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Decisione

14.2020.206

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Presentazione di due istanze successive per la stessa esecuzione. Emanazione di due decisioni. Reclamo tardivo contro la prima decisione, senza oggetto contro la seconda

27 agosto 2021Italiano6 min

(indicando quale cau­sa del credito: __________, Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento

Source ti.ch

Incarti n.

14.2020.206

14.2020.207

Lugano

27 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione)

della Pretura del Distretto di Bellinzona promosse con istanze 21 e 30 ottobre

2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 22 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro

le due decisioni emesse rispettivamente il 30 novembre e il 15 dicembre 2020

dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 febbraio 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Faido, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'454.20

(indicando quale cau­sa del credito: __________, Attestato di carenza beni in seguito a pignoramento

del 17.05.2018, Ufficio esecuzione e fallimenti 6710 Biasca, no. d’esecuzione __________,

importo ACB CHF 6'454.20. Decisione del 19.05.2017 / Saldo scoperto alla data

del 18.02.2015, tel. __________, titolo di credito ceduto dalla ditta O__________

SA”) e di fr. 10.– (per “Spese varie”).

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con due istanze del 21

ottobre e del 30 ottobre 2020 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Bellinzona. Nel termine impartito nella prima causa per

eventualmente esporre le proprie argomentazioni, la convenuta è rimasta

silente, mentre si è opposta all’istanza del 30 ottobre 2020 con osservazioni

scritte dell’11 novembre 2020 e del 7 dicembre 2020, sulle quali la creditrice

ha preso posizione con una breve replica spontanea del 14 dicembre 2020.

C. Statuendo con due decisioni distinte del 30 novembre 2020 (__________)

e del 15 dicembre 2020 (__________), il Pretore ha accolto entrambe le istanze

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 110.– nel primo caso e di

140.– nel secondo, riconoscendo inoltre in ambedue le cause un’indennità di fr. 20.–

a favore dell’istante.

D. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa Camera con un unico reclamo del 22 dicembre 2020 per

ottenerne l’annullamento e il rinvio degli incarti al primo giudice per un “nuovo esame”,

protestate spese e ripetibili. Il reclamo non è stato trasmesso alla

controparte per osservazioni.

E. Il Presidente della Camera ha congiunto le due cause con disposizione

ordinatoria del 24 dicembre 2020.

F. Entro

il termine impartitole per presentare osservazioni nella seconda causa, l’istante

è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

1.1.1

Per

quanto concerne la prima procedura __________), la

decisione del 30 novembre 2020 è stata ritirata da RE 1 il

1° dicembre 2020 (come risulta dal tracciamento dell’in­­vio

raccomandato n. __________ sul sito della Posta Svizzera),

sicché il termine di reclamo, iniziato a decorrere il gior­no successivo, è

venuto a scadere l’11 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art.

31.

LEF). Ne discende che, presentato solo il 23 dicembre 2020 (data del timbro

postale sulla busta d’invio) il reclamo è al riguardo tardivo (art. 143 CPC per

il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio

(art. 60 CPC).

1.1.2

Diversa

è invece la questione per quanto attiene alla seconda procedura (inc. __________):

essendo la notifica della decisione del 15 dicembre 2020 avvenuta a RE 1 il

giorno successivo, ossia il 16 dicembre, il

termine d’impugnazione è giun­to a scadenza durante le ferie natalizie

(dal 18 dicembre al 1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è quindi stato

prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63.

LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7

gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’E­­pifania) e

il 2 gennaio un sabato. Il reclamo presentato il 23 dicembre 2020 è dunque senz’altro

tempestivo riguardo alla secon­da decisione.

1.2

Tuttavia,

visto che il reclamo è irricevibile per quanto attiene alla prima decisione, la

stessa è passata in giudicato e il reclamo, nella misura in cui è diretto

contro la seconda decisione, risulta pertanto senza oggetto sin dalla sua

presentazione, siccome anche annullando la seconda decisione l’istante potrebbe

lo stesso proseguire l’esecuzione sulla scorta della prima. Su questo punto il

reclamo è di conseguenza parimenti irricevibile, ma per carenza d’interes­­se

degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), ciò che va pure accertato d’ufficio

(art. 60 CPC).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, giacché la controparte non ha presentato osservazioni al reclamo.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, in entrambe le

cause di fr. 6'464.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia:

1.

Il reclamo è irricevibile.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3.

Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).