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Decisione

14.2020.204

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Oneri sociali

25 giugno 2021Italiano11 min

fr. 30.– oltre agli interessi del 4% dal 1° maggio 2020 (per “Costi di richiamo e amministrativi”) e fr. 701.60 oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.204

Lugano

25 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 0028-2020-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione promossa con istanza 28

luglio 2020 da

CO 1

(rappresentato da RA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 9 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo

di Arbedo-Castione;

ritenuto

in fatto: A. CO 1 ha lavorato presso la RE 1

(in seguito: “RE 1”) dal 1° settembre 2003 fino al 31 agosto 2019. Il salario

lordo era di fr. 5'300.– oltre agli assegni famigliari di fr. 600.–

per un totale di fr. 5'900.– corrispondenti a un salario netto di

fr. 5'320.10 in deduzione dei contributi AVS/AD di fr. 329.90 e LPP

di fr. 250.–. La tredicesima ammontava a fr. 4'970.10, ossia al

salario lordo di fr. 5'300.– dedotti i contributi AVS/AD di

fr. 329.90.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di

fr. 2'470.– oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019 (indicando

quale causa del credito: “Mancato

pagamento parte del salario 2018, nello specifico parte della tredicesima. Base

di calcolo dovuto al netto dei contributi sociali CHF 4'970.00, pagati CHF

2'500.00”), fr. 73.30 oltre agli interessi del 4%

dal 1° luglio 2020 (per “Costo

precetto esecutivo anticipato dal creditore”),

fr. 30.– oltre agli interessi del 4% dal 1° maggio 2020 (per “Costi di richiamo e amministrativi”) e fr. 701.60 oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019

(per “Mancato pagamento degli

oneri sociali per la quota mancante (AVS/AI/IPG/LPP)”).

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 luglio

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta

all’istanza con osservazioni scritte del 7 settembre 2020. Mediante

replica spontanea del 25 settembre 2020 e duplica spontanea dell’11 ottobre

2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.

D. Statuendo con decisione del 9 dicembre 2020, il Giudice di pace ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’op­­posizione

interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 2'470.– oltre agli

interessi del 4% dal 1° gennaio 2019, fr. 30.– oltre agli interessi del 4%

dal 1° maggio 2019 (recte: 2020) e

fr. 701.60 oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare

indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata il convenuto è insorto a questa Camera con un reclamo

del 17 dicembre 2020 per ottenerne l’an­­nullamento limitatamente alla pretesa

di fr. 701.60 e l’assegnazio­­ne delle spese processuali a carico della

controparte, rinunciando all’attribuzione di spese ripetibili. Con osservazioni

del 12 febbraio 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 10 dicembre 2020, il termine

d’impugna­­zione è scaduto domenica 20 dicembre, per cui la scadenza è stata

riportata a lunedì 21 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF) durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio

2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno

utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4

CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo

festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e

il 2 gennaio un sabato. Presentato il 18 di­cembre 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure

motivate (art. 321 cpv. 1

CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio

dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un

riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata

(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni

tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto

è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente alle

tre pretese relative a parte della tredicesima, pari a fr. 2'470.–, ai

costi di richiamo e amministrativi di fr. 30.– e agli oneri sociali di

fr. 701.60, rilevando che “il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale come riconoscimento

di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti

gli oneri sociali”. Per quanto attiene ai costi di

precetto di fr. 73.30, il primo giudice ha invece considerato che la

pretesa non concerne l’attuale controversia e potrà essere ripresa in altra

sede.

4.

Nel

reclamo la RE 1 afferma di non contestare l’accoglimento dell’istanza per la

parte della tredicesima (fr. 2'470.–) e per i costi di richiamo e

amministrativi (fr. 30.–). Per contro, essa ritiene infondata la pretesa

di fr. 701.60 per i presunti oneri sociali non versati, qualificandola

come “palesemente arbitraria” in quanto non si baserebbe su alcun titolo di credito. La reclamante

sostiene di aver dimostrato in prima sede di essere perfettamente in regola con

gli oneri sociali, tanto da aver superato una revisione AVS che certifica la

correttezza del suo operato. Inoltre, a suo avviso gli oneri sociali non

andrebbero ad ogni modo versati a CO 1 personalmente, bensì ai vari enti

competenti.

5.

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, STAEHELIN in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Il contratto di

lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come

riconoscimento di debito nell’ese­­cuzione volta alla riscossione del salario

pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non

sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua

prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del

Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82

LEF).

5.1

Nel

caso di specie, l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento di debito per la

pretesa di fr. 701.60. Il contratto di lavoro concluso tra le parti,

indicato dal Giudice di pace come titolo di rigetto (in modo anomalo nel

dispositivo – e non nella motivazione – della decisione), non è stato accluso

all’istanza sicché, stante il carattere documentale della procedura (sopra

consid. 2), non può giustificare il rigetto dell’opposizione, senza contare

che, come evidenziato dalla reclamante, il contratto di lavoro non vale titolo

di rigetto per gli oneri sociali, i quali non sono dovuti al lavoratore bensì

alla cassa di compensazione o all’istituto di previdenza (v. sopra consid. 5,

tra le tante, sentenze della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1,

14.2014.171

del 20 gennaio 2015, consid. 5.1 e 14.2013.36 del 5 aprile 2013,

consid. 3.3). D’altron­­de, lo scritto 29 maggio 2020 della RE 1 (all. 1)

riguarda la tredicesima e non gli oneri sociali. Il reclamo merita quindi

accoglimento.

5.2

Ci

si potrebbe invero chiedere se l’istante ha davvero prodotto un valido

riconoscimento di debito per le altre due sue pretese. La questione è però oziosa,

dal momento che la reclamante ha limitato la sua contestazione alla pretesa di

fr. 701.60, chiedendo nel­le conclusioni di stralciarla dall’esecuzione.

Questa Camera è infatti vincolata dalle conclusioni delle

parti (art. 58 cpv. 1 CPC). Esamina liberamente il corretto fondamento

giuridico delle pretese dedotte in giudizio (art. 57 CPC) nei limiti delle

conclusioni (sentenza della CEF 14.2016.221

del 28 febbraio 2017, consid. 5).

6.

Con le osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la RE 1 non ha sostanziato

la sua contestazione della pretesa di fr. 701.60 con i necessari mezzi di

prova documentali, mentre le sarebbe spettato rendere verosimile, giusta l’art.

82.

cpv. 2 LEF, di aver pagato gli oneri sociali, ciò che non ha fatto. Perde di

vista che in mancanza di un titolo di rigetto (a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF)

la questione delle eccezioni è senza rilievo.

7.

Le

spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazio­ne degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.35) in fr. 130.–, tenuto conto del fatto che il valore litigioso è, in seconda sede, di

fr. 701.60 (e non di fr. 3'201.60), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna alcuna

indennità d’inconvenienza alla RE 1, vista la sua

rinuncia. La tassa di giudizio di prima sede va invece riformata nel senso di

ripartirla tra le parti secondo l’esito della procedura di reclamo (art. 106

cpv. 2 e [per analogia] 318 cpv. 3 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza in prima sede dal

momento che CO 1 non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di

fr. 701.60, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2

della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è

rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'470.– oltre agli

interessi del 4% dal 1° gennaio 2019 e a fr. 30.– oltre agli interessi del

4% dal 1° maggio 2020.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della

convenuta per fr. 150.– e per il resto a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante nella misura di fr. 250.–, sono poste a

carico di CO 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, il maggior anticipo di

fr. 120.– è restituito alla reclamante.

3. Notificazione

a:

– RE 1;

– RA 1.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di

Arbedo-Castione.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).