14.2020.194
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione in via di realizzazione di una cartella ipotecaria registrale. Tasso d’interesse fisso e variabile
10 agosto 2021Italiano19 min
per credito ipotecario a tasso fisso”, non firmata dalle parti, che prevede la parziale trasformazione del
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
14.2020.194
Lugano
10 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.849 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 14 agosto 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con “contratto
quadro di mutuo ipotecario” del 7 febbraio 2018 la CO
1 (di seguito anche “Banca”) ha
accordato un mutuo di fr. 404'000.– a RE 1 e PI 1 con l’obbligo di procedere
a un ammortamento annuale minimo di fr. 5'000.–. Le parti hanno convenuto
di trovare un accordo sull’utilizzo del mutuo, sul piano di ammortamento e sul
tasso d’interesse specifico in una “convenzione di prodotto” separata, non
sottoposta a requisiti di forma, se non una conferma scritta della banca senza
obbligo di firma. Con “Convenzione
(a scopo di garanzia)” sottoscritta il 20 febbraio 2019, le parti hanno
pattuito che la Banca “possiede rispettivamente acquista la proprietà” della cartella ipotecaria registrale di 1° grado di 410'000.– iscritta
a favore della Banca sui fondi n. __________, __________ e __________
RFD di __________-__________ di proprietà di RE 1, a garanzia di tutti i
crediti verso RE 1 e PI 1 “risultanti da
contratti già stipulati o da stipulare in futuro nel quadro delle relazioni d’affari
con la banca”.
Fatti
B. Il
15 ottobre 2018, in annullamento e
sostituzione della “Convenzione
per credito ipotecario a tasso variabile” del 7
febbraio 2018 (non agli atti), la Banca ha allestito
la “Convenzione
per credito ipotecario a tasso fisso”, non firmata dalle parti, che prevede la parziale trasformazione del
mutuo variabile di fr. 404'000.– in un mutuo
ipotecario di fr. 399'000.– al tasso fisso annuo dell’1.655% per il
periodo dal 9 ottobre 2018 al 9 ottobre 2019.
Con
lettera del 3 ottobre 2019 la Banca ha comunicato a RE 1 e RE 1 che, vista la
mora nel pagamento degli oneri ipotecari maturati al 30 giugno 2019, conformemente
all’art. 1 delle condizioni generali per crediti ipotecari il tasso d’interesse
sarebbe stato aumentato di 2%, passando
quindi dall’1.655% al 3.655%, con effetto dal 1° luglio 2019 e fino al
pagamento di tutti gli oneri ipotecari scoperti.
Il
15 ottobre 2019, la Banca ha allestito la “Convenzione per credito ipotecario a tasso variabile”, non firmata dalle parti, che prevede la
parziale trasformazione del mutuo fisso di fr. 399'000.–
(valuta 9 ottobre 2019) in un mutuo ipotecario a tasso annuo variabile del 5%, riservandosi “il diritto di modificare i tassi d’interesse
in qualsiasi momento e di adeguarli con effetto immediato o per un termine
successivo da essa stabilito, adeguandoli alle mutate condizioni del mercato
monetario e dei capitali”. Ha aggiunto un obbligo di
ammortamento diretto di fr. 5'000.– annuo, pagabile semestralmente a
partire dal 31 dicembre 2019. Come la precedente convenzione del 15 ottobre
2018, quella del 15 ottobre 2019 contiene l’avvertenza che “nel caso di assenza di obiezioni da parte del
mutuatario entro 14 giorni dalla data di allestimento, la presente Convenzione
sarà considerata conclusa e giuridicamente valida a tutti gli effetti”.
