14.2020.21
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non verosimile (rilascio di attestati di carenza di beni durante la procedura di reclamo)
1 luglio 2020Italiano8 min
1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.21
Lugano
1 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.69 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 15 gennaio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta ,
patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 21 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 15 gennaio 2020
la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 688.50 più interessi e
spese.
B. Nel
termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni
scritte né le parti hanno chiesto la tenuta di un’udienza.
C. Statuendo
con decisