14.2020.189
Rigetto definitivo dell’opposizione. Competenza per territorio. Rappresentanza processuale
2 giugno 2021Italiano12 min
emesso il 9 luglio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.189
Lugano
2 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26
febbraio 2020 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
contro
RE 1
(rappresentato dal lic. iur. RA 1, )
giudicando sul reclamo del 23 novembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 18 novembre 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 9 luglio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 4'850.– oltre agli interessi del 5% dal 22 gennaio
2019, indicando quale causa del credito la “Decisione del Giudice di Pace del circolo di Lugano
Ovest del 22.01.2019, incarto no. __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 febbraio
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 4 giugno 2020, eccependo in particolare la competenza
territoriale dell’autorità adita. Su invito del Giudice di pace, le parti si
sono nuovamente espresse con replica del 14 agosto e duplica del 23 settembre
2020, nelle quali esse hanno ribadito i rispettivi e contrastanti punti di
vista. Accertata la propria competenza e preso atto che la pratica non
raggiungeva “un obiettivo di
avvicinamento tra le parti”, con ordinanza del 29
settembre 2020 il primo giudice le ha citate a comparire all’udienza del 28
ottobre 2020. In tale occasione l’istante ha contestato
la legittimazione processuale della rappresentante del convenuto, l’PI
1 (e del suo legale, il lic. iur. RA 1), chiedendo di conseguenza lo stralcio degli allegati da essa presentati. Per il resto, RE
1 e CO 1 si sono riconfermati nelle rispettive tesi. Con uno scritto del
29 ottobre 2020 RE 1 ha ancora ritenuto utile esprimersi un’altra volta sulla
causa.
C. Statuendo con decisione del 18 novembre 2020, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 300.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2020 per ottenerne
da una parte l’annullamento e la reiezione dell’istanza e dall’altra l’annullamento
della sentenza (condannatoria) emessa il 22 gennaio 2019 dalla medesima
Giudicatura di pace e prodotta dal creditore quale titolo di rigetto
definitivo. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2021, CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo, chiedendo che l’escusso prestasse una cauzione per le
spese ripetibili quantificata in fr. 1'712.50 e che gli venisse inflitta una
multa disciplinare di fr. 2'000.– ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC. Le parti
sono rimaste sulle proprie posizioni mediante replica spontanea del 4 febbraio e
duplica spontanea del 22 febbraio 2021. Con uno scritto del 17 marzo 2021RE 1 ha
nuovamente preso posizione sulle allegazioni della controparte.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 novembre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 30 novembre. Presentato il 23 novembre 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie sono pertanto irricevibili sia la petizione del 24 settembre 2018
(doc. 3) e l’ordinanza del 7 gennaio 2019 del Giudice di pace del Circolo di
Lugano Ovest (doc. 4), sia l’estratto del registro delle esecuzioni del 3
novembre 2011 relativo a RE 1 (doc. 11) prodotti dall’istante nelle sue
osservazioni al reclamo.
2.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione
dopo aver rilevato che la sentenza emessa dalla medesima Giudicatura il 22
gennaio 2019, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo
esecutivo. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale
sollevata dal convenuto, asserendo di essersi informato presso il Comune di __________,
da cui ha avuto conferma che gli abitanti della frazione di P__________ pagano
le tasse ed esercitano il proprio diritto di
voto a Lugano, sicché sottostanno alla giurisdizione della Giudicatura di Pace
di Lugano Ovest. Onde l’accoglimento dell’istanza.
3.
Nel
reclamo RE 1 precisa anzitutto che il lic. iur. RA 1 è legittimato a
rappresentarlo nella procedura in esame, specificando ch’egli agisce
gratuitamente sulla scorta di una procura da lui personalmente conferitagli.
Nel merito, l’escusso contesta nuovamente la competenza territoriale del
Giudice di pace di Lugano Ovest, sostenendo di non essere mai stato domiciliato
a P__________ – frazione che rientrerebbe semmai sotto la compe-tenza della Giudicatura
di pace del Circolo del Ceresio – ma di risiedere a C__________, frazione del
quartiere di __________, per cui la procedura andava semmai presentata davanti
al Giudice di pace del Circolo di Lugano Est. Ai sensi degli art. 10 e 31 CPC,
egli precisa, non è determinante il recapito postale della parte convenuta,
bensì unicamente il suo domicilio “legale e reale”, che figura nel registro dell’Ufficio
controllo abitanti del comune. Chiede pertanto di annullare sia la decisione
impugnata, sia la sentenza del 22 gennaio 2019 prodotta dall’istante quale
titolo di rigetto definitivo, poiché emessa dalla medesima Giudicatura di pace,
che aveva senza diritto rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire.
