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Decisione

14.2020.192

Fallimento. Inadempimento dei presupposti per il suo annullamento entro la scadenza del termine di reclamo

27 gennaio 2021Italiano5 min

ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.192

Lugano

27 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.220 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Leventina promossa con istanza 4 settembre 2020 da

CO 1

(patrocinato dal PA 1,

Lugano)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 1° dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Faido, il 4 settembre 2020 CO 1

ha chiesto alla Pretura del Distretto di Leventina di decretare il fallimento della

RE 1 per il mancato pagamento di una somma poi quantificata in fr. 207'032.60,

oltre alle spese.

B. Entro

il termine impartito dal Pretore, il 27 ottobre 2020 la convenuta ha presentato

osservazioni scritte, chiedendo in conclusione di aspettare e di lasciarle

terminare il lavoro. All’udienza di dibattimento del 30 novembre 2020, la

convenuta ha nuovamente postulato la concessione di tempo fino alla fine di

gennaio del 2021 per procedere ai lavori di sistemazione dell’elicottero che si

era impegnata a realizzare per conto dell’istante. Dopo discussione tra le

parti, il Pretore ha comunicato loro che avrebbe proceduto nei suoi incombenti

se l’istante non avesse sospeso o ritirato la causa.

C. Statuendo

con decisione del 1° dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 250.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2020

per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo,

l’annullamento del fallimento. Stante il prevedibile esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 2 dicembre 2020, il termine

d’impugnazione è scaduto sabato 12 dicembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 14 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31

LEF). Presentato il 2 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è

dunque sen­z’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depo-sitato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Entrambi i presupposti devono essere realizzati

e dimostrati entro la scadenza del termine di re-clamo (DTF 136 III 295 consid.

3.2).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante si è limitata a postulare “una proroga” in base ai

documenti acclusi al reclamo (contratto con __________ e fattura di fr. 230'000.–,

sostegno dell’__________, crediti Covid19 erogati dalla Confederazione), che a

suo dire provano l’esistenza di contatti e attività suscettibili di permettere

il risanamento dell’azienda e di rimetterla in breve tempo in condizioni di sufficienza

economica e produttività, nonostante la pandemia. Non dimostra però di aver

adempiuto i presupposti stabiliti all’art. 174 cpv. 2 LEF entro la scadenza del

termine di ricorso (ossia il 14 dicembre 2020, come indicato nell’ordinanza

di effetto sospensivo). Di conseguenza, il reclamo non può ch’essere

respinto.

3.

Non

essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere

nuovamente pronunciato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si

assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al

reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 400.–, è posta a carico

della RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Faido;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Leventina.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).