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Decisione

14.2020.202

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

26 gennaio 2021Italiano5 min

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.202

Lugano

26 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.4756 (fallimento) della Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 ottobre 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 16 dicembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 29 ottobre 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'465.85 oltre a

interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 2 dicembre 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 15 dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 16 dicembre

2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il

credito posto in esecuzione. Il 18 dicembre 2020 il presidente della Camera ha

concesso all’im­pugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato

alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla

causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il

reclamo presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è

senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una conferma di un ordine di pagamento

dato alla __________ di pagare fr. 4'579.05 all’Ufficio d’esecuzione di Lugano

a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (n. __________). L’ordine è stato

eseguito il 9 dicembre 2020, ovvero prima della dichiarazione del fallimento, avvenuta

il 16 dicembre. La Camera ha verificato d’ufficio che l’esecuzione era stata

registrata dall’Ufficio come estinta al 10 dicembre 2020. Di conseguenza il

presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in

cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare

la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 15 dicembre 2020 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).