14.2020.204
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Oneri sociali
25 giugno 2021Italiano11 min
fr. 30.– oltre agli interessi del 4% dal 1° maggio 2020 (per “Costi di richiamo e amministrativi”) e fr. 701.60 oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.204
Lugano
25 giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 0028-2020-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Arbedo-Castione promossa con istanza 28
luglio 2020 da
CO 1
(rappresentato da RA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 9 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo
di Arbedo-Castione;
ritenuto
in fatto: A. CO 1 ha lavorato presso la RE 1
(in seguito: “RE 1”) dal 1° settembre 2003 fino al 31 agosto 2019. Il salario
lordo era di fr. 5'300.– oltre agli assegni famigliari di fr. 600.–
per un totale di fr. 5'900.– corrispondenti a un salario netto di
fr. 5'320.10 in deduzione dei contributi AVS/AD di fr. 329.90 e LPP
di fr. 250.–. La tredicesima ammontava a fr. 4'970.10, ossia al
salario lordo di fr. 5'300.– dedotti i contributi AVS/AD di
fr. 329.90.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 luglio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Bellinzona, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di
fr. 2'470.– oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019 (indicando
quale causa del credito: “Mancato
pagamento parte del salario 2018, nello specifico parte della tredicesima. Base
di calcolo dovuto al netto dei contributi sociali CHF 4'970.00, pagati CHF
2'500.00”), fr. 73.30 oltre agli interessi del 4%
dal 1° luglio 2020 (per “Costo
precetto esecutivo anticipato dal creditore”),
fr. 30.– oltre agli interessi del 4% dal 1° maggio 2020 (per “Costi di richiamo e amministrativi”) e fr. 701.60 oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019
(per “Mancato pagamento degli
oneri sociali per la quota mancante (AVS/AI/IPG/LPP)”).
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 luglio
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 7 settembre 2020. Mediante
replica spontanea del 25 settembre 2020 e duplica spontanea dell’11 ottobre
2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni antitetiche.
D. Statuendo con decisione del 9 dicembre 2020, il Giudice di pace ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla convenuta limitatamente a fr. 2'470.– oltre agli
interessi del 4% dal 1° gennaio 2019, fr. 30.– oltre agli interessi del 4%
dal 1° maggio 2019 (recte: 2020) e
fr. 701.60 oltre agli interessi del 4% dal 1° gennaio 2019,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– senz’assegnare
indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata il convenuto è insorto a questa Camera con un reclamo
del 17 dicembre 2020 per ottenerne l’annullamento limitatamente alla pretesa
di fr. 701.60 e l’assegnazione delle spese processuali a carico della
controparte, rinunciando all’attribuzione di spese ripetibili. Con osservazioni
del 12 febbraio 2021, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 10 dicembre 2020, il termine
d’impugnazione è scaduto domenica 20 dicembre, per cui la scadenza è stata
riportata a lunedì 21 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF) durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio
2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno
utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4
CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo
festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e
il 2 gennaio un sabato. Presentato il 18 dicembre 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure
motivate (art. 321 cpv. 1
CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un
riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata
(cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni
tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto
è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitatamente alle
tre pretese relative a parte della tredicesima, pari a fr. 2'470.–, ai
costi di richiamo e amministrativi di fr. 30.– e agli oneri sociali di
fr. 701.60, rilevando che “il
contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale come riconoscimento
di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito, dedotti
gli oneri sociali”. Per quanto attiene ai costi di
precetto di fr. 73.30, il primo giudice ha invece considerato che la
pretesa non concerne l’attuale controversia e potrà essere ripresa in altra
sede.
4.
Nel
reclamo la RE 1 afferma di non contestare l’accoglimento dell’istanza per la
parte della tredicesima (fr. 2'470.–) e per i costi di richiamo e
amministrativi (fr. 30.–). Per contro, essa ritiene infondata la pretesa
di fr. 701.60 per i presunti oneri sociali non versati, qualificandola
come “palesemente arbitraria” in quanto non si baserebbe su alcun titolo di credito. La reclamante
sostiene di aver dimostrato in prima sede di essere perfettamente in regola con
gli oneri sociali, tanto da aver superato una revisione AVS che certifica la
correttezza del suo operato. Inoltre, a suo avviso gli oneri sociali non
andrebbero ad ogni modo versati a CO 1 personalmente, bensì ai vari enti
competenti.
