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Decisione

14.2020.194

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di una cartella ipotecaria registrale. Tasso d’interesse fisso e variabile

10 agosto 2021Italiano19 min

per credito ipotecario a tasso fisso”, non firmata dalle parti, che prevede la parziale trasformazione del

Source ti.ch

RE 1

Incarto n.

14.2020.194

Lugano

10 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.849 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza 14 agosto 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 19 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con “contratto

quadro di mutuo ipotecario” del 7 febbraio 2018 la CO

1 (di seguito anche “Banca”) ha

accordato un mutuo di fr. 404'000.– a RE 1 e PI 1 con l’obbligo di procedere

a un ammortamento annuale minimo di fr. 5'000.–. Le parti hanno convenuto

di trovare un accordo sull’utilizzo del mutuo, sul piano di ammortamento e sul

tasso d’interesse specifico in una “convenzione di prodotto” separata, non

sottoposta a requisiti di forma, se non una conferma scritta della banca senza

obbligo di firma. Con “Convenzione

(a scopo di garanzia)” sottoscritta il 20 febbraio 2019, le parti hanno

pattuito che la Banca “possiede rispettivamente acquista la proprietà” della cartella ipotecaria registrale di 1° grado di 410'000.– iscritta

a favore della Banca sui fondi n. __________, __________ e __________

RFD di __________-__________ di proprietà di RE 1, a garanzia di tutti i

crediti verso RE 1 e PI 1 “risultanti da

contratti già stipulati o da stipulare in futuro nel quadro delle relazioni d’affari

con la banca”.

Fatti

B. Il

15 ottobre 2018, in annullamento e

sostituzione della “Convenzione

per credito ipotecario a tasso variabile” del 7

febbraio 2018 (non agli atti), la Banca ha allestito

la “Convenzione

per credito ipotecario a tasso fisso”, non firmata dalle parti, che prevede la parziale trasformazione del

mutuo variabile di fr. 404'000.– in un mutuo

ipotecario di fr. 399'000.– al tasso fisso annuo dell’1.655% per il

periodo dal 9 ottobre 2018 al 9 ottobre 2019.

Con

lettera del 3 ottobre 2019 la Banca ha comunicato a RE 1 e RE 1 che, vista la

mora nel pagamento degli oneri ipotecari maturati al 30 giugno 2019, conformemente

all’art. 1 delle condizioni generali per crediti ipotecari il tasso d’interesse

sareb­be stato aumentato di 2%, passando

quindi dall’1.655% al 3.655%, con effetto dal 1° luglio 2019 e fino al

pagamento di tutti gli oneri ipotecari scoperti.

Il

15 ottobre 2019, la Banca ha allestito la “Convenzione per credito ipotecario a tasso variabile”, non firmata dalle parti, che prevede la

parziale trasformazione del mutuo fisso di fr. 399'000.–

(valuta 9 ottobre 2019) in un mutuo ipotecario a tasso annuo variabile del 5%, riservandosi “il diritto di modificare i tassi d’interesse

in qualsiasi momento e di adeguarli con effetto immediato o per un termine

successivo da essa stabilito, adeguandoli alle mutate condizioni del mercato

monetario e dei capitali”. Ha aggiunto un obbligo di

ammortamento diretto di fr. 5'000.– annuo, pagabile semestralmente a

partire dal 31 dicembre 2019. Come la precedente convenzione del 15 ottobre

2018, quella del 15 ottobre 2019 contiene l’avvertenza che “nel caso di assenza di obiezioni da parte del

mutuatario entro 14 giorni dalla data di allestimento, la presente Convenzione

sarà considerata conclusa e giuridicamente valida a tutti gli effetti”.