C. Con
lettera del 12 dicembre 2019 la Banca ha disdetto il mutuo intimando ai
mutuatari il pagamento di complessivi fr. 416'556.36 entro e non oltre il
20 dicembre 2019.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° luglio 2020 dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 e PI 1 per l’incasso di fr. 399'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (in-dicando quale causa del
credito: “Contratto di credito
datato 07.02. 2018, disdetto per il 20.12.2019, a valere sulla relazione n. __________
e garantito da: CHF 410'000.00 cartella ipotecaria registrale, dg. __________,
emessa il 05.07.2018, in I. rango; gravante le particelle n. __________, __________
e __________ del RFD di __________, di proprietà di RE 1. DEBITORE SOLIDALE: RE
1, __________ __________, __________. Capitale”), fr. 2'500.–
oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Ammortamento al 30.06.2019”),
fr. 6'595.84 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi dal 1.01.2019 al 30.06.2019”), fr. 3'988.28 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019
(per “Interessi dal 1.07.2019
al 09.10.2019”), fr. 3'934.58 oltre agli
interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 (per “Interessi dal 10.10.2019 al 20.12.2019”), fr. 116.16 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019
(per “Interessi di ritardo”), fr. 401.50 oltre agli interessi del 5% dal 20 dicembre 2019
(per “Spese estinzione del
credito”) e fr. 20.– oltre agli interessi del 5%
dal 20 dicembre 2019 (per “Bollo
cantonale”).
E. Avendo
RE 1 e PI 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14
agosto 2020 la Banca ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito, RE 1 si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 20 settembre 2020.
F. Statuendo
con decisione del 19 novembre 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato
in via provvisoria l’opposizione interposta dai convenuti, ponendo a loro
carico in solido le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 20.–
a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 dicembre 2020 per ottenerne
implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza limitatamente agli
interessi ipotecari e all’ammortamento, così come l’accoglimento della sua
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 24
giugno 2021, la Banca ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 23 novembre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 3 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nel
caso in esame il reclamante si limita a ribadire i propri argomenti di prima
sede senza discutere la sentenza impugnata, in cui il Pretore non
vi ha però dato una risposta motivata, accontentandosi di rilevare che quanto
asserito dal convenuto “non
costituisce valida eccezione ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF”, senza spiegare perché i motivi del convenuto sarebbero ingiustificati
o privi di rilievo. Occorre quindi entrare nel merito del reclamo (v. sentenza
della CEF 14.2020.163 del 29 aprile 2021, consid. 1.2.1).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che il contratto quadro di mutuo
ipotecario (doc. B) disdetto per il 20 dicembre 2019 (doc. I) e garantito (doc.
E e J) dalla cartella ipotecaria registrale di fr. 410'000.– gravante in
primo rango i fondi part. __________, __________, e __________ di __________ di
proprietà di RE 1 (doc. K, L e M) costituisce valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde ritenuto che gli
argomenti sollevati da RE 1 con le osservazioni all’istanza riguardanti gli
interessi ipotecari e le spese, l’ammortamento e l’indebito passaggio da un
tasso d’interesse fisso a un tasso d’interesse variabile non fossero delle
eccezioni ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF atte ad infirmare il riconoscimento
di debito. Infine, il Pretore ha respinto la richiesta d’ammissione al gratuito
patrocinio a motivo che gli argomenti avanzati da RE 1 con le osservazioni apparivano
d’acchito privi di possibilità di successo.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce anzitutto di contestare il tasso degli interessi
ipotecari e le spese, a suo dire impossibile da verificare, siccome afferma di
non avere la disponibilità degli estratti del conto d’appoggio, i quali non gli
sono mai stati recapitati. Egli allega nuovamente che il passaggio da un tasso
d’interesse fisso dell’1.655% a un tasso d’interesse variabile del 5% secondo
le condizioni di mercato è avvenuto senza che gli sia stata data la possibilità
di poterne parlare con il consulente di Bellinzona.
4.1
La
contestazione del reclamante è perlopiù generica e
imprecisa. Anche se non avesse ricevuto gli estratti del conto d’appoggio,
non si capisce perché non avrebbe potuto chiederli già subito dopo avere
ricevuto la disdetta del mutuo. Non specifica neppure quale parte degli
interessi posti in esecuzione è impattata dal cambio del tasso d’interesse di
cui si duole.
