14.2020.187
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché non motivato. Lingua del procedimento
2 giugno 2021Italiano6 min
esecutivo, con istanza del 7 luglio 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
Source ti.ch
____________________CO 1RE 1
Incarto n.
14.2020.187
Lugano
2 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.3063 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2020
da
RE 1 __________
(VS)
(titolare della ditta
individuale __________, __________
e rappresentato dalla RA 1 __________)
contro
CO 1 ora in (Equador)
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha
escusso CO 1 per l’incasso di fr. 7'185.05 oltre agli interessi
del 5% dal 31 agosto 2019, indicando quale causa del credito le “Factures de marchandises numéros 97, 78, 52,
241, 73-238-306, 112, 32, 39, 93”.
Fatti
B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza del 7 luglio 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo
(recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
C. Statuendo con decisione del 12 novembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare
indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“opposizione” del 23 novembre 2020 per ottenere una traduzione
in francese della decisione pretorile, così come l’uso di questa lingua per la
corrispondenza futura dinanzi alla scrivente Camera. Il 25 novembre 2020 il Presidente della Camera ha reso attento il
reclamante che nel Cantone Ticino i procedimenti giudiziari si svolgono in
italiano e che le parti non hanno alcun diritto a una traduzione delle sentenze
impugnate nella lingua di loro scelta. Fatto presente che il reclamo appariva a
prima vista irricevibile, siccome privo di motivazione, al reclamante è stato fissato
un termine per versare l’anticipo delle spese processuali presumibili, pur lasciandogli la possibilità d’inoltrare una dichiarazione scritta
di rinuncia alla trattazione della sua “opposizione” come reclamo per
evitare il prelievo della tassa di giustizia. Il 28 dicembre 2020 RE 1 ha versato
l’anticipo richiesto, sicché occorre passare all’esame dell’opposizione.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera
verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evin-cersi per quali
ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con
rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella
sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del
primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre
2014.
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i
reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resiste alla critica.
1.2.1
Nel
caso in esame, con il reclamo, RE 1 non accenna a confrontarsi con la
motivazione della decisione impugnata secondo cui a sostegno della sua istanza
esso avrebbe prodotto semplici fatture che non adempiono i requisiti per essere
riconosciute come un valido riconoscimento di debito, ma si limita a richiedere una traduzione in francese della decisione impugnata, così
come l’uso di tale lingua nella corrispondenza futura. Insufficientemente
motivato, il reclamo si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2).
1.2.2
Come
già accennato nell’ordinanza del 25 novembre 2020 (v. sopra ad D), giusta
l’art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone,
ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 LOG, RL 3.1.1.1) e le
parti non hanno alcun diritto a una traduzione delle sentenze impugnate nella
lingua di loro scelta (DTF 115 Ia 64, sentenza della CEF 14.2016.198 del 4
gennaio 2017 con rinvii). Parimenti, la richiesta del reclamante volta alla
trasmissione di una traduzione in francese della corrispondenza futura con la
scrivente Camera non poteva trovare accoglimento. Spetta infatti alla parte
stessa fare tradurre le risultanze processuali in una lingua a lei
comprensibile (TREZZINI in: Trezzini et
al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 129 CPC).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Visto l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal
notificarlo alla controparte.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'185.05,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione alla __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).