14.2020.193
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano e decisione di reiezione dell’opposizione, impugnata con appello. Sospensione della causa durante la procedura d’appello o prestazione di garanzie
11 maggio 2021Italiano25 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.193
Lugano
11 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.2031 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con
istanza 14 maggio 2020 dalla
CO 1 IT-
(patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 3 dicembre 2020 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 20 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto ingiuntivo telematico dell’11 settembre 2017 il
Tribunale ordinario di Ferrara ha ingiunto all’RE 1 di pagare all’CO 1 entro 40 giorni dalla notifica € 75'027.51,
gli interessi “come da
domanda”, nei limiti del tasso soglia “ex 1.108/96”, le
spese della procedura d’ingiunzione liquidate in € 1'520.– per compensi,
in € 407.– per esborsi “oltre
all’IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende”. L’opposizione interposta dall’RE 1 al decreto ingiuntivo è stata
respinta dal Tribunale ordinario di Ferrara con sentenza pubblicata il 30
maggio 2019, con cui l’opponente è stata inoltre condannata a pagare all’CO 1 e
a PI 1 spese legali liquidate per ciascuna parte in € 8'000.– per compensi e €
759.– per spese di chiamata in causa, oltre a € 2'500.– per ogni convenuto a
titolo di risarcimento del danno giusta l’art. 96 CPCit. Il 29 luglio 2019 l’RE
1 ha presentato un ricorso contro la decisione su opposizione alla Corte d’appello
di Bologna, che ha fisato la prima udienza al 29 marzo 2022.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 settembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 120'896.95 oltre
agli interessi del 5% dal 3 luglio 2019 (indicando quale causa del credito il “Decreto ingiuntivo del Tribunale di Ferrara,
Ing. n. __________/2017, RG.__________/2017, emesso il 08.09.17 e munito di
formula esecutiva il 25.06.19 e notificato il 06.10.17 a cui ha fatto seguito
del precetto in data 17.07.19”) e fr. 13'468.–
(per “sentenza Trib. di Ferrara
n. __________18/ 2019. RG 3512/2017, rep. __________/2019 + spese esec.”).
C. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 maggio
2020 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, in via principale la convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 luglio 2020 e in via
subordinata ha chiesto la sospensione della procedura sino a decisione
definitiva della Corte d’appello di Bologna, riservati eventuali rimedi di diritto.
Le parti hanno poi ribadito le rispettive conclusioni con replica spontanea del
22 luglio e duplica spontanea del 3 agosto 2020, salvo postulare la convenuta
in via ancora più subordinata di condizionare l’esecuzione delle due decisioni
italiane al pagamento di una garanzia da parte dell’istante. Esse hanno ancora
ritenuto utile esprimersi sulla causa con successivi allegati spontanei di
triplica, quadruplica, quintuplica e sestuplica.
D. Statuendo con decisione del 20 novembre 2020, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 120'744.60, oltre agli
interessi del 5% su fr. 84'231.07 (anziché sull’intero capitale) dal 3
luglio 2019, e a fr. 13'468.–, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 500.– e un’indennità di fr. 5'000.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 3 dicembre 2020 per
ottenerne l’annullamento e in via principale la reiezione dell’istanza, mentre
in via subordinata ha postulato la sospensione della procedura di rigetto fino
a decisione definitiva ed esecutiva della Corte d’appello di Bologna,
riservati eventuali rimedi di diritto, e in via ancora più accessoria la
subordinazione dell’esecuzione della sentenza e del decreto ingiuntivo
telematico del Tribunale di Ferrara al pagamento da parte dell’istante di una
garanzia da stabilire dal Pretore, protestate spese e ripetibili. L’indomani il
presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Contro tale decisione la CO 1 è insorta al Tribunale
federale con un ricorso del 30 dicembre 2020 (inc. 5A_1079/2020). Nelle sue
osservazioni del 5 gennaio 2021, essa ha concluso per la reiezione del reclamo.
