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Decisione

14.2020.205

Rigetto definitivo dell’opposizione. Onorario della curatrice stabilito dall’Autorità regionale di protezione. Fattura del Comune. Titolo di rigetto. Tassa di diffida

17 settembre 2021Italiano15 min

18 giugno 2020 (indicando quale causa del credito la “Mercede curatori e tutori ARP anno 2019”), di fr. 50.– (per “Tassa

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Incarto n.

14.2020.205

Lugano

17 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con

istanza 12 ottobre 2020 dal

CO 1, __________

(rappresentato dall’RA 1 __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 7 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Acquarossa;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 25 giugno 2020 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, il CO 1 ha

escusso RE 1 per l’incasso di fr. 953.25 oltre agli interessi del 2.5% dal

18 giugno 2020 (indicando quale causa del credito la “Mercede curatori e tutori ARP anno 2019”), di fr. 50.– (per “Tassa

diffida”) e di fr. 17.15 (per “Interessi sino al 17-06-2020”).

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre

2020 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Serravalle, la quale ha poi trasmesso l’incarto per competenza

territoriale a quella di Acquarossa. Nel termine impartito, il convenuto si è

opposto all’istanza con osservazioni scritte del 2 novembre 2020, completate

nello scritto 12 novembre 2020. Con replica del 27 novembre 2020 il Comune ha

ribadito la propria domanda.

C. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Acquarossa ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2020 per ottenerne in

via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata

l’annullamento, la reiezione dell’istanza e il rinvio della causa al primo

giudice affinché ordini al CO 1 di completare l’istanza di rigetto con le prove

da lui indica­te, in entrambi i casi protestate spese (dall’anticipo delle

quali ha postulato l’esenzione) e ripetibili di fr. 500.–. Nelle sue

osservazioni del 14 gennaio 2021, il CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo e della richiesta di esonero da anticipi. Mediante replica spontanea

del 20 gennaio 2021 il reclamante ha confermato le proprie conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 l’11 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 21 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al

1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo

festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato

il 21 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie la nuova documentazione prodotta dal reclaman­te – ossia le diverse

ricevute di pagamento a favore di __________, l’estratto del contratto di

locazione per un monolocale ad __________, la lettera del 24 marzo 2020 di

assunzione quale operaio comunale avventizio presso il Comune di __________ e

la comunicazione dei premi di cassa malati __________ per il 2021 – così come

la circolare SEL/IAS no. __________ del 13 dicembre 2007 presentata dal Comune

di Bellinzona con le proprie osservazioni al reclamo (doc. 3) sono

inammissibili e pertanto non se ne terrà conto

per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sono comunque di rilievo per

l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione del­la decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui sco­po

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che la

risoluzione __________ del 19 aprile 2019 emessa dall’Auto­­rità regionale di

protezione di Bellinzona (in seguito: “ARP”) – con cui veniva riconosciuta alla curatrice di PINT1 1 un’indennità

di fr. 1'745.– posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno –

non può costituire un valido titolo di rigetto definitivo del­l’opposizione nei

confronti del padre convenuto, dal momento che il Comune istante non ha

dimostrato l’impossibilità da parte dei genitori di far fronte personalmente al

pagamento, anticipando l’importo. Per contro egli ha considerato che la diffida

di pagamento del 17 febbraio 2020,

successiva alla fattura del 29 ago­sto 2019 (relativa alla “mercede curatori e tutori ARP 2019”), che indica i rimedi giuridici di cui l’escusso non si è però

avvalso, costituisce una decisione

giudiziaria nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Sulla scorta di tale

motivazione, il primo giudice ha accolto integralmente l’istanza.

4.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che il Comune ha gravemente violato i termini e le

condizioni stabiliti nella decisione del­l’ARP, dal momento che ha corrisposto

direttamente la mercede alla curatrice senza dimostrare l’impossibilità da

parte sua di far fronte personalmente al pagamento. Rimprovera al primo giudice

di aver “ribaltato” l’onere della prova su di lui allorquando incombeva all’istante dimostrare

di aver rispettato quanto deciso nella risoluzione. Gli risulta poi

incomprensibile il motivo per cui il Comune abbia proceduto ad anticipare la

mercede al posto suo pur sapendo – come allegato nella replica di prima sede – ch’egli

