14.2020.192
Fallimento. Inadempimento dei presupposti per il suo annullamento entro la scadenza del termine di reclamo
27 gennaio 2021Italiano5 min
ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.192
Lugano
27 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.220 (fallimento) della Pretura del Distretto di
Leventina promossa con istanza 4 settembre 2020 da
CO 1
(patrocinato dal PA 1,
Lugano)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 1° dicembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, il 4 settembre 2020 CO 1
ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della
RE 1 per il mancato pagamento di una somma poi quantificata in fr. 207'032.60,
oltre alle spese.
B. Entro
il termine impartito dal Pretore, il 27 ottobre 2020 la convenuta ha presentato
osservazioni scritte, chiedendo in conclusione di aspettare e di lasciarle
terminare il lavoro. All’udienza di dibattimento del 30 novembre 2020, la
convenuta ha nuovamente postulato la concessione di tempo fino alla fine di
gennaio del 2021 per procedere ai lavori di sistemazione dell’elicottero che si
era impegnata a realizzare per conto dell’istante. Dopo discussione tra le
parti, il Pretore ha comunicato loro che avrebbe proceduto nei suoi incombenti
se l’istante non avesse sospeso o ritirato la causa.
C. Statuendo
con decisione del 1° dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 250.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2020
per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,
l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 dicembre 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto sabato 12 dicembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 14 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31
LEF). Presentato il 2 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depo-sitato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti devono essere realizzati
e dimostrati entro la scadenza del termine di re-clamo (DTF 136 III 295 consid.
3.2).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante si è limitata a postulare “una proroga” in base ai
documenti acclusi al reclamo (contratto con __________ e fattura di fr. 230'000.–,
sostegno dell’__________, crediti Covid19 erogati dalla Confederazione), che a
suo dire provano l’esistenza di contatti e attività suscettibili di permettere
il risanamento dell’azienda e di rimetterla in breve tempo in condizioni di sufficienza
economica e produttività, nonostante la pandemia. Non dimostra però di aver
adempiuto i presupposti stabiliti all’art. 174 cpv. 2 LEF entro la scadenza del
termine di ricorso (ossia il 14 dicembre 2020, come indicato nell’ordinanza
di effetto sospensivo). Di conseguenza, il reclamo non può ch’essere
respinto.
3.
Non
essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere
nuovamente pronunciato.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si
assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al
reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico
della RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Faido;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).