C. Con

lettera del 12 dicembre 2019 la Banca ha disdetto il mutuo intimando ai

mutuatari il pagamento di complessivi fr. 416'556.36 entro e non oltre il

20 dicembre 2019.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° luglio 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 e PI 1 per l’incasso di fr. 399'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (in-dicando quale causa del

credito: “Contratto di credito

datato 07.02. 2018, disdetto per il 20.12.2019, a valere sulla relazione n. __________

e garantito da: CHF 410'000.00 cartella ipotecaria registrale, dg. __________,

emessa il 05.07.2018, in I. rango; gravante le particelle n. __________, __________

e __________ del RFD di __________, di proprietà di RE 1. DEBITORE SOLIDALE: RE

1, __________ __________, __________. Capitale”), fr. 2'500.–

oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Ammortamento al 30.06.2019”),

fr. 6'595.84 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi dal 1.01.2019 al 30.06.2019”), fr. 3'988.28 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019

(per “Interessi dal 1.07.2019

al 09.10.2019”), fr. 3'934.58 oltre agli

interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi dal 10.10.2019 al 20.12.2019”), fr. 116.16 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019

(per “Interessi di ritardo”), fr. 401.50 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019

(per “Spese estinzione del

credito”) e fr. 20.– oltre agli interessi del 5%

dal 20 dicembre 2019 (per “Bollo

cantonale”).

E. Avendo

RE 1 e PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14

agosto 2020 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del

Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 20 settembre 2020.

F. Statuendo

con decisione del 19 novembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato

in via provvisoria l’opposizione interposta dai convenuti, ponendo a loro

carico in solido le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 20.–

a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2020 per ottenerne

implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza limitatamente agli

interessi ipotecari e all’ammortamento, così come l’accoglimento della sua

domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 24

giugno 2021, la Banca ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 23 novembre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto giovedì 3 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nel

caso in esame il reclamante si limita a ribadire i propri argomenti di prima

sede senza discutere la sentenza impugnata, in cui il Pretore non

vi ha però dato una risposta motivata, accontentandosi di rilevare che quanto

asserito dal convenuto “non

costituisce valida eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF”, senza spiegare perché i motivi del convenuto sarebbero ingiustificati

o privi di rilievo. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo (v. sentenza

della CEF 14.2020.163 del 29 aprile 2021, consid. 1.2.1).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto quadro di mutuo

ipotecario (doc. B) disdetto per il 20 dicembre 2019 (doc. I) e garantito (doc.

E e J) dalla cartella ipotecaria registrale di fr. 410'000.– gravante in

primo rango i fondi part. __________, __________, e __________ di __________ di

proprietà di RE 1 (doc. K, L e M) costituisce valido titolo di rigetto

provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde ritenuto che gli

argomenti sollevati da RE 1 con le osservazioni all’i­­stanza riguardanti gli

interessi ipotecari e le spese, l’ammorta­­mento e l’indebito passaggio da un

tasso d’interesse fisso a un tasso d’interesse variabile non fossero delle

eccezioni ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF atte ad infirmare il riconoscimento

di debito. Infine, il Pretore ha respinto la richiesta d’ammissione al gratuito

patrocinio a motivo che gli argomenti avanzati da RE 1 con le osservazioni apparivano

d’acchito privi di possibilità di successo.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce anzitutto di contestare il tasso degli interessi

ipotecari e le spese, a suo dire impossibile da verificare, siccome afferma di

non avere la disponibilità degli estratti del conto d’appoggio, i quali non gli

sono mai stati recapitati. Egli allega nuovamente che il passaggio da un tasso

d’inte­resse fisso dell’1.655% a un tasso d’interesse variabile del 5% secondo

le condizioni di mercato è avvenuto senza che gli sia stata data la possibilità

di poterne parlare con il consulente di Bellinzona.

4.1

La

contestazione del reclamante è perlopiù generica e

imprecisa. Anche se non avesse ricevuto gli estratti del conto d’appoggio,

non si capisce perché non avrebbe potuto chiederli già subito dopo avere

ricevuto la disdetta del mutuo. Non specifica neppure quale parte degli

interessi posti in esecuzione è impattata dal cambio del tasso d’interesse di

cui si duole.

