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Decisione

14.2020.193

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano e decisione di reiezione dell’opposizione, impugnata con appello. Sospensione della causa durante la procedura d’appello o prestazione di garanzie

11 maggio 2021Italiano25 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.193

Lugano

11 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.2031 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con

istanza 14 maggio 2020 dalla

CO 1 IT-

(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2020 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 20 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto ingiuntivo telematico dell’11 settembre 2017 il

Tribunale ordinario di Ferrara ha ingiunto all’RE 1 di pagare all’CO 1 entro 40 giorni dalla notifica € 75'027.51,

gli interessi “come da

domanda”, nei limiti del tasso soglia “ex 1.108/96”, le

spese della procedura d’ingiunzione liquidate in € 1'520.– per compensi,

in € 407.– per esborsi “oltre

all’IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”. L’opposizione interposta dall’RE 1 al decreto ingiuntivo è stata

respinta dal Tribunale ordinario di Ferrara con sentenza pubblicata il 30

maggio 2019, con cui l’opponente è stata inoltre condannata a pagare all’CO 1 e

a PI 1 spese legali liquidate per ciascuna parte in € 8'000.– per compensi e €

759.– per spese di chiamata in causa, oltre a € 2'500.– per ogni convenuto a

titolo di risarcimento del danno giusta l’art. 96 CPCit. Il 29 luglio 2019 l’RE

1 ha presentato un ricorso contro la decisione su opposizione alla Corte d’appello

di Bologna, che ha fisato la prima udienza al 29 marzo 2022.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 120'896.95 oltre

agli interessi del 5% dal 3 luglio 2019 (indicando quale causa del credito il “Decreto ingiuntivo del Tribunale di Ferrara,

Ing. n. __________/2017, RG.__________/2017, emesso il 08.09.17 e munito di

formula esecutiva il 25.06.19 e notificato il 06.10.17 a cui ha fatto seguito

del precetto in data 17.07.19”) e fr. 13'468.–

(per “sentenza Trib. di Ferrara

n. __________18/ 2019. RG 3512/2017, rep. __________/2019 + spese esec.”).

C. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 maggio

2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, in via principale la convenuta si è

opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 luglio 2020 e in via

subordinata ha chiesto la sospensione della procedura sino a decisione

definitiva della Corte d’appello di Bologna, riservati eventuali rimedi di diritto.

Le parti hanno poi ribadito le rispettive conclusioni con replica spontanea del

22 luglio e duplica spontanea del 3 agosto 2020, salvo postulare la convenuta

in via ancora più subordinata di condizionare l’esecuzione delle due decisioni

italiane al pagamento di una garanzia da parte dell’istante. Esse hanno ancora

ritenuto utile esprimersi sulla causa con successivi allegati spontanei di

triplica, quadruplica, quintuplica e sestuplica.

D. Statuendo con decisione del 20 novembre 2020, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 120'744.60, oltre agli

interessi del 5% su fr. 84'231.07 (anziché sull’intero capitale) dal 3

luglio 2019, e a fr. 13'468.–, ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore del­l’i­stante.

E. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 3 dicembre 2020 per

ottenerne l’annullamento e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre

in via subordinata ha postulato la sospensione della procedura di rigetto fino

a decisione definitiva ed esecutiva della Corte d’ap­pello di Bologna,

riservati eventuali rimedi di diritto, e in via ancora più accessoria la

subordinazione dell’esecuzione della sentenza e del decreto ingiuntivo

telematico del Tribunale di Ferrara al pagamento da parte dell’istante di una

garanzia da stabilire dal Pretore, protestate spese e ripetibili. L’indomani il

presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata

con l’impugnazione. Contro tale decisione la CO 1 è insorta al Tribunale

federale con un ricorso del 30 dicembre 2020 (inc. 5A_1079/2020). Nelle sue

osservazioni del 5 gennaio 2021, essa ha concluso per la reiezione del reclamo.

