14.2020.20
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un’allegazione di fatto nuova
1 luglio 2020Italiano8 min
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 30 gennaio 2020, l’istante
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Incarto n.
14.2020.20
Lugano
1 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.5151 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 ottobre 2019
dalla
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, )
contro
CO 1
(patrocinato dall’avv. dott. PA 2, )
giudicando sul reclamo del 20 febbraio 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 31 gennaio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 luglio 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 33'992.–
oltre agli interessi del 5% dal 30 giugno 2017.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 17 ottobre
2019 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 30 gennaio 2020, l’istante
ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto vi si è opposto, producendo
una ricevuta di pagamento (doc. 2) e sei avvisi di addebito (doc. 3 – 8),
unitamente a una tabella riassuntiva degli stessi.
C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 1'000.– a favore del convenuto.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 20 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato
notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla patrocinatrice della RE 1 il 10 febbraio 2020, il
termine di ricorso è scaduto giovedì 20 febbraio. Presentato quello stesso
giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel
reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione
fornita dall’istante, e segnatamente il conteggio del 21 dicembre 2016
sottoscritto per accettazione dal convenuto in relazione alla fattura finale
del 20 gennaio 2017, costituisce un valido riconoscimento di debito atto a
fondare di principio il rigetto prov-visorio dell’opposizione. Tuttavia, a
mente del Pretore, il convenuto ha reso verosimile, giusta l’art. 82 cpv. 2 LEF,
che nulla è più dovuto all’istante in seguito ai sette pagamenti documentati
nella ricevuta di pagamento e negli avvisi di addebito da lui prodotti all’udienza,
che ammontano complessivamente a fr. 924'885.60.
Il
primo giudice ha d’altronde respinto la contestazione dell’istante secondo cui essa
non avrebbe incassato i fr. 115'000.– oggetto della ricevuta di pagamento
del 4 giugno 2015, ritenendo che non vi fossero motivi di dubitarne della “fede facienza”, giacché
la ricevuta è stata sottoscritta il 4 giugno 2015 da __________ per la RE 1.
Inoltre, secondo il Pretore il punto 6 del contratto d’appalto dell’11 giugno
2015.
confermerebbe ulteriormente l’avvenuto versamento della somma in questione.
In merito all’argomento della RE 1 per cui tutti i pagamenti dei quali si è
avvalso il convenuto sarebbero avvenuti prima della sottoscrizione del
conteggio invocato quale titolo di rigetto, sicché l’importo di fr. 33'442.96,
reclamato per lavori supplementari, non sarebbe compreso nei pagamenti
precedentemente effettuati, il primo giudice ha rilevato che in realtà il
conteggio è stato sottoscritto già il 21 dicembre 2016 mentre l’ultimo pagamento
di fr. 65'000.– è avvenuto successivamente, ossia il 7 luglio 2017. Alla luce
di tali circostanze, il Pretore ha respinto l’istanza.
1.2.2
Nel
reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore non avrebbe valutato correttamente i
documenti presentati come prova, accertando erroneamente i fatti. Allega che i
versamenti documentati dall’escusso ammontano a fr. 800'000.–, ossia fr. 7'000.–
in meno rispetto alla mercede “a
forfait” di fr. 807'000.– pattuita nel contratto
d’appalto. D’altronde la mercede non comprende il prezzo d’acquisto del terreno
di fr. 124'885.60, oggetto di uno degli avvisi di addebito prodotti dal
convenuto in sede di udienza. La reclamante rimprovera quindi al Pretore di
aver disconosciuto che mancano fr. 33'992.–, corrispondenti al mancato pagamento
del saldo di fr. 7'000.– della mercede “a forfait” e del costo delle
opere supplementari, riconosciute dal committente “a posteriore” il 21 dicembre
2016.
in fr. 33'442.96 e concordate in fr. 26'992.– (recte: fr. 29'000.–
secondo la fattura del 20 gennaio 2017).
1.2.3
Orbene,
il reclamo è fondato interamente sull’allegazione secondo cui tra i pagamenti
di complessivi fr. 924'885.60 effettuati dal convenuto uno di fr. 124'885.60
(doc. 3) riguarderebbe l’acquisto del terreno, che esula dalla mercede “a forfait” di fr. 807'000.–
(doc. D) e dal costo di fr. 29'000.– per le opere supplementari (doc. E). Sennonché
si tratta di un’allegazione di fatto nuova e pertanto ir-ricevibile (v. sopra
consid. 1.2). In effetti, a fronte del pagamento di complessivi fr. 924'885.60
di cui si è avvalso il convenuto con la risposta orale in sede d’udienza, l’istante
si è limitata ad eccepire con la replica orale che “tali pagamenti non corrispondono a quanto pattuito
tra le parti”, a contestare “in particolare il primo incasso di fr. 115'000.–” e a osservare “che i
pagamenti sarebbero già avvenuti al momento in cui il sig. CO 1 sottoscrive il
doc. E ad ulteriore dimostrazione che invece a quel momento il pagamento almeno
sulle opere supplementari non era stato eseguito”. In assenza di contestazione
circostanziata circa il versamento di fr. 124'885.60,
il Pretore ha quindi correttamente accertato che, a fronte della pretesa
complessiva di fr. 836'000.–
(807'000.– + 29'000.–) fatta valere dall’istante (istanza pag. 2, 3 e 5), a suo
dire rimasta scoperta per fr. 33'992.–, CO 1 aveva documentato pagamenti per
ben fr. 924'885.60, onde l’inevitabile reiezione dell’istanza. Stante la
massima dispositiva (art. 55 cpv. 1 CPC) applicabile alla procedura di rigetto
dell’opposizione, non spettava al Pretore sanare le carenze allegatorie della
parte istante.
1.2.4
La contestazione da parte della reclamante dell’eccezione di pagamento
sollevata dall’escusso risulta inoltre tardiva. Le eccezioni dell’escusso
devono infatti essere formulate “immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), e quindi
già in prima sede. Non lo possono essere solo in seconda sede (sentenza della
CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c, consid. 7.2). Per
parità di trattamento lo stesso principio deve valere per le contestazioni che
l’escutente muove alle eccezioni fatte valere dall’escusso.
1.2.5
Integralmente fondato su un’allegazione
di cui la Camera non può tenere conto e su una contestazione tardiva, il
reclamo si rivela a sua volta inammissibile per carenza di motivazione.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato, non essendo incorsa
in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 33'992.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione
a:
– avv.
;
– avv.
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).