14.2020.209
Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Inadempimento dei (due) presupposti per l’annullamento del fallimento
19 gennaio 2021Italiano7 min
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 42'124.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.209
Lugano
19 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.3857 (fallimento senza preventiva esecuzione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° settembre
2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con istanza del 1°
settembre 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza
preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i
suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 42'124.–
oltre a spese e interessi.
B. All’udienza
di discussione del 15 ottobre 2020 su istanza delle parti il Pretore ha
aggiornato l’udienza al 2 dicembre 2020. Alla nuova udienza l’istante ha
confermato la propria domanda mentre la convenuta vi si è opposta affermando di
essere intenzionato a far fronte al debito a rate, destinando i ricavi dei
lavori in corso per estinguere la pretesa dell’istante entro fine gennaio del
2021.
C. Statuendo
con decisione del 15 dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 dicembre
2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto
sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo d’intendere provvedere nei
prossimi venti giorni lavorativi a saldare “i debiti aperti presso l’UE di Lugano”. Con ordinanza del 28 dicembre 2020 il presidente della Camera ha
dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile
esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli
art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti
(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al
valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).
Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC
per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145
cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo
festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato
il 24 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro
tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze
manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid.
2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,
allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve
speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento
le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte
Nova” –, se
questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.
1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova
autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità
(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento
senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza
della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla
controversia riguardante i veri nova).
2.
In virtù dell’art.
174.
cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione
è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza
preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione
o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere
nell’istanza e non solo quello o quelli posti in esecuzione (sentenze della
CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n
51c consid. 3.3/a).
2.1
Nel
caso specifico, la RE 1
si è limitata ad allegare che avrebbe provveduto
nei prossimi venti giorni lavorativi “a saldare i debiti aperti presso l’UE di Lugano”. Ora, per giustificare l’annullamento del fallimento decretato senza
preventiva esecuzione giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art.
194.
cpv. 1 LEF), il debitore deve dimostrare di aver effettivamente pagato
tutti i crediti fatti valere nell’istanza (e non solo quello o quelli posti in
esecuzione, sentenza della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844
n 51c consid. 3.3/a) entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295
consid. 3.2), nel caso in esame entro il 7 gennaio 2021 (sopra consid. 1.1),
oltre a rendere verosimile la propria solvibilità.
2.2
Nella
fattispecie la reclamante non ha provato entro il 7 gennaio 2021 di aver pagato
le pretese di oltre fr. 40'000.– vantate dalla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, né ha reso ve-rosimile la propria solvibilità, a
prima vista dubbia a fronte delle 40 esecuzioni in corso nei suoi confronti per
quasi fr. 140'000.– complessivi e dei 51 attestati di carenza di beni che
totalizzano pressoché fr. 80'000.–. Nessuno dei (due) presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta di conseguenza adempiuto, sicché il
reclamo non può ch’essere respinto.
3.
Siccome
non è stato concesso effetto sospensivo al reclamo, non è necessario nuovamente
pronunciare il fallimento.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste a carico della
parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della
reclamante.
3. Notificazione a:
–
–
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).