era proprietario di beni immobili. Il reclamante ritiene d’altronde senza

rilievo il fatto di non aver inoltrato reclamo contro la diffida di pagamento,

poiché – a prescindere dal fatto che la mercede era già stata corrisposta dal

Comune alla curatrice – una semplice fattura come quella prodotta non

costituisce una decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 80 LEF. A suo dire, il

primo giudice avrebbe pertanto dovuto fondarsi unicamente su quanto stabilito

dalla risoluzione dell’ARP del 19 aprile 2019. Si duole infine di una

violazione del suo diritto di essere sentito, perché il Comune non gli ha né

trasmesso né sottoposto preventivamente la fattura relativa alla retribuzione

della curatrice e chiede – considerata la sua precaria situazione finanziaria –

l’esenzione dalla tassa di giudizio sulla scorta di un conteggio da lui stesso

allestito.

5.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, il Comune di Bellinzona rileva anzitutto che RE 1

non ha contestato il fatto che con il pagamento anticipato della mercede alla

curatrice l’istante è divenuto suo creditore. Tale modo di agire era infatti

perfettamente noto all’escusso, giacché anche negli anni precedenti la mercede

era sempre stata anticipata dal Comune e poi da lui rimborsata. D’altronde, l’istante

fa notare come la controparte non abbia mai sostenuto né tantomeno allegato di

avere in passato corrisposto la mercede direttamente alla curatrice del figlio,

anche perché a suo dire egli non ne avrebbe comunque avuto l’intenzione, dal

momento che si definiva scontento dell’operato di quest’ultima. Osserva inoltre

che la decisione di approvazione del rapporto morale non prevede che la

curatrice debba interpellare i genitori per ottenere quanto dovutole prima di

domandare l’anticipo al Comune. Del resto, se l’istante non avesse agito al

posto di RE 1, la beneficiaria dell’indennità sarebbe ancora in attesa di

ricevere il compenso per le prestazioni da lei effettuate nel 2018. Non intravede

poi i motivi per i quali l’escusso potrebbe validamente opporsi al versamento

anticipato da parte del Comune, giacché non subisce alcun pregiudizio da tale

modo di agire, peraltro fondato su una decisione dell’ARP passata in giudicato.

Ribadisce la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione sia della

decisione del 19 aprile 2019 dell’ARP di Bellinzona – munita dell’attestazione

di passaggio in giudicato – sia della fattura del 29 agosto 2019 e della

diffida del 17 febbraio 2020, la cui ricezione non è mai stata contestata da RE

1, il quale non ha interposto reclamo contro le medesime. Chiede infine la

reiezione della domanda di assistenza giudiziaria formulata dal reclamante.

6.

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali

contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in

giudicato (Staehelin in Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

6.1

Nella

fattispecie, la risoluzione n. __________ del 19 aprile 2019 (doc. E annesso

all’istanza) con cui l’ARP ha stabilito in fr. 1'745.– la remunerazione

dovuta alla curatrice di PINT1 1 e l’ha posta a carico dei genitori in ragione

di metà ciascuno costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, non però a favore del Comune, bensì

della curatrice (v. sentenza della CEF 14.2017.128 del 4 dicembre 2017, consid.

6.2). Nelle osservazioni al reclamo l’istante afferma di essere subentrato nei

diritti della curatrice anticipandone la remunerazione, ma non menziona alcun

atto o norma legale a sostegno della sua allegazione. Non ha prodotto alcuna

cessione di credito (che presuppone una dichiarazione scritta giusta l’art. 165

cpv. 1 CO) e l’art. 19 della legge sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, RL 213.100), citato nella

risoluzione dell’ARP, non prevede una surrogazione del Comune nei diritti del

curatore, bensì un diritto di recuperare quanto anticipato in particolare dalle

persone tenute al sostentamento della persona sotto curatela (cpv. 3 lett. b).

Ora agli atti non figura alcuna decisione che obblighi l’escusso a restituire

al comune quanto anticipato al curatore. In mancanza di un titolo di rigetto

definitivo, l’istanza andava respinta.

6.2

Il

Comune sostiene invero che la Camera sarebbe vincolata all’ac­­certamento del

Giudice di pace, non contestato dal reclamante, secondo cui l’istante ha

anticipato la mercede della curatrice, che “le è quindi stata ceduta”. È

vera però solo la prima parte dell’alle­­gazione, mentre a un’ipotetica

cessione della mercede il primo giudice non ha minimamente accennato, anche

perché lo stesso Comune non ne ha parlato né nell’istanza né nella replica.

