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Decisione

14.2020.189

Rigetto definitivo dell’opposizione. Competenza per territorio. Rappresentanza processuale

2 giugno 2021Italiano12 min

emesso il 9 luglio 2019 dall’Uf­­ficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.189

Lugano

2 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 26

febbraio 2020 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

contro

RE 1

(rappresentato dal lic. iur. RA 1, )

giudicando sul reclamo del 23 novembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 18 novembre 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 9 luglio 2019 dall’Uf­­ficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 4'850.– oltre agli interessi del 5% dal 22 gennaio

2019, indicando quale causa del credito la “Decisione del Giudice di Pace del circolo di Lugano

Ovest del 22.01.2019, incarto no. __________”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 febbraio

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 4 giugno 2020, eccependo in particolare la competenza

territoriale dell’autorità adita. Su invito del Giudice di pace, le parti si

sono nuovamente espresse con replica del 14 agosto e duplica del 23 settembre

2020, nelle quali esse hanno ribadito i rispettivi e contrastanti punti di

vista. Accertata la propria competenza e preso atto che la pratica non

raggiungeva “un obiettivo di

avvicinamento tra le parti”, con ordinanza del 29

settembre 2020 il primo giudice le ha citate a comparire all’udienza del 28

ottobre 2020. In tale occasione l’istante ha contestato

la legittimazione processuale della rappresentante del con­venuto, l’PI

1 (e del suo legale, il lic. iur. RA 1), chiedendo di conseguenza lo stralcio degli allegati da essa presentati. Per il resto, RE

1 e CO 1 si sono riconfermati nelle rispettive tesi. Con uno scritto del

29 ottobre 2020 RE 1 ha ancora ritenuto utile esprimersi un’altra volta sulla

causa.

C. Statuendo con decisione del 18 novembre 2020, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal

convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 300.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2020 per ottenerne

da una parte l’annullamento e la reiezione dell’istanza e dall’altra l’annullamento

della sentenza (condannatoria) emessa il 22 gennaio 2019 dalla medesima

Giudicatura di pace e prodotta dal creditore quale titolo di rigetto

definitivo. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2021, CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo, chiedendo che l’escusso prestasse una cauzione per le

spese ripetibili quantificata in fr. 1'712.50 e che gli venisse inflitta una

multa disciplinare di fr. 2'000.– ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC. Le parti

sono rimaste sulle proprie posizioni mediante replica spontanea del 4 febbraio e

duplica spontanea del 22 febbraio 2021. Con uno scritto del 17 marzo 2021RE 1 ha

nuovamente preso posizione sulle allegazioni della controparte.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 novembre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 30 novembre. Presentato il 23 novembre 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie sono pertanto irricevibili sia la petizione del 24 settembre 2018

(doc. 3) e l’ordinanza del 7 gennaio 2019 del Giudice di pace del Circolo di

Lugano Ovest (doc. 4), sia l’estratto del registro delle esecuzioni del 3

novembre 2011 relativo a RE 1 (doc. 11) prodotti dall’istante nelle sue

osservazioni al reclamo.

2.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accordato il rigetto definitivo dell’opposizione

dopo aver rilevato che la sentenza emessa dalla medesima Giudicatura il 22

gennaio 2019, poiché passata in giudicato, costituisce un valido titolo

esecutivo. Egli ha d’altronde respinto l’eccezione d’incompetenza territoriale

sollevata dal convenuto, asserendo di essersi informato presso il Comune di __________,

da cui ha avuto conferma che gli abitanti della frazione di P__________ pagano

le tasse ed esercitano il proprio diritto di

voto a Lugano, sicché sottostanno alla giurisdizione della Giudicatura di Pace

di Lugano Ovest. Onde l’accoglimento dell’istanza.

3.

Nel

reclamo RE 1 precisa anzitutto che il lic. iur. RA 1 è legittimato a

rappresentarlo nella procedura in esame, specificando ch’egli agisce

gratuitamente sulla scorta di una procura da lui personalmente conferitagli.