4.2

Fatto

sta che il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) in ogni stadio di causa, a

prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’oppo­sizione (DTF 140 III 377 consid.

3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle

carenze manifeste (sentenza

del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1,

destinata a pubblicazione). Occorre quindi entrare nel

merito della censura.

4.3

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determi-nabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo

riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti

già al momento del­la sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III

302.

consid. 2.3.1), ciò che non è il caso se il modo di

stabilirla non è univoco né indipendente dalla volontà unilaterale di una parte (sentenza della CEF 14.2017.194 del

22.

maggio 2018 consid. 6.2/a).

La

clausola del contratto di mutuo secondo cui il mutuante

può modificare unilateralmente i tassi d’interesse ipotecari non costituisce

pertanto un titolo di rigetto per gli interessi superiori al tasso iniziale

pattuito dalle parti (sentenza della CEF 14.2020.148 del 12 maggio 2021, consid. 5.2.2). Per una parte della dottrina, tuttavia, il contratto che prevede un

adattamento degli interessi alle condizioni di mercato (tassi variabili), se queste

condizioni sono indipendenti dalla volontà del creditore, vale titolo di rigetto

provvisorio per gli interessi adattati a patto che il creditore dimostri di

aver notificato tale aumento al debitore e procede all’adattamento dei tassi per tutti i prestiti dello stesso

genere (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 28 ad art. 82 LEF

con rinvii; Abbet in :

Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 55 ad art. 82 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a

ed. 2014, n. 5 ad art. 82 LEF; contra: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, 2000, n. 87 ad art. 82 LEF; Peter Stücheli, Die

Rechts­öffnung, 2000, pag. 191; Eric Muster, La reconnaissance de dette

abstraite, tesi Losanna 2014, pag. 179 nota 938).

4.4

Dagli atti si evince che il tasso d’interesse variabile inizialmente

pattuito è stato trasformato

il 15 ottobre 2018 in un tasso fisso annuo dell’1.655% per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 9 ottobre 2019 (doc. F e sopra ad B), ciò che il reclamante non contesta. Con scritto

del 3 ottobre 2019 (doc. G) la Banca ha poi comunicato ai mutuatari che avrebbe

aumentato il tasso d’interesse di 2%, (dal­l’1.655% al 3.655%) con effetto dal

1° luglio 2019 fino al paga-mento di tutti gli oneri ipotecari scoperti

conformemente all’art. 1 delle condizioni generali per crediti ipotecari. Il

reclamante non contesta l’aumento. Ad ogni modo, le condizioni generali,

debitamente firmate dai mutuatari (doc. D), prevedono all’art. 1 citato dalla

Banca l’aumento del 2% da essa deciso in caso di mora nel pagamento degli oneri

ipotecari, ipotesi che RE 1 non contesta di essersi realizzata nella

fattispecie.

4.5

Il

15.

ottobre 2019, la Banca ha ulteriormente trasformato il tasso d’interesse

fisso in un tasso annuo variabile del 5%, con riserva di adeguamento “alle mutate condizioni del mercato monetario

e dei capitali” ed effetto apparentemente dal 9

ottobre 2019 (doc. H). Ora, a prescindere della validità di quest’ulteriore

modifica del tasso d’interesse secondo il diritto materiale (e in particolare

del­l’art. 6 CO) – questione che sfugge all’esame della Camera (sopra consid.

2) – è manifesto ch’essa non è stata riconosciuta per scritto dal reclamante e

non può di conseguenza essere parificata a un titolo di rigetto provvisorio.

