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Decisione

14.2020.208

Rigetto definitivo dell’opposizione. Ordinanza provvisionale italiana. Alimenti del diritto di famiglia. Imputazione dei pagamenti dell’escusso

14 luglio 2021Italiano9 min

i mesi del periodo dall’aprile del 2018 all’aprile del 2020 sono 24 e non 25. In

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.208

Lugano

14 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.2922 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 15 luglio 2020

da

CO 1 IT-

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 14 dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 aprile 2020 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 25'974.24

oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019, indicando quale causa del

credito: “Arretrati alimenti”.

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 luglio

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, previa dichiarazione dell’esecutività in Svizzera dell’or­dinanza

__________ del Tribunale di Como, munita di formula ese-cutiva il 14 dicembre

2017. Sommato dal Pretore con ordinanza del 16 luglio 2020 di scegliere tra la

procedura di rigetto dell’oppo­sizione e quella di exequatur della decisione

italiana, il successivo 25 luglio l’istante ha rinunciato alla richiesta di exequatur. Nel

termine impartitogli, il convenuto si è opposto all’istanza di rigetto con

osservazioni scritte del 18 agosto 2020. Mediante “osservazioni” (recte: replica spontanea) pervenute alla Pretura il 19 ottobre 2020, CO 1 ha confermato la propria istanza.

C. Statuendo con decisione del 14 dicembre 2020, il Pretore ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dal convenuto limitatamente a fr. 20'908.10 (anziché fr. 25'974.24 oltre agli interessi del 5% dal 1° dicembre 2019), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– in

ragione di 4⁄5 (il restante 1⁄5

essendo a carico dell’istante) e un’indennità di fr. 1'000.–

a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 dicembre 2020 per ottenere la

reiezione di ogni istanza nei suoi confronti e in subordine il ricalcolo del

debito a suo carico, protestate spese e ripetibili.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 15 dicembre 2020, il termine d’impugna­zione è

scaduto venerdì 25 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al

1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo

festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato

il 21 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che l’ordi­nanza n. __________

del Tribunale di Como, seppur di natura provvisionale, costituisce senza dubbio

una decisione esecutiva nel senso degli art. 32 e 38 della Convenzione di

Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il

riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(CLug, RS 0275.12), poiché è munita della formula esecutiva (confermata dall’allegato

V prodotto dall’istante), e rappresenta pertanto un

valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 LEF.

Il primo giudice ha tuttavia ritenuto di non poter estendere il rigetto all’adeguamento

al costo della vita del contributo alimentare di € 4'500.– mensili, non essendo

notori gli indici “istat” sui quali l’istante fondava tale adeguamento, né al “50% delle spese di cure”, trattandosi di un importo né determinato né determinabile siccome

andava concordato tra i genitori. Ha quindi limitato il rigetto agli alimenti

di € 4'500.– mensili da aprile del 2018 ad aprile del 2020 (data del precetto

esecutivo), ossia a € 112'500.– (25 x € 4'500.–), deducendo i pagamenti di € 93'180.–

effettuati dall’escusso, giungendo così al saldo di € 19'320.–, pari a fr. 20'908.10 al tasso di cambio dell’1.0822

valido alla data del precetto esecutivo (20 aprile 2020) secondo il sito “www.fxtop.com”. Il Pretore ha invece respinto l’istanza

quanto agli interessi di mora, facendo carico all’istante di non aver portato

la prova delle norme del diritto italiano applicabili alla determinazione del

tasso d’inte-­resse e alla decorrenza degli interessi, e quanto alla domanda di

condanna del convenuto al pagamento di una provvigione di causa di fr. 5'000.–,

non prevista nelle procedure di rigetto dell’opposi­zione.

4. Nel

reclamo RE 1 sostiene anzitutto che l’ordinan­­za italiana, pur essendo un

titolo esecutivo certo, contiene provvedimenti temporanei urgenti, che a

distanza di quattro anni è plausibile saranno rivisti completamente al ribasso

e in modo retroattivo con il provvedimento definitivo, tenuto conto che nel

frattempo la sua situazione economica è radicalmente cambiata in seguito alla

perdita del suo lavoro nel febbraio del 2020 e all’au­mento del suo

indebitamento per far fronte al pagamento “iniquo” degli alimenti.

Ora,

lo stesso reclamante ammette che l’ordinanza italiana è (tuttora) esecutiva.

Finché non sarà modificata o abrogata, essa vincola le autorità esecutive nella

sua versione attuale, pur provvisoria, a prescindere dalla situazione

reddituale e patrimoniale del convenuto. Spetta semmai a lui insistere con l’autorità

giudiziaria italiana per far adattare il provvedimento al più presto alla sua

situazione finanziaria attuale. Quale decisione esecutiva, l’ordinan­­za

costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per gli

importi debitamente determinati, come rettamente rilevato dal Pretore. La

censura del reclamante si rivela così priva di rilevanza in questa sede.

5. RE

1 invoca inoltre due “oggettive

imprecisioni” nel calcolo del suo debito. A suo dire,

Fatti

i mesi del periodo dall’aprile del 2018 all’aprile del 2020 sono 24 e non 25. In

realtà, contando sia il primo che l’ultimo mese del periodo i mesi sono

effettivamente 25 come computati dal Pretore. Il reclamante fa inoltre valere

che in più dei pagamenti di € 98'100.– presi in considerazione dal pri­mo

giudice andrebbe dedotto il “rateo

di aprile e aprile 2018”, pari a € 7'500.– a suo

dire incluso nel bonifico di € 19'217.73 effettuato il 15 maggio 2018, che secondo

lo stesso patrocinatore dell’istan­te rappresentava il “saldo arretrati dovuti per il periodo aprile 2017 –

maggio 2018” (replica a pag. 3). Non è invero dato di

capire come il Pretore è giunto alla somma di € 98'100.–. Togliendo dal­l’estratto

prodotto quale doc. H i pagamenti non riferiti agli alimenti (di € 1'146.– del

marzo 2019, € 129.– del giugno 2019 e € 1'176.– del dicembre 2019) si giunge a

un totale di € 112'526.73, mentre facendo astrazione del versamento di € 19'217.73

di maggio del 2018 “per saldo

Considerandi

arretrati” il totale si riduce a € 93'309.–. Il

reclamante rileva però a ragione che l’istante ha ammesso in sede di replica (a

pag. 3) che il bonifico di € 19'217.73 aveva estinto gli alimenti maturati da

aprile del 2017 a maggio del 2018. Il calcolo andava quindi fatto per il

periodo da giugno del 2018 ad aprile del 2020 (23 mesi), durante il quale i

versamenti effettuati dal convenuto a estinzione degli alimenti totalizzano € 84'180.–,

che dedotti dagli € 103'500.– dovuti (23 x € 4'500.–) determinano il saldo di

€ 19'320.– stabilito dal Pretore. Ancorché per altri motivi, la decisione

impugnata merita pertanto conferma.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35, segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC). non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui

il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in

spese in questa sede.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 20'908.10,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).