5.
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, STAEHELIN in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Il contratto di
lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima come
riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario
pattuito, dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non
sostenga in modo convincente che il lavoratore non ha fornito la sua
prestazione lavorativa nel periodo per cui chiede il salario (sentenza del
Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82
LEF).
5.1
Nel
caso di specie, l’istante non ha prodotto alcun riconoscimento di debito per la
pretesa di fr. 701.60. Il contratto di lavoro concluso tra le parti,
indicato dal Giudice di pace come titolo di rigetto (in modo anomalo nel
dispositivo – e non nella motivazione – della decisione), non è stato accluso
all’istanza sicché, stante il carattere documentale della procedura (sopra
consid. 2), non può giustificare il rigetto dell’opposizione, senza contare
che, come evidenziato dalla reclamante, il contratto di lavoro non vale titolo
di rigetto per gli oneri sociali, i quali non sono dovuti al lavoratore bensì
alla cassa di compensazione o all’istituto di previdenza (v. sopra consid. 5,
tra le tante, sentenze della CEF 14.2018.98 del 21 dicembre 2018, consid. 6.1,
14.2014.171
del 20 gennaio 2015, consid. 5.1 e 14.2013.36 del 5 aprile 2013,
consid. 3.3). D’altronde, lo scritto 29 maggio 2020 della RE 1 (all. 1)
riguarda la tredicesima e non gli oneri sociali. Il reclamo merita quindi
accoglimento.
5.2
Ci
si potrebbe invero chiedere se l’istante ha davvero prodotto un valido
riconoscimento di debito per le altre due sue pretese. La questione è però oziosa,
dal momento che la reclamante ha limitato la sua contestazione alla pretesa di
fr. 701.60, chiedendo nelle conclusioni di stralciarla dall’esecuzione.
Questa Camera è infatti vincolata dalle conclusioni delle
parti (art. 58 cpv. 1 CPC). Esamina liberamente il corretto fondamento
giuridico delle pretese dedotte in giudizio (art. 57 CPC) nei limiti delle
conclusioni (sentenza della CEF 14.2016.221
del 28 febbraio 2017, consid. 5).
6.
Con le osservazioni al reclamo CO 1 sostiene che la RE 1 non ha sostanziato
la sua contestazione della pretesa di fr. 701.60 con i necessari mezzi di
prova documentali, mentre le sarebbe spettato rendere verosimile, giusta l’art.
82.
cpv. 2 LEF, di aver pagato gli oneri sociali, ciò che non ha fatto. Perde di
vista che in mancanza di un titolo di rigetto (a norma dell’art. 82 cpv. 1 LEF)
la questione delle eccezioni è senza rilievo.
7.
Le
spese processuali del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.35) in fr. 130.–, tenuto conto del fatto che il valore litigioso è, in seconda sede, di
fr. 701.60 (e non di fr. 3'201.60), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegna alcuna
indennità d’inconvenienza alla RE 1, vista la sua
rinuncia. La tassa di giudizio di prima sede va invece riformata nel senso di
ripartirla tra le parti secondo l’esito della procedura di reclamo (art. 106
cpv. 2 e [per analogia] 318 cpv. 3 CPC). Non si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza in prima sede dal
momento che CO 1 non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 701.60, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2
della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona è
rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'470.– oltre agli
interessi del 4% dal 1° gennaio 2019 e a fr. 30.– oltre agli interessi del
4% dal 1° maggio 2020.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico della
convenuta per fr. 150.– e per il resto a carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante nella misura di fr. 250.–, sono poste a
carico di CO 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, il maggior anticipo di
fr. 120.– è restituito alla reclamante.
3. Notificazione
a:
– RE 1;
– RA 1.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di
Arbedo-Castione.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).