Nel merito, l’escusso contesta nuovamente la competenza territoriale del

Giudice di pace di Lugano Ovest, sostenendo di non essere mai stato domiciliato

a P__________ – frazione che rientrerebbe semmai sotto la compe-tenza della Giudicatura

di pace del Circolo del Ceresio – ma di risiedere a C__________, frazione del

quartiere di __________, per cui la procedura andava semmai presentata davanti

al Giudice di pace del Circolo di Lugano Est. Ai sensi degli art. 10 e 31 CPC,

egli precisa, non è determinante il recapito postale della parte convenuta,

bensì unicamente il suo domicilio “legale e reale”, che figura nel registro dell’Ufficio

controllo abitanti del comune. Chiede pertanto di annullare sia la decisione

impugnata, sia la sentenza del 22 gennaio 2019 prodotta dall’istante quale

titolo di rigetto definitivo, poiché emessa dalla medesima Giudicatura di pace,

che aveva senza diritto rilasciato all’istante l’autorizzazione ad agire.

4.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, CO 1 evidenzia anzitutto come RE 1 non abbia partecipato

né alla procedura di conciliazione, né alla successiva causa creditoria avviata

nei suoi confronti davanti alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano

Ovest, e abbia contestato la competenza del giudice senz’alcuna valida

motivazione solo successivamente, dapprima con un’istanza di revisione e poi

nella presente procedura di riget­to. Ribadisce la competenza territoriale del

giudice adito, rilevando tra l’altro che il precetto esecutivo è stato

trasmesso all’in­­dirizzo in via C__________ a __________ senza che l’escusso

eccepisse alcunché. Ricorda inoltre che il giudice del rigetto non è tenuto a

esaminare d’ufficio la propria competenza ratione loci quando il

precetto esecutivo è stato emesso dall’Ufficio d’esecuzione competente nella

sua giurisdizione, non essendo il foro del rigetto al domicilio dell’escusso di

carattere imperativo. Ad ogni modo, precisa l’istante, anche se __________ non

fosse effettivamente il luogo di domicilio dell’escusso, la notifica irregolare

di un precetto esecutivo non è necessariamente nulla dal momento che la stessa

esplica comunque i propri effetti se è pervenuta al debitore. Chie­de infine

che a RE 1 sia imposta la prestazione di una cauzione per le spese ripetibili

(calcolata in fr. 1'712.50) e inflitta una multa disciplinare di fr. 2'000.–

per aver “assunto in manifesta

malafede una condotta processuale scorretta, impiegando abusivamente procedure

giudiziarie solamente con un fine ostruzionistico e dilatorio”, allo scopo di

“condurre allo sfinimento l’anziano CO 1 per indurlo ad abbandonare l’incasso

forzato che qui ci occupa”.

5.

A

scanso di equivoci occorre anzitutto precisare che il lic. iur. RA 1, a

differenza di quanto avvenuto in una precedente procedura di ricorso all’autorità

di vigilanza ai sensi dell’art. 17 LEF (inc. 15.2020.114), in cui l’art. 15 della

legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e

fallimento (LPR, RL 280.200) attribuisce la rappresentanza processuale solo a

de-terminate persone (ordinanza del 6 novembre 2020), è abilitato ad agire a nome e per conto di RE 1 nella procedura di rigetto

dell’opposizione sulla scorta della procura conferitagli dal

convenuto in virtù degli art. 27 LEF e 68 cpv. 2 lett. c

CPC (sentenza della CEF

14.2018.15

del 15 marzo 2018).

6.

A

norma dell’art. 59 cpv. 1 CPC, il giudice entra nel merito di un’a­­zione o di

un’istanza se sono dati tutti i presupposti processuali, ciò che verifica d’ufficio

(art. 60 CPC). Tra questi rientra la competenza per territorio del giudice

adito (art. 59 cpv. 2 lett b CPC).