Mediante replica spontanea del 18 gennaio e duplica spontanea del 25 gennaio
2021 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore dell’RE 1 il 23 novembre 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto giovedì 3 dicembre. Presentato quello stesso giorno
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC) contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014
consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i
reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è
regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera
o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi
in particolare di una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di
denaro o alla fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto
definitivo dell’opposizione presuppone, in via pregiudiziale, un esame dell’esecutività
della decisione in Svizzera (cosiddetto “exequatur”;
Staehelin, op. cit., n.
59.
e 67 segg. ad art. 80), che per quelle emesse in Italia è disciplinata dalla
Convenzione
di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha esordito precisando che l’istanza andava
esaminata secondo le norme della procedura sommaria degli art. 84 LEF e 252
segg. CPC, dal momento che l’istante ha richiesto solo il rigetto dell’opposizione,
mentre alla decisione sul riconoscimento e l’esecuzione del decreto ingiuntivo
e della sentenza su opposizione del Tribunale di Ferrara, prodotti dall’istante
quali titoli di rigetto, si applica la Convenzione di Lugano (CLug). Ha ritenuto che ambedue le decisioni, la prima resa esecutiva il 25
giugno 2019 e la seconda munita di formula esecutiva il 19 giugno 2019, sono
validi titoli di rigetto definitivo. Il primo giudice ha d’altronde respinto l’eccezione
di contrarietà all’ordine pubblico svizzero sollevata dalla convenuta,
ricordando che anche in diritto svizzero decisioni provvisoriamente esecutive
sono considerate titoli di rigetto definitivo, così come l’eccezione di abuso
di diritto, da essa fatta valere solo in sede di quadruplica, giacché non può
essere qualificato tale il tentativo del creditore in possesso di un titolo
esecutivo, quantunque provvisorio, di recuperare il proprio credito anche se
dovesse condurre al fallimento del debitore.
In
merito alla richiesta subordinata di sospendere la procedura di rigetto fino al
passaggio in giudicato della decisione d’appello italiana, il Pretore non ha
identificato nella situazione sottoposta al suo esame il carattere d’eccezionalità
necessario a giustificare la sospensione della causa giusta l’art. 126 CPC. Ha
pure respinto la domanda volta a obbligare l’istante a versare una garanzia in
conformità dell’art. 46 § 3 CLug poiché si tratta di una norma processuale
inapplicabile nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione. Il primo
giudice ha quindi rigettato l’opposizione in via definitiva per la somma posta
in esecuzione, tranne per quanto attiene agli interessi di mora, da lui limitati
al capitale iniziale di fr. 84'231.07 tenuto conto del divieto dell’anatocismo.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 evoca diversi "importanti" vizi di forma riguardanti le decisioni prodotte dall’istante quali
titoli di rigetto (imprecisate date indicate nel decreto ingiuntivo telematico corrette
a mano da persona non identificata, menzione in ambedue le decisioni della RE 1 "SA" in luogo
della RE 1 "AG", mancata firma nella seconda decisione del
giudice che l’ha emanata, assenza di una data leggibile sulla relata di
notificazione della seconda decisione e mancanza di una postilla sui documenti
alla base dell’istanza).
4.1
Il
rimprovero al Pretore di non essersi minimamente “chinato” sui pretesi vizi di
forma è ingeneroso – e invero abusivo – dal momento che la reclamante non li
ha invocati in prima sede. Sono ad ogni modo allegazioni di fatto inammissibili
in seconda sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).
4.2
A
scanso di equivoci va ricordato che tranne che il titolo prodotto dall’escutente
appaia d’acchito sospetto – ciò che il giudice verifica d’ufficio – i fatti
constatati nel titolo sono presunti (di fatto) esatti e le firme che vi sono
apposte sono reputate autentiche. Solo in caso di contestazione attendibile
sorge a carico dell’escutente l’obbligo di recare la prova piena dei fatti
contestati (sentenza della CEF 14.2019.222 dell’8 maggio 2020, consid. 5.1.1.1).
Nel caso specifico, l’RE 1 non ha contestato i fatti contenuti nei titoli di
rigetto, che risultano quindi appurati (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario: stessa
decisione, consid. 5.1.1.2).