4.5.1

Non

si giunge a un’altra conclusione neppure considerando la cifra 11 delle condizioni

generali per crediti ipotecari (doc. D), che sono parti integranti contratto

quadro (doc. B pag. 3), secondo cui “dopo la

scadenza del periodo fisso pattuito questo mutuo ipotecario permarrà valido

alle condizioni previste a quel momento da CO 1 per le ipoteche a tasso

variabile su immobili dello stesso tipo, tenuto pure conto della capacità

creditizia del mutuatario (rating cliente), salvo pattuizione contraria tra

mutuatario e CO 1. In quel caso si applicheranno le relative condizioni

aggiuntive per mutui a tasso variabile. Dopo la scadenza del periodo fisso

pattuito, CO 1 si riserva il diritto di modificare in ogni momento il tasso d’in­teresse

conformemente alle condizioni aggiuntive per mutui a tasso variabile (v. sopra

cifra 7). La fissazione ed ogni modifica del tasso d’interesse sarà notificata

al mutuatario tramite circolare o con qualsiasi altro mezzo appropriato, ivi

compresi gli estratti conto”, tenuto conto che secondo la cifra 7 “sul mutuo, a partire dal giorno dell’u­tilizzo, deve

essere corrisposto, per i termini stabiliti dalla Banca, un tasso d’interesse

fissato da quest’ultima. La Banca si riserva il diritto di modificare il tasso

d’interesse in ogni tempo con effetto immediato o per un termine successivo da

essa stabilito se, in base alla situazione del mercato monetario e dei

capitali, lo ritenesse necessario. Tale modifica sarà notificata al mutuatario

tramite circolare o con qualsiasi altro mezzo appropriato, ivi compresi gli

estratti conto. La Banca, secondo il suo libero apprezzamento, è inoltre

autorizzata ad aumentare i tassi d’interesse in base ai maggiori costi

creditizi derivanti da eventuali inasprimenti, a seguito di provvedimenti

adottati dalle autorità competenti o di disposizioni di legge”. Dagli

atti si evince infatti che la Banca ha fissato unilateralmente l’aumento del

tasso al 5% secondo il suo libero apprezzamento, ciò che non le dà un titolo di

rigetto provvisorio per la parte aumentata degli interessi (sopra consid. 4.3).

4.5.2

Non

appaiono neppure adempiute le condizioni per ammettere, con una parte della

dottrina, un adattamento degli interessi alle condizioni di

mercato, perché la Banca non ha dimostrato che il saggio del 5% corrisponda a

quello del mercato – per tacere del fatto che le condizioni generali non

indicano a quale mercato si riferisce – né di aver notificato ai mutuatari la “Convenzione per credito ipotecario a tasso

variabile” (doc. H). Il reclamo va pertanto accolto,

per quanto riguarda il periodo dal 10 ottobre al 20 dicembre 2019 (data della

scadenza della disdetta, doc. I), per la differenza tra la somma richiesta

dalla Banca (di fr. 3'934.58) e quella risultante dall’applicazione del

saggio del 3.655% ai 71 giorni del periodo computato secondo l’usanza “360/360” (recte: “30E/360”, per cui si calcolano 30 giorni per

mese e 360 giorni per anno, v. sentenza della CEF 14.2019.166 del 21 febbraio

2020, RtiD 2020 II 980 n. 51c consid. 7.2.1) prevista dalla convenzione del 15

ottobre 2018 (doc. F), pari a fr. 2'876.18 (fr. 399'000.–

x 3.655% /360 x 71), ovvero fr. 1'058.40. Contrariamente

a quanto allega la Ban­ca nelle osservazioni al reclamo, non si tratta infatti

d’interessi di mora giusta l’art. 104 CO, bensì d’interessi convenzionali

maturati prima della disdetta.

4.6

Balza

anche agli occhi che la somma degli interessi richiesti per il periodo dal 1°

gennaio al 30 giugno 2019, di fr. 6'595.84, è quasi del doppio di quanto

effettivamente dovuto, vale a dire fr. 3'301.72 (fr. 399'000.– x

1.655

% / 360 x 180). La decisione impugnata va riformata, d’ufficio (sopra

consid. 4.2), anche su questo punto.