4.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, CO 1 evidenzia anzitutto come RE 1 non abbia partecipato
né alla procedura di conciliazione, né alla successiva causa creditoria avviata
nei suoi confronti davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano
Ovest, e abbia contestato la competenza del giudice senz’alcuna valida
motivazione solo successivamente, dapprima con un’istanza di revisione e poi
nella presente procedura di rigetto. Ribadisce la competenza territoriale del
giudice adito, rilevando tra l’altro che il precetto esecutivo è stato
trasmesso all’indirizzo in via C__________ a __________ senza che l’escusso
eccepisse alcunché. Ricorda inoltre che il giudice del rigetto non è tenuto a
esaminare d’ufficio la propria competenza ratione loci quando il
precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio d’esecuzione competente nella
sua giurisdizione, non essendo il foro del rigetto al domicilio dell’escusso di
carattere imperativo. Ad ogni modo, precisa l’istante, anche se __________ non
fosse effettivamente il luogo di domicilio dell’escusso, la notifica irregolare
di un precetto esecutivo non è necessariamente nulla dal momento che la stessa
esplica comunque i propri effetti se è pervenuta al debitore. Chiede infine
che a RE 1 sia imposta la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili
(calcolata in fr. 1'712.50) e inflitta una multa disciplinare di fr. 2'000.–
per aver “assunto in manifesta
malafede una condotta processuale scorretta, impiegando abusivamente procedure
giudiziarie solamente con un fine ostruzionistico e dilatorio”, allo scopo di
“condurre allo sfinimento l’anziano CO 1 per indurlo ad abbandonare l’incasso
forzato che qui ci occupa”.
5.
A
scanso di equivoci occorre anzitutto precisare che il lic. iur. RA 1, a
differenza di quanto avvenuto in una precedente procedura di ricorso all’autorità
di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF (inc. 15.2020.114), in cui l’art. 15 della
legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e
fallimento (LPR, RL 280.200) attribuisce la rappresentanza processuale solo a
de-terminate persone (ordinanza del 6 novembre 2020), è abilitato ad agire a nome e per conto di RE 1 nella procedura di rigetto
dell’opposizione sulla scorta della procura conferitagli dal
convenuto in virtù degli art. 27 LEF e 68 cpv. 2 lett. c
CPC (sentenza della CEF
14.2018.15
del 15 marzo 2018).
6.
A
norma dell’art. 59 cpv. 1 CPC, il giudice entra nel merito di un’azione o di
un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, ciò che verifica d’ufficio
(art. 60 CPC). Tra questi rientra la competenza per territorio del giudice
adito (art. 59 cpv. 2 lett b CPC).
6.1
Nella fattispecie, il Giudice di pace ha misconosciuto che il foro dell’azione
di rigetto dell’opposizione si trova al “luogo di esecuzione” (art. 84 cpv. 1
LEF), ovvero al foro esecutivo, cioè di principio presso il domicilio dell’escusso
(art. 46 cpv. 1 LEF), inteso come il luogo dove egli dimora con l’intenzione di
stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre
2018.
consid. 2).
6.1.1
Nel
caso concreto, RE 1 è domiciliato a __________, che è una frazione del
quartiere di Lugano-Castagnola sulla sponda sinistra del fiume Cassarate e sottostà
quindi alla giurisdizione della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est, e
non di Lugano Ovest (legge concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e
Distretti, RL 180.100). È pure noto a questa Camera che dal 1° settembre 2010 RE
1.
è domiciliato in via __________ a Lugano (frazione di __________), mentre P__________
(località facente parte invece del comune di __________) è unicamente il suo
recapito postale (come si evince dalla
banca dati relativa al
movimento della popolazione [MovPop], sotto la voce “domicilio”), senza
rilevanza dal profilo giurisdizionale.
6.1.2
Ne
segue che il precetto esecutivo, così come la successiva corrispondenza, sono
stati correttamente trasmessi all’indirizzo postale del debitore a P__________,
senza però che ciò determinasse la competenza del Giudice di pace di Lugano
Ovest, il quale avrebbe dovuto dichiararsi d’ufficio territorialmente
incompetente. Il foro dell’art. 46 cpv. 1 LEF è infatti imperativo (sentenza
della CEF 14.2019.109 del 21 ottobre 2019 consid. 5) sicché un’accettazione tacita di foro è esclusa (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 84
LEF; Abbet in :
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 13 ad art. 84 LEF).
Che RE 1 non abbia contestato la competenza territoriale della Giudicatura di pace di Lugano Ovest nella causa di merito è pertanto
senza rilievo, come senza rilievo è anche la mancata contestazione del precetto
esecutivo, giacché la competenza ter-ritoriale dell’Ufficio d’esecuzione si
estende all’intero Cantone (art. 1 cpv. 1 LALEF) e non al solo Circondario di
Lugano Ovest.
6.2
In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto dichiarata irricevibile
per carenza di competenza per territorio del giudice adito (art. 59 cpv. 2
lett. b e 60 CPC; sentenza della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017, consid.
5.3/c). Stante l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo procedere all’esame
del titolo invocato dall’istante in prima sede – la decisione emessa il 22
gennaio 2019 dalla medesima Giudicatura di pace – e la pretesa nullità del
medesimo.
7.
Vanno
infine respinte le richieste di CO 1 volte a ottenere una cauzione per le spese
ripetibili – già perché non esiste alcun obbligo di una simile prestazione nelle
procedure sommarie (art. 99 cpv. 3 lett. c CPC) – e a condannare l’escusso a
una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC, siccome, senza
bisogno di entrare nel merito dei presupposti previsti da tale norma, la sola fondatezza
del reclamo presentato da RE 1 è sufficiente a escludere ch’egli abbia agito in
malafede o in maniera temeraria (v. TREZZINI in: Trezzini et
al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 23 e 25 ad art. 128, con rinvii).
8.
In
entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli
art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Poiché non protestate né in prima né in seconda istanza,
non si dà luogo invece all’assegnazione di ripetibili a RE 1.
9.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'850.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso
che i dispositivi della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è irricevibile.
2. Le
spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, sono poste a
suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono
poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).