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Decisione

14.2020.198

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura per la fornitura di energia elettrica. Contestazione della ricezione. Prova della notifica

24 giugno 2021Italiano13 min

16 ottobre 2019 CO 1 ha interposto “opposizione totale” al precetto esecutivo aggiungendo

Source ti.ch

Incarto

n.

14.2020.198

Lugano

24 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a

giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza 9 ottobre 2020 dalla

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, )

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 10 dicembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 26 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Bellinzona, la RE 1 (in seguito: “RE 1”) – società anonima dal

2014 interamente in mano pubblica e attiva nel settore della fornitura di

energia elettrica – ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 14'515.95 oltre

agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2019 (indicando quale causa del credito: “residuo fattura del 15.05.2019 per fornitura

di energia elettrica, stabile Ristorante e Negozio PTP, __________”), fr. 213.70 (per

“interessi conteggiati sino al 30.09.2019”), fr. 300.–

(per “indennità art. 104 CO”) e fr. 27.30 (per “spesa UE R__________”).

Fatti

B. Il

16 ottobre 2019 CO 1 ha interposto “opposizione totale” al precetto esecutivo aggiungendo

di proprio pugno la formu­la “non

ritorno a miglior fortuna”. Con decisione del 18

febbraio 2020 (inc. __________) il Pretore del Distretto di Bellinzona non ha

ammesso l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, mantenendo per contro quella totale interposta contro i crediti

indicati nel precetto esecutivo. Con istanza del 9 ottobre 2020 la RE 1 ne ha

quindi chiesto il rigetto definitivo alla medesima Pretura. Nel termine

impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11

novembre 2020.

C. Statuendo con decisione del 26 novembre 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di complessivi fr. 140.–

e un’indennità di fr. 20.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 10 dicembre 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza

e in via subordinata il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio,

in entrambi i casi protestate spese e ripetibili. Invitato a presentare

eventuali osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 il 30 novembre 2020, il

termine d’im­­pugnazione è scaduto giovedì 10 dicembre. Presentato quello

stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­-sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore ha osservato come la sentenza del 18 febbraio

2020.

prodotta dall’istante, con cui non è stata ammessa l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna, non costituisce

un valido titolo di rigetto dell’opposizione, pur adempiendo formalmente i

presupposti sanciti dall’art. 80 cpv. 1 LEF, dal momento che non condanna il

debitore al pagamento di una somma di denaro. A mente sua, nemmeno gli altri

documenti prodotti dalla RE 1 – considerati sia nel loro insieme sia

singolarmente – assurgono a un valido riconoscimento di debito, dato che

nessuno di essi riporta la firma del convenuto. Essendo poi il fallimento dell’escusso

stato sospeso per mancanza di attivo il 21 giugno 2019, il Pretore ha osservato

che la procedente non può nemmeno far valere la propria pretesa sulla scorta di

un attestato di carenza di beni (art. 265 cpv. 1 LEF). Onde la reiezione dell’istan­­za.

4.

Nel

reclamo la RE 1 si duole che il Pretore non si è avveduto che il titolo di

rigetto da essa invocato non è la sua decisione del 18 febbraio 2020, bensì la

fattura del 15 maggio 2019 – peraltro indicata espressamente sul precetto

esecutivo – relativa alla fornitura di energia elettrica e passata in giudicato,

come si evince dal certificato rilasciato dal Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Sta­to. A suo dire il primo giudice è pertanto incorso in un

accertamen­to manifestamente errato dei fatti e di conseguenza in un’applica­­zione

errata del diritto, tali da rendere arbitraria la conclusione cui è giunto.

5.

Vero

è che il Pretore ha fondato la propria motivazione sul presupposto che “l’istante chiede[va] il rigetto definitivo dell’opposizione sulla base della sopracitata

decisione 18.02.2020 di questa Pretura, che versa agli atti” (v. sentenza impugnata, pag. 2), quando in real­tà il titolo di

credito invocato dalla creditrice nel precetto esecutivo – e ribadito nell’istanza

– è la fattura del 15 maggio 2019 relativa alla fornitura di energia elettrica.

