14.2020.185
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Reclamo irricevibile per carente motivazione
2 giugno 2021Italiano8 min
2020, indicando quale causa del credito: “Diverse fatture, riferimento fatture: nr. __________, __________,
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Incarto n.
14.2020.185
Lugano
2 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________/__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 22 settembre 2020
da
RE 1
(titolare della ditta individualePINT1 1, )
contro
CO 1
(patrocinata dalla dott. iur. PA
1, )
giudicando sul reclamo del 16 novembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 13 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con un primo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 5
febbraio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1, titolare della PINT1
1, ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 9'788.65 oltre agli interessi del
5% dal 15 gennaio 2020, indicando quale causa del credito i lavori eseguiti “(…) sul mappale nr. __________ RFD in Via __________
/ __________, nell’appartamento signora CO 1 su suo specifico ordine. Diversi
lavori svolti: opere da pittore, opere da muratore, opere da piastrellista,
trasloco ecc”;
che
sulla scorta di un secondo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 6
aprile 2020 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO
Fatti
1 per l’incasso di fr. 22'608.95 oltre agli interessi del 5% dal 10 marzo
2020, indicando quale causa del credito: “Diverse fatture, riferimento fatture: nr. __________, __________,
__________, __________ e __________”;
che
avendo CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanza
del 22 settembre 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo (recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Bellinzona;
che
nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 12 ottobre 2020, sulle quali RE 1 si è espresso con una replica
spontanea del 15 ottobre 2020, mentre con uno scritto del 20 ottobre 2020 CO 1
ha dichiarato di rinunciare a presentare una duplica, limitandosi a riconfermare
le proprie conclusioni;
che
statuendo con decisione del 13 novembre 2020, il Pretore
ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di complessivi
fr. 140.– e un’indennità di fr. 650.– a favore della convenuta;
che
contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 novembre
2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento
dell’istanza, chiedendo di “riesaminare
tutta la sentenza nonché le fatture dei lavori eseguiti” sulla scorta di ulteriore documentazione;
che
stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
intimato alla controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
il reclamo, presentato il 21 novembre 2020 (data del timbro postale) contro la
sentenza notificata a RE 1 il 16 novembre, è senz’altro tempestivo (art. 251
lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che
la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che sono pertanto irricevibili
il preventivo e l’ordine di pagamento a favore della società __________ S.r.l.,
la fattura della R__________ SA e le fotografie dei lavori svolti prodotti da RE
1 per la prima volta col reclamo, per tacere del fatto ch’essi non sono
comunque di rilievo per l’esito dell’odierno giudizio;
che il reclamo dev’essere
“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la
sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
Considerandi
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso in esame RE 1 non si è minimamente confrontato con la motivazione
addotta dal Pretore per respingere l’istanza, secondo cui i documenti da lui
prodotti, tra cui diverse fatture, estratti conto e bollettini di consegna, non
costituiscono un valido riconoscimento di
debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF giacché nessuno di essi risulta
sottoscritto dall’escussa;
che
il reclamante si è limitato a ribadire quanto già esposto in prima sede, ovvero
che i lavori per cui chiede il pagamento sono stati eseguiti da lui
personalmente su esplicita commissione di CO 1;
che
il reclamante non contesta l’assenza di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa,
ma dichiara di sentirsi “preso in giro”
dalla decisione emessa dal primo giudice, il quale non ha nemmeno proposto un “accordo di pagamento” che andasse bene ad
ambo le parti e a cui rimprovera di non aver preso in considerazione i “testimoni chiave” indicati nell’istanza, a
suo dire in grado di sostenere la veridicità delle proprie pretese;
ch’essendo
la procedura di rigetto dell’opposizione d’indole sommaria (art.
251.
lett. a CPC), essa non è preceduta da un tentativo di conciliazione (art.
198.
lett. a CPC) e il giudice del rigetto non è tenuto a proporre alle parti un
accordo di pagamento, potendo anche rinunciare a tenere udienza, specie se,
come nella fattispecie, le parti non hanno formulato una richiesta in tal senso,
e statuire in base agli atti (art. 256 cpv. 1 CPC);
che
in linea di massima in procedura sommaria la prova dev’essere addotta mediante
documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid. 4.3.2) e ad
ogni modo la richiesta assunzione di testimoni non potrebbe in concreto ovviare
alla chiara mancanza agli atti di un riconoscimento di debito firmato dall’escussa;
che insufficientemente motivato, il reclamo si rivela di conseguenza irricevibile;
che
– va detto per abbondanza – la conclusione cui è giunto il
primo giudice non presta il fianco alla critica, siccome semplici fatture come quelle prodotte
dall’istante, poiché non recano la firma
manoscritta del debitore (a norma dell’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della CEF
14.2016.141
del 17 novembre 2016 consid. 5), non possono rappresentare secondo
la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
(v. sentenza della CEF 14.2017.9 del 31
marzo 2017, consid. 6.2/a, con rinvii), e questo a
prescindere dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il
Pretore, in procedura sommaria, è competente a decidere;
che
per il medesimo motivo nemmeno i due estratti conto e i quattro bollettini di
consegna acclusi all’istanza possono assurgere a valido riconoscimento di
debito nel senso appena indicato;
che
la sentenza odierna, ad ogni modo, non priva il reclamante della possibilità di
promuovere una procedura creditoria ordinaria alfine di far accertare la
propria pretesa e ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF);
che la tassa del presente giudizio,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'788.65,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).