4.3
Per
abbondanza va comunque rilevato che le modifiche del decreto ingiuntivo,
relative a date senza rilievo per la sua validità, sono state convalidate dall’aggiunta
della formula esecutiva del 25 giugno 2019, che la stessa reclamante si è
qualificata come RE 1 nell’atto di citazione in appello (doc. 1), che la sentenza
n. 816/2019 è una copia telematica firmata digitalmente dalla giudice dott.
Anna Ghedini e certificata conforme all’originale dalla funzionaria giudiziaria
Valentina Bizzi (doc. E, menzione riportata verticalmente nella margine di
destra e quinto foglio), che la reclamante non spiega quale rilievo abbia la
data sulla relata di notificazione di quella sentenza, ch’essa non contesta di
aver ricevuto, e che una sentenza italiana può essere ritenuta autentica senza
la postilla dell’Aia ove a tergo del dispositivo siano apposti il timbro del
tribunale che l’ha emessa e la firma del cancelliere a conferma del fatto che
si tratta di una “copia
conforme all’originale in forma esecutiva” (sentenza
della CEF 14.2018.173 del 7 marzo 2019 consid. 1.3/b).
5.
La
reclamante ribadisce l’esistenza di una contrarietà all’ordine pubblico
svizzero nella misura in cui la sentenza impugnata potrebbe entrare in
contrasto con la decisione della Corte d’appello di Bologna ove dovesse
accogliere il suo ricorso, senz’alcuna certezza per lei di poter ottenere la
restituzione dall’istante di quanto in realtà non sarebbe stata tenuta a
corrisponderle.
5.1
La
reclamante non si confronta compiutamente con l’argomentazione del Pretore,
secondo cui anche una decisione provvisoriamente esecutiva – ovvero non ancora
passata in giudicato – può fungere da titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 LEF. Anche su questo punto il reclamo si rivela
inammissibile (sopra consid. 1.2).
5.2
La
decisione impugnata è del resto ineccepibile. Per ottenere il rigetto
definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF (modificato con l’entrata
in vigore del nuovo CPC) dal 2011 non è necessario che la sentenza invocata
quale titolo sia passata in giudicato, bensì è sufficiente che la stessa sia
"esecutiva" (DTF 146 III 285 consid. 2.1; sentenze della CEF
14.2019.1
dell’8 maggio 2019 consid. 6.1/a
e 14.2011.96 del 16 agosto 2011, RtiD 2012 I 976 n. 48c, consid.
4.3). La reclamante non contesta che la decisione su
opposizione sia esecutiva. Del resto nel diritto italiano l’appello non ha
effetto sospensivo automatico (art. 283 e 337 cpv. 1 del Codice di procedura
italiano) e la questione pregiudiziale di sapere se la decisione estera è
esecutiva è disciplinata dal diritto dello Stato d’origine (v. sentenza della
CEF 14.2020.125/128 del 23 marzo 2021 consid. 4.3.1).
6.
Anche
l’eccezione di abuso di diritto, riproposta dalla reclamante senza confrontarsi
direttamente con la motivazione del Pretore, risulta
irricevibile per carenza di motivazione (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni
modo, secondo il diritto esecutivo svizzero, e segnatamente in virtù dell’art.
80.
LEF, è ammesso che il debitore di una pretesa accertata in una decisione
esecutiva non passata in giudicato possa essere dichiarato in fallimento prima che
sia statuito sul ricorso interposto contro tale decisione, ove all’impugnazione
non sia stato concesso l’effetto sospensivo e il debitore non abbia pagato
quanto stabilito nella decisione impugnata. Che il diritto esecutivo italiano
sia eventualmente diverso da quello svizzero – ciò che la reclamante si è
limitata ad asserire senza citare alcun riferimento legislativo o
giurisprudenziale – è senza rilievo nella causa in esame, disciplinata dal profilo
esecutivo esclusivamente dal diritto svizzero quale lex fori (sentenza della CEF
14.2017.76
del 7 giugno 2017, RtiD 2018 I 770 n. 41c, consid. 5.1).