Mediante replica spontanea del 18 gennaio e duplica spontanea del 25 gennaio

2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 23 novembre 2020, il termine

d’impugnazione è scaduto giovedì 3 dicembre. Presentato quello stesso giorno

(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute

nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014

consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i

reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è

regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera

o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi

in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di

denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto

definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività

della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”;

Staehelin, op. cit., n.

59.

e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla

Convenzione

di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha esordito precisando che l’istanza andava

esaminata secondo le norme della procedura sommaria degli art. 84 LEF e 252

segg. CPC, dal momento che l’istante ha richiesto solo il rigetto dell’opposizione,

mentre alla decisione sul riconoscimento e l’esecuzione del decreto ingiuntivo

e della sentenza su opposizione del Tribunale di Ferrara, prodotti dall’istante

quali titoli di rigetto, si applica la Convenzione di Lugano (CLug). Ha ritenuto che ambedue le decisioni, la prima resa esecutiva il 25

giugno 2019 e la seconda munita di formula esecutiva il 19 giugno 2019, sono

validi titoli di rigetto definitivo. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione

di contrarietà al­l’ordine pubblico svizzero sollevata dalla convenuta,

ricordando che anche in diritto svizzero decisioni provvisoriamente esecutive

sono considerate titoli di rigetto definitivo, così come l’eccezione di abuso

di diritto, da essa fatta valere solo in sede di quadruplica, giacché non può

essere qualificato tale il tentativo del creditore in possesso di un titolo

esecutivo, quantunque provvisorio, di recuperare il proprio credito anche se

dovesse condurre al fallimento del debitore.

In

merito alla richiesta subordinata di sospendere la procedura di rigetto fino al

passaggio in giudicato della decisione d’appello italiana, il Pretore non ha

identificato nella situazione sottoposta al suo esame il carattere d’eccezionalità

necessario a giustificare la sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC. Ha

pure respinto la domanda volta a obbligare l’istante a versare una garanzia in

conformità dell’art. 46 § 3 CLug poiché si tratta di una norma processuale

inapplicabile nella procedura sommaria di rigetto dell’op­posizione. Il primo

giudice ha quindi rigettato l’opposizione in via definitiva per la somma posta

in esecuzione, tranne per quanto attiene agli interessi di mora, da lui limitati

al capitale iniziale di fr. 84'231.07 tenuto conto del divieto dell’anatocismo.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 evoca diversi "importanti" vizi di forma riguardanti le decisioni prodotte dall’istante quali

titoli di rigetto (imprecisate date indicate nel decreto ingiuntivo telematico corret­te

a mano da persona non identificata, menzione in ambedue le decisioni della RE 1 "SA" in luogo

della RE 1 "AG", man­cata firma nella seconda decisione del

giudice che l’ha emanata, assenza di una data leggibile sulla relata di

notificazione della seconda decisione e mancanza di una postilla sui documenti

alla base dell’istanza).

4.1

Il

rimprovero al Pretore di non essersi minimamente “chinato” sui pretesi vizi di

forma è ingeneroso – e invero abusivo – dal momen­to che la reclamante non li

ha invocati in prima sede. Sono ad ogni modo allegazioni di fatto inammissibili

in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

4.2

A

scanso di equivoci va ricordato che tranne che il titolo prodotto dall’escutente

appaia d’acchito sospetto – ciò che il giudice verifica d’ufficio – i fatti

constatati nel titolo sono presunti (di fatto) esatti e le firme che vi sono

apposte sono reputate autentiche. Solo in caso di contestazione attendibile

sorge a carico dell’escu­tente l’obbligo di recare la prova piena dei fatti

contestati (sentenza della CEF 14.2019.222 dell’8 maggio 2020, consid. 5.1.1.1).

Nel caso specifico, l’RE 1 non ha contestato i fatti contenuti nei titoli di

rigetto, che risultano quindi appurati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario: stessa

decisione, consid. 5.1.1.2).

