” o “investito” adoperate
(art. 18 cpv. 1 CO), si tratta all’evidenza del riconoscimento di un obbligo di
versamento di una somma determinata a prima domanda e senza condizioni, se non l’impegno
di CO 1 di mantenere l’investimento fino al 30 aprile 2016. A ragione,
quindi, il Pretore l’ha assimilato a un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF, esigibile dalla prima domanda di restituzione, al più tardi allo scadere del termine di dieci giorni impartito con la
lettera del 2 dicembre 2019 (doc. E accluso all’istanza). La precisazione
secondo cui RE 1 risponde personalmente dei crediti di CO 1 chiarisce solo ch’egli
risponde con l’intero suo patrimonio e non con quello dell’altra beneficiaria
dell’investimento, la G__________ Srl, o con i soli utili delle operazioni
immobiliari.
5.2
Il
reclamante qualifica poi come “sorprendente” la conclusione del Pretore secondo cui il prestito aveva la durata
minima di un anno e la restituzione doveva avvenire senz’alcuna condizione
connessa con l’operazione immobiliare, poiché appare secondo lui poco
credibile che in soli dodici mesi un prestito possa generare interessi del 50%,
mentre tale somma appare logica qualora la si qualifichi, come specificato nell’accordo,
come utile di una operazione immobiliare che evidentemente ha una tempistica
che non necessariamente si limita a un periodo di dodici mesi.
Ora,
l’accordo stabilisce senz’ambiguità che CO 1 era tenuto a mantenere l’investimento
di fr. 90'000.– almeno fino al 30 aprile 2016, dopodiché gli era lasciata
la libera scelta di chiedere la restituzione del capitale investito insieme a un guadagno annuo (“Gewinn”) di fr. 45'000.–. Che tale guadagno fosse condizionato al conseguimento di un utile da parte di RE 1 o
della G__________ Srl nelle operazioni immobiliari svolte in Italia non risulta dall’accordo.
Anzi, egli si è impegnato incondizionatamente a versare
all’investitore fr. 45'000.– all’anno («RE 1 verpflichtet sich zu einer jährlich Auszahlung
von CHF 45'000.– an CO 1»). Nulla
nell’accordo permette poi di affermare che l’investitore sarebbe stato tenuto
ad aspettare più di dodici mesi per far valere le proprie pretese, compreso il
primo guadagno di fr. 45'000.–. Anche su questi punti la sentenza
impugnata resiste alla critica, non sussistendo alcun dubbio sull’interpretazione
dell’accordo.
5.3
Sostiene infine il reclamante che non appare
neppure chiaro che il termine “danach”
usato nella frase dell’accordo secondo cui “CO 1 verpflichtet sich die Summe von CHF 90'000.–
mindestens bis am 30.04.2016 zu investieren; danach ist es ihm freigestellt das
investierte Kapital samt Gewinn (CHF 45'000.– p.a) zurückzufordern” si riferisca al periodo posteriore al 30
aprile 2016. A mente sua detto termine sembra piuttosto rapportarsi al momento
entro il quale la parte istante si era impegnata a effettuare l’investimento.
Sennonché,
ancora una volta, tale interpretazione del reclamante non trova alcun riscontro
nel testo dell’accordo, che stabilisce chiaramente un obbligo immediato di CO 1
d’investire fr. 90'000.–, che con la firma dell’accordo RE 1 ha del resto
confermato di aver ricevuto (“Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarug wird der Erhalt
der Summe von CHF 90'000.– quittiert”), e di mantenere
la somma investita almeno fino al 30 aprile 2016, “dopodiché egli avrebbe
potuto al momento di sua scelta esigerne la restituzione con l’utile pattuito.
La parola “danach” può quindi riferirsi oggettivamente solo al 30 aprile 2016.
Pretestuosa, anche tale censura va respinta, come pure l’intero reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 102'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).