4.2
Fatto
sta che il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC) in ogni stadio di causa, a
prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid.
3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle
carenze manifeste (sentenza
del Tribunale federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1,
destinata a pubblicazione). Occorre quindi entrare nel
merito della censura.
4.3
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determi-nabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo
riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti
già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III
302.
consid. 2.3.1), ciò che non è il caso se il modo di
stabilirla non è univoco né indipendente dalla volontà unilaterale di una parte (sentenza della CEF 14.2017.194 del
22.
maggio 2018 consid. 6.2/a).
La
clausola del contratto di mutuo secondo cui il mutuante
può modificare unilateralmente i tassi d’interesse ipotecari non costituisce
pertanto un titolo di rigetto per gli interessi superiori al tasso iniziale
pattuito dalle parti (sentenza della CEF 14.2020.148 del 12 maggio 2021, consid. 5.2.2). Per una parte della dottrina, tuttavia, il contratto che prevede un
adattamento degli interessi alle condizioni di mercato (tassi variabili), se queste
condizioni sono indipendenti dalla volontà del creditore, vale titolo di rigetto
provvisorio per gli interessi adattati a patto che il creditore dimostri di
aver notificato tale aumento al debitore e procede all’adattamento dei tassi per tutti i prestiti dello stesso
genere (STAEHELIN in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 28 ad art. 82 LEF
con rinvii; Abbet in :
Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 55 ad art. 82 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 5 ad art. 82 LEF; contra: Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, 2000, n. 87 ad art. 82 LEF; Peter Stücheli, Die
Rechtsöffnung, 2000, pag. 191; Eric Muster, La reconnaissance de dette
abstraite, tesi Losanna 2014, pag. 179 nota 938).
4.4
Dagli atti si evince che il tasso d’interesse variabile inizialmente
pattuito è stato trasformato
il 15 ottobre 2018 in un tasso fisso annuo dell’1.655% per il periodo dal 9 ottobre 2018 al 9 ottobre 2019 (doc. F e sopra ad B), ciò che il reclamante non contesta. Con scritto
del 3 ottobre 2019 (doc. G) la Banca ha poi comunicato ai mutuatari che avrebbe
aumentato il tasso d’interesse di 2%, (dall’1.655% al 3.655%) con effetto dal
1° luglio 2019 fino al paga-mento di tutti gli oneri ipotecari scoperti
conformemente all’art. 1 delle condizioni generali per crediti ipotecari. Il
reclamante non contesta l’aumento. Ad ogni modo, le condizioni generali,
debitamente firmate dai mutuatari (doc. D), prevedono all’art. 1 citato dalla
Banca l’aumento del 2% da essa deciso in caso di mora nel pagamento degli oneri
ipotecari, ipotesi che RE 1 non contesta di essersi realizzata nella
fattispecie.
4.5
Il
15.
ottobre 2019, la Banca ha ulteriormente trasformato il tasso d’interesse
fisso in un tasso annuo variabile del 5%, con riserva di adeguamento “alle mutate condizioni del mercato monetario
e dei capitali” ed effetto apparentemente dal 9
ottobre 2019 (doc. H). Ora, a prescindere della validità di quest’ulteriore
modifica del tasso d’interesse secondo il diritto materiale (e in particolare
dell’art. 6 CO) – questione che sfugge all’esame della Camera (sopra consid.
2) – è manifesto ch’essa non è stata riconosciuta per scritto dal reclamante e
non può di conseguenza essere parificata a un titolo di rigetto provvisorio.