4.3

Per

abbondanza va comunque rilevato che le modifiche del decreto ingiuntivo,

relative a date senza rilievo per la sua validità, sono state convalidate dall’aggiunta

della formula esecutiva del 25 giugno 2019, che la stessa reclamante si è

qualificata come RE 1 nell’atto di citazione in appello (doc. 1), che la sentenza

n. 816/2019 è una copia telematica firmata digitalmente dalla giudice dott.

Anna Ghedini e certificata conforme all’originale dalla funzionaria giudiziaria

Valentina Bizzi (doc. E, menzione riportata verticalmente nella margine di

destra e quinto foglio), che la reclamante non spiega quale rilievo abbia la

data sulla relata di notificazione di quella sentenza, ch’essa non contesta di

aver ricevuto, e che una sentenza italiana può essere ritenuta autentica senza

la postilla dell’Aia ove a tergo del dispositivo siano apposti il timbro del

tribunale che l’ha emessa e la firma del cancelliere a conferma del fatto che

si tratta di una “copia

conforme all’originale in forma esecutiva” (sentenza

della CEF 14.2018.173 del 7 marzo 2019 consid. 1.3/b).

5.

La

reclamante ribadisce l’esistenza di una contrarietà all’ordine pubblico

svizzero nella misura in cui la sentenza impugnata potrebbe entrare in

contrasto con la decisione della Corte d’appello di Bologna ove dovesse

accogliere il suo ricorso, senz’alcuna certezza per lei di poter ottenere la

restituzione dall’istante di quanto in realtà non sarebbe stata tenuta a

corrisponderle.

5.1

La

reclamante non si confronta compiutamente con l’argomenta­zione del Pretore,

secondo cui anche una decisione provvisoriamente esecutiva – ovvero non ancora

passata in giudicato – può fungere da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 LEF. Anche su questo punto il reclamo si rivela

inammissibile (sopra consid. 1.2).

5.2

La

decisione impugnata è del resto ineccepibile. Per ottenere il rigetto

definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (modificato con l’entrata

in vigore del nuovo CPC) dal 2011 non è necessario che la sentenza invocata

quale titolo sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia

"esecutiva" (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenze della CEF

14.2019.1

dell’8 maggio 2019 consid. 6.1/a

e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid.

4.3). La reclamante non contesta che la decisione su

opposizione sia esecutiva. Del resto nel diritto italiano l’appello non ha

effetto sospensivo automatico (art. 283 e 337 cpv. 1 del Codice di procedura

italiano) e la questione pregiudiziale di sapere se la decisione estera è

esecutiva è disciplinata dal diritto dello Stato d’origine (v. sentenza della

CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.3.1).

6.

Anche

l’eccezione di abuso di diritto, riproposta dalla reclamante senza confrontarsi

direttamente con la motivazione del Pretore, risulta

irricevibile per carenza di motivazione (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni

modo, secondo il diritto esecutivo svizzero, e segnatamente in virtù dell’art.

80.

LEF, è ammesso che il debitore di una pretesa accertata in una decisione

esecutiva non passata in giudicato possa essere dichiarato in fallimento prima che

sia statuito sul ricorso interposto contro tale decisione, ove all’impugnazione

non sia stato concesso l’effetto sospensivo e il debitore non abbia pagato

quanto stabilito nella decisione impugnata. Che il diritto esecutivo italiano

sia eventualmente diverso da quello svizzero – ciò che la reclamante si è

limitata ad asserire senza citare alcun riferimento legislativo o

giurisprudenziale – è senza rilievo nella causa in esame, disciplinata dal profilo

esecutivo esclusivamente dal diritto svizzero quale lex fori (sentenza della CEF

14.2017.76

del 7 giugno 2017, RtiD 2018 I 770 n. 41c, consid. 5.1).

7.

