14.2020.198
Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura per la fornitura di energia elettrica. Contestazione della ricezione. Prova della notifica
24 giugno 2021Italiano13 min
16 ottobre 2019 CO 1 ha interposto “opposizione totale” al precetto esecutivo aggiungendo
Source ti.ch
Incarto
n.
14.2020.198
Lugano
24 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a
giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 9 ottobre 2020 dalla
RE 1
(patrocinata dall’__________ PA 1, )
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona, la RE 1 (in seguito: “RE 1”) – società anonima dal
2014 interamente in mano pubblica e attiva nel settore della fornitura di
energia elettrica – ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 14'515.95 oltre
agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2019 (indicando quale causa del credito: “residuo fattura del 15.05.2019 per fornitura
di energia elettrica, stabile Ristorante e Negozio PTP, __________”), fr. 213.70 (per
“interessi conteggiati sino al 30.09.2019”), fr. 300.–
(per “indennità art. 104 CO”) e fr. 27.30 (per “spesa UE R__________”).
Fatti
B. Il
16 ottobre 2019 CO 1 ha interposto “opposizione totale” al precetto esecutivo aggiungendo
di proprio pugno la formula “non
ritorno a miglior fortuna”. Con decisione del 18
febbraio 2020 (inc. __________) il Pretore del Distretto di Bellinzona non ha
ammesso l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, mantenendo per contro quella totale interposta contro i crediti
indicati nel precetto esecutivo. Con istanza del 9 ottobre 2020 la RE 1 ne ha
quindi chiesto il rigetto definitivo alla medesima Pretura. Nel termine
impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11
novembre 2020.
C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di complessivi fr. 140.–
e un’indennità di fr. 20.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 10 dicembre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza
e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,
in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Invitato a presentare
eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 30 novembre 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 dicembre. Presentato quello
stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha osservato come la sentenza del 18 febbraio
2020.
prodotta dall’istante, con cui non è stata ammessa l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, non costituisce
un valido titolo di rigetto dell’opposizione, pur adempiendo formalmente i
presupposti sanciti dall’art. 80 cpv. 1 LEF, dal momento che non condanna il
debitore al pagamento di una somma di denaro. A mente sua, nemmeno gli altri
documenti prodotti dalla RE 1 – considerati sia nel loro insieme sia
singolarmente – assurgono a un valido riconoscimento di debito, dato che
nessuno di essi riporta la firma del convenuto. Essendo poi il fallimento dell’escusso
stato sospeso per mancanza di attivo il 21 giugno 2019, il Pretore ha osservato
che la procedente non può nemmeno far valere la propria pretesa sulla scorta di
un attestato di carenza di beni (art. 265 cpv. 1 LEF). Onde la reiezione dell’istanza.
4.
Nel
reclamo la RE 1 si duole che il Pretore non si è avveduto che il titolo di
rigetto da essa invocato non è la sua decisione del 18 febbraio 2020, bensì la
fattura del 15 maggio 2019 – peraltro indicata espressamente sul precetto
esecutivo – relativa alla fornitura di energia elettrica e passata in giudicato,
come si evince dal certificato rilasciato dal Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato. A suo dire il primo giudice è pertanto incorso in un
accertamento manifestamente errato dei fatti e di conseguenza in un’applicazione
errata del diritto, tali da rendere arbitraria la conclusione cui è giunto.
5.
Vero
è che il Pretore ha fondato la propria motivazione sul presupposto che “l’istante chiede[va] il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sopracitata
decisione 18.02.2020 di questa Pretura, che versa agli atti” (v. sentenza impugnata, pag. 2), quando in realtà il titolo di
credito invocato dalla creditrice nel precetto esecutivo – e ribadito nell’istanza
– è la fattura del 15 maggio 2019 relativa alla fornitura di energia elettrica.
A quest’ultima egli ha fatto però solo un breve accenno conclusivo per
decretare che nessuno dei documenti prodotti poteva costituire un valido
riconoscimento di debito in assenza della firma del convenuto.
Ora,
l’omissione di determinarsi sulla (vera) motivazione contenuta nell’istanza
costituisce una violazione del diritto di essere sentita dell’istante, che giustificherebbe di principio l’annullamento
della sentenza impugnata e
la retrocessione degli atti al primo giudice per nuova decisione previo esame
del titolo invocato dalla RE 1. Nel caso specifico il
rinvio non si rende però necessario, siccome la reclamante ha postulato in via
principale l’accoglimento dell’istanza e solo in via subordinata la
retrocessione degli atti al Pretore. La causa è d’altronde matura per il
giudizio e pone solo la questione dell’esame di una parte della documentazione
già agli atti e delle eccezioni sollevate dal convenuto in prima sede – peraltro
interamente centrate sulla fattura vantata dalla creditrice – sicché nulla osta
a statuire senza indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal
senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).
6.
Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle
sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le
decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo
norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il
passaggio in giudicato (Staehelin
in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecutività che
il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al
destinatario (sentenza della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80), la cui prova – in caso
di contestazione – incombe all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid.
7.1; sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i
rinvii, 14.2020.11 del 20 luglio 2020, consid. 5.3), fermo restando che la
prova può essere fornita anche da indizi o dall’insieme delle circostanze del
caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità
escutente o dal comportamento dell’escusso
(DTF 105 III 43 consid. 3; pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).
6.1
Nella
fattispecie, l’istante sostiene che la “fattura” n. __________ di fr. 20'786.95 da essa emessa il 15 maggio
2019.
nei confronti di CO 1 per
la fornitura di energia elettrica relativa al periodo dal 1° gennaio al 31
marzo 2019 (doc. D accluso all’istanza) costituisce una decisione amministrativa
ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, poiché trattandosi della prestazione di
un servizio di utilità pubblica, il
rapporto tra l’utente e il prestatore è retto dal diritto pubblico
anche se il servizio è stato dato in concessione a un ente di diritto privato.