4.5.1
Non
si giunge a un’altra conclusione neppure considerando la cifra 11 delle condizioni
generali per crediti ipotecari (doc. D), che sono parti integranti contratto
quadro (doc. B pag. 3), secondo cui “dopo la
scadenza del periodo fisso pattuito questo mutuo ipotecario permarrà valido
alle condizioni previste a quel momento da CO 1 per le ipoteche a tasso
variabile su immobili dello stesso tipo, tenuto pure conto della capacità
creditizia del mutuatario (rating cliente), salvo pattuizione contraria tra
mutuatario e CO 1. In quel caso si applicheranno le relative condizioni
aggiuntive per mutui a tasso variabile. Dopo la scadenza del periodo fisso
pattuito, CO 1 si riserva il diritto di modificare in ogni momento il tasso d’interesse
conformemente alle condizioni aggiuntive per mutui a tasso variabile (v. sopra
cifra 7). La fissazione ed ogni modifica del tasso d’interesse sarà notificata
al mutuatario tramite circolare o con qualsiasi altro mezzo appropriato, ivi
compresi gli estratti conto”, tenuto conto che secondo la cifra 7 “sul mutuo, a partire dal giorno dell’utilizzo, deve
essere corrisposto, per i termini stabiliti dalla Banca, un tasso d’interesse
fissato da quest’ultima. La Banca si riserva il diritto di modificare il tasso
d’interesse in ogni tempo con effetto immediato o per un termine successivo da
essa stabilito se, in base alla situazione del mercato monetario e dei
capitali, lo ritenesse necessario. Tale modifica sarà notificata al mutuatario
tramite circolare o con qualsiasi altro mezzo appropriato, ivi compresi gli
estratti conto. La Banca, secondo il suo libero apprezzamento, è inoltre
autorizzata ad aumentare i tassi d’interesse in base ai maggiori costi
creditizi derivanti da eventuali inasprimenti, a seguito di provvedimenti
adottati dalle autorità competenti o di disposizioni di legge”. Dagli
atti si evince infatti che la Banca ha fissato unilateralmente l’aumento del
tasso al 5% secondo il suo libero apprezzamento, ciò che non le dà un titolo di
rigetto provvisorio per la parte aumentata degli interessi (sopra consid. 4.3).
4.5.2
Non
appaiono neppure adempiute le condizioni per ammettere, con una parte della
dottrina, un adattamento degli interessi alle condizioni di
mercato, perché la Banca non ha dimostrato che il saggio del 5% corrisponda a
quello del mercato – per tacere del fatto che le condizioni generali non
indicano a quale mercato si riferisce – né di aver notificato ai mutuatari la “Convenzione per credito ipotecario a tasso
variabile” (doc. H). Il reclamo va pertanto accolto,
per quanto riguarda il periodo dal 10 ottobre al 20 dicembre 2019 (data della
scadenza della disdetta, doc. I), per la differenza tra la somma richiesta
dalla Banca (di fr. 3'934.58) e quella risultante dall’applicazione del
saggio del 3.655% ai 71 giorni del periodo computato secondo l’usanza “360/360” (recte: “30E/360”, per cui si calcolano 30 giorni per
mese e 360 giorni per anno, v. sentenza della CEF 14.2019.166 del 21 febbraio
2020, RtiD 2020 II 980 n. 51c consid. 7.2.1) prevista dalla convenzione del 15
ottobre 2018 (doc. F), pari a fr. 2'876.18 (fr. 399'000.–
x 3.655% /360 x 71), ovvero fr. 1'058.40. Contrariamente
a quanto allega la Banca nelle osservazioni al reclamo, non si tratta infatti
d’interessi di mora giusta l’art. 104 CO, bensì d’interessi convenzionali
maturati prima della disdetta.
4.6
Balza
anche agli occhi che la somma degli interessi richiesti per il periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno 2019, di fr. 6'595.84, è quasi del doppio di quanto
effettivamente dovuto, vale a dire fr. 3'301.72 (fr. 399'000.– x
1.655
% / 360 x 180). La decisione impugnata va riformata, d’ufficio (sopra
consid. 4.2), anche su questo punto.
