14.2020.208
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ordinanza provvisionale italiana. Alimenti del diritto di famiglia. Imputazione dei pagamenti dell’escusso
14 luglio 2021Italiano9 min
i mesi del periodo dall’aprile del 2018 all’aprile del 2020 sono 24 e non 25. In
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Incarto n.
14.2020.208
Lugano
14 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.2922 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 luglio 2020
da
CO 1 IT-
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 14 dicembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 aprile 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 25'974.24
oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del
credito: “Arretrati alimenti”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 luglio
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, previa dichiarazione dell’esecutività in Svizzera dell’ordinanza
__________ del Tribunale di Como, munita di formula ese-cutiva il 14 dicembre
2017. Sommato dal Pretore con ordinanza del 16 luglio 2020 di scegliere tra la
procedura di rigetto dell’opposizione e quella di exequatur della decisione
italiana, il successivo 25 luglio l’istante ha rinunciato alla richiesta di exequatur. Nel
termine impartitogli, il convenuto si è opposto all’istanza di rigetto con
osservazioni scritte del 18 agosto 2020. Mediante “osservazioni” (recte: replica spontanea) pervenute alla Pretura il 19 ottobre 2020, CO 1 ha confermato la propria istanza.
C. Statuendo con decisione del 14 dicembre 2020, il Pretore ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 20'908.10 (anziché fr. 25'974.24 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– in
ragione di 4⁄5 (il restante 1⁄5
essendo a carico dell’istante) e un’indennità di fr. 1'000.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2020 per ottenere la
reiezione di ogni istanza nei suoi confronti e in subordine il ricalcolo del
debito a suo carico, protestate spese e ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 15 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 25 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo
festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato
il 21 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’ordinanza n. __________
del Tribunale di Como, seppur di natura provvisionale, costituisce senza dubbio
una decisione esecutiva nel senso degli art. 32 e 38 della Convenzione di
Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(CLug, RS 0275.12), poiché è munita della formula esecutiva (confermata dall’allegato
V prodotto dall’istante), e rappresenta pertanto un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF.
Il primo giudice ha tuttavia ritenuto di non poter estendere il rigetto all’adeguamento
al costo della vita del contributo alimentare di € 4'500.– mensili, non essendo
notori gli indici “istat” sui quali l’istante fondava tale adeguamento, né al “50% delle spese di cure”, trattandosi di un importo né determinato né determinabile siccome
andava concordato tra i genitori. Ha quindi limitato il rigetto agli alimenti
di € 4'500.– mensili da aprile del 2018 ad aprile del 2020 (data del precetto
esecutivo), ossia a € 112'500.– (25 x € 4'500.–), deducendo i pagamenti di € 93'180.–
effettuati dall’escusso, giungendo così al saldo di € 19'320.–, pari a fr. 20'908.10 al tasso di cambio dell’1.0822
valido alla data del precetto esecutivo (20 aprile 2020) secondo il sito “www.fxtop.com”. Il Pretore ha invece respinto l’istanza
quanto agli interessi di mora, facendo carico all’istante di non aver portato
la prova delle norme del diritto italiano applicabili alla determinazione del
tasso d’inte-resse e alla decorrenza degli interessi, e quanto alla domanda di
condanna del convenuto al pagamento di una provvigione di causa di fr. 5'000.–,
non prevista nelle procedure di rigetto dell’opposizione.
4. Nel
reclamo RE 1 sostiene anzitutto che l’ordinanza italiana, pur essendo un
titolo esecutivo certo, contiene provvedimenti temporanei urgenti, che a
distanza di quattro anni è plausibile saranno rivisti completamente al ribasso
e in modo retroattivo con il provvedimento definitivo, tenuto conto che nel
frattempo la sua situazione economica è radicalmente cambiata in seguito alla
perdita del suo lavoro nel febbraio del 2020 e all’aumento del suo
indebitamento per far fronte al pagamento “iniquo” degli alimenti.
Ora,
lo stesso reclamante ammette che l’ordinanza italiana è (tuttora) esecutiva.
Finché non sarà modificata o abrogata, essa vincola le autorità esecutive nella
sua versione attuale, pur provvisoria, a prescindere dalla situazione
reddituale e patrimoniale del convenuto. Spetta semmai a lui insistere con l’autorità
giudiziaria italiana per far adattare il provvedimento al più presto alla sua
situazione finanziaria attuale. Quale decisione esecutiva, l’ordinanza
costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli
importi debitamente determinati, come rettamente rilevato dal Pretore. La
censura del reclamante si rivela così priva di rilevanza in questa sede.
5. RE
1 invoca inoltre due “oggettive
imprecisioni” nel calcolo del suo debito. A suo dire,
Fatti
i mesi del periodo dall’aprile del 2018 all’aprile del 2020 sono 24 e non 25. In
realtà, contando sia il primo che l’ultimo mese del periodo i mesi sono
effettivamente 25 come computati dal Pretore. Il reclamante fa inoltre valere
che in più dei pagamenti di € 98'100.– presi in considerazione dal primo
giudice andrebbe dedotto il “rateo
di aprile e aprile 2018”, pari a € 7'500.– a suo
dire incluso nel bonifico di € 19'217.73 effettuato il 15 maggio 2018, che secondo
lo stesso patrocinatore dell’istante rappresentava il “saldo arretrati dovuti per il periodo aprile 2017 –
maggio 2018” (replica a pag. 3). Non è invero dato di
capire come il Pretore è giunto alla somma di € 98'100.–. Togliendo dall’estratto
prodotto quale doc. H i pagamenti non riferiti agli alimenti (di € 1'146.– del
marzo 2019, € 129.– del giugno 2019 e € 1'176.– del dicembre 2019) si giunge a
un totale di € 112'526.73, mentre facendo astrazione del versamento di € 19'217.73
di maggio del 2018 “per saldo
Considerandi
arretrati” il totale si riduce a € 93'309.–. Il
reclamante rileva però a ragione che l’istante ha ammesso in sede di replica (a
pag. 3) che il bonifico di € 19'217.73 aveva estinto gli alimenti maturati da
aprile del 2017 a maggio del 2018. Il calcolo andava quindi fatto per il
periodo da giugno del 2018 ad aprile del 2020 (23 mesi), durante il quale i
versamenti effettuati dal convenuto a estinzione degli alimenti totalizzano € 84'180.–,
che dedotti dagli € 103'500.– dovuti (23 x € 4'500.–) determinano il saldo di
€ 19'320.– stabilito dal Pretore. Ancorché per altri motivi, la decisione
impugnata merita pertanto conferma.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35, segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC). non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui
il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in
spese in questa sede.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'908.10,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).