7.
L’RE
1.
ritiene infine contraddittorio che il Pretore abbia dichiarato la Convenzione
di Lugano applicabile alla fattispecie, ma non le eccezioni dell’art. 46,
relativo alla sospensione della procedura di exequatur e alla
subordinazione dell’esecuzione alla costituzione di una garanzia. Essa rileva
che secondo la dottrina l’art. 46 CLug è anche applicabile nella procedura di
rigetto dell’opposizione, il cui carattere bilaterale giustifica che le
richieste fondate su tale norma possano essere presentate già in prima istanza.
Nel caso di specie, epiloga la reclamante, le sue richieste di sospensione della
causa e di prestazione di garanzie sarebbero pienamente giustificate.
7.1
In
realtà il primo giudice ha spiegato che nelle cause in cui è chiesto unicamente
il rigetto definitivo dell’opposizione il procedimento è regolato dalle norme
relative alla procedura sommaria (art. 84 LEF, 251 lett. a e 252 segg. CPC) e
non dalle norme processuali della CLug, mentre la Convenzione disciplina le
condizioni materiali per il riconoscimento
(in via pregiudiziale) della decisione estera, ricordando al riguardo
la giurisprudenza di questa Camera (sentenza 14.2016.247 del 4 settembre 2017
consid. 1.1/c e i rinvii; v. pure la 14.2016.146 del 20 settembre 2017 consid.
1.3). Il Pretore si è inoltre riferito alla stessa sentenza (consid. 7 e 8) per
escludere l’applicabilità dell’art. 46 CLug, dato il suo carattere processuale.
Contrariamente a quanto asserisce l’insorgente, l’art. 46 CLug non è un’“eccezione”, in quanto
l’assenza di un’impugnazione ordinaria della decisione di cui è chiesto l’exequatur (§ 1) o la
prestazione di una garanzia (§ 3) non sono presupposti sostanziali per l’accoglimento
dell’istanza, ma sono semplici modalità processuali che hanno come equivalenti
nel diritto interno la so-spensione della causa giusta l’art. 126 CPC
(applicabile anche in procedura sommaria per il rinvio dell’art. 219 CPC),
rispettiva-mente la prestazione di garanzie in virtù degli art. 315 cpv. 2 e 325
cpv. 2 CPC (in seconda istanza). A differenza di quanto sostiene la reclamante,
l’art. 126 CPC non deve “comprendere” la disposizione dell’art. 46 CLug,
siccome quest’ultima è inapplicabile nella procedura di rigetto dell’opposizione.
7.2
Non si disconosce invero che la
dottrina maggioritaria considera l’art. 46 CLug applicabile nella procedura di
rigetto dell’opposizione in cui il carattere esecutivo della decisione
straniera è esaminato in via solo pregiudiziale, e ciò già in prima sede (Vanessa Caroline Haubensak,
Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht, 2017, pag.
166.
ad j; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen,
2011, n. 142 ad art. 46 CLug; Staehelin, op. cit., n. 68 ad art. 80; Mathias Plutschow,
in: Anton K. Schnyder (Hrsg.), Lugano-Übereinkommen zum
internationalen Zivilverfahrensrecht, Kommentar, 2011, n. 15 ad art. 46
CLug; Jürg Roth, Vorläufige
Vollstreckbarkeit und Vollstreckung – Ab wann und unter welchen Voraussetzungen
sind Vollstreckungsmassnahmen in das Vermögen des Schuldners möglich? AJP/PJA 2011, 779 [secondo cui la sospensione
può anche avvenire alternativamente sulla scorta dell’art. 126 CPC e l’obbligo
di garanzia in virtù degli art. 264 CPC e 273 cpv. 1 LEF applicati per
analogia]; Sogo, ZZZ 2008/2009, pagg.
38.
e 67, nota 56; Jametti Greiner,
Rep. 1992, pag. 125; v. anche Christian Arnold, Das
Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus
schweizerischer Sicht, 2020, n. 808 e 810, che ammette l’applicabilità dell’art.