4.7
Non
è necessario verificare l’esistenza di un titolo di rigetto per le altre
posizioni (“interessi di
ritardo” di fr. 116.16, bollo cantonale di fr. 20.–
e “spese di estinzione del
credito” di fr. 401.50) dal momento che il
reclamante ha esplicitamente limitato la sua contestazione agli interessi
ipotecari, ad esclusione degli interessi di ritardo (reclamo pag. 2, prima
riga) e all’ammortamento.
5.
Per
quanto attiene all’ammortamento, RE 1
scrive che “dall’importo
di franchi 2500.– semestrali mi erano addebitati e in seguito rimborsati sul
conto di appoggio, a seguito di disguidi interni, per un totale di 5'000.–
franchi, quanto da loro affermatomi, non ho potuto verificare, non avendo gli
estratti, e riprendendo in seguito al pagamento dell’ammortamento, nel corso
dell’anno 2019 esigendoli prima di poter continuare ad aver contatti con il
contenzioso”. La censura – se di
censura si tratta – è a dire il vero incomprensibile. Ma è pure incomprensibile il motivo perché la
Banca ha posto in esecuzione la rata d’ammortamento di fr. 2'500.– scaduta
il 30 giugno 2019. Per definizione un ammortamento viene in deduzione del
capitale mutuato. Il mutuante non può quindi esigere il rimborso sia del
capitale residuo sia delle rate d’ammortamento. Nel caso in esame è del resto dubbio
che sussistesse un obbligo di ammortamento nel 2019 prima della disdetta. La
convenzione del 15 ottobre 2018 (doc. F) non ne fa cenno mentre quella del 15
ottobre 2019 (doc. H) dispone un ammortamento diretto a partire dal 31 dicembre
2019.
La decisione impugnata va pertanto riformata anche su questo punto.
6.
Il
reclamante informa infine la Camera di aver trovato una soluzione con l’istante
nel senso che “pagando gli interessi
arretrati, la banca rientra con la disdetta dell’ipoteca”. Egli non
ne deduce però alcuna conseguenza e non allega in particolare di aver pagato
gli interessi arretrati, ottenendo dalla Banca l’annullamento della disdetta e
il ritiro dell’istanza di rigetto. Nelle osservazioni al reclamo l’istante
contesta del resto tale allegazione, la quale rimane dunque senza rilievo
concreto ai fini del giudizio odierno.
7.
In
definitiva, la decisione impugnata va riformata nel senso che l’opposizione
interposta dal reclamante dev’essere parzialmente rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 409'703.84, pari alla somma posta in esecuzione meno fr. 6'852.52
(fr. 1'058.40 [consid. 4.5] + fr. 3'294.12 [consid.
4.6] + fr. 2'500.– [consid. 5]), oltre agli interessi del 5% dal 20
dicembre 2019.
8.
Il
reclamante contesta la reiezione della domanda di assistenza giudiziaria
formulata in prima sede, senza però addurre alcuna motivazione. La censura è
pertanto irricevibile.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza della Banca (art. 106 cpv.
2.
CPC), da ritenersi integrale, poiché essa non ha la qualità di parte nella
contestazione del rifiuto dell’assistenza giudiziaria in prima sede. Stante
ciò, la domanda di assistenza giudiziaria in seconda sede formulata dal
reclamante risulta senza oggetto. Non si pone invece problema d’indennità, poiché
egli non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett.
c CPC). Non si giustifica d’altronde di modificare il dispositivo sulle spese
della decisione impugnata, siccome il reclamante risulta quasi integralmente
soccombente (per quasi il 99%) malgrado l’accoglimento del reclamo.
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF, tenuto conto del fatto che il reclamante ha contestato
solo l’aumento del tasso d’interesse al 5% e l’ammortamento.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo
è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione
impugnata è così riformato:
1. “L’istanza è
parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è rigettata in
via provvisoria limitatamente a fr. 409'703.84 oltre agli interessi di
mora del 5% dal 20 dicembre 2019”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la
presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.
100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di
importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia
adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 2 LTF).