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Decisione

14.2020.183

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo d’investimento in operazioni immobiliari all’estero. Interpretazione. Riconoscimento di debito

31 maggio 2021Italiano12 min

emesso il 10 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.183

Lugano

31 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.281 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 17 gennaio 2020 da

CO 1CO 1

(patrocinato dall’__________ PA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 novembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 6 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con accordo del 9 aprile 2015 CO 1 e RE 1 hanno convenuto quanto

segue:

“CO 1 investiert CHF 90'000.– in

Immobiliengeschäfte von RE 1 (bzw. [beziehungsweise] G__________ Srl) in Italien.

RE 1

verpflichtet sich zu einer jährlich Auszahlung von CHF 45'000.– an CO 1.

CO 1

verpflichtet sich die Summe von CHF 90'000.– mindestens bis am 30.04.2016 zu

investieren; danach ist es ihm freige-stellt das investierte Kapital samt Gewinn

(CHF 45'000.– p.a [per annum])

zurückzufordern.

Für die

gesamten Forderungen haftet RE 1 privat.

Mit

Unterzeichnung dieser Vereinbarung wird der Erhalt der Summe von CHF 90'000.–

quittiert.”

Fatti

B. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 10 gennaio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 102'000.– oltre agli interessi del 5% dal 14

dicembre 2019, indicando quale causa del credito: “Accordo 9.4.2015, dedotti acconti pagati dal debitore

per complessivi Fr. 33'000.–”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 gennaio

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’i­­stanza

con osservazioni scritte del 29 aprile 2020. Con replica spontanea del 6 maggio

e duplica spontanea del 22 maggio 2020 le parti hanno ribadito le rispettive

posizioni antitetiche.

D. Statuendo con decisione del 6 novembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo

a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 2'000.–

a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 novembre 2020 per ottenerne

l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 9 novembre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto giovedì 19 novembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto

all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha qualificato l’accordo del 9 aprile 2015 come

mutuo e non come contratto d’investimento a differenza di quanto sosteneva RE 1,

il quale faceva valere che il credito non era esigibile siccome l’accordo non

stabilisce forma, modalità e tempistiche della restituzione. A mente del primo

giudice, è infatti chiaro che CO 1 ha trasferito la somma pattuita a RE 1 per

la durata minima di un anno, riservandosi la facoltà di esigerne poi la

restituzione senza essere condizionato dall’esito

dell’operazione immobiliare menzionata nel­l’accordo ed è altrettanto

chiaro che RE 1 si è impegnato a titolo personale. Ricordata la regola dell’art.

318.

CO, secondo cui in assenza di un dato termine per la restituzione la stessa

deve avvenire entro sei settimane dalla prima richiesta, il Pretore ha accertato

che RE 1 non ha contestato di aver più volte promesso di restituire quanto

dovuto negli anni 2017-2018 né di aver effettuato versamenti parziali nel 2016

pari a fr. 33'000.– complessivi, sicché ha considerato che la restituzione

del mutuo era stata chiesta già negli anni 2017 o 2018, e in ogni caso al più

tardi allo scadere del termine di dieci giorni impartito con la lettera del 2

dicembre 2019. Ne ha concluso che il credito era da ritenersi esigibile al

momento della domanda d’esecu­­zione, onde l’accoglimento dell’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 sostiene che il primo giudice, sebbene abbia menzionato i principi

dell’art. 18 cpv. 1 CO, non ha fatto alcuno sforzo interpretativo ignorando che

dai termini utilizzati nell’accordo si evince chiaramente che si tratta di un

contratto d’investimento e non di mutuo (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, a suo dire,

non avrebbe alcun senso che in soli dodici mesi un prestito generi interessi in ragione del 50%, mentre la

somma di fr. 45'000.– appare logica qualora la si qualifichi come

utile di un’operazione immobiliare che può necessitare una tempistica maggiore di

un anno (v. sotto consid. 5.2). Infine, secondo il reclamante non sarebbe

neppure chiaro che il termine

“danach” contenuto nell’ac­­cordo si riferisca a un

periodo posteriore al 30 aprile 2016 durante il quale CO 1 poteva liberamente

chiedere la restituzione del capitale e il versamento dell’utile. Detto termine

sembra piuttosto rinviare al momento entro il quale costui si era impegnato a

effettuare l’investimento (v. sotto consid. 5.3).

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una

sua eventuale interpretazione può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza

5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi

estrinseci all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del rigetto), fermo

restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà respinta; se occorre,

spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione di riconoscimento di

debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura probatoria completa (DTF 145

III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014,

consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

5.1

Nel

reclamo RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore di aver ignorato gli elementi a

favore della qualifica dell’accordo come un

contratto d’investimento, a cominciare dal suo titolo (“Ver­einbarung”), che non fa alcun

accenno ai termini prestito, mutuo o finanziamento. D’altronde, l’operazione

viene espressamente definita come un investimento per ben tre volte in sole

dieci righe (“CO 1 investiert”, “CO 1 verpflichtet

sich […] zu investieren”, “das investierte Kapital”), l’accordo

fa esplicito riferimento ad affari immobiliari in Italia, l’utile dell’operazione

è designato come guadagno (“Gewinn”)

e non come interessi di un prestito, e il beneficiario

dell’investimento risponde personalmente dell’operazione. In merito a quest’ultimo

punto, il reclamante si chiede retoricamente che senso avrebbe specificare il

carattere personale della sua responsabilità se si trattasse di un prestito in

suo favore come ritenuto dal giudice.

