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Decisione

14.2020.191

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratti di locazione di servizi di personale temporaneo a ore. Bollettini/rapporti di lavoro. Fatture. Nozione di riconoscimento di debito

9 giugno 2021Italiano11 min

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.191

Lugano

9 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 6 novembre 2020

dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 30 novembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 25 novembre 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 ottobre 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 7 gennaio 2020, indicando quale causa del

credito la “messa a

disposizione di personale temporaneo”.

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 6

novembre 2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di

pace del Circolo di Stabio. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 20 novembre 2020.

C. Statuendo con decisione del 25 novembre 2020, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 30 novembre 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Invitata a presentare eventuali osservazioni al reclamo, la

CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 26 novembre 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto domenica 6 dicembre, per cui la scadenza è

stata riportata a lunedì 7 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Presentato il 30 novembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver

considerato che la documentazione prodotta dalla CO 1, ossia cinque contratti

di locazione di servizi e alcuni bollettini di lavoro dai quali risultano sia

le prestazioni richieste e accettate dalla convenuta sia la somma dovuta e la

modalità di pagamento, costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi

dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

4.

Nel

reclamo la RE 1 rileva che i contratti di locazione di servizi prodotti dall’istante, oltre a non essere sottoscritti dai

propri rappresentanti, indicano unicamente il carattere oneroso della pre­stazione,

la data d’inizio della stessa e la tariffa oraria, senza tuttavia fornire gli

elementi necessari a determinare le ore effettuate da ciascun dipendente e

quindi l’importo riconosciuto. Osserva in­oltre

come nessuno dei bollettini o rapporti di lavoro presentati dal­la CO 1

è stato firmato dalla conduttrice, e questo nonostante gli stessi prevedano

espressamente il riconoscimento da parte del cliente del lavoro svolto dai

collaboratori dell’istante, in modo da permettere l’emissione della fattura e

quindi l’esigibilità dell’importo preteso. A suo dire le uniche firme presenti

sui rapporti di lavoro sono quelle dei singoli prestatori d’opera e in alcuni

casi sono state apposte dalla medesima persona nonostante il nominativo del

collaboratore indicato non coincida. La RE 1 chiede pertanto la riforma della

sentenza impugnata nel senso di respingere l’istanza.

5.

Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF – e quindi un titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione – l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso

o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o

perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF

139.

III 301 consid. 2.3.1 con rimandi,

Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25

ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non

è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri

oggettivi stabiliti già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento (già

citata DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenze della CEF 14.2019.141

del 14 novembre 2019 consid. 6.1, 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.1 e

14.2017.215

dell’8 maggio 2018 consid. 5 e 5.4 ; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet

in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82

LEF). Il riconoscimento può essere dedotto anche da

un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati dall’escusso, a

condizione però che il documento in cui egli si riconosce debitore dell’escutente

sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale

ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai

quali rinvia il documento firmato già al

momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.

82).

5.1

Nella

fattispecie, i cinque contratti di locazione di servizi annessi all’istanza

(sottoscritti rispettivamente il 30 gennaio, il 27 e il 28 marzo, il 26 giugno

e il 3 luglio 2019), di durata indeterminata e aventi quale oggetto il prestito

di personale sia per opere da piastrellista

sia per mansioni da facchino, indicano la data d’inizio del­l’impiego, il

nome e la qualifica di ogni singolo collaboratore, nonché la tariffa oraria (IVA

esclusa) per ciascuno di essi (doc. B-E). Pur essendo firmati dalla RE 1, i

suddetti contratti non possono tuttavia, da soli, assurgere a valido titolo di

rigetto dell’opposizione, poiché non vertono su alcun debito concreto con un

importo determinato o determinabile al momento della loro sottoscrizione. Essi

costituiscono invero un’offerta, la cui accettazione non comporta ancora

il riconoscimento di prestazioni non ancora fornite e, al momento della

sottoscrizione, neppure determinabili (v. ad

esempio la sentenza della CEF 14.2015.40 del 23 giugno 2015, consid.

5.2).

5.2

I

bollettini o rapporti di lavoro prodotti dall’istante (doc. F-O) potrebbero invece

costituire di principio un valido riconoscimento di debito senza firma della

convenuta solo se i contratti di locazione di servizi vi rinviassero, ciò che

non è il caso, oppure se fossero controfirmati dall’escussa, come peraltro espressamente

previsto dalle condizioni generali presenti sul retro dei contratti (art. 12).

Orbene, già in prima sede la convenuta ha contestato di aver sottoscritto i

rapporti di lavoro, precisando che le firme figuranti sugli stessi sono quelle

dei singoli dipendenti (prestatori d’opera), al-cuni dei quali, peraltro, menzionano dei dipendenti (A__________, A__________ e V__________) che

non risultano tra quelli elencati nei cinque contratti di locazione di servizi

firmati dalla reclamante. A fronte di una simile contestazione incombeva

all’istante dimostrare che le firme presenti sui bollettini sono da ricondurre a

rappresentanti legali della convenuta o a persone autorizzate ad agire per

conto della stessa (sentenze della CEF 14.2018.43 del 13 agosto 2018 consid.

5.3/a e 14.2017.77 del 3 ottobre 2017 consid. 5.1). Non l’ha però fatto, per

tacere del fatto che nessuna delle quattro diverse firme apposte sui bollettini

coincide con quella figurante sui contratti di locazione di servizi.

5.3

Poiché

non recano la firma manoscritta della RE 1 quale debitrice (giusta l’art. 14 cpv. 1 CO: sentenza della

CEF 14.2016.141 del 17 novembre 2016 consid. 5), nemmeno

le fatture agli atti possono da sole

rappresentare secondo la legge (art. 82 cpv. 1 LEF) un valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione (v. sentenza

della CEF 14.2017.9 del 31 marzo 2017 consid.

6.2/a, con rinvii), e questo indipendentemente

dalla loro pretesa fondatezza, sulla quale né questa Camera né il Pretore, in

procedura sommaria, è competente a decidere (sopra consid. 2).

5.4

In riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto respinta. La

sentenza odierna, ad ogni modo, non priva l’istante del diritto di promuovere

una procedura creditoria ordinaria alfine di far accertare la propria pretesa e

ottenere il rigetto definitivo del­l’opposizione (art. 79 LEF e sopra consid.

2).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). Non si pone invece problema di ripetibili in prima istan­za

poiché la convenuta non aveva formulato alcuna richiesta in tal senso (cfr.

art. 105 cpv. 1 CPC; DTF 139 III 344 consid. 4.3; sentenza

della CEF 14.2013.125 del 31 ottobre 2013 consid. 2). In seconda sede, per

contro, la reclamante ha diritto, come postula­to, a un’equa indennità per ripetibili, determinata in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'000.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di fr. 225.–, anticipate dall’istante, sono poste a suo

carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 250.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).