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Decisione

14.2020.209

Fallimento senza preventiva esecuzione. Sospensione dei pagamenti. Inadempimento dei (due) presupposti per l’annullamento del fallimento

19 gennaio 2021Italiano7 min

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 42'124.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.209

Lugano

19 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.3857 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° settembre

2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 dicembre 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 15 dicembre 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 1°

settembre 2020, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza

preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i

suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 42'124.–

oltre a spese e interessi.

B. All’udienza

di discussione del 15 ottobre 2020 su istanza delle parti il Pretore ha

aggiornato l’udienza al 2 dicembre 2020. Alla nuova udienza l’istante ha

confermato la propria domanda mentre la convenuta vi si è opposta affermando di

essere intenzionato a far fronte al debito a rate, destinando i ricavi dei

lavori in corso per estinguere la pretesa dell’istante entro fine gennaio del

2021.

C. Statuendo

con decisione del 15 dicembre 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 dicembre

2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto

sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo d’intendere provvedere nei

prossimi venti giorni lavorativi a saldare “i debiti aperti presso l’UE di Lugano”. Con ordinanza del 28 dicembre 2020 il presidente della Camera ha

dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile

esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli

art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti

(CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al

valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 16 dicembre 2020, il

termine d’impugnazione è scaduto lunedì 28 dicembre 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC

per il rinvio dell’art. 31 LEF) durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al

1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145

cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo

festivo in Ticino (giorno dell’Epifania) e il 2 gennaio un sabato. Presentato

il 24 dicembre 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro

tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

In virtù dell’art.

174.

cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione

è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza

preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione

o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere

nel­l’i­stanza e non solo quello o quelli posti in esecuzione (sentenze della

CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n

51c consid. 3.3/a).

2.1

Nel

caso specifico, la RE 1

si è limitata ad allegare che avrebbe provveduto

nei prossimi venti giorni lavorativi “a saldare i debiti aperti presso l’UE di Lugano”. Ora, per giustificare l’an­nullamento del fallimento decretato senza

preventiva esecuzione giusta l’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF (per il rinvio dell’art.

194.

cpv. 1 LEF), il debitore deve dimostrare di aver effettivamente pagato

tutti i crediti fatti valere nell’istanza (e non solo quello o quelli posti in

esecuzione, sentenza della CEF 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844

n 51c consid. 3.3/a) entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 295

consid. 3.2), nel caso in esame entro il 7 gennaio 2021 (sopra consid. 1.1),

oltre a rendere verosimile la propria solvibilità.

2.2

Nella

fattispecie la reclamante non ha provato entro il 7 gennaio 2021 di aver pagato

le pretese di oltre fr. 40'000.– vantate dalla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, né ha reso ve-rosimile la propria solvibilità, a

prima vista dubbia a fronte delle 40 esecuzioni in corso nei suoi confronti per

quasi fr. 140'000.– complessivi e dei 51 attestati di carenza di beni che

totalizzano pressoché fr. 80'000.–. Nessuno dei (due) presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta di conseguenza adempiuto, sicché il

reclamo non può ch’essere respinto.

3.

Siccome

non è stato concesso effetto sospensivo al reclamo, non è necessario nuovamente

pronunciare il fallimento.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste a carico della

parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della

reclamante.

3. Notificazione a:

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).