14.2020.184
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Verbale di constatazione a fine locazione. Riparazione dei danni. Designazione di una comunione ereditaria
2 giugno 2021Italiano10 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
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CO 1
Incarto n.
14.2020.184
Lugano
2 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 20/20 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura
di pace del Circolo di Faido promossa con istanza 10 ottobre 2020 dagli
Eredi fu RE 1, c/o RA 1, __________
(rappresentati da RA 1, __________, e
RA 2, __________)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 20 novembre 2020 presentato dagli eredi fu __________
contro la decisione emessa il 12 novembre 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 febbraio 2014 gli “Eredi fu __________” quale parte locatrice e CO
1 quale conduttrice hanno concluso un contratto di locazione. In occasione
della riconsegna dell’ente locato le parti hanno sottoscritto il 28 febbraio
2020 un verbale di constatazione dei difetti presenti nell’appartamento. Con
lettera del 25 giugno 2020 gli eredi hanno chiesto a CO 1 il pagamento di fr. 2'563.–
a titolo di risarcimento dei danni “causati da evidente incuria” non coperti dall’assicurazione
di responsabilità civile di quest’ultima.
Con lettera del 2 settembre 2020 CO 1 si è detta disposta a saldare tale
pretesa unicamente nella misura di fr. 1'637.70, ciò che ha poi fatto il 14
settembre 2020. Con scritto dell’11 settembre 2020 gli eredi hanno però
ribadito la loro pretesa di fr. 2'563.–.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 settembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona, gli “Eredi __________” hanno escusso CO 1 per l’incasso di fr. 925.30, indicando quale
causa del credito: “Nostra
fattura del 25.06.2020 per difetti accertati da ambo le parti a fine contratto
locazione”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 ottobre
2020 gli escutenti ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di
pace del Circolo di Faido. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 28 ottobre 2020.
D. Statuendo con decisione del 12 novembre 2020, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza senza prelevare spese processuali né assegnare indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata gli “Eredi
__________” sono insorti a questa
Camera con un reclamo del 20 novembre 2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto agli istanti il 13 novembre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 23 novembre. Presentato due giorni prima (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza considerando che
il verbale di constatazione sottoscritto dalle parti il 28 febbraio 2020 non costituisse
un riconoscimento di debito, posto che CO 1 ha specificato al punto 7: “mi rifiuto di sistemare tutti i danni qui
elencati, non mi ritengo responsabile”.
4.
Nel
reclamo gli eredi sostengono che il primo giudice si sia a torto soffermato
unicamente sul tenore letterale del verbale di constatazione senza considerare
che lo stesso non rispecchia la reale volontà delle parti. In effetti, il punto
7.
dell’accordo menziona anche che “il verbale, con l’accertamento di tutti i danni in esso elencati,
viene accettato così come presentato da ambo le parti”,
sicché l’escussa ha espresso la “volontà di riconoscere” invitandoli con scritto
del 27 febbraio 2020 a rivolgere le loro pretese alla sua assicurazione di
responsabilità civile, in quanto lei non era intenzionata a sistemare i danni
in prima persona, sicura che gli stessi sarebbero stati indistintamente presi a
carico dall’assicurazione. Nell’affermare “non mi ritengo responsabile” CO 1 si sarebbe riferita a quanto competeva alla sua assicurazione di
responsabilità civile. Orbene, l’esperto dei sinistri avrebbe loro riconosciuto
un risarcimento limitato, da cui esulano i danni di maggior usura posti direttamente
a carico dell’assicurata, la quale, a dire dei reclamanti, ha mostrato la
volontà di riconoscere pure questa quota provvedendo a un versamento parziale
di fr. 1'637.70 su fr. 2'563.–. Le reclamanti sostengono inoltre che CO
1.
ha riconosciuto la somma di fr. 925.30 posta in esecuzione poiché essa è
frutto dei suoi calcoli.
5.