L’RE

1.

ritiene infine contraddittorio che il Pretore abbia dichiarato la Convenzione

di Lugano applicabile alla fattispecie, ma non le eccezioni dell’art. 46,

relativo alla sospensione della procedura di exequatur e alla

subordinazione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia. Essa rileva

che secondo la dottrina l’art. 46 CLug è anche applicabile nella procedura di

rigetto del­l’opposizione, il cui carattere bilaterale giustifica che le

richieste fondate su tale norma possano essere presentate già in prima istanza.

Nel caso di specie, epiloga la reclamante, le sue richieste di sospensione della

causa e di prestazione di garanzie sarebbero pienamente giustificate.

7.1

In

realtà il primo giudice ha spiegato che nelle cause in cui è chiesto unicamente

il rigetto definitivo dell’opposizione il procedimento è regolato dalle norme

relative alla procedura sommaria (art. 84 LEF, 251 lett. a e 252 segg. CPC) e

non dalle norme processuali della CLug, mentre la Convenzione disciplina le

condizioni materiali per il riconoscimento

(in via pregiudiziale) della decisione este­ra, ricordando al riguardo

la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2016.247 del 4 settembre 2017

consid. 1.1/c e i rinvii; v. pure la 14.2016.146 del 20 settembre 2017 consid.

1.3). Il Pretore si è inoltre riferito alla stessa sentenza (consid. 7 e 8) per

escludere l’applicabilità dell’art. 46 CLug, dato il suo carattere processuale.

Contrariamente a quanto asserisce l’insorgente, l’art. 46 CLug non è un’“eccezione”, in quanto

l’assenza di un’impugna­zione ordinaria della decisione di cui è chiesto l’exequatur (§ 1) o la

prestazione di una garanzia (§ 3) non sono presupposti sostanziali per l’accoglimento

dell’istanza, ma sono semplici modalità processuali che hanno come equivalenti

nel diritto interno la so-spensione della causa giusta l’art. 126 CPC

(applicabile anche in procedura sommaria per il rinvio dell’art. 219 CPC),

rispettiva-mente la prestazione di garanzie in virtù degli art. 315 cpv. 2 e 325

cpv. 2 CPC (in seconda istanza). A differenza di quanto sostiene la reclamante,

l’art. 126 CPC non deve “comprendere” la disposizione dell’art. 46 CLug,

siccome quest’ultima è inapplicabile nella procedura di rigetto dell’opposizione.

7.2

Non si disconosce invero che la

dottrina maggioritaria considera l’art. 46 CLug applicabile nella procedura di

rigetto dell’opposizio­­ne in cui il carattere esecutivo della decisione

straniera è esaminato in via solo pregiudiziale, e ciò già in prima sede (Vanessa Caroline Haubensak,

Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht, 2017, pag.

166.

ad j; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, Lugano-Über­einkommen,

2011, n. 142 ad art. 46 CLug; Staehelin, op. cit., n. 68 ad art. 80; Mathias Plutschow,

in: Anton K. Schnyder (Hrsg.), Lugano-Übereinkommen zum

internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 15 ad art. 46

CLug; Jürg Roth, Vorläufige

Vollstreckbarkeit und Vollstreckung – Ab wann und unter welchen Voraussetzungen

sind Vollstreckungsmassnahmen in das Ver­mögen des Schuldners möglich? AJP/PJA 2011, 779 [secondo cui la sospensione

può anche avvenire alternativamente sulla scorta dell’art. 126 CPC e l’obbligo

di garanzia in virtù degli art. 264 CPC e 273 cpv. 1 LEF applicati per

analogia]; Sogo, ZZZ 2008/2009, pagg.

38.

e 67, nota 56; Jametti Greiner,

Rep. 1992, pag. 125; v. anche Christian Arnold, Das

Exequaturverfahren im Anwendungs­bereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus

schweizerischer Sicht, 2020, n. 808 e 810, che ammette l’applica­bilità dell’art.

46.

