14.2020.188
Fallimento. Reclamo tardivo
23 febbraio 2021Italiano4 min
di Bellinzona, con istanza 4 settembre 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del
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Incarto
n.
14.2020.188
Lugano
23 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(rappresentata dalla RA 1, __________)
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione
Fatti
di Bellinzona, con istanza 4 settembre 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato
pagamento di fr. 1'327.70 più interessi e spese;
che
statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il
fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico
della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera per ottenere
l’annullamento del fallimento con un reclamo recante la data dell’11 novembre
2020, ma pervenutole solo il 26 novembre 2020;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321
cpv. 2 CPC);
che
siccome la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 novembre 2020
(ancorché essa abbia avuto notizia del fallimento già prima, dal momento che il
reclamo reca la data dell’11 novembre), il termine d’impugnazione è scaduto al
più tardi lunedì 23 novembre;
che
il reclamo è pervenuto a questa Camera solo il 26 novembre;
che
la busta contenente il reclamo è sprovvista di timbro, mentre il tracciamento
della raccomandata non permette di determinare quando l’atto è stato consegnato
Considerandi
alla posta;
che
entro il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 27
novembre 2020, la reclamante ha scritto il 9 dicembre 2020 di aver inviato in
allegato la prova della “ricezione
della documentazione con la data 18. Novembre a.c.”, ma
l’allegato citato mancava;
che
con e-mail dell’11 dicembre 2020 la reclamante ha trasmesso un “Elenco tracce” delle
Poste italiane allegando che .’informazione
per il fallimento è stata spedita una seconda volta in Italia ed i giorni
dovrebbero decorrere dal 18.11.2020”;
che
il documento in questione, a prescindere dai dubbi che la sua impaginazione può
far sorgere circa il suo carattere ufficiale, non corrisponde a quanto
richiesto dal presidente della Camera;
che
tale documento non rimette neppure in discussione il fatto che la decisione
impugnata è stata notificata alla reclamante (per la prima volta secondo lei)
il 13 novembre 2020, come risulta dalla firma del suo presidente e segretario PI
1.
sull’avviso di ricevimento figurante nell’incarto della Pretura (si confronti
con la firma sulla procura del 20 settembre 2020 acclusa al reclamo);
che
spettando alla reclamante la prova della tempestività del reclamo (sentenza del
Tribunale federale 1C_589/2015 del 16 mar-zo 2016, consid. 2.2), in mancanza d’indicazione
sulla data in cui il reclamo è stato consegnato alla posta, esso risulta
irricevibile;
che
ad ogni modo il reclamo risulta inoltre infondato nel merito;
che
la reclamante non risulta infatti aver sottoscritto l’accordo di pagamento accluso
al reclamo e nello scritto del 14 ottobre 2020 l’CO 1 conferma al Pretore di
non essere stata informata di un accordo di pagamento e, di conseguenza, di non
aver ritirato la domanda di fallimento;
che
la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
della reclamante.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).