14.2020.203
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità. Pagamento "entro e non oltre 90 giorni"
28 giugno 2021Italiano12 min
Assicurazioni all’RE 1 L’atto di cessione menzionava che “con la firma della presente il cliente [CO 1] conferma la sua completa soddisfazione in merito alla riparazione da
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.203
Lugano
28 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa inc. n. 155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre
2019 dalla
RE 1
contro
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA
1 __________)
giudicando sul reclamo del 18 dicembre 2020 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Balerna;
ritenuto
in fatto: A. Il 5 ottobre 2019 l’RE 1 ha acquistato da CO 1 un furgone VW T5 per fr. 9'000.–
convenendo la riparazione dei danni di carrozzeria a carico del venditore.
Fatti
B.
Con atto di cessione di credito del 7 ottobre 2019 CO 1 ha dichiarato di
cedere il proprio credito di fr. 4'521.16 nei confronti dell’A__________
Assicurazioni all’RE 1 L’atto di cessione menzionava che “con la firma della presente il cliente [CO 1] conferma la sua completa soddisfazione in merito alla riparazione da
noi effettuata e si impegna personalmente a liqui-dare l’importo sopra indicato [di
fr. 4'521.16] entro e non oltre 90
(novanta) giorni dalla
data della fattura, qualora la presente cessione di credito si rendesse per
qualsiasi motivo in parte od in tutto inoperante”.
C. Con
lettera raccomandata del 14 ottobre 2019 l’RE 1 ha comunicato a CO 1 di essere
al corrente che la cessione di credito non era più valida a motivo che quest’ultimo
avrebbe chiesto alla propria assicurazione di “chiudere i sinistri”. Essa
ha quindi informato CO 1 che avrebbe provveduto alla riparazione del veicolo e
che la fattura sarebbe stata a suo carico. Il 24 ottobre 2019 l’RE 1 gli ha fatto
pervenire una fattura di fr. 4'521.16 insieme a una lettera d’accompagnamento
con cui ne intimava il pagamento “entro
e non oltre sette giorni”.
D. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Mendrisio, l’RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'721.16 oltre
agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019, indicando quale causa del credito la
“Riparazione carrozzeria VWT5
matricola no. __________”.
E. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre
2019 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Balerna. Nel termine impartito, il convenuto si .opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 3 gennaio 2020. Con replica del 20 gennaio 2020 l’RE
1 ha ribadito il proprio punto di vista. Il giudice di pace ha quindi indetto
un’udienza di discussione, tenutasi il 15 maggio 2020.
F. Statuendo
con decisione del 18 maggio 2020 il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza
e ha rigetto l’opposizione del convenuto limitatamente a fr. 4'521.16
oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre
2019 e a fr. 73.30 per spese esecutive e di notifica, ponendo a
carico del convenuto le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante. Contro tale sentenza CO 1 è insorto alla scrivente
Camera con un reclamo del 29 maggio 2020,
che l’ha accolto con decisione del 20 ottobre 2020 (inc.
14.2020.70), annullando la decisione e rinviando la causa al primo giudice perché
emettesse un nuovo giudizio motivato dopo esame degli argomenti fatti valere
dalle parti.
G. Statuendo con nuova decisione del 15 dicembre 2020 (inc. 155), il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo
a carico dell’istante le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 300.– a favore del convenuto.
H. Contro
la nuova sentenza è insorta questa volta l’RE 1 con un reclamo del 18 dicembre
2020 per “chiedere
giustizia”, ossia, implicitamente, per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno
giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto sabato 26 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 28
dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le
ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è
stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse
(art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia
giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania)
e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 18 dicembre 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che dall’atto di cessione
risulta che CO 1 si è impegnato personalmente a saldare la pretesa di fr. 4'521.16
dell’RE 1 solo qualora la cessione di credito si fosse rilevata inoperante per
qualsiasi motivo, ad esempio nel caso di un rifiuto da parte della sua
assicurazione di assumere le conseguenze del sinistro. Non avendo l’RE 1,
secondo il primo giudice, comprovato l’adempimento di tale condizione, egli ha
respinto l’istanza.
4.