46.
§ 3 CLug, mentre ritiene che l’art. 126 CPC rende inutile l’applicazione
dell’art. 46 § 1 CLug; sentenza BEZ. 2019.7 dell’Appelationsgericht Basel-Stadt del 7 giugno
2019, che lascia la questione aperta per l’art. 46 § 1 CLug [consid. 3.3.1], ma
accetta apparentemente l’applicabilità dell’art. 46 § 3 CLug [consid. 4.2]; contra: Stéphane Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016
II 332, con riferimento a: Bucher
in Commentaire romand, LDIP, 2011, n. 2 ad art. 46 CLug ; sentenza del
Tribunale cantonale vodese del 16 dicembre 2004, BlSchK 2007, 21 segg. [a
proposito dell’art. 38 CL/1988, che aveva però lo stesso contenuto dell’attuale
art. 46 CLug]).
7.2.1
Anche Staehelin
e Bopp (in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar
LugÜ, 2a ed. 2011, n. 18 ad art. 46 CLug) giungono alla stessa
conclusione, pur riconoscendo che le norme processuali della CLug sono
inapplicabili nella procedura di rigetto dell’opposizione e che l’art. 46 CLug
prescrive esplicitamente che le richieste di sospensione o di prestazione di
garanzia possano essere formulate solo nella procedura di ricorso ai sensi degli
art. 43 o 44 CLug, che non è aperta contro le sentenze di rigetto dell’opposizione.
Secondo loro, i presupposti per un riconoscimento a titolo pregiudiziale sono tuttavia
gli stessi di quelli richiesti per una decisione di exequatur a titolo indipendente.
7.2.2
Già
si è però rilevato che le misure previste dall’art. 46 CLug hanno carattere
processuale e non sostanziale, nel senso che sono decretate, se del caso, in
via provvisoria per la durata della procedura di rigetto (per la sospensione
del § 1) o di ricorso all’estero (per le garanzie del § 3). L’interpretazione
dominante conduce d’altronde a un trattamento diverso dell’esecuzione delle
decisioni estere rispetto a quelle svizzere. Per queste ultime non è infatti
possibile sospendere la causa di rigetto o subordinare il rigetto a una
garanzia qualora la decisione invocata quale titolo di rigetto sia oggetto di
un ricorso cui non è stato conferito effetto sospensivo per legge o decisione
giudiziaria, e ciò per un buon motivo: non spetta al giudice del rigetto decidere se sospendere provvisoriamente l’esecuzione
di una decisione esecutiva, bensì alla legge (ad es. art. 315 cpv. 1 CPC) o all’autorità
presso la quale tale decisione è stata
impugnata (ad es. art. 315 cpv. 5 e 325 CPC). Trasferire siffatta
competenza al giudice del rigetto giunge al risultato paradossale ch’egli potrebbe rifiutare di eseguire
una decisione esecutiva secondo la legge (in casu: gli art. 283 e 337 cpv. 1 CPCit)
o per decisione dell’autorità di ricorso competente (di reiezione della domanda
di effetto sospensivo), annichilendo la distinzione tra decisione esecutiva e
decisione passata in giudicato.
7.2.3
Ciò
nonostante, non si può passare sotto silenzio che l’art. 81 cpv. 3 LEF
conferisce al debitore la facoltà di avvalersi delle eccezioni fondate su un
trattato internazionale, tra cui paiono rientrare quelle dell’art. 46 CLug (in
tal senso: Arnold, op. cit., n.
810). E il diritto nazionale non può togliere ai debitori mezzi di difesa senza
il suo consenso. La rinuncia ai benefici processuali della CLug può essere
presunta solo per l’istante, che sceglie la via dell’azione di rigetto dell’opposizione
anziché quella della procedura di exequatur
disciplinata dalla Convenzione (FF 2009 1468 ad 2.7.1.3), ma non per il
convenuto, che la subisce suo malgrado.
