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Decisione

14.2020.203

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esigibilità. Pagamento "entro e non oltre 90 giorni"

28 giugno 2021Italiano12 min

Assicurazioni all’RE 1 L’atto di cessione menzionava che “con la firma della presente il cliente [CO 1] conferma la sua completa soddisfazione in merito alla riparazione da

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.203

Lugano

28 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa inc. n. 155 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 13 novembre

2019 dalla

RE 1

contro

CO 1

(patrocinato dall’__________ PA

1 __________)

giudicando sul reclamo del 18 dicembre 2020 presentato dall’RE 1 contro

la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Balerna;

ritenuto

in fatto: A. Il 5 ottobre 2019 l’RE 1 ha acquistato da CO 1 un furgone VW T5 per fr. 9'000.–

convenendo la riparazione dei danni di carrozzeria a carico del venditore.

Fatti

B.

Con atto di cessione di credito del 7 ottobre 2019 CO 1 ha dichiarato di

cedere il proprio credito di fr. 4'521.16 nei confronti dell’A__________

Assicurazioni all’RE 1 L’atto di cessione menzionava che “con la firma della presente il cliente [CO 1] conferma la sua completa soddisfazione in merito alla riparazione da

noi effettuata e si impegna personalmente a liqui-dare l’importo sopra indicato [di

fr. 4'521.16] entro e non oltre 90

(no­vanta) giorni dalla

data della fattura, qualora la presente cessione di credito si rendesse per

qualsiasi motivo in parte od in tutto inoperante”.

C. Con

lettera raccomandata del 14 ottobre 2019 l’RE 1 ha comunicato a CO 1 di essere

al corrente che la cessione di credito non era più valida a motivo che quest’ultimo

avreb­be chiesto alla propria assicurazione di “chiudere i sinistri”. Essa

ha quindi informato CO 1 che avrebbe provveduto alla riparazione del veicolo e

che la fattura sarebbe stata a suo carico. Il 24 ottobre 2019 l’RE 1 gli ha fatto

pervenire una fattura di fr. 4'521.16 insieme a una lettera d’accompagnamento

con cui ne intimava il pagamento “entro

e non oltre sette giorni”.

D. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 novembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Mendrisio, l’RE 1 ha escus­so CO 1 per l’incasso di fr. 4'721.16 oltre

agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019, indicando quale causa del credito la

“Riparazione carrozzeria VWT5

matricola no. __________”.

E. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 novembre

2019 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Balerna. Nel termine impartito, il convenuto si .opposto all’istan­za

con osservazioni scritte del 3 gennaio 2020. Con replica del 20 gennaio 2020 l’RE

1 ha ribadito il proprio punto di vista. Il giudice di pace ha quindi indetto

un’udienza di discussione, tenutasi il 15 maggio 2020.

F. Statuendo

con decisione del 18 maggio 2020 il Giudice di pace ha accolto parzialmente l’istanza

e ha rigetto l’opposizione del convenuto limitatamente a fr. 4'521.16

oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre

2019 e a fr. 73.30 per spese esecutive e di notifica, po­nendo a

carico del convenuto le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.–

a favore dell’istante. Contro tale sentenza CO 1 è insorto alla scrivente

Camera con un reclamo del 29 maggio 2020,

che l’ha accolto con decisione del 20 ottobre 2020 (inc.

14.2020.70), annullando la decisione e rinviando la causa al primo giudice perché

emettesse un nuovo giudizio motivato dopo esame degli argomenti fatti valere

dalle parti.

G. Statuendo con nuova decisione del 15 dicembre 2020 (inc. 155), il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo

a carico dell’istan­­te le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità

di fr. 300.– a favore del convenuto.

H. Contro

la nuova sentenza è insorta questa volta l’RE 1 con un reclamo del 18 dicembre

2020 per “chiedere

giustizia”, ossia, implicitamente, per ottenerne l’annullamento

e l’accoglimento dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno

giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto sabato 26 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 28

dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le

ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è

stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse

(art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia

giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno del­l’Epifania)

e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 18 dicembre 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che dal­l’atto di cessione

risulta che CO 1 si è impegnato personalmente a saldare la pretesa di fr. 4'521.16

dell’RE 1 solo qualora la cessione di credito si fosse rilevata inoperante per

qualsiasi motivo, ad esempio nel caso di un rifiuto da parte della sua

assicurazione di assumere le conseguenze del sinistro. Non avendo l’RE 1,

secondo il primo giudice, comprovato l’adempimento di tale condizione, egli ha

respinto l’istanza.

4.

