14.2020.205
Rigetto definitivo dell’opposizione. Onorario della curatrice stabilito dall’Autorità regionale di protezione. Fattura del Comune. Titolo di rigetto. Tassa di diffida
17 settembre 2021Italiano15 min
18 giugno 2020 (indicando quale causa del credito la “Mercede curatori e tutori ARP anno 2019”), di fr. 50.– (per “Tassa
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Incarto n.
14.2020.205
Lugano
17 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promossa con
istanza 12 ottobre 2020 dal
CO 1, __________
(rappresentato dall’RA 1 __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 7 dicembre 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Acquarossa;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 25 giugno 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, il CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 953.25 oltre agli interessi del 2.5% dal
18 giugno 2020 (indicando quale causa del credito la “Mercede curatori e tutori ARP anno 2019”), di fr. 50.– (per “Tassa
diffida”) e di fr. 17.15 (per “Interessi sino al 17-06-2020”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 12 ottobre
2020 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Serravalle, la quale ha poi trasmesso l’incarto per competenza
territoriale a quella di Acquarossa. Nel termine impartito, il convenuto si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte del 2 novembre 2020, completate
nello scritto 12 novembre 2020. Con replica del 27 novembre 2020 il Comune ha
ribadito la propria domanda.
C. Statuendo con decisione del 7 dicembre 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Acquarossa ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
senz’assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2020 per ottenerne in
via principale l’annullamento e la reiezione dell’istanza e in via subordinata
l’annullamento, la reiezione dell’istanza e il rinvio della causa al primo
giudice affinché ordini al CO 1 di completare l’istanza di rigetto con le prove
da lui indicate, in entrambi i casi protestate spese (dall’anticipo delle
quali ha postulato l’esenzione) e ripetibili di fr. 500.–. Nelle sue
osservazioni del 14 gennaio 2021, il CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo e della richiesta di esonero da anticipi. Mediante replica spontanea
del 20 gennaio 2021 il reclamante ha confermato le proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 l’11 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 21 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo
festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato
il 21 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie la nuova documentazione prodotta dal reclamante – ossia le diverse
ricevute di pagamento a favore di __________, l’estratto del contratto di
locazione per un monolocale ad __________, la lettera del 24 marzo 2020 di
assunzione quale operaio comunale avventizio presso il Comune di __________ e
la comunicazione dei premi di cassa malati __________ per il 2021 – così come
la circolare SEL/IAS no. __________ del 13 dicembre 2007 presentata dal Comune
di Bellinzona con le proprie osservazioni al reclamo (doc. 3) sono
inammissibili e pertanto non se ne terrà conto
per l’odierna pronuncia (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sono comunque di rilievo per
l’esito dell’odierno giudizio (v. sotto consid. 6).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che la
risoluzione __________ del 19 aprile 2019 emessa dall’Autorità regionale di
protezione di Bellinzona (in seguito: “ARP”) – con cui veniva riconosciuta alla curatrice di PINT1 1 un’indennità
di fr. 1'745.– posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno –
non può costituire un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nei
confronti del padre convenuto, dal momento che il Comune istante non ha
dimostrato l’impossibilità da parte dei genitori di far fronte personalmente al
pagamento, anticipando l’importo. Per contro egli ha considerato che la diffida
di pagamento del 17 febbraio 2020,
successiva alla fattura del 29 agosto 2019 (relativa alla “mercede curatori e tutori ARP 2019”), che indica i rimedi giuridici di cui l’escusso non si è però
avvalso, costituisce una decisione
giudiziaria nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF. Sulla scorta di tale
motivazione, il primo giudice ha accolto integralmente l’istanza.
4.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che il Comune ha gravemente violato i termini e le
condizioni stabiliti nella decisione dell’ARP, dal momento che ha corrisposto
direttamente la mercede alla curatrice senza dimostrare l’impossibilità da
parte sua di far fronte personalmente al pagamento. Rimprovera al primo giudice
di aver “ribaltato” l’onere della prova su di lui allorquando incombeva all’istante dimostrare
di aver rispettato quanto deciso nella risoluzione. Gli risulta poi
incomprensibile il motivo per cui il Comune abbia proceduto ad anticipare la
mercede al posto suo pur sapendo – come allegato nella replica di prima sede – ch’egli
era proprietario di beni immobili. Il reclamante ritiene d’altronde senza
rilievo il fatto di non aver inoltrato reclamo contro la diffida di pagamento,
poiché – a prescindere dal fatto che la mercede era già stata corrisposta dal
Comune alla curatrice – una semplice fattura come quella prodotta non
costituisce una decisione giudiziaria ai sensi dell’art. 80 LEF. A suo dire, il
primo giudice avrebbe pertanto dovuto fondarsi unicamente su quanto stabilito
dalla risoluzione dell’ARP del 19 aprile 2019. Si duole infine di una
violazione del suo diritto di essere sentito, perché il Comune non gli ha né
trasmesso né sottoposto preventivamente la fattura relativa alla retribuzione
della curatrice e chiede – considerata la sua precaria situazione finanziaria –
l’esenzione dalla tassa di giudizio sulla scorta di un conteggio da lui stesso
allestito.
