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Decisione

14.2020.187

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché non motivato. Lingua del procedimento

2 giugno 2021Italiano6 min

esecutivo, con istanza del 7 luglio 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo

Source ti.ch

____________________CO 1RE 1

Incarto n.

14.2020.187

Lugano

2 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.3063 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 luglio 2020

da

RE 1 __________

(VS)

(titolare della ditta

individuale __________, __________

e rappresentato dalla RA 1 __________)

contro

CO 1 ora in (Equador)

giudicando sul reclamo del 23 novembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 aprile 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha

escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 7'185.05 oltre agli interessi

del 5% dal 31 agosto 2019, indicando quale causa del credito le “Factures de marchandises numéros 97, 78, 52,

241, 73-238-306, 112, 32, 39, 93”.

Fatti

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al pre­cetto

esecutivo, con istanza del 7 luglio 2020 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo

(recte: provvisorio) alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

C. Statuendo con decisione del 12 novembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare

indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un’“opposizione” del 23 novembre 2020 per ottenere una traduzione

in francese della decisione pretorile, così come l’uso di questa lingua per la

corrispondenza futura dinanzi alla scrivente Camera. Il 25 novembre 2020 il Presidente della Camera ha reso attento il

reclamante che nel Cantone Ticino i procedimenti giudiziari si svolgono in

italiano e che le parti non hanno alcun diritto a una traduzione delle sentenze

impugnate nella lingua di loro scelta. Fatto presente che il reclamo appariva a

prima vista irricevibile, siccome privo di motivazione, al reclamante è stato fissato

un termine per versare l’anticipo delle spese processuali presumibili, pur lasciandogli la possibilità d’inoltrare una dichiarazione scritta

di rinuncia alla trattazione della sua “opposizio­ne” come reclamo per

evitare il prelievo della tassa di giustizia. Il 28 dicembre 2020 RE 1 ha versato

l’anticipo richiesto, sicché occorre passare all’esame dell’opposizione.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera

verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evin-cersi per quali

ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con

rinvii). Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella

sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del

primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre

2014.

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i

reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resiste alla critica.

1.2.1

Nel

caso in esame, con il reclamo, RE 1 non accenna a confrontarsi con la

motivazione della decisione impugnata secondo cui a sostegno della sua istanza

esso avrebbe prodotto semplici fatture che non adempiono i requisiti per essere

riconosciute come un valido riconoscimento di debito, ma si limita a richiedere una traduzione in francese della decisione impugna­ta, così

come l’uso di tale lingua nella corrispondenza futura. Insufficientemente

motivato, il reclamo si avvera irricevibile (v. sopra consid. 1.2).

1.2.2

Come

già accennato nell’ordinanza del 25 novembre 2020 (v. sopra ad D), giusta

l’art. 129 CPC il procedimento si svolge nella lingua ufficiale del Cantone,

ossia, per quanto riguarda il Ticino, in italiano (art. 8 LOG, RL 3.1.1.1) e le

parti non hanno alcun diritto a una traduzione delle sentenze impugnate nella

lingua di loro scelta (DTF 115 Ia 64, sentenza della CEF 14.2016.198 del 4

gennaio 2017 con rinvii). Parimenti, la richiesta del reclamante volta alla

trasmissione di una traduzione in francese della corrisponden­za futura con la

scrivente Camera non poteva trovare accoglimen­to. Spetta infatti alla parte

stessa fare tradurre le risultanze processuali in una lingua a lei

comprensibile (TREZZINI in: Trezzini et

al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 5 ad art. 129 CPC).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Visto l’esito del giudizio odierno, si può prescindere dal

notificarlo alla controparte.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'185.05,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione alla __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).