In realtà, la qualifica

giuridica dell’accordo è senza rilevanza per quanto attiene al rigetto dell’opposizione.

Il reclamante ha infatti riconosciuto a CO 1, dopo il 30 aprile 2016, il

diritto di esigere la restituzione del capitale investito (fr. 90'000.–)

unitamente all’utile (di fr. 45'000.– per anno) e si è impegnato a

rispondere personalmente dell’insieme delle relative pretese («danach ist es ihm freigestellt das investierte

Kapital samt Gewinn (CHF 45'000.– p.a [per annum])

zurückzufordern. Für die gesamten Forderungen haftet RE 1 privat»). A prescindere dall’uso delle parole “investimento” o “investito” adoperate

(art. 18 cpv. 1 CO), si tratta all’evidenza del riconoscimento di un obbligo di

versamento di una somma determinata a prima domanda e senza condizioni, se non l’impegno

di CO 1 di mantenere l’in­­vestimento fino al 30 aprile 2016. A ragione,

quindi, il Pretore l’ha assimilato a un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF, esigibile dalla prima domanda di restituzione, al più tardi allo scadere del termine di dieci giorni impartito con la

lettera del 2 dicembre 2019 (doc. E accluso all’istanza). La precisazione

secondo cui RE 1 risponde personalmente dei crediti di CO 1 chiarisce solo ch’egli

risponde con l’intero suo patrimonio e non con quello dell’altra beneficiaria

dell’investimento, la G__________ Srl, o con i soli utili delle operazioni

immobiliari.

5.2

Il

reclamante qualifica poi come “sorprendente” la conclusione del Pretore secondo cui il prestito aveva la durata

minima di un anno e la restituzione doveva avvenire senz’alcuna condizione

connes­sa con l’operazione immobiliare, poiché appare secondo lui poco

credibile che in soli dodici mesi un prestito possa generare interessi del 50%,

mentre tale somma appare logica qualora la si qualifichi, come specificato nell’accordo,

come utile di una operazione immobiliare che evidentemente ha una tempistica

che non necessariamente si limita a un periodo di dodici mesi.

Ora,

l’accordo stabilisce senz’ambiguità che CO 1 era tenuto a mantenere l’investimento

di fr. 90'000.– almeno fino al 30 aprile 2016, dopodiché gli era lasciata

la libera scelta di chiedere la restituzione del capitale investito insieme a un guadagno annuo (“Gewinn”) di fr. 45'000.–. Che tale guadagno fosse condizionato al conseguimento di un utile da parte di RE 1 o

della G__________ Srl nelle operazioni immobiliari svolte in Italia non risulta dall’accordo.

Anzi, egli si è impegnato incondizionatamente a versare

all’investitore fr. 45'000.– all’anno («RE 1 verpflichtet sich zu einer jährlich Auszahlung

von CHF 45'000.– an CO 1»). Nulla

nell’accordo permette poi di affermare che l’investitore sarebbe stato tenuto

ad aspettare più di dodici mesi per far valere le proprie pretese, compreso il

primo guadagno di fr. 45'000.–. Anche su questi punti la sentenza

impugnata resiste alla critica, non sussistendo alcun dubbio sull’interpretazione

del­l’accordo.

5.3

Sostiene infine il reclamante che non appare

neppure chiaro che il termine “danach”

usato nella frase dell’accordo secondo cui “CO 1 verpflichtet sich die Summe von CHF 90'000.–

mindestens bis am 30.04.2016 zu investieren; danach ist es ihm freigestellt das

investierte Kapital samt Gewinn (CHF 45'000.– p.a) zurückzufordern” si riferisca al periodo posteriore al 30

aprile 2016. A mente sua detto termine sembra piuttosto rapportarsi al momento

entro il quale la parte istante si era impegnata a effettuare l’investimento.

Sennonché,

ancora una volta, tale interpretazione del reclamante non trova alcun riscontro

nel testo dell’accordo, che stabilisce chiaramente un obbligo immediato di CO 1

d’investire fr. 90'000.–, che con la firma dell’accordo RE 1 ha del resto

confermato di aver ricevuto (“Mit Unterzeichnung dieser Ver­einbarug wird der Erhalt

der Summe von CHF 90'000.– quittiert”), e di mantenere

la somma investita almeno fino al 30 aprile 2016, “dopodiché egli avrebbe

potuto al momento di sua scelta esigerne la restituzione con l’utile pattuito.

La parola “danach” può quindi riferirsi oggettivamente solo al 30 aprile 2016.

Pretestuosa, anche tale censura va respinta, come pure l’intero reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 102'000.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).