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Decisione

14.2020.184

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Verbale di constatazione a fine locazione. Riparazione dei danni. Designazione di una comunione ereditaria

2 giugno 2021Italiano10 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

CO 1

Incarto n.

14.2020.184

Lugano

2 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 20/20 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura

di pace del Circolo di Faido promossa con istanza 10 ottobre 2020 dagli

Eredi fu RE 1, c/o RA 1, __________

(rappresentati da RA 1, __________, e

RA 2, __________)

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 20 novembre 2020 presentato dagli eredi fu __________

contro la decisione emessa il 12 novembre 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Il 12 febbraio 2014 gli “Eredi fu __________” quale parte locatrice e CO

1 quale conduttrice hanno concluso un contratto di locazione. In occasione

della riconsegna dell’ente locato le parti hanno sottoscritto il 28 febbraio

2020 un verbale di constatazione dei difetti presenti nell’appartamento. Con

lettera del 25 giugno 2020 gli eredi hanno chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 2'563.–

a titolo di risarcimento dei danni “causati da evidente incuria” non coperti dall’assicurazione

di responsabilità civile di quest’ultima.

Con lettera del 2 settembre 2020 CO 1 si è detta disposta a saldare tale

pretesa unicamente nella misura di fr. 1'637.70, ciò che ha poi fatto il 14

settembre 2020. Con scritto dell’11 settembre 2020 gli eredi han­no però

ribadito la loro pretesa di fr. 2'563.–.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona, gli “Eredi __________” hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 925.30, indicando quale

causa del credito: “Nostra

fattura del 25.06.2020 per difetti accertati da ambo le parti a fine contratto

locazione”.

C. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre

2020 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta al­l’istanza

con osservazioni scritte del 28 ottobre 2020.

D. Statuendo con decisione del 12 novembre 2020, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza senza prelevare spese processuali né assegnare indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata gli “Eredi

__________” sono insorti a questa

Camera con un reclamo del 20 novembre 2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento del­l’istanza.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto agli istanti il 13 novembre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 23 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza considerando che

il verbale di constatazione sottoscritto dalle par­ti il 28 febbraio 2020 non costituisse

un riconoscimento di debito, posto che CO 1 ha specificato al punto 7: “mi rifiuto di sistemare tutti i danni qui

elencati, non mi ritengo responsabile”.

4.

Nel

reclamo gli eredi sostengono che il primo giudice si sia a torto soffermato

unicamente sul tenore letterale del verbale di constatazione senza considerare

che lo stesso non rispecchia la reale volontà delle parti. In effetti, il punto

7.

dell’accordo menziona anche che “il verbale, con l’accertamento di tutti i danni in esso elencati,

viene accettato così come presentato da ambo le parti”,

sicché l’e­­scussa ha espresso la “volontà di riconoscere” invitandoli con scrit­to

del 27 febbraio 2020 a rivolgere le loro pretese alla sua assicurazione di

responsabilità civile, in quanto lei non era intenzionata a sistemare i danni

in prima persona, sicura che gli stessi sarebbero stati indistintamente presi a

carico dall’assicurazione. Nell’af­fermare “non mi ritengo responsabile” CO 1 si sarebbe riferita a quanto competeva alla sua assicurazione di

responsabilità civile. Orbene, l’esperto dei sinistri avrebbe loro riconosciuto

un risarcimento limitato, da cui esulano i danni di maggior usura posti direttamente

a carico dell’assicurata, la quale, a dire dei reclamanti, ha mostrato la

volontà di riconoscere pure questa quota provvedendo a un versamento parziale

di fr. 1'637.70 su fr. 2'563.–. Le reclamanti sostengono inoltre che CO

1.

ha riconosciuto la somma di fr. 925.30 posta in esecuzione poiché essa è

frutto dei suoi calcoli.

5.

Occorre

anzitutto rilevare che il precetto esecutivo (doc. B accluso all’istanza) non

indica individualmente chi sono gli “Eredi RE 1”. Si tratta di una designazione

insufficiente, che determina la nullità dell’esecuzione (Circolare n. 16 del 3

aprile 1925 concernente la designazione del creditore, nelle esecuzioni

promosse da una comunione ereditaria o una indivisione,

e del debitore, nelle ese­cuzioni dirette contro una successione in: DTF

51.

III 98, mantenuta in vigore dalla Circolare n. 37 del 7 novembre 1996 in:

DTF 122 III 334). Già per questo motivo, il reclamo si rivela infondato perché l’istanza andava ad ogni modo dichiarata

irricevibile in man­canza di un’esecuzione valida (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 24 ad art. 84 LEF).

6.

Per

abbondanza il reclamo si rivela ad ogni modo infondato anche nel merito.

6.1

Costituisce

infatti un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto

pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo

rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di

riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal

documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar,

SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF), una sua eventuale interpretazione

potendosi fondare solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata,

consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (DTF 145

III 26 consid. 4.3.3).

6.2

Ora,

nel caso in esame si evince con ogni chiarezza dal verbale di constatazione

(allegato 4 all’istanza) che CO 1 non ha riconosciuto la

propria responsabilità per i difetti elencati nel documento (“mi rifiuto di sistemare tutti i danni qui elencati, non mi ritengo responsabile”). Non si giunge a un’altra conclusione neppure sulla scorta della frase citata dai reclamanti, secondo cui “il verbale con l’accertamento di tutti i

danni in esso elencati viene accettato così come presentato da ambo le parti

per accettazione”. L’accettazione del verbale e dei

danni elencati non significa ancora accettazione o riconoscimento da parte dell’inquilina

dell’ob­bligo di riparare i danni, responsabilità ch’essa appunto ha

esplicitamente escluso. Interpretare il verbale sulla base di elementi esterni

come l’intervento dell’assicurazione di responsabilità civile della conduttrice

– con un’argomentazione che peraltro non trova riscontri nella documentazione

agli atti – non è consentito dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid.

6). Ma anche se così fosse, il verbale non potrebbe, comunque sia, costituire

un riconoscimento di debito nel senso tecnico della norma appena citata, poiché

il danno ipoteticamente riconosciuto non è quantificato né è quantificabile in

base al verbale.

6.3

D’altronde,

non è neppure di rilievo la circostanza secondo cui la convenuta ha

parzialmente onorato la pretesa dell’escutente limitatamente a fr. 1'637.70,

perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto

sprovvisto della firma dell’escus­­so

– non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’op­posizione (sentenza della CEF

14.2018.147

del 31 gennaio 2019 consid. 5.1/b con rinvii), per tacere del fatto

che tale evenienza non è realizzata nella fattispecie siccome a fronte della lettera del 25 giugno 2020 con cui gli eredi chiedevano a CO 1 il

pagamento fr. 2'563.–, quest’ultima aveva chiaramente indicato di essere

disposta a saldare tale pretesa unicamente nella misura di fr. 1'637.70.

6.4

Cosa intendono infine i reclamanti con l’affermazione secondo cui “la rimanenza impagata a saldo della vertenza,

pari a fr. 925.30, oggetto dell’esecuzione, è frutto di calcoli dell’escussa” fondata su una sua interpretazione personale della “Tabella della durata di vita” e “dell’entità oraria

della pulizia non effettuata” non è dato di capire.

Fatto sta che nessuno dei documenti prodotti dagli istanti contiene un

riconoscimento di fr. 925.30 firmato dalla convenuta.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 925.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è respinto.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).