§ 3 CLug, mentre ritiene che l’art. 126 CPC rende inutile l’applicazione

dell’art. 46 § 1 CLug; sentenza BEZ. 2019.7 dell’Appelationsgericht Basel-Stadt del 7 giugno

2019, che lascia la questione aperta per l’art. 46 § 1 CLug [consid. 3.3.1], ma

accetta apparentemente l’applicabilità dell’art. 46 § 3 CLug [consid. 4.2]; contra: Stéphane Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016

II 332, con riferimento a: Bucher

in Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 2 ad art. 46 CLug ; sentenza del

Tribunale cantonale vodese del 16 dicembre 2004, BlSchK 2007, 21 segg. [a

proposito dell’art. 38 CL/1988, che aveva però lo stes­so contenuto dell’attuale

art. 46 CLug]).

7.2.1

Anche Staehelin

e Bopp (in: Dasser/Oberhammer [curatori], Hand­kommentar

LugÜ, 2a ed. 2011, n. 18 ad art. 46 CLug) giungono alla stessa

conclusione, pur riconoscendo che le norme processuali della CLug sono

inapplicabili nella procedura di rigetto del­l’opposizione e che l’art. 46 CLug

prescrive esplicitamente che le richieste di sospensione o di prestazione di

garanzia possano essere formulate solo nella procedura di ricorso ai sensi degli

art. 43 o 44 CLug, che non è aperta contro le sentenze di rigetto dell’op­posizione.

Secondo loro, i presupposti per un riconoscimento a titolo pregiudiziale sono tuttavia

gli stessi di quelli richiesti per una decisione di exequatur a titolo indipendente.

7.2.2

Già

si è però rilevato che le misure previste dall’art. 46 CLug han­no carattere

processuale e non sostanziale, nel senso che sono decretate, se del caso, in

via provvisoria per la durata della procedura di rigetto (per la sospensione

del § 1) o di ricorso all’estero (per le garanzie del § 3). L’interpretazione

dominante conduce d’altronde a un trattamento diverso dell’esecuzione delle

decisioni estere rispetto a quelle svizzere. Per queste ultime non è infatti

possibile sospendere la causa di rigetto o subordinare il rigetto a una

garanzia qualora la decisione invocata quale titolo di rigetto sia oggetto di

un ricorso cui non è stato conferito effetto sospensivo per legge o decisione

giudiziaria, e ciò per un buon motivo: non spetta al giudice del rigetto decidere se sospendere provvisoriamente l’esecuzione

di una decisione esecutiva, bensì alla legge (ad es. art. 315 cpv. 1 CPC) o all’autorità

presso la quale tale decisione è stata

impugnata (ad es. art. 315 cpv. 5 e 325 CPC). Trasferire siffatta

competenza al giudice del rigetto giunge al risultato paradossale ch’egli potrebbe rifiutare di eseguire

una decisione ese­cutiva secondo la legge (in casu: gli art. 283 e 337 cpv. 1 CPCit)

o per decisione dell’autorità di ricorso competente (di reiezione della domanda

di effetto sospensivo), annichilendo la distinzione tra decisione esecutiva e

decisione passata in giudicato.

7.2.3

Ciò

nonostante, non si può passare sotto silenzio che l’art. 81 cpv. 3 LEF

conferisce al debitore la facoltà di avvalersi delle eccezioni fondate su un

trattato internazionale, tra cui paiono rientrare quel­le dell’art. 46 CLug (in

tal senso: Arnold, op. cit., n.

810). E il diritto nazionale non può togliere ai debitori mezzi di difesa senza

il suo consenso. La rinuncia ai benefici processuali della CLug può essere

presunta solo per l’istante, che sceglie la via dell’azione di rigetto dell’opposizione

anziché quella della procedura di exequatur

disciplinata dalla Convenzione (FF 2009 1468 ad 2.7.1.3), ma non per il

convenuto, che la subisce suo malgrado.

7.2.4

In

fin dei conti, si può tuttavia, nella fattispecie, lasciare aperta la questione

dell’applicabilità dell’art. 46 CLug nella procedura di rigetto dell’opposizione,

poiché la reclamante non ha reso verosimili le condizioni poste da questa norma

per sospendere la causa di rigetto o per imporre una garanzia all’istante, come

risulta dal considerando successivo (7.3).

