14.2020.195
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità del debitore
10 marzo 2021Italiano8 min
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'351.45 (poi ridotti a fr. 270.25).
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.195
Lugano
10 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.3544 (fallimento)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17
agosto 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 17 agosto 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'351.45 (poi ridotti a fr. 270.25).
B. All’udienza
di discussione del 21 ottobre 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 26 novembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 9
dicembre 2020 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di
effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 5 gennaio 2021, la CO 1 ha
confermato il pagamento dell’esecuzione e dichiarato il proprio disinteresse alla
procedura di fallimento. L’istruttoria è stata dichiarata chiusa il 3 marzo
2021.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 novembre 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto lunedì 7 dicembre. Presentato quello stesso giorno (data del timbro
postale), il reclamo è dunque tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente
e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua
solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame,
giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità
alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è
pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che
la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal
proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare
allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può
essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità
sufficiente appare passeggera
(sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti
(Giroud in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata il 3 dicembre
2020.
dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano relativa al versamento di fr. 306.80
a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. D), per cui il
presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto, come confermato
dalla stessa istante.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 7 dicembre 2020)
prodotto dal reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 11
esecuzioni per quasi fr. 40'000.– complessivi, oltre a 11 attestati di
carenza di beni per oltre fr. 25'000.– in totale (doc. E). Il
reclamante dimostra però di avere ottenuto dalla cugina un mutuo di fr. 20'000.–
senza interessi (doc. F), che unitamente alla possibilità di vendere a breve
termine uno o più veicoli di sua proprietà (da lui stimati in oltre fr. 130'000.–
in tutto, doc. G-I), gli permetterebbero verosimilmente di saldare tutti i suoi
debiti, in particolare gli attestati di carenza di beni (ACB) e l’esecuzione
n. __________ giunta allo stadio della comminatoria di fallimento. Si
poteva invero nutrire alcuni dubbi sulla disponibilità del mutuo per i
creditori del reclamante siccome i fr. 20'000.– sono stati depositati sul
conto della sorella di lui. Fatto sta che RE 1 ha poi estinto tutti gli ACB e l’esecuzione
n. __________. Ancorché successive alla scadenza del termine di reclamo,
queste circostanze possono essere prese in considerazione d’ufficio (art. 255
lett. a CPC), la conferma del fallimento apparendo in concreto contraria all’interesse
dei creditori.
Ciò
porta a ritenere che la sopravvivenza economica dell’attività di RE 1 non sia
minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si
possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità,
nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante
appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in
merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua
solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di
cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa formulato una
richiesta al riguardo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante
prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 26 novembre 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).