Nel
reclamo l’RE 1 afferma invece di aver apportato tale prova. Essa produce
nuovamente l’e-mail ricevuta dall’assicurazione il 14 ottobre 2019, con un
laconico “Perizia ritirata da A__________”, a
dimostrazione che a seguito della loro richiesta di risarcimento la stessa aveva
rifiutato il pagamento delle riparazioni eseguite. La reclamante evidenzia che
tutta la documentazione acclusa a tale e-mail è stata prodotta sin dall’inizio
e la prova risiederebbe anche nella sua replica di prima sede in cui chiariva
la dinamica del rifiuto del pagamento ricevuto: “[…] l’affermazione
che il cliente non ha chiuso i sinistri è falsa. Il perito E__________ B__________ ci informò che non poteva dar seguito al pagamento
del danno perché il cliente aveva annullato la richiesta. L’email che è
allegata agli atti prova che il debitore ha annullato i sinistri presso l’A__________. Basterebbe inoltre contattare l’assicurazione in
causa per appurare la verità”. L’RE 1 allega che proprio su questo
punto durante l’udienza di discussione ha avuto luogo un dibattito, in cui CO 1
ha confermato di aver “bloccato” l’assicurazione,
venendo meno agli impegni presi per non pagare le franchigie richieste dalla
stessa.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né con-dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Quando il
contratto è sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente
dimostrare con documenti che la stessa si è verificata prima dell’inoltro dell’esecuzione
(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1
e 4.2; GILLIÉRON, Commentaire de la LP,
vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF).
5.1
Nel
caso di specie, già con l’istanza di rigetto l’RE 1 ha affermato che CO 1, in
accordo con il suo assicuratore, aveva “annullato” il sinistro così
come la perizia già effettuata, allegando l’e-mail
del 14 ottobre 2019. Dal canto suo, CO 1 ha sostenuto nelle osservazioni all’istanza che la controparte non
aveva comprovato che il credito non era più esigibile nei confronti dell’assicurazione,
salvo poi allegare ch’era stato il socio RE 1, contattato dall’assicurazione, ad
aver rifiutato che questa si attivasse per la riparazione, tesi smentita con la
replica dall’RE 1 Nel verbale d’udienza non figura invero quanto viene asserito
dalla reclamante. L’atto menziona infatti semplicemente che “le parti dopo discussioni non giungono a
nessun accordo”. Importa invero poco di sapere se è
stato CO 1 o l’RE 1 a impedirne l’intervento. In effetti, la cessione di
credito prevede che l’escusso sarebbe stato personalmente debitore qualora la
stessa si fosse rilevata inoperante “per qualsiasi motivo”. Comunque sia, per la
ragione che segue non occorre dilungarsi oltre sulla questione.
5.2
Secondo
la giurisprudenza incombe infatti all’escutente non solo di produrre un titolo
di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con
documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro
dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre
2013.
consid. 4.1, con rimandi), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto
(sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5). La pretesa
posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione.
Determinante è il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso
(DTF 84 II 651 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.61 del 9 agosto 2019,
consid. 5.3, sentenze della CEF.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7 con
rinvii).
5.2.1
L’esigibilità
del credito è definita anzitutto da quanto convenuto dalle parti (sentenze
della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021, consid. 5.4.1 e 14.2019.189 del 27
febbraio 2020 consid. 5.1 con rinvii).
5.2.2
Nel caso in esame, anche ammettendo che l’RE 1 possa
vantare una pretesa nei confronti di CO 1 personalmente, essa avrebbe dovuto
essere esigibile prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 9
novembre 2019. Orbene, secondo l’atto di cessione il credito sarebbe diventato
esigibile novanta giorni dopo la data della fattura, la quale risale al 24
ottobre 2019. È quindi manifesto, come sostenuto dall’escusso in prima sede,
che il credito non era esigibile al momento
della notifica del precetto esecutivo.
5.2.3
Non è poi
rilevante che nella lettera che accompagnava la fattura l’RE 1 abbia richiesto
il pagamento della stessa “entro
e non oltre sette giorni”: a prevalere è infatti il
momento dell’esigibilità convenuto dalle parti nella cessione di credito (novanta
giorni dopo la data della fattura) e non quella fissata unilateralmente dall’istante.
5.2.4
In
definitiva, seppur per altri motivi di quelli esposti dal primo giudice, la
decisione impugnata merita conferma nel suo risultato, sicché il reclamo va
respinto.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Non
si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'721.16,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).