7.3

Come

ammette la stessa reclamante, il giudice dell’exequatur

non è limitato alla scelta tra sospendere la causa durante la procedura d’appello

contro la decisione di cui è chiesta l’esecuzione e subordinare l’esecuzione

alla prestazione di una garanzia ma può anche concedere l’esecuzione senza

condizioni (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 46). Anzi, le misure dell’art. 46 CLug hanno

carattere eccezionale (sentenza della CGCE del 1° giugno 1990 C-183/90 B.J. van

Dalfsen, Racc. 1991 I-4743; DTF 137 III 265 consid. 3.2; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 57 ad art.

46) proprio perché l’obiettivo della Convenzione consiste nell’assicurare la

libera circolazione delle sentenze, permettendo che le decisioni rese in uno Stato

contraente e ivi esecutive siano eseguite negli altri Stati contraenti anche se

non hanno forza di cosa giudicata (sentenza della CGCE citata, punto 28). La questione

dell’esecutività è infatti di principio definita dalla legge dello Stato di

origine o dal giudice del ricorso (cfr. sopra consid. 7.2.2).

7.3.1

Il

criterio principale da considerare per sospendere la causa nel senso dell’art.

46.

§ 1 CLug è quello delle prospettive di successo del ricorso contro la

decisione di cui è chiesto l’exequatur (Krop­holler/von Hein, Europäisches

Zivilprozessrecht, 9a ed. 2011, n. 5 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op.

cit., n. 66 ad art. 46; Staehelin/Bopp,

op. cit., n. 15 ad art. 46; Bucher,

op. cit., n. 3 ad art. 46). La sospensione dovrebbe essere ordinata solo se il

giudice deve seriamente mettere in conto un (alto) rischio di annullamento

della decisione impugnata o se la decisione appare evidentemente errata (Kropholler/von Hein, op. cit. loc. cit.; Hofmann/ Kunz, op. cit.,

n. 59 ad art. 46; per Staehelin/Bopp

[op. cit., n. 15 ad art. 46] basterebbe che il ricorso non sia sprovvisto di

possibilità di successo). Secondo la giurisprudenza europea, il giudice davanti

al quale è proposta l’opposizione contro l’autorizzazione all’esecuzione di una

decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione,

nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento nel

senso dell’art. 38 della Convenzione di Bruxelles (il cui tenore corrisponde a

quello dell’art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre

2000.

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale), solo i mezzi che la parte opponente

non era in grado di far valere innanzi al giudice dello Stato d’ori­gine o non

ha fatto valere pur avendone la possibilità (sentenza della CGCE citata, punti

35.

segg.), richiamato il divieto del riesa­me della decisione estera nel merito

(art. 45 § 2 del Regolamento 44/2001 e della CLug). Il Tribunale federale si è

allineato a tale sentenza (DTF 137 III 266 consid. 3.2.2) malgrado le critiche

di una parte della dottrina (Hofmann/Kunz,

op. cit., n. 61-62 ad art. 46; Staehelin/Bopp,

op. cit., n. 8 ad art. 46; Bucher,

op. cit., n. 7 ad art. 46; contra: Kropholler/von Hein, op. cit. loc. cit.).

7.3.1.1

Nel

caso specifico la reclamante non ha speso una parola sulle possibilità di

successo dell’appello da lei inoltrato contro la decisione su opposizione alla

Corte d’appello di Bologna. Non l’ha fat­to neppure in prima sede nelle

osservazioni all’istanza, ma solo con la duplica spontanea (act. VI pag. 4).

