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Decisione

14.2020.21

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non verosimile (rilascio di attestati di carenza di beni durante la procedura di reclamo)

1 luglio 2020Italiano8 min

1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.21

Lugano

1 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.69 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 gennaio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare della ditta ,

patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 15 gennaio 2020

la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 688.50 più interessi e

spese.

B. Nel

termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni

scritte né le parti hanno chiesto la tenuta di un’u­­dienza.

C. Statuendo

con decisione del 19 febbraio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 21 febbraio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annul­­lamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

24 febbraio 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 12 marzo 2020, l’istante ha

confermato l’estinzione della propria esecuzione, ma ha fatto presente l’esistenza

di altri scoperti, chiedendo di “valutare

il reclamo”. In replica (del 4 maggio 2020) la

reclamante ha confermato interamente le proprie domande, mentre in duplica (del

12 maggio 2020) l’istante ha nuovamente chiesto di “valutare il reclamo”.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2020, reclamo,

inoltrato il 21 febbraio 2020 (data del timbro postale), è senz’altro

tempestivo.

2.

Con

il reclamo RE 1 allega di non aver ricevuto né l’istanza di fallimento, né la

citazione all’udienza di fallimento, sicché a causa della violazione del

proprio diritto di essere sentita la decisione impugnata andrebbe annullata e

ciò a prescindere dall’adempimento delle condizioni di cui all’art. 174 cpv. 2

LEF.

Sennonché,

come accertato dalla Camera, la reclamante ha ritirato il 21 gennaio 2020 la

lettera raccomandata del 16 gennaio (n. __________) contenente l’istanza di

fallimento e l’assegnazione di un termine fino al 17 febbraio 2020 per

presentare osservazioni scritte o per chiedere la convocazione a un’udienza. Ne

segue che la censura della reclamante cade nel vuoto.

3.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione

di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua

solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal

numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove

istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento

impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi

indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del

debitore sono insufficienti (Giroud

in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona il 20 febbraio 2020 relativa al versamento di fr. 708.45

alle ore 15:10 a saldo dell’ese­cuzione promossa dall’istante (doc. B accluso

al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta

adempiuto.

3.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimen­to – in sede di esame della domanda di effetto

sospensivo la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che accanto

alle cinque esecuzioni con dilazione di realizzazione (art. 123 LEF) menzionate

nel reclamo, ve ne erano altre venti per complessivi più fr. 40'000.–, di

cui sette giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (tre delle quali

– n. __________, __________ e __________ – avviate dall’istante) e sei allo

stadio dell’avviso di pignoramento. Oltretutto nelle cinque esecuzioni citate

la reclamante aveva pagato solo il primo acconto necessario per ottenere la

sospensione ma non i successivi. D’altronde, contrariamente a quanto allegato

dalla reclamante in sede di replica, la sua situazione esecutiva non è

migliorata durante la procedura di reclamo. Il conteggio accluso alla replica

quale doc. E riporta infatti solo le esecuzioni del gruppo n. 2 allora in corso

di formazione, nelle quali era stato emesso l’avviso di pignoramento del 30

gennaio 2020. In realtà, l’UE ha eseguito il 20 maggio 2019 un pignoramento a

favore delle otto esecuzioni del gruppo n. 2, che si è rivelato infruttuoso,

tanto che il 22 giugno 2020 sono stati emessi i relativi attestati di carenza

di beni, per un totale di oltre fr. 21'000.–.

Ciò

porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per

far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In

queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante

appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della

solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto.

4.

Siccome

al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere

nuovamente pronunciato e pubblicato.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico

della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, l’istante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al

riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il

fallimento di RE 1 dal giorno venerdì 3 luglio 2020 alle ore 09.00.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Bellinzona;

– Ufficio

dei fallimenti, Bellinzona;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).