Nel

reclamo l’RE 1 afferma invece di aver apportato tale prova. Essa produce

nuovamente l’e-mail ricevuta dall’assi­­curazione il 14 ottobre 2019, con un

laconico “Perizia ritirata da A__________”, a

dimostrazione che a seguito della loro richiesta di risarcimento la stessa aveva

rifiutato il pagamento delle riparazioni eseguite. La reclamante evidenzia che

tutta la documentazione acclusa a tale e-mail è stata prodotta sin dall’inizio

e la prova risiederebbe anche nella sua replica di prima sede in cui chiariva

la dinamica del rifiuto del pagamento ricevuto: “[…] l’affermazione

che il cliente non ha chiuso i sinistri è falsa. Il perito E__________ B__________ ci informò che non poteva dar seguito al pagamento

del danno perché il cliente aveva annullato la richiesta. L’email che è

allegata agli atti prova che il debitore ha annullato i sinistri presso l’A__________. Basterebbe inoltre contattare l’assicurazione in

causa per appurare la verità”. L’RE 1 allega che proprio su questo

punto durante l’udienza di discussione ha avuto luogo un dibattito, in cui CO 1

ha confermato di aver “bloccato” l’assicurazione,

venendo meno agli impegni presi per non pagare le franchigie richieste dalla

stessa.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né con-dizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Quando il

contratto è sottoposto a una condizione sospensiva, spetta all’escutente

dimostrare con documenti che la stessa si è verificata prima dell’inoltro dell’esecuzione

(sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1

e 4.2; GILLIÉRON, Commentaire de la LP,

vol. I, 1999, n. 40 ad art. 82 LEF).

5.1

Nel

caso di specie, già con l’istanza di rigetto l’RE 1 ha affermato che CO 1, in

accordo con il suo assicuratore, aveva “annullato” il sinistro così

come la perizia già effettuata, allegando l’e-mail

del 14 ottobre 2019. Dal canto suo, CO 1 ha sostenuto nelle osservazioni all’istanza che la controparte non

aveva comprovato che il credito non era più esigibile nei confronti dell’assicurazione,

salvo poi allegare ch’era stato il socio RE 1, contattato dall’assicurazione, ad

aver rifiutato che questa si attivasse per la riparazione, tesi smentita con la

replica dall’RE 1 Nel verbale d’udienza non figura invero quanto viene asserito

dalla reclamante. L’atto menziona infatti semplicemente che “le parti dopo discussioni non giungono a

nessun accordo”. Importa invero poco di sapere se è

stato CO 1 o l’RE 1 a impedirne l’intervento. In effetti, la cessione di

credito prevede che l’escusso sarebbe stato personalmente debitore qualora la

stessa si fosse rilevata inoperante “per qualsiasi motivo”. Comunque sia, per la

ragione che segue non occorre dilungarsi oltre sulla questione.

5.2

Secondo

la giurisprudenza incombe infatti all’escutente non solo di produrre un titolo

di rigetto ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ma pure di dimostrare, con

documenti, l’esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro

dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre

2013.

consid. 4.1, con rimandi), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto

(sentenza della CEF 14.2015.65 dell’11 agosto 2015, consid. 5). La pretesa

posta in esecuzione dev’essere esigibile al momento della promozione dell’esecuzione.

Determinante è il giorno della notificazione del precetto esecutivo all’escusso

(DTF 84 II 651 consid. 4; sentenza della CEF 14.2019.61 del 9 agosto 2019,

consid. 5.3, sentenze della CEF.2015.173 del 5 gennaio 2016 consid. 7 con

rinvii).

5.2.1

L’esigibilità

del credito è definita anzitutto da quanto convenuto dalle parti (sentenze

della CEF 14.2020.99 del 7 gennaio 2021, consid. 5.4.1 e 14.2019.189 del 27

febbraio 2020 consid. 5.1 con rinvii).

5.2.2

Nel caso in esame, anche ammettendo che l’RE 1 pos­sa

vantare una pretesa nei confronti di CO 1 personalmente, essa avrebbe dovuto

essere esigibile prima della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 9

novembre 2019. Orbene, secondo l’atto di cessione il credito sarebbe diventato

esigibile novanta giorni dopo la data della fattura, la quale risale al 24

ottobre 2019. È quindi manifesto, come sostenuto dall’escusso in prima sede,

che il credito non era esigibile al momento

della notifica del precetto esecutivo.

5.2.3

Non è poi

rilevante che nella lettera che accompagnava la fattura l’RE 1 abbia richiesto

il pagamento della stessa “entro

e non oltre sette giorni”: a prevalere è infatti il

momento dell’esigibilità convenuto dalle parti nella cessione di credito (novanta

giorni dopo la data della fattura) e non quella fissata unilateralmente dall’istante.

5.2.4

In

definitiva, seppur per altri motivi di quelli esposti dal primo giudice, la

decisione impugnata merita conferma nel suo risultato, sicché il reclamo va

respinto.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Non

si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'721.16,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).