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Decisione

14.2020.185

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Reclamo irricevibile per carente motivazione

2 giugno 2021Italiano8 min

2020, indicando quale causa del credito: “Diverse fatture, riferimento fatture: nr. __________, __________,

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.185

Lugano

2 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________/__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 settembre 2020

da

RE 1

(titolare della ditta individualePINT1 1, )

contro

CO 1

(patrocinata dalla dott. iur. PA

1, )

giudicando sul reclamo del 16 novembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 13 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 5

febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1, titolare della PINT1

1, ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 9'788.65 oltre agli interessi del

5% dal 15 gennaio 2020, indicando quale causa del credito i lavori eseguiti “(…) sul mappale nr. __________ RFD in Via __________

/ __________, nell’appartamento signora CO 1 su suo specifico ordi­ne. Diversi

lavori svolti: opere da pittore, opere da muratore, opere da piastrellista,

trasloco ecc”;

che

sulla scorta di un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 6

aprile 2020 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO

Fatti

1 per l’incasso di fr. 22'608.95 oltre agli interessi del 5% dal 10 marzo

2020, indicando quale causa del credito: “Diverse fatture, riferimento fatture: nr. __________, __________,

__________, __________ e __________”;

che

avendo CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza

del 22 settembre 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Bellinzona;

che

nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 12 ottobre 2020, sulle quali RE 1 si è espresso con una replica

spontanea del 15 ottobre 2020, mentre con uno scritto del 20 ottobre 2020 CO 1

ha dichiarato di rinunciare a presentare una duplica, limitandosi a riconfermare

le proprie conclusioni;

che

statuendo con decisione del 13 novembre 2020, il Pretore

ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di complessivi

fr. 140.– e un’indennità di fr. 650.– a favore della convenuta;

che

contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 novembre

2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento

dell’istanza, chiedendo di “riesaminare

tutta la sentenza nonché le fatture dei lavori eseguiti” sulla scorta di ulteriore documentazione;

che

stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

intimato alla controparte per osservazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

il reclamo, presentato il 21 novembre 2020 (data del timbro postale) contro la

sentenza notificata a RE 1 il 16 novembre, è senz’altro tempestivo (art. 251

lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che

la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che sono pertanto irricevibili

il preventivo e l’ordine di pagamento a favore della società __________ S.r.l.,

la fattura della R__________ SA e le fotografie dei lavori svolti prodotti da RE

1 per la prima volta col reclamo, per tacere del fatto ch’essi non sono

comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio;

che il reclamo dev’essere

“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio

– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la

sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

Considerandi

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso in esame RE 1 non si è minimamente confrontato con la motivazione

addotta dal Pretore per respingere l’istanza, secondo cui i documenti da lui

prodotti, tra cui diverse fatture, estratti conto e bollettini di consegna, non

costituiscono un valido riconoscimento di

debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF giacché nessuno di essi risulta

sottoscritto dall’escussa;

che

il reclamante si è limitato a ribadire quanto già esposto in prima sede, ovvero

che i lavori per cui chiede il pagamento sono stati eseguiti da lui

personalmente su esplicita commissione di CO 1;

che

il reclamante non contesta l’assenza di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa,

ma dichiara di sentirsi “preso in giro”

dalla decisione emessa dal primo giudice, il quale non ha nemmeno proposto un “accordo di pagamento” che andasse bene ad

ambo le parti e a cui rimprovera di non aver preso in considerazione i “testimoni chiave” indicati nell’istanza, a

suo dire in grado di sostenere la veridicità delle proprie pretese;

ch’essendo

la procedura di rigetto dell’opposizione d’indole sommaria (art.

251.

lett. a CPC), essa non è preceduta da un tentativo di conciliazione (art.

198.

lett. a CPC) e il giudice del rigetto non è tenuto a proporre alle parti un

accordo di pagamento, potendo anche rinunciare a tenere udienza, specie se,

come nella fattispecie, le parti non hanno formulato una richiesta in tal senso,

e statuire in base agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC);

che

in linea di massima in procedura sommaria la prova dev’es­­sere addotta mediante

documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid. 4.3.2) e ad

ogni modo la richiesta assunzione di testimoni non potrebbe in concreto ovviare

alla chiara mancanza agli atti di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa;

che insufficientemente motivato, il reclamo si rivela di conseguen­za irricevibile;

che

– va detto per abbondanza – la conclusione cui è giunto il

primo giudice non presta il fianco alla critica, siccome semplici fatture come quelle prodotte

dall’istante, poiché non recano la firma

manoscritta del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF

14.2016.141

del 17 novembre 2016 consid. 5), non possono rappresentare secondo

la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione

(v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31

marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a

prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il

Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere;

che

per il medesimo motivo nemmeno i due estratti conto e i quattro bollettini di

consegna acclusi all’istanza possono assurgere a valido riconoscimento di

debito nel senso appena indicato;

che

la sentenza odierna, ad ogni modo, non priva il reclamante della possibilità di

promuovere una procedura creditoria ordinaria alfine di far accertare la

propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF);

che la tassa del presente giudizio,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'788.65,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).