7.2.4
In
fin dei conti, si può tuttavia, nella fattispecie, lasciare aperta la questione
dell’applicabilità dell’art. 46 CLug nella procedura di rigetto dell’opposizione,
poiché la reclamante non ha reso verosimili le condizioni poste da questa norma
per sospendere la causa di rigetto o per imporre una garanzia all’istante, come
risulta dal considerando successivo (7.3).
7.3
Come
ammette la stessa reclamante, il giudice dell’exequatur
non è limitato alla scelta tra sospendere la causa durante la procedura d’appello
contro la decisione di cui è chiesta l’esecuzione e subordinare l’esecuzione
alla prestazione di una garanzia ma può anche concedere l’esecuzione senza
condizioni (Staehelin/Bopp, op. cit., n. 18 ad art. 46). Anzi, le misure dell’art. 46 CLug hanno
carattere eccezionale (sentenza della CGCE del 1° giugno 1990 C-183/90 B.J. van
Dalfsen, Racc. 1991 I-4743; DTF 137 III 265 consid. 3.2; Hofmann/Kunz, op. cit., n. 57 ad art.
46) proprio perché l’obiettivo della Convenzione consiste nell’assicurare la
libera circolazione delle sentenze, permettendo che le decisioni rese in uno Stato
contraente e ivi esecutive siano eseguite negli altri Stati contraenti anche se
non hanno forza di cosa giudicata (sentenza della CGCE citata, punto 28). La questione
dell’esecutività è infatti di principio definita dalla legge dello Stato di
origine o dal giudice del ricorso (cfr. sopra consid. 7.2.2).
7.3.1
Il
criterio principale da considerare per sospendere la causa nel senso dell’art.
46.
§ 1 CLug è quello delle prospettive di successo del ricorso contro la
decisione di cui è chiesto l’exequatur (Kropholler/von Hein, Europäisches
Zivilprozessrecht, 9a ed. 2011, n. 5 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 66 ad art. 46; Staehelin/Bopp,
op. cit., n. 15 ad art. 46; Bucher,
op. cit., n. 3 ad art. 46). La sospensione dovrebbe essere ordinata solo se il
giudice deve seriamente mettere in conto un (alto) rischio di annullamento
della decisione impugnata o se la decisione appare evidentemente errata (Kropholler/von Hein, op. cit. loc. cit.; Hofmann/ Kunz, op. cit.,
n. 59 ad art. 46; per Staehelin/Bopp
[op. cit., n. 15 ad art. 46] basterebbe che il ricorso non sia sprovvisto di
possibilità di successo). Secondo la giurisprudenza europea, il giudice davanti
al quale è proposta l’opposizione contro l’autorizzazione all’esecuzione di una
decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione,
nella sua decisione relativa ad una domanda di sospensione del procedimento nel
senso dell’art. 38 della Convenzione di Bruxelles (il cui tenore corrisponde a
quello dell’art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre
2000.
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale), solo i mezzi che la parte opponente
non era in grado di far valere innanzi al giudice dello Stato d’origine o non
ha fatto valere pur avendone la possibilità (sentenza della CGCE citata, punti
35.
segg.), richiamato il divieto del riesame della decisione estera nel merito
(art. 45 § 2 del Regolamento 44/2001 e della CLug). Il Tribunale federale si è
allineato a tale sentenza (DTF 137 III 266 consid. 3.2.2) malgrado le critiche
di una parte della dottrina (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 61-62 ad art. 46; Staehelin/Bopp,
op. cit., n. 8 ad art. 46; Bucher,
op. cit., n. 7 ad art. 46; contra: Kropholler/von Hein, op. cit. loc. cit.).
7.3.1.1
Nel
caso specifico la reclamante non ha speso una parola sulle possibilità di
successo dell’appello da lei inoltrato contro la decisione su opposizione alla
Corte d’appello di Bologna. Non l’ha fatto neppure in prima sede nelle
osservazioni all’istanza, ma solo con la duplica spontanea (act. VI pag. 4).