A quest’ultima egli ha fatto però solo un breve accenno conclusivo per

decretare che nessuno dei documenti prodotti poteva costituire un valido

riconoscimento di debito in assenza della firma del convenuto.

Ora,

l’omissione di determinarsi sulla (vera) motivazione contenu­ta nell’istanza

costituisce una violazione del diritto di essere sentita dell’istante, che giustificherebbe di principio l’annullamento

del­la sentenza impugnata e

la retrocessione degli atti al primo giudice per nuova decisione previo esame

del titolo invocato dalla RE 1. Nel caso specifico il

rinvio non si rende però necessario, siccome la reclamante ha postulato in via

principale l’accoglimento dell’istanza e solo in via subordinata la

retrocessione degli atti al Pretore. La causa è d’altronde matura per il

giudizio e pone solo la questione dell’esame di una parte della documentazione

già agli atti e delle eccezioni sollevate dal convenuto in prima sede – peraltro

interamente centrate sulla fattura vantata dalla creditrice – sicché nulla osta

a statuire senza indugio sul reclamo (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC; in tal

senso: sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020 consid. 6.3).

6.

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo

norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il

passaggio in giudicato (Staehelin

in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Sia l’esecu­­tività che

il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della decisione al

destinatario (sentenza della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80), la cui prova – in caso

di contestazione – incombe all’autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid.

7.1; sentenze della CEF 14.2017.166 dell’11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i

rinvii, 14.2020.11 del 20 luglio 2020, consid. 5.3), fermo restando che la

prova può essere fornita anche da indizi o dall’in­­sieme delle circostanze del

caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l’autorità

escutente o dal comportamento dell’escusso

(DTF 105 III 43 consid. 3; pure DTF 136 V 310 consid. 5.9).

6.1

Nella

fattispecie, l’istante sostiene che la “fattura” n. __________ di fr. 20'786.95 da essa emessa il 15 maggio

2019.

nei confronti di CO 1 per

la fornitura di energia elettrica relativa al periodo dal 1° gennaio al 31

marzo 2019 (doc. D accluso all’istanza) costituisce una decisione amministrativa

ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, poiché trattandosi della prestazione di

un servizio di utilità pubblica, il

rapporto tra l’utente e il prestatore è retto dal di­ritto pubblico

anche se il servizio è stato dato in concessione a un ente di diritto privato.

Richiama al riguardo l’art. 40 della legge cantonale sulla municipalizzazione

dei servizi pubblici (LMSP, RL 181.200), secondo il quale le contestazioni tra

utenti e azienda municipalizzata o concessionaria sono decise in via di reclamo

dal Consiglio di Stato, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

6.1.1

L’istante

non ha invero provato di essere un’azienda concessionaria nel senso della

LMSP. La questione può comunque essere lasciata aperta, visto che la “fattura” non risulta essere stata

notificata al convenuto (sotto consid. 6.2 segg.).

6.1.2

A

futura memoria, occorre rilevare che la LMSP è stata nel frattempo abrogata, il

1° luglio 2019, e che il nuovo quadro giuridico di cui è stato dotato il

settore dell’approvvigionamento di base in elettricità non è del tutto chiaro

sulle relazioni giuridiche tra i diver­si attori, in particolare per quanto

attiene ai costi delle forniture di elettricità

(v. Martin Föhse, Grundversorgung

mit Strom – ein Über­blick zu Rechtsverhältnissen und Zuständigkeiten

PJA 2018, 1242 ad III/C). Il Tribunale cantonale vallesano ha per esempio

statuito che un’entità giuridica di diritto privato detenuta da un comune, che

le ha concesso la gestione della sua rete di distribuzione, in assenza di una

base legale federale, cantonale o comunale non è autorizzata a emanare

decisioni amministrative per l’incasso delle sue fatture, a prescindere dal

fatto che la relazione giuridica tra gestore e utente è retta dal diritto

pubblico. Ha quindi negato la qualità di titolo di rigetto definitivo alla

“decisione” emessa dal gestore privato sulla scorta delle proprie condizioni

generali (RVJ 2019, 286 segg.). Il Tribunale amministrativo bernese, da parte

sua, ha giudicato che i gestori privati devono far valere i loro crediti

pecuniari verso utenti mediante azione alla prefettura giusta l’art. 88 lett. e

LPJA (JAB 2018, 259 segg.). La Camera non ha ancora avuto modo di pronunciarsi

sulla nuova situazione nel Cantone Ticino.