Occorre
anzitutto rilevare che il precetto esecutivo (doc. B accluso all’istanza) non
indica individualmente chi sono gli “Eredi RE 1”. Si tratta di una designazione
insufficiente, che determina la nullità dell’esecuzione (Circolare n. 16 del 3
aprile 1925 concernente la designazione del creditore, nelle esecuzioni
promosse da una comunione ereditaria o una indivisione,
e del debitore, nelle esecuzioni dirette contro una successione in: DTF
51.
III 98, mantenuta in vigore dalla Circolare n. 37 del 7 novembre 1996 in:
DTF 122 III 334). Già per questo motivo, il reclamo si rivela infondato perché l’istanza andava ad ogni modo dichiarata
irricevibile in mancanza di un’esecuzione valida (Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 24 ad art. 84 LEF).
6.
Per
abbondanza il reclamo si rivela ad ogni modo infondato anche nel merito.
6.1
Costituisce
infatti un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto
pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo
rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di
riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). Il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal
documento o dai documenti prodotti dall’escutente (STAEHELIN in: Basler Kommentar,
SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF), una sua eventuale interpretazione
potendosi fondare solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata,
consid. 3.1.1 e 4.2), ad esclusione di elementi estrinsechi all’atto (DTF 145
III 26 consid. 4.3.3).
6.2
Ora,
nel caso in esame si evince con ogni chiarezza dal verbale di constatazione
(allegato 4 all’istanza) che CO 1 non ha riconosciuto la
propria responsabilità per i difetti elencati nel documento (“mi rifiuto di sistemare tutti i danni qui elencati, non mi ritengo responsabile”). Non si giunge a un’altra conclusione neppure sulla scorta della frase citata dai reclamanti, secondo cui “il verbale con l’accertamento di tutti i
danni in esso elencati viene accettato così come presentato da ambo le parti
per accettazione”. L’accettazione del verbale e dei
danni elencati non significa ancora accettazione o riconoscimento da parte dell’inquilina
dell’obbligo di riparare i danni, responsabilità ch’essa appunto ha
esplicitamente escluso. Interpretare il verbale sulla base di elementi esterni
come l’intervento dell’assicurazione di responsabilità civile della conduttrice
– con un’argomentazione che peraltro non trova riscontri nella documentazione
agli atti – non è consentito dal profilo dell’art. 82 cpv. 1 LEF (sopra consid.
6). Ma anche se così fosse, il verbale non potrebbe, comunque sia, costituire
un riconoscimento di debito nel senso tecnico della norma appena citata, poiché
il danno ipoteticamente riconosciuto non è quantificato né è quantificabile in
base al verbale.
6.3
D’altronde,
non è neppure di rilievo la circostanza secondo cui la convenuta ha
parzialmente onorato la pretesa dell’escutente limitatamente a fr. 1'637.70,
perché un riconoscimento (tacito) di debito per atti concludenti – in quanto
sprovvisto della firma dell’escusso
– non darebbe in ogni caso titolo al rigetto provvisorio dell’opposizione (sentenza della CEF
14.2018.147
del 31 gennaio 2019 consid. 5.1/b con rinvii), per tacere del fatto
che tale evenienza non è realizzata nella fattispecie siccome a fronte della lettera del 25 giugno 2020 con cui gli eredi chiedevano a CO 1 il
pagamento fr. 2'563.–, quest’ultima aveva chiaramente indicato di essere
disposta a saldare tale pretesa unicamente nella misura di fr. 1'637.70.
6.4
Cosa intendono infine i reclamanti con l’affermazione secondo cui “la rimanenza impagata a saldo della vertenza,
pari a fr. 925.30, oggetto dell’esecuzione, è frutto di calcoli dell’escussa” fondata su una sua interpretazione personale della “Tabella della durata di vita” e “dell’entità oraria
della pulizia non effettuata” non è dato di capire.
Fatto sta che nessuno dei documenti prodotti dagli istanti contiene un
riconoscimento di fr. 925.30 firmato dalla convenuta.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 925.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è respinto.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Faido.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).