Orbene, non è consentito allegare nuovi fatti o produrre
nuovi mezzi di prova con la replica spontanea (DTF 144 III 119 consid. 2.3;
sentenza della CEF 14. 2019.45 del 23 luglio 2019 consid. 4.2). Il Pretore non
avrebbe quindi potuto tenere conto delle allegazioni relative al fatto che il
contratto di cessione (doc. 3) alla base della decisione (doc. E) impugnata con
l’appello in Italia (doc. 1) non sarebbe vincolante per la reclamante siccome è
firmata solo dall’ing. PI 1 e in quel momento era notoriamente necessaria la
firma collettiva di un altro rappresentante della società, la procura
sottoscritta da PI 2 in precedenza in favore di lui non essendo sufficiente in
mancanza della firma del terzo membro del consiglio d’amministrazione, PI 3.
Dispositivo
Già per questi motivi non entrano in considerazione la sospensione della causa
o la subordinazione del rigetto dell’opposizione alla prestazione di una
garanzia da parte dell’CO 1 giusta l’art. 46 CLug.
7.3.1.2 Per
abbondanza, non può comunque non essere evidenziato che nell’appello inoltrato
in Italia l’RE 1 ha riproposto la tesi del carente potere di rappresentanza del
(solo) PI 1. Al proposito spetta esclusivamente alla Corte
d’appello di Bologna statuire (sopra consid. 7.3.1 e 7.2.2), se del caso con
una decisione cautelare (art. 283 CPCit.).
7.3.1.3 Ma
anche volendo far astrazione della giurisprudenza europea e svizzera, proprio
la sentenza della seconda Camera civile del Tribunale federale citata dalla
reclamante (12.2006.156 del 28 settembre 2007 consid. 9.1) specifica che
l’effetto di rappresentanza può anche intervenire, qualora il procuratore a
firma collettiva agisca nondimeno a titolo individuale se un altro procuratore
con firma collettiva o individuale ha consentito preventivamente all’operato a
titolo individuale del procuratore, ciò che risulta essere stato il caso di PI
2 secondo quanto riferito dalla stessa reclamante. Le possibilità di successo
dell’appello appaiono così scarse.
7.3.2 Nel valutare se subordinare l’esecuzione alla prestazione di una
garanzia giusta l’art. 46 § 3 CLug, il giudice dispone di un potere d’apprezzamento
più ampio che per la decisione di sospensione della causa. In particolare le
prospettive di successo del ricorso all’estero non sono l’unico criterio
pertinente. Devono essere prese in considerazione anche tutte le altre
circostanze del caso di specie (Kropholler/von Hein, op. cit., n. 7 ad art. 46; Hofmann/
Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46), come per
esempio l’esistenza di dubbi sulla solvibilità dell’istante, particolari
ostacoli in caso di azione di ripetizione dell’indebito o di risarcimento danni
o i costi della prestazione di una garanzia per il creditore (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 119 e 121 ad
art. 46).
Nella
fattispecie, l’RE 1 ha formulato la domanda di garanzia solo con la duplica
spontanea (act. VI, pagg. 4-5). Ci si potrebbe chiedere se la richiesta non è
tardiva. Ad ogni modo, essa era priva di motivazione ed era quindi da respingere,
non da ultimo perché le possibilità di successo dell’appello italiano
appaiono scarse (sopra consid. 7.3.1.3) e la convenuta non ha
sostanziato dubbi sulla solvibilità dell’istante.
7.4 In
definitiva, anche le richieste fondate sull’art. 46 CLug devono essere
respinte, ciò che segna l’esito del reclamo.
8. Con
l’emanazione del giudizio odierno, la richiesta di revoca dell’effetto
sospensivo diventa senza oggetto.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La
richiesta dell’CO 1 di accordarle un’indennità
di fr. 3'500.– per la risposta e di fr. 1'500.– per la
duplica, non è motivata. Tenuto
conto di un grado di difficoltà e d’impegno lavorativo medio e della
facoltatività della duplica spontanea, l’indennità va stabilita in fr. 3'000.–.
10. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 134'212.60,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 900.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. L’RE 1 rifonderà all’CO
1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
a:
– Tribunale
federale, II Corte di diritto civile (inc. 5A_1079/2020);
– Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).