5.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, il Comune di Bellinzona rileva anzitutto che RE 1
non ha contestato il fatto che con il pagamento anticipato della mercede alla
curatrice l’istante è divenuto suo creditore. Tale modo di agire era infatti
perfettamente noto all’escusso, giacché anche negli anni precedenti la mercede
era sempre stata anticipata dal Comune e poi da lui rimborsata. D’altronde, l’istante
fa notare come la controparte non abbia mai sostenuto né tantomeno allegato di
avere in passato corrisposto la mercede direttamente alla curatrice del figlio,
anche perché a suo dire egli non ne avrebbe comunque avuto l’intenzione, dal
momento che si definiva scontento dell’operato di quest’ultima. Osserva inoltre
che la decisione di approvazione del rapporto morale non prevede che la
curatrice debba interpellare i genitori per ottenere quanto dovutole prima di
domandare l’anticipo al Comune. Del resto, se l’istante non avesse agito al
posto di RE 1, la beneficiaria dell’indennità sarebbe ancora in attesa di
ricevere il compenso per le prestazioni da lei effettuate nel 2018. Non intravede
poi i motivi per i quali l’escusso potrebbe validamente opporsi al versamento
anticipato da parte del Comune, giacché non subisce alcun pregiudizio da tale
modo di agire, peraltro fondato su una decisione dell’ARP passata in giudicato.
Ribadisce la qualità di titolo di rigetto definitivo dell’opposizione sia della
decisione del 19 aprile 2019 dell’ARP di Bellinzona – munita dell’attestazione
di passaggio in giudicato – sia della fattura del 29 agosto 2019 e della
diffida del 17 febbraio 2020, la cui ricezione non è mai stata contestata da RE
1, il quale non ha interposto reclamo contro le medesime. Chiede infine la
reiezione della domanda di assistenza giudiziaria formulata dal reclamante.
6.
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali
contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in
giudicato (Staehelin in Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
6.1
Nella
fattispecie, la risoluzione n. __________ del 19 aprile 2019 (doc. E annesso
all’istanza) con cui l’ARP ha stabilito in fr. 1'745.– la remunerazione
dovuta alla curatrice di PINT1 1 e l’ha posta a carico dei genitori in ragione
di metà ciascuno costituisce in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, non però a favore del Comune, bensì
della curatrice (v. sentenza della CEF 14.2017.128 del 4 dicembre 2017, consid.
6.2). Nelle osservazioni al reclamo l’istante afferma di essere subentrato nei
diritti della curatrice anticipandone la remunerazione, ma non menziona alcun
atto o norma legale a sostegno della sua allegazione. Non ha prodotto alcuna
cessione di credito (che presuppone una dichiarazione scritta giusta l’art. 165
cpv. 1 CO) e l’art. 19 della legge sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA, RL 213.100), citato nella
risoluzione dell’ARP, non prevede una surrogazione del Comune nei diritti del
curatore, bensì un diritto di recuperare quanto anticipato in particolare dalle
persone tenute al sostentamento della persona sotto curatela (cpv. 3 lett. b).
Ora agli atti non figura alcuna decisione che obblighi l’escusso a restituire
al comune quanto anticipato al curatore. In mancanza di un titolo di rigetto
definitivo, l’istanza andava respinta.
6.2
Il
Comune sostiene invero che la Camera sarebbe vincolata all’accertamento del
Giudice di pace, non contestato dal reclamante, secondo cui l’istante ha
anticipato la mercede della curatrice, che “le è quindi stata ceduta”. È
vera però solo la prima parte dell’allegazione, mentre a un’ipotetica
cessione della mercede il primo giudice non ha minimamente accennato, anche
perché lo stesso Comune non ne ha parlato né nell’istanza né nella replica.