Richiama al riguardo l’art. 40 della legge cantonale sulla municipalizzazione
dei servizi pubblici (LMSP, RL 181.200), secondo il quale le contestazioni tra
utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo
dal Consiglio di Stato, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
6.1.1
L’istante
non ha invero provato di essere un’azienda concessionaria nel senso della
LMSP. La questione può comunque essere lasciata aperta, visto che la “fattura” non risulta essere stata
notificata al convenuto (sotto consid. 6.2 segg.).
6.1.2
A
futura memoria, occorre rilevare che la LMSP è stata nel frattempo abrogata, il
1° luglio 2019, e che il nuovo quadro giuridico di cui è stato dotato il
settore dell’approvvigionamento di base in elettricità non è del tutto chiaro
sulle relazioni giuridiche tra i diversi attori, in particolare per quanto
attiene ai costi delle forniture di elettricità
(v. Martin Föhse, Grundversorgung
mit Strom – ein Überblick zu Rechtsverhältnissen und Zuständigkeiten
PJA 2018, 1242 ad III/C). Il Tribunale cantonale vallesano ha per esempio
statuito che un’entità giuridica di diritto privato detenuta da un comune, che
le ha concesso la gestione della sua rete di distribuzione, in assenza di una
base legale federale, cantonale o comunale non è autorizzata a emanare
decisioni amministrative per l’incasso delle sue fatture, a prescindere dal
fatto che la relazione giuridica tra gestore e utente è retta dal diritto
pubblico. Ha quindi negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alla
“decisione” emessa dal gestore privato sulla scorta delle proprie condizioni
generali (RVJ 2019, 286 segg.). Il Tribunale amministrativo bernese, da parte
sua, ha giudicato che i gestori privati devono far valere i loro crediti
pecuniari verso utenti mediante azione alla prefettura giusta l’art. 88 lett. e
LPJA (JAB 2018, 259 segg.). La Camera non ha ancora avuto modo di pronunciarsi
sulla nuova situazione nel Cantone Ticino.
6.2
Il problema è che nelle proprie osservazioni all’istanza
il convenuto ha sostenuto di non aver mai ricevuto la fattura menzionata nel
precetto esecutivo, bensì un’altra – avente lo stesso numero di riferimento – che
indica un saldo di fr. 14'515.95 a favore della creditrice e si riferisce
alla fornitura di energia elettrica per il pe-riodo da novembre 2016 a marzo
2019, rilevata da un terzo contatore di cui egli dice di non aver saputo dell’esistenza.
CO 1 ha allegato di aver interposto reclamo contro la seconda fattura entro il
termine di trenta giorni senza tuttavia ottenere una decisione da parte dell’istante,
che a suo dire gli avrebbe invece proposto, con uno scritto del 17 luglio 2019,
di “liquidare la pendenza” versando la metà dell’importo. A sostegno
delle proprie affermazioni l’escusso ha prodotto sia il reclamo del 18 giugno
2019.
presentato alla RE 1 avverso la seconda fattura di fr. 14'515.95
(doc. 1) sia la risposta del 5 agosto 2019 con la quale ha rifiutato lo sconto offerto
dalla società creditrice. Allega altresì di non aver mai ricevuto, prima del
mese di maggio 2019, alcun conteggio né qualsivoglia richiamo o diffida. Non
avendo potuto contestare una fattura mai pervenutagli, il convenuto è del
parere che quella indicata sul precetto esecutivo non può costituire un valido
titolo di rigetto dell’opposizione.
6.3
Orbene,
non emerge dai documenti agli atti la prova
della notifica della fattura sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. E
poiché il destinatario ne ha espressamente contestato la ricezione, incombeva
alla RE 1, nella sua qualità di autorità notificatrice, dimostrare di averla
validamente trasmessa all’interessato. Sennonché essa non ha provato che la fattura –
inviata apparentemente per lettera semplice – sia pervenuta all’escusso. Nel reclamo non vi è d’altronde alcun
accenno alle allegazioni della controparte, alle quali peraltro l’istante nemmeno
ha reagito in prima sede mediante replica spontanea. Nulla muta al proposito l’attestazione
rilasciata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. E accluso all’istanza),
secondo cui non è stato interposto alcun reclamo contro la stessa (v. le già
citate DTF 141 I 103 consid. 7.1 e CEF 14.2017.166, consid. 5.3/a), giacché non
risulta che il servizio dei ricorsi abbia verificato che la fattura sia
effettivamente pervenuta a CO 1.
6.4
Non
potendosi dunque escludere – in assenza di ulteriori elementi oltre a quanto
dichiarato dall’escusso – che la fattura non sia mai pervenuta a quest’ultimo,
la stessa non può reputarsi esecutiva e non può così costituire un valido
titolo di rigetto definitivo per la riscossione del credito ivi incorporato né
dei relativi interessi. Ancorché per altri motivi, la decisione
impugnata merita conferma e il reclamo va pertanto respinto.
6.5
L’opposizione
non poteva essere rigettata nemmeno per la pretesa di fr. 300.– fatta
valere a titolo di “indennità art.
104.
CO” né per quella di fr. 27.30
relativa alla “spesa UE __________”, atteso che l’istante non ha prodotto alcun
titolo di rigetto, provvisorio o definitivo, al riguardo, ciò che costituisce
un presupposto tassativo per la concessione del rigetto ricordato il carattere
documentale della procedura (sopra consid. 2).
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 15'056.95,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).