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Decisione

14.2020.199

Rigetto dell’opposizione. Reclami irricevibili per carente motivazione

15 marzo 2021Italiano7 min

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

Source ti.ch

____________________________________________________________RE

1

Incarti n.

14.2020.199

14.2020.200

Lugano

15 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause SO.2020.135 e SO.2020.158 (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Blenio promosse con istanza del 22 agosto 2020

(tradotta in italiano il 21 settembre 2020) da

RE 1

contro

Comune CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

1, __________)

giudicando sui reclami del 12 ottobre (recte: 10 dicembre) 2020

presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 20 novembre 2020 dal Pretore;

ritenuto in fatto e

considerando in diritto:

che con un primo precetto

esecutivo (n. __________) emesso il 30 giu­gno 2016 dall’Ufficio d’esecuzione

di Acquarossa, RE 1 ha escusso il Comune CO 1 per l’incasso di fr. 100'000.–

oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno

2016, indicando quale cau­sa del credito: “Demolizione stalla senza alcun riguardo del

certificato medico e ricorso del marito presentato sul posto tramite portavoce.

Disrispetto della costituzione dei diritti costituzionali di protezione della

salute e possesso dei cittadini”;

che

sulla scorta di un secondo precetto esecutivo (__________) emesso il 9 luglio

2018 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Acqua-rossa, RE 1 ha nuovamente

escusso il Comune CO 1 per l’incasso della stessa pretesa di fr. 100'000.–

(oltre agli interessi del 5% questa volta

dal 30 giugno 2017, indicando esattamente la stessa causale già

menzionata sul primo precetto esecutivo;

che

avendo il Comune CO 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi,

con un’unica istanza del 22 agosto 2020 redatta in tedesco RE 1 ne ha chiesto

il rigetto alla Pretura del Distretto di Blenio;

che

nel termine impartito dal Pretore dopo la presentazione della traduzione dell’istanza

in italiano e dei precetti esecutivi, il Comu­ne si è opposto alle domande dell’istante

con osservazioni scritte del 15 ottobre 2020, sulle quali RE 1 si è espressa

con replica spontanea del 31 ottobre 2020;

che

statuendo con due decisioni separate del 20 novembre 2020,

il Pretore ha respinto le istanze e accertato la perenzione delle esecuzioni,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 130.– in

ciascuna causa senz’assegnare indennità;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa

Camera con due reclami distinti del 12 ottobre 2020 per ottenerne l’annullamento e il rinvio delle cause alla prima istanza

per assunzione di diverse prove, postulando la concessione del­l’assistenza

alle vittime di un reato (art. 124 Cost.), la gratuità della procedura di

reclamo e il rimborso delle sue spese e l’effetto sospensivo;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­­posizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

Fatti

i reclami in esame sono di analogo contenuto e sono diretti contro decisioni

simili, fondate su un medesimo complesso di fatti e vertenti sull’applicazione

delle stesse norme giuridiche, sicché si giustifica, per economia di procedura,

di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett.

c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che

i reclami, presentati il 10 dicembre 2020 contro le sentenze notificate a RE 1

il 30 novembre, sono tempestivi (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle

censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

che il reclamo dev’essere

“motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio

– nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la

sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii);

che

doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono

sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in

prima sede;

che

spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza

impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo

giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid.

3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami:

sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che

solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché

giudicare un reclamo non significa rifare il processo di pri­mo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che

nel caso in esame RE 1 non si è confrontata con nessuno dei due motivi di

reiezione delle istanze esposti dal Pretore;

che

infatti la reclamante non contesta la perenzione delle esecuzioni secondo l’art.

88 cpv. 2 LEF, la quale risulta del resto manifesta, siccome l’istanza non è

stata presentata entro un anno dalla notifica (il 7 luglio 2016 nella prima

Considerandi

esecuzione e il 12 luglio 2018 nella seconda) dei precetti esecutivi all’ente escusso

(sentenza della CEF 15.1019.32 del 13 agosto 2019, RtiD 2020 I 711 n. 43c

consid. 4), bensì solo il 22 agosto 2020, ovvero ben quattro,

rispettivamente due anni dopo;

che

d’altronde RE 1 non ha indicato quale tra i documenti da lei prodotti

costituirebbe un riconoscimento di debito in virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF o

una decisione esecutiva giusta l’art. 80 LEF, idoneo a giustificare il rigetto

delle opposizioni del Comune;

che

invero, a detta della reclamante, con le osservazioni all’istan-za (doc. 3

accluso al reclamo) sarebbe stata “chiarita la responsa-bilità” del Comune, ma costei

non ne esplicita il motivo;

che

ad ogni modo nelle citate osservazioni il Comune non ha in nessun modo riconosciuto di essere responsabile

del danno quan­tificato in fr. 100'000.–, di cui la reclamante

chiede il risarcimento;

che

d’altronde la sua domanda di assunzione di prove è irricevibile in una

procedura (sommaria) il cui unico oggetto è il rigetto dell’op­­posizione,

questo tipo di procedura presupponendo che l’istante sia già in possesso di un

titolo di rigetto (art. 80 segg. LEF);

che

insufficientemente motivati, i reclami si rivelano di conseguen­za

inammissibili e comunque sia infondati;

che

le domande di effetto sospensivo sono senza oggetto, già pri­ma dell’emanazione

del giudizio odierno;

che

le tasse del presente

giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC);

che

la domanda di gratuità, peraltro immotivata, va dunque respin­ta;

che

l’aiuto alle vittime di reati (art. 124 Cost.), concretizzatosi nella relativa

legge federale (LAV, RS 312.5), non rientra nella competenza di questa Camera,

ma va chiesta, se del caso, ai competenti organi cantonali in virtù della legge

cantonale di applicazione e complemento (RL 312.400) e del regolamento (RL 312.

410);

che

non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui i reclami non

sono stati notificati per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa

sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–

in ciascuna delle cause, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo nella causa SO.2020.135 è irricevibile.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

2. Il reclamo nella causa SO.2020.158 è irricevibile.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–__________;

–__________.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).