6.3
Che
la prassi comunale di anticipare la mercede alla curatrice sia stata
perfettamente nota al reclamante, il quale avrebbe sempre pagato quanto
rifatturato dal Comune, sicché la sua opposizione si configurerebbe come un
abuso di diritto (osservazioni al reclamo, pag. 3), è un’allegazione nuova, e
come tale irricevibile (sopra consid. 1.2), nonché priva di riscontro
documentale. Non si disconosce, invero, che è manifestamente abusiva la
doglianza del reclamante secondo cui il Comune ha pagato la mercede alla
curatrice senza dimostrare l’impossibilità per i genitori di far fronte al
pagamento mentre chiede d’altra parte di essere esentato dal pagamento di
anticipi e spese considerata la sua “attuale precaria situazione
finanziaria”. Ciò
nonostante il comportamento dell’escusso non è
suscettibile in sé di giustificare l’accoglimento dell’istanza, ricordato il
carattere documentale della procedura di rigetto, per cui è tassativa la
presentazione di un titolo di rigetto (sopra consid. 2).
6.4
Contrariamente
a quanto statuito dal Giudice di pace, nemmeno la fattura (“bolletta”) di fr. 953.25
per “mercede curatori e tutori
ARP 2019” (doc. C) è assimilabile a una decisione nel
senso dell’art. 80 LEF, siccome non è designata come tale nell’atto stesso e non
indica i rimedi giuridici a disposizione del destinatario (v. al proposito le sentenze
della CEF 14.2019.151 dell’11 dicembre 2019, consid. 6.2, 14.2019.110/111 del 15
ottobre 2019, consid. 6.1/b con rinvii e 14.2016.270 del 23 febbraio 2017,
consid. 6.2/a). Non può valere quindi come titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
6.5
La
diffida del 17 febbraio 2020 (doc. B accluso all’istanza) riveste invece le caratteristiche di una decisione amministrativa
ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per la tassa di fr. 50.–, a cominciare dalla sua designazione come “tassa” e tenuto conto dell’indicazione
dei rimedi giuridici (v. la già citata sentenza della CEF
14.
2019.151 dell’11 dicembre 2019, consid. 6.3, 14.2019.144 del 25 novembre
2019, consid. 5.2). Doveva quindi essere chiaro a RE 1 che se avesse ritenuto
la diffida irregolare avrebbe dovuto impugnarla entro trenta giorni come
indicato sulla medesima, ciò che non pretende di aver fatto. Ne segue che la
diffida è da considerare passata in giudicato anche se la base legale sulla
quale si fonda la tassa di diffida non è menzionata. Per sua stessa natura,
invece, la diffida non può fungere da titolo di rigetto per la mercede, gli
oneri sociali e le spese perché presuppone l’esisten-za di una precedente
decisione esecutiva rimasta ineseguita, in cui queste pretese sono già state
accertate, decisione che però manca nel caso di specie (sopra ad 6.1). La
diffida non può sostituire una decisione inesistente.
6.6
In
riforma della sentenza impugnata l’istanza va pertanto parzialmente accolta, limitatamente
alla tassa di diffida di fr. 50.–. La sentenza odierna, ad ogni modo, non
priva il Comune del diritto di ripresentare un’istanza di rigetto, anche nella
stessa esecuzione (DTF 143 III 567 consid. 4.1 e 140 III
461.
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.245 del 21 aprile 2016, RtiD 2016 II
651.
n. 42c consid. 7.3/b), allegando la cessione a suo favore della pretesa
della curatrice, oppure di far accertare dall’autorità competente il suo
diritto di recuperare quanto anticipato secondo l’art. 19 cpv. 3 LPMA con
richiesta accessoria di rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF).
7.
In
entrambe le sedi la tassa
del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35), segue la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2
CPC). La domanda di esenzione da spese formulata dal reclamante non può essere
accolta, giacché la sua contestazione della tassa di diffida appariva d’acchito
priva di possibilità di successo (art. 117 lett. b CPC a contrario). Non si giustifica
neppure di
assegnargli un’indennità d’inconvenienza né in prima né in seconda sede, dal
momento ch’egli non ha motivato le proprie richieste (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del
16.
aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza
della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'020.40,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2
della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa è
rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 50.–.
2. Le spese processuali di fr. 100.– anticipate
dall’istante sono poste a suo carico
per fr. 90.– e a carico del convenuto per i restanti fr. 10.–.
Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, sono poste a carico del reclamante per fr. 15.–
e per i restanti fr. 135.– a carico del CO 1. Non si assegnano indennità d’inconvenienza.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).