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Decisione

14.2020.20

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un’allegazione di fatto nuova

1 luglio 2020Italiano8 min

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 30 gennaio 2020, l’istante

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.20

Lugano

1 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.5151 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 ottobre 2019

dalla

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, )

contro

CO 1

(patrocinato dall’avv. dott. PA 2, )

giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 31 gennaio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 33'992.–

oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2017.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 ottobre

2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 30 gennaio 2020, l’istante

ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto vi si è opposto, producendo

una ricevuta di pagamento (doc. 2) e sei avvisi di addebito (doc. 3 – 8),

unitamente a una tabella riassuntiva degli stessi.

C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,

ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 1'000.– a favore del convenuto.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato

notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 10 febbraio 2020, il

termine di ricorso è scaduto giovedì 20 febbraio. Presentato quello stesso

giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),

limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel

reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione

fornita dall’istante, e segnatamente il conteggio del 21 dicembre 2016

sottoscritto per accettazione dal convenuto in relazione alla fattura finale

del 20 gennaio 2017, costituisce un valido riconoscimento di debito atto a

fondare di principio il rigetto prov-visorio dell’opposizione. Tuttavia, a

mente del Pretore, il convenuto ha reso verosimile, giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF,

che nulla è più dovuto all’istante in seguito ai sette pagamenti documentati

nella ricevuta di pagamento e negli avvisi di addebito da lui prodotti al­l’udienza,

che ammontano complessivamente a fr. 924'885.60.

Il

primo giudice ha d’altronde respinto la contestazione dell’istante secondo cui essa

non avrebbe incassato i fr. 115'000.– oggetto della ricevuta di pagamento

del 4 giugno 2015, ritenendo che non vi fossero motivi di dubitarne della “fede facienza”, giacché

la ricevuta è stata sottoscritta il 4 giugno 2015 da __________ per la RE 1.

Inoltre, secondo il Pretore il punto 6 del contratto d’appalto dell’11 giugno

2015.

confermerebbe ulteriormente l’avvenuto versamento della somma in questione.

In merito all’ar­gomento della RE 1 per cui tutti i pagamenti dei quali si è

avvalso il convenuto sarebbero avvenuti prima della sottoscrizio­ne del

conteggio invocato quale titolo di rigetto, sicché l’importo di fr. 33'442.96,

reclamato per lavori supplementari, non sarebbe compreso nei pagamenti

precedentemente effettuati, il primo giudice ha rilevato che in realtà il

conteggio è stato sottoscritto già il 21 dicembre 2016 mentre l’ultimo pagamento

di fr. 65'000.– è avvenuto successivamente, ossia il 7 luglio 2017. Alla luce

di tali circostanze, il Pretore ha respinto l’istanza.

1.2.2

Nel

reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore non avrebbe valutato correttamente i

documenti presentati come prova, accertando erroneamente i fatti. Allega che i

versamenti documentati dall’escusso ammontano a fr. 800'000.–, ossia fr. 7'000.–

in meno rispetto alla mercede “a

forfait” di fr. 807'000.– pattuita nel contratto

d’appalto. D’altronde la mercede non comprende il prezzo d’acquisto del terreno

di fr. 124'885.60, oggetto di uno degli avvisi di addebito prodotti dal

convenuto in sede di udienza. La reclamante rimprovera quindi al Pretore di

aver disconosciuto che mancano fr. 33'992.–, corrispondenti al mancato pagamento

del saldo di fr. 7'000.– della mercede “a forfait” e del costo delle

opere supplementari, riconosciute dal committente “a posteriore” il 21 dicembre

2016.

in fr. 33'442.96 e concordate in fr. 26'992.– (recte: fr. 29'000.–

secondo la fattura del 20 gennaio 2017).

1.2.3

Orbene,

il reclamo è fondato interamente sull’allegazione secondo cui tra i pagamenti

di complessivi fr. 924'885.60 effettuati dal convenuto uno di fr. 124'885.60

(doc. 3) riguarderebbe l’acquisto del terreno, che esula dalla mercede “a forfait” di fr. 807'000.–

(doc. D) e dal costo di fr. 29'000.– per le opere supplementari (doc. E). Sennonché

si tratta di un’allegazione di fatto nuova e pertanto ir-ricevibile (v. sopra

consid. 1.2). In effetti, a fronte del pagamento di complessivi fr. 924'885.60

di cui si è avvalso il convenuto con la risposta orale in sede d’udienza, l’istante

si è limitata ad eccepire con la replica orale che “tali pagamenti non corrispondono a quanto pattuito

tra le parti”, a contestare “in particolare il primo incasso di fr. 115'000.–” e a osservare “che i

pagamenti sarebbero già avvenuti al momento in cui il sig. CO 1 sottoscrive il

doc. E ad ulteriore dimostrazione che invece a quel momento il pagamento almeno

sulle opere supplementari non era stato eseguito”. In assenza di contestazione

circostanziata circa il versamento di fr. 124'885.60,

il Pretore ha quindi correttamente accertato che, a fronte della pretesa

complessiva di fr. 836'000.–

(807'000.– + 29'000.–) fatta valere dall’istante (istanza pag. 2, 3 e 5), a suo

dire rimasta scoperta per fr. 33'992.–, CO 1 aveva documentato pagamenti per

ben fr. 924'885.60, onde l’inevitabile reiezione dell’istanza. Stante la

massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC) applicabile alla procedura di rigetto

dell’opposizione, non spettava al Pretore sanare le carenze allegatorie della

parte istante.

1.2.4

La contestazione da parte della reclamante dell’eccezione di pagamento

sollevata dall’escusso risulta inoltre tardiva. Le eccezioni dell’escusso

devono infatti essere formulate “immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), e quindi

già in prima sede. Non lo possono essere solo in seconda sede (sentenza della

CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c, consid. 7.2). Per

parità di trattamento lo stesso principio deve valere per le contestazioni che

l’escutente muove alle eccezioni fatte valere dall’escusso.

1.2.5

Integralmente fondato su un’allegazione

di cui la Camera non può tenere conto e su una contestazione tardiva, il

reclamo si rivela a sua volta inammissibile per carenza di motivazione.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato, non essendo incorsa

in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'992.–,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione

a:

– avv.

;

– avv.

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).