14.2020.199
Rigetto dell’opposizione. Reclami irricevibili per carente motivazione
15 marzo 2021Italiano7 min
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
Source ti.ch
____________________________________________________________RE
1
Incarti n.
14.2020.199
14.2020.200
Lugano
15 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause SO.2020.135 e SO.2020.158 (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Blenio promosse con istanza del 22 agosto 2020
(tradotta in italiano il 21 settembre 2020) da
RE 1
contro
Comune CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
1, __________)
giudicando sui reclami del 12 ottobre (recte: 10 dicembre) 2020
presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 20 novembre 2020 dal Pretore;
ritenuto in fatto e
considerando in diritto:
che con un primo precetto
esecutivo (n. __________) emesso il 30 giugno 2016 dall’Ufficio d’esecuzione
di Acquarossa, RE 1 ha escusso il Comune CO 1 per l’incasso di fr. 100'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno
2016, indicando quale causa del credito: “Demolizione stalla senza alcun riguardo del
certificato medico e ricorso del marito presentato sul posto tramite portavoce.
Disrispetto della costituzione dei diritti costituzionali di protezione della
salute e possesso dei cittadini”;
che
sulla scorta di un secondo precetto esecutivo (__________) emesso il 9 luglio
2018 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Acqua-rossa, RE 1 ha nuovamente
escusso il Comune CO 1 per l’incasso della stessa pretesa di fr. 100'000.–
(oltre agli interessi del 5% questa volta
dal 30 giugno 2017, indicando esattamente la stessa causale già
menzionata sul primo precetto esecutivo;
che
avendo il Comune CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi,
con un’unica istanza del 22 agosto 2020 redatta in tedesco RE 1 ne ha chiesto
il rigetto alla Pretura del Distretto di Blenio;
che
nel termine impartito dal Pretore dopo la presentazione della traduzione dell’istanza
in italiano e dei precetti esecutivi, il Comune si è opposto alle domande dell’istante
con osservazioni scritte del 15 ottobre 2020, sulle quali RE 1 si è espressa
con replica spontanea del 31 ottobre 2020;
che
statuendo con due decisioni separate del 20 novembre 2020,
il Pretore ha respinto le istanze e accertato la perenzione delle esecuzioni,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 130.– in
ciascuna causa senz’assegnare indennità;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa
Camera con due reclami distinti del 12 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause alla prima istanza
per assunzione di diverse prove, postulando la concessione dell’assistenza
alle vittime di un reato (art. 124 Cost.), la gratuità della procedura di
reclamo e il rimborso delle sue spese e l’effetto sospensivo;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
Fatti
i reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni
simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione
delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,
di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.
c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che
i reclami, presentati il 10 dicembre 2020 contro le sentenze notificate a RE 1
il 30 novembre, sono tempestivi (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);
che la Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle
censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che il reclamo dev’essere
“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio
– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la
sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);
che
doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono
sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in
prima sede;
che
spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza
impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo
giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.
3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:
sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che
solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché
giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che
nel caso in esame RE 1 non si è confrontata con nessuno dei due motivi di
reiezione delle istanze esposti dal Pretore;
che
infatti la reclamante non contesta la perenzione delle esecuzioni secondo l’art.
88 cpv. 2 LEF, la quale risulta del resto manifesta, siccome l’istanza non è
stata presentata entro un anno dalla notifica (il 7 luglio 2016 nella prima
Considerandi
esecuzione e il 12 luglio 2018 nella seconda) dei precetti esecutivi all’ente escusso
(sentenza della CEF 15.1019.32 del 13 agosto 2019, RtiD 2020 I 711 n. 43c
consid. 4), bensì solo il 22 agosto 2020, ovvero ben quattro,
rispettivamente due anni dopo;
che
d’altronde RE 1 non ha indicato quale tra i documenti da lei prodotti
costituirebbe un riconoscimento di debito in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF o
una decisione esecutiva giusta l’art. 80 LEF, idoneo a giustificare il rigetto
delle opposizioni del Comune;
che
invero, a detta della reclamante, con le osservazioni all’istan-za (doc. 3
accluso al reclamo) sarebbe stata “chiarita la responsa-bilità” del Comune, ma costei
non ne esplicita il motivo;
che
ad ogni modo nelle citate osservazioni il Comune non ha in nessun modo riconosciuto di essere responsabile
del danno quantificato in fr. 100'000.–, di cui la reclamante
chiede il risarcimento;
che
d’altronde la sua domanda di assunzione di prove è irricevibile in una
procedura (sommaria) il cui unico oggetto è il rigetto dell’opposizione,
questo tipo di procedura presupponendo che l’istante sia già in possesso di un
titolo di rigetto (art. 80 segg. LEF);
che
insufficientemente motivati, i reclami si rivelano di conseguenza
inammissibili e comunque sia infondati;
che
le domande di effetto sospensivo sono senza oggetto, già prima dell’emanazione
del giudizio odierno;
che
le tasse del presente
giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC);
che
la domanda di gratuità, peraltro immotivata, va dunque respinta;
che
l’aiuto alle vittime di reati (art. 124 Cost.), concretizzatosi nella relativa
legge federale (LAV, RS 312.5), non rientra nella competenza di questa Camera,
ma va chiesta, se del caso, ai competenti organi cantonali in virtù della legge
cantonale di applicazione e complemento (RL 312.400) e del regolamento (RL 312.
410);
che
non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non
sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–
in ciascuna delle cause, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo nella causa SO.2020.135 è irricevibile.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo nella causa SO.2020.158 è irricevibile.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–__________;
–__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).