Orbene, non è consentito allegare nuovi fatti o produrre

nuovi mezzi di prova con la replica spontanea (DTF 144 III 119 consid. 2.3;

sentenza della CEF 14. 2019.45 del 23 luglio 2019 consid. 4.2). Il Pretore non

avrebbe quindi potuto tenere conto delle allegazioni relative al fatto che il

contratto di cessione (doc. 3) alla base della decisione (doc. E) impugnata con

l’appello in Italia (doc. 1) non sarebbe vincolante per la reclamante siccome è

firmata solo dall’ing. PI 1 e in quel momento era notoriamente necessaria la

firma collettiva di un altro rappresentante della società, la procura

sottoscritta da PI 2 in precedenza in favore di lui non essendo sufficiente in

mancanza della firma del terzo membro del consiglio d’amministrazione, PI 3.

Dispositivo

Già per questi motivi non entrano in considerazione la sospensione della causa

o la subordinazione del rigetto dell’opposizione alla prestazione di una

garanzia da parte dell’CO 1 giusta l’art. 46 CLug.

7.3.1.2 Per

abbondanza, non può comunque non essere evidenziato che nell’appello inoltrato

in Italia l’RE 1 ha riproposto la tesi del carente potere di rappresentanza del

(solo) PI 1. Al proposito spetta esclusivamente alla Corte

d’appello di Bologna statuire (sopra consid. 7.3.1 e 7.2.2), se del caso con

una decisione cautelare (art. 283 CPCit.).

7.3.1.3 Ma

anche volendo far astrazione della giurisprudenza europea e svizzera, proprio

la sentenza della seconda Camera civile del Tribunale federale citata dalla

reclamante (12.2006.156 del 28 settembre 2007 consid. 9.1) specifica che

l’effetto di rappresentanza può anche intervenire, qualora il procuratore a

firma collettiva agisca nondimeno a titolo individuale se un altro procuratore

con firma collettiva o individuale ha consentito preventivamente all’ope­­rato a

titolo individuale del procuratore, ciò che risulta essere stato il caso di PI

2 secondo quanto riferito dalla stessa reclamante. Le possibilità di successo

dell’appello appaiono così scarse.

7.3.2 Nel valutare se subordinare l’esecuzione alla prestazione di una

garanzia giusta l’art. 46 § 3 CLug, il giudice dispone di un potere d’apprezzamento

più ampio che per la decisione di sospensione della causa. In particolare le

prospettive di successo del ricorso all’estero non sono l’unico criterio

pertinente. Devono essere pre­se in considerazione anche tutte le altre

circostanze del caso di specie (Kropholler/von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46; Hofmann/

Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46), come per

esempio l’esistenza di dubbi sulla solvibilità dell’istante, particolari

ostacoli in caso di azione di ripetizione dell’indebito o di risarcimento danni

o i costi della prestazione di una garanzia per il creditore (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 119 e 121 ad

art. 46).

Nella

fattispecie, l’RE 1 ha formulato la domanda di garanzia solo con la duplica

spontanea (act. VI, pagg. 4-5). Ci si potrebbe chiedere se la richiesta non è

tardiva. Ad ogni modo, essa era priva di motivazione ed era quindi da respingere,

non da ultimo perché le possibilità di successo dell’appello italiano

appaiono scarse (sopra consid. 7.3.1.3) e la convenuta non ha

sostanziato dubbi sulla solvibilità dell’istante.

7.4 In

definitiva, anche le richieste fondate sull’art. 46 CLug devono essere

respinte, ciò che segna l’esito del reclamo.

8. Con

l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di revoca del­l’effetto

sospensivo diventa senza oggetto.

9. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La

richiesta dell’CO 1 di accordarle un’indennità

di fr. 3'500.– per la risposta e di fr. 1'500.– per la

duplica, non è motivata. Tenuto

conto di un grado di difficoltà e d’impegno lavorativo medio e della

facoltatività della duplica spontanea, l’indennità va stabilita in fr. 3'000.–.

10. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 134'212.60,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 900.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà all’CO

1 fr. 3'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

a:

– Tribunale

federale, II Corte di diritto civile (inc. 5A_1079/2020);

– Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).