4.7

Non

è necessario verificare l’esistenza di un titolo di rigetto per le altre

posizioni (“interessi di

ritardo” di fr. 116.16, bollo cantonale di fr. 20.–

e “spese di estinzione del

credito” di fr. 401.50) dal momen­to che il

reclamante ha esplicitamente limitato la sua contestazio­ne agli interessi

ipotecari, ad esclusione degli interessi di ritardo (reclamo pag. 2, prima

riga) e all’ammortamento.

5.

Per

quanto attiene all’ammortamento, RE 1

scrive che “dall’importo

di franchi 2500.– semestrali mi erano addebitati e in seguito rimborsati sul

conto di appoggio, a seguito di disguidi interni, per un totale di 5'000.–

franchi, quanto da loro affermatomi, non ho potuto verificare, non avendo gli

estratti, e riprendendo in seguito al pagamento dell’ammortamento, nel corso

dell’anno 2019 esigendoli prima di poter continuare ad aver contatti con il

contenzioso”. La censura – se di

censura si tratta – è a dire il vero incomprensibile. Ma è pure incomprensibile il motivo perché la

Banca ha posto in esecuzione la rata d’ammortamento di fr. 2'500.– scaduta

il 30 giugno 2019. Per definizione un ammortamento viene in deduzione del

capitale mutuato. Il mutuante non può quindi esigere il rimborso sia del

capitale residuo sia delle rate d’ammortamento. Nel caso in esame è del resto dubbio

che sussistesse un obbligo di ammortamento nel 2019 prima della disdetta. La

convenzione del 15 ottobre 2018 (doc. F) non ne fa cenno mentre quella del 15

ottobre 2019 (doc. H) dispone un ammortamento diretto a partire dal 31 dicembre

2019.

La decisione impugnata va pertanto riformata anche su questo punto.

6.

Il

reclamante informa infine la Camera di aver trovato una soluzione con l’istante

nel senso che “pagando gli interessi

arretrati, la banca rientra con la disdetta dell’ipoteca”. Egli non

ne deduce però alcuna conseguenza e non allega in particolare di aver pagato

gli interessi arretrati, ottenendo dalla Banca l’annullamento della disdetta e

il ritiro dell’istanza di rigetto. Nelle osservazioni al reclamo l’istante

contesta del resto tale allegazione, la quale rimane dunque senza rilievo

concreto ai fini del giudizio odierno.

7.

In

definitiva, la decisione impugnata va riformata nel senso che l’opposizione

interposta dal reclamante dev’essere parzialmente rigettata in via provvisoria

limitatamente a fr. 409'703.84, pari alla somma posta in esecuzione meno fr. 6'852.52

(fr. 1'058.40 [consid. 4.5] + fr. 3'294.12 [consid.

4.6] + fr. 2'500.– [consid. 5]), oltre agli interessi del 5% dal 20

dicembre 2019.

8.

Il

reclamante contesta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria

formulata in prima sede, senza però addurre alcuna motivazione. La censura è

pertanto irricevibile.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della Ban­ca (art. 106 cpv.

2.

CPC), da ritenersi integrale, poiché essa non ha la qualità di parte nella

contestazione del rifiuto dell’assistenza giudiziaria in prima sede. Stante

ciò, la domanda di assistenza giudiziaria in seconda sede formulata dal

reclamante risulta senza oggetto. Non si pone invece problema d’indennità, poiché

egli non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett.

c CPC). Non si giustifica d’altronde di modificare il dispositivo sulle spese

della decisione impugnata, siccome il reclamante risulta quasi integralmente

soccombente (per quasi il 99%) malgra­do l’accoglimento del reclamo.

10.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF, tenuto conto del fatto che il reclamante ha contestato

solo l’aumento del tasso d’interesse al 5% e l’ammortamento.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo

è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione

impugnata è così riformato:

1. “L’istanza è

parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecu­zione di Bellinzona è rigettata in

via provvisoria limitatamente a fr. 409'703.84 oltre agli interessi di

mora del 5% dal 20 dicembre 2019”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la

presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di

importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia

adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 2 LTF).