6.3

Che

la prassi comunale di anticipare la mercede alla curatrice sia stata

perfettamente nota al reclamante, il quale avrebbe sempre pagato quanto

rifatturato dal Comune, sicché la sua opposizione si configurerebbe come un

abuso di diritto (osservazioni al recla­mo, pag. 3), è un’allegazione nuova, e

come tale irricevibile (sopra consid. 1.2), nonché priva di riscontro

documentale. Non si disconosce, invero, che è manifestamente abusiva la

doglianza del reclamante secondo cui il Comune ha pagato la mercede alla

curatrice senza dimostrare l’impossibilità per i genitori di far fronte al

pagamento mentre chiede d’altra parte di essere esentato dal pagamento di

anticipi e spese considerata la sua “attuale precaria situazione

finanziaria”. Ciò

nonostante il comportamento dell’escus­­so non è

suscettibile in sé di giustificare l’accoglimento dell’istan­­za, ricordato il

carattere documentale della procedura di rigetto, per cui è tassativa la

presentazione di un titolo di rigetto (sopra consid. 2).

6.4

Contrariamente

a quanto statuito dal Giudice di pace, nemmeno la fattura (“bolletta”) di fr. 953.25

per “mercede curatori e tutori

ARP 2019” (doc. C) è assimilabile a una decisione nel

senso dell’art. 80 LEF, siccome non è designata come tale nell’atto stesso e non

indica i rimedi giuridici a disposizione del destinatario (v. al proposito le sentenze

della CEF 14.2019.151 dell’11 dicembre 2019, consid. 6.2, 14.2019.110/111 del 15

ottobre 2019, consid. 6.1/b con rinvii e 14.2016.270 del 23 febbraio 2017,

consid. 6.2/a). Non può valere quindi come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

6.5

La

diffida del 17 febbraio 2020 (doc. B accluso all’istanza) riveste invece le caratteristiche di una decisione amministrativa

ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per la tassa di fr. 50.–, a cominciare dalla sua designazione come “tassa” e tenuto conto dell’indicazio­­ne

dei rimedi giuridici (v. la già citata sentenza della CEF

14.

2019.151 dell’11 dicembre 2019, consid. 6.3, 14.2019.144 del 25 novembre

2019, consid. 5.2). Doveva quindi essere chiaro a RE 1 che se avesse ritenuto

la diffida irregolare avrebbe dovuto impugnarla entro trenta giorni come

indicato sulla medesima, ciò che non pretende di aver fatto. Ne segue che la

diffida è da considerare passata in giudicato anche se la base legale sulla

quale si fonda la tassa di diffida non è menzionata. Per sua stessa natura,

invece, la diffida non può fungere da titolo di rigetto per la mercede, gli

oneri sociali e le spese perché presuppone l’esisten­-za di una precedente

decisione esecutiva rimasta ineseguita, in cui queste pretese sono già state

accertate, decisione che però manca nel caso di specie (sopra ad 6.1). La

diffida non può sostituire una decisione inesistente.

6.6

In

riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto parzialmente accolta, limitatamente

alla tassa di diffida di fr. 50.–. La sentenza odierna, ad ogni modo, non

priva il Comune del diritto di ripresentare un’istanza di rigetto, anche nella

stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III

461.

consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II

651.

n. 42c consid. 7.3/b), allegando la cessione a suo favore della pretesa

della curatrice, oppure di far accertare dall’autorità competente il suo

diritto di recuperare quanto anticipato secondo l’art. 19 cpv. 3 LPMA con

richiesta accessoria di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne (art. 79 LEF).

7.

In

entrambe le sedi la tassa

del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1

OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2

CPC). La domanda di esenzione da spese formulata dal reclamante non può essere

accolta, giacché la sua contestazione della tassa di diffida appariva d’acchito

priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC a contrario). Non si giustifica

neppure di

assegnargli un’inden­­nità d’inconvenienza né in prima né in seconda sede, dal

momento ch’egli non ha motivato le proprie richieste (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del

16.

aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza

della CEF 14.2014.89 del 4 mar­zo 2015, consid. 5).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'020.40,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2

della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa è

rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.–.

2. Le spese processuali di fr. 100.– anticipate

dall’istante sono poste a suo carico

per fr. 90.– e a carico del convenuto per i restanti fr. 10.–.

Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, sono poste a carico del reclamante per fr. 15.–

e per i restanti fr. 135.– a carico del CO 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquaros­sa.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).