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Decisione

14.2020.188

Fallimento. Reclamo tardivo

23 febbraio 2021Italiano4 min

di Bellinzona, con istanza 4 settembre 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2020.188

Lugano

23 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 4 settembre 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(rappresentata dalla RA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che

nell’ambito della procedura esecutiva n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione

Fatti

di Bellinzona, con istanza 4 settembre 2020 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del

Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato

pagamento di fr. 1'327.70 più interessi e spese;

che

statuendo con decisione del 13 ottobre 2020 il Pretore ha dichiarato il

fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico

della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera per ottenere

l’annullamento del fallimen­to con un reclamo recante la data dell’11 novembre

2020, ma pervenutole solo il 26 novembre 2020;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di

prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è

dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321

cpv. 2 CPC);

che

siccome la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 novembre 2020

(ancorché essa abbia avuto notizia del fallimento già prima, dal momento che il

reclamo reca la data dell’11 novembre), il termine d’impugnazione è scaduto al

più tardi lunedì 23 novembre;

che

il reclamo è pervenuto a questa Camera solo il 26 novembre;

che

la busta contenente il reclamo è sprovvista di timbro, mentre il tracciamento

della raccomandata non permette di determinare quando l’atto è stato consegnato

Considerandi

alla posta;

che

entro il termine impartito dal presidente della Camera con ordinanza del 27

novembre 2020, la reclamante ha scritto il 9 dicembre 2020 di aver inviato in

allegato la prova della “ricezione

della documentazione con la data 18. Novembre a.c.”, ma

l’allegato citato mancava;

che

con e-mail dell’11 dicembre 2020 la reclamante ha trasmesso un “Elenco tracce” delle

Poste italiane allegando che .’informazio­­ne

per il fallimento è stata spedita una seconda volta in Italia ed i giorni

dovrebbero decorrere dal 18.11.2020”;

che

il documento in questione, a prescindere dai dubbi che la sua impaginazione può

far sorgere circa il suo carattere ufficiale, non corrisponde a quanto

richiesto dal presidente della Camera;

che

tale documento non rimette neppure in discussione il fatto che la decisione

impugnata è stata notificata alla reclamante (per la prima volta secondo lei)

il 13 novembre 2020, come risulta dalla firma del suo presidente e segretario PI

1.

sull’avviso di ricevimento figurante nell’incarto della Pretura (si confronti

con la firma sulla procura del 20 settembre 2020 acclusa al reclamo);

che

spettando alla reclamante la prova della tempestività del reclamo (sentenza del

Tribunale federale 1C_589/2015 del 16 mar-zo 2016, consid. 2.2), in mancanza d’indicazione

sulla data in cui il reclamo è stato consegnato alla posta, esso risulta

irricevibile;

che

ad ogni modo il reclamo risulta inoltre infondato nel merito;

che

la reclamante non risulta infatti aver sottoscritto l’accordo di pagamento accluso

al reclamo e nello scritto del 14 ottobre 2020 l’CO 1 conferma al Pretore di

non essere stata informata di un accordo di pagamento e, di conseguenza, di non

aver ritirato la domanda di fallimento;

che

la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

della reclamante.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).