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Decisione

14.2020.195

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità del debitore

10 marzo 2021Italiano8 min

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'351.45 (poi ridotti a fr. 270.25).

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.195

Lugano

10 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.3544 (fallimento)

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17

agosto 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 17 agosto 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'351.45 (poi ridotti a fr. 270.25).

B. All’udienza

di discussione del 21 ottobre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 26 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9

dicembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di

effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2021, la CO 1 ha

confermato il pagamento dell’esecuzione e dichiarato il proprio disinteresse alla

procedura di fallimento. L’istruttoria è stata dichiarata chiusa il 3 marzo

2021.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 novembre 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto lunedì 7 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro

postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente

e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua

solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,

giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità

alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è

pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che

la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può

essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità

sufficiente appare passeggera

(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti

(Giroud in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 3 dicembre

2020.

dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 306.80

a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’i­stante (doc. D), per cui il

presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto, come confermato

dalla stessa istante.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – dall’estratto esecutivo (al 7 dicembre 2020)

prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11

esecuzioni per quasi fr. 40'000.– complessivi, oltre a 11 attestati di

carenza di beni per oltre fr. 25'000.– in totale (doc. E). Il

reclamante dimostra però di avere ottenuto dalla cugina un mutuo di fr. 20'000.–

senza interessi (doc. F), che unitamente alla possibilità di vendere a breve

termine uno o più veicoli di sua proprietà (da lui stimati in oltre fr. 130'000.–

in tutto, doc. G-I), gli permetterebbero verosimilmente di saldare tutti i suoi

debiti, in particolare gli attestati di carenza di beni (ACB) e l’esecuzione

n. __________ giun­ta allo stadio della comminatoria di fallimento. Si

poteva invero nutrire alcuni dubbi sulla disponibilità del mutuo per i

creditori del reclamante siccome i fr. 20'000.– sono stati depositati sul

conto della sorella di lui. Fatto sta che RE 1 ha poi estinto tutti gli ACB e l’esecuzione

n. __________. Ancorché successive alla scadenza del termine di reclamo,

queste circostanze possono essere prese in considerazione d’ufficio (art. 255

lett. a CPC), la conferma del fallimento apparendo in concreto contraria all’interesse

dei creditori.

Ciò

porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’attività di RE 1 non sia

minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si

possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,

nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante

appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in

merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua

solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di

cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una

richiesta al riguardo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante

prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 26 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).