6.1

Nella fattispecie, il Giudice di pace ha misconosciuto che il foro dell’azione

di rigetto dell’opposizione si trova al “luogo di esecuzione” (art. 84 cpv. 1

LEF), ovvero al foro esecutivo, cioè di principio presso il domicilio dell’escusso

(art. 46 cpv. 1 LEF), inteso come il luogo dove egli dimora con l’intenzione di

stabilirvisi durevolmente (art. 23 CC; sentenza della CEF 14.2018.55 del 18 settembre

2018.

consid. 2).

6.1.1

Nel

caso concreto, RE 1 è domiciliato a __________, che è una frazione del

quartiere di Lugano-Castagnola sulla sponda sinistra del fiume Cassarate e sottostà

quindi alla giurisdizione della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est, e

non di Lugano Ovest (legge concernente le circoscrizioni dei Comuni, Circoli e

Distretti, RL 180.100). È pure noto a questa Camera che dal 1° settembre 2010 RE

1.

è domiciliato in via __________ a Lugano (frazione di __________), mentre P__________

(località facente parte invece del comune di __________) è unicamente il suo

recapito postale (come si evince dalla

banca dati relativa al

movimento della popolazione [MovPop], sotto la voce “domicilio”), sen­za

rilevanza dal profilo giurisdizionale.

6.1.2

Ne

segue che il precetto esecutivo, così come la successiva corrispondenza, sono

stati correttamente trasmessi all’indirizzo postale del debitore a P__________,

senza però che ciò determinasse la competenza del Giudice di pace di Lugano

Ovest, il quale avrebbe dovuto dichiararsi d’ufficio territorialmente

incompetente. Il foro dell’art. 46 cpv. 1 LEF è infatti imperativo (sentenza

della CEF 14.2019.109 del 21 ottobre 2019 consid. 5) sicché un’accettazione tacita di foro è esclusa (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 84

LEF; Abbet in :

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 13 ad art. 84 LEF).

Che RE 1 non abbia contestato la competenza territoriale della Giudicatura di pace di Lugano Ovest nella causa di merito è pertanto

senza rilievo, come senza rilievo è anche la mancata contestazione del precetto

esecutivo, giacché la competenza ter-ritoriale dell’Ufficio d’esecuzione si

estende all’intero Cantone (art. 1 cpv. 1 LALEF) e non al solo Circondario di

Lugano Ovest.

6.2

In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto dichiarata irricevibile

per carenza di competenza per territorio del giudice adito (art. 59 cpv. 2

lett. b e 60 CPC; sentenza della CEF 14.2017.96 del 29 settembre 2017, consid.

5.3/c). Stante l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo procedere all’esame

del titolo invocato dall’istante in prima sede – la decisione emessa il 22

gennaio 2019 dalla medesima Giudicatura di pace – e la pretesa nullità del

medesimo.

7.

Vanno

infine respinte le richieste di CO 1 volte a ottenere una cauzione per le spese

ripetibili – già perché non esiste alcun obbligo di una simile prestazione nelle

procedure sommarie (art. 99 cpv. 3 lett. c CPC) – e a condannare l’escusso a

una multa disciplinare ai sensi dell’art. 128 cpv. 3 CPC, siccome, senza

bisogno di entrare nel merito dei presupposti previsti da tale norma, la sola fondatezza

del reclamo presentato da RE 1 è sufficiente a escludere ch’egli abbia agito in

malafede o in maniera temeraria (v. TREZZINI in: Trezzini et

al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 23 e 25 ad art. 128, con rinvii).

8.

In

entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Poiché non protestate né in prima né in seconda istanza,

non si dà luogo invece all’assegnazione di ripetibili a RE 1.

9.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'850.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso

che i dispositivi della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è irricevibile.

2. Le

spese processuali di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, sono poste a

suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono

poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).