6.2

Il problema è che nelle proprie osservazioni all’istanza

il convenuto ha sostenuto di non aver mai ricevuto la fattura menzionata nel

precetto esecutivo, bensì un’altra – avente lo stesso numero di riferimento – che

indica un saldo di fr. 14'515.95 a favore della creditrice e si riferisce

alla fornitura di energia elettrica per il pe-riodo da novembre 2016 a marzo

2019, rilevata da un terzo contatore di cui egli dice di non aver saputo dell’esistenza.

CO 1 ha allegato di aver interposto reclamo contro la seconda fattura entro il

termine di trenta giorni senza tuttavia ottenere una decisione da parte dell’istante,

che a suo dire gli avrebbe invece proposto, con uno scritto del 17 luglio 2019,

di “liquidare la pendenza” versando la metà dell’importo. A sostegno

delle proprie affermazioni l’escusso ha prodotto sia il reclamo del 18 giugno

2019.

presentato alla RE 1 avverso la seconda fattura di fr. 14'515.95

(doc. 1) sia la risposta del 5 agosto 2019 con la quale ha rifiutato lo sconto offerto

dalla società creditrice. Allega altresì di non aver mai ricevuto, prima del

mese di maggio 2019, alcun conteggio né qualsivoglia richiamo o diffida. Non

avendo potuto contestare una fattura mai pervenutagli, il convenuto è del

parere che quella indicata sul precetto esecutivo non può costituire un valido

titolo di rigetto dell’opposizione.

6.3

Orbene,

non emerge dai documenti agli atti la prova

della notifica della fattura sulla quale l’istante fonda la propria pretesa. E

poiché il destinatario ne ha espressamente contestato la ricezione, incombeva

alla RE 1, nella sua qualità di autorità notificatrice, dimostrare di averla

validamente trasmessa all’interessato. Sennonché essa non ha provato che la fattura –

inviata apparentemente per lettera semplice – sia pervenuta all’escusso. Nel recla­mo non vi è d’altronde alcun

accenno alle allegazioni della controparte, alle quali peraltro l’istante nemmeno

ha reagito in prima se­de mediante replica spontanea. Nulla muta al proposito l’attesta­­zione

rilasciata dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato (doc. E accluso all’istanza),

secondo cui non è stato interposto alcun reclamo contro la stessa (v. le già

citate DTF 141 I 103 consid. 7.1 e CEF 14.2017.166, consid. 5.3/a), giacché non

risulta che il servizio dei ricorsi abbia verificato che la fattura sia

effettivamente pervenuta a CO 1.

6.4

Non

potendosi dunque escludere – in assenza di ulteriori elementi oltre a quanto

dichiarato dall’escusso – che la fattura non sia mai pervenuta a quest’ultimo,

la stessa non può reputarsi esecutiva e non può così costituire un valido

titolo di rigetto definitivo per la riscossione del credito ivi incorporato né

dei relativi interessi. Ancorché per altri motivi, la decisione

impugnata merita conferma e il reclamo va pertanto respinto.

6.5

L’opposizione

non poteva essere rigettata nemmeno per la pretesa di fr. 300.– fatta

valere a titolo di “indennità art.

104.

CO” né per quella di fr. 27.30

relativa alla “spesa UE __________”, atteso che l’istante non ha prodotto alcun

titolo di rigetto, provvisorio o definitivo, al riguardo, ciò che costituisce

un presupposto tassativo per la concessione del rigetto ricordato il carattere

documentale della procedura (sopra consid. 2).

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di complessivi fr. 15'056.95,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).

Rigetto definitivo dell’opposizione. Fattura per la fornitura di energia elettrica. Contestazione della ricezione. Prova della notifica | Lexipedia