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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Presentazione di due istanze successive per la stessa esecuzione. Emanazione di due decisioni. Reclamo tardivo contro la prima decisione, senza oggetto contro la seconda
27 agosto 2021Italiano6 min
(indicando quale causa del credito: __________, Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento
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Incarti n.
14.2020.206
14.2020.207
Lugano
27 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)
della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 21 e 30 ottobre
2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro
le due decisioni emesse rispettivamente il 30 novembre e il 15 dicembre 2020
dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Faido, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'454.20
(indicando quale causa del credito: __________, Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento
del 17.05.2018, Ufficio esecuzione e fallimenti 6710 Biasca, no. d’esecuzione __________,
importo ACB CHF 6'454.20. Decisione del 19.05.2017 / Saldo scoperto alla data
del 18.02.2015, tel. __________, titolo di credito ceduto dalla ditta O__________
SA”) e di fr. 10.– (per “Spese varie”).
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con due istanze del 21
ottobre e del 30 ottobre 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito nella prima causa per
eventualmente esporre le proprie argomentazioni, la convenuta è rimasta
silente, mentre si è opposta all’istanza del 30 ottobre 2020 con osservazioni
scritte dell’11 novembre 2020 e del 7 dicembre 2020, sulle quali la creditrice
ha preso posizione con una breve replica spontanea del 14 dicembre 2020.
C. Statuendo con due decisioni distinte del 30 novembre 2020 (__________)
e del 15 dicembre 2020 (__________), il Pretore ha accolto entrambe le istanze
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 110.– nel primo caso e di
140.– nel secondo, riconoscendo inoltre in ambedue le cause un’indennità di fr. 20.–
a favore dell’istante.
D. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 22 dicembre 2020 per
ottenerne l’annullamento e il rinvio degli incarti al primo giudice per un “nuovo esame”,
protestate spese e ripetibili. Il reclamo non è stato trasmesso alla
controparte per osservazioni.
E. Il Presidente della Camera ha congiunto le due cause con disposizione
ordinatoria del 24 dicembre 2020.
F. Entro
il termine impartitole per presentare osservazioni nella seconda causa, l’istante
è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
1.1.1
Per
quanto concerne la prima procedura __________), la
decisione del 30 novembre 2020 è stata ritirata da RE 1 il
1° dicembre 2020 (come risulta dal tracciamento dell’invio
raccomandato n. __________ sul sito della Posta Svizzera),
sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il giorno successivo, è
venuto a scadere l’11 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.
31.
LEF). Ne discende che, presentato solo il 23 dicembre 2020 (data del timbro
postale sulla busta d’invio) il reclamo è al riguardo tardivo (art. 143 CPC per
il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio
(art. 60 CPC).
1.1.2
Diversa
è invece la questione per quanto attiene alla seconda procedura (inc. __________):
essendo la notifica della decisione del 15 dicembre 2020 avvenuta a RE 1 il
giorno successivo, ossia il 16 dicembre, il
termine d’impugnazione è giunto a scadenza durante le ferie natalizie
(dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è quindi stato
prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.
63.
LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7
gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e
il 2 gennaio un sabato. Il reclamo presentato il 23 dicembre 2020 è dunque senz’altro
tempestivo riguardo alla seconda decisione.
1.2
Tuttavia,
visto che il reclamo è irricevibile per quanto attiene alla prima decisione, la
stessa è passata in giudicato e il reclamo, nella misura in cui è diretto
contro la seconda decisione, risulta pertanto senza oggetto sin dalla sua
presentazione, siccome anche annullando la seconda decisione l’istante potrebbe
lo stesso proseguire l’esecuzione sulla scorta della prima. Su questo punto il
reclamo è di conseguenza parimenti irricevibile, ma per carenza d’interesse
degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), ciò che va pure accertato d’ufficio
(art. 60 CPC).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, giacché la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le
cause di fr. 6'464.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia:
1.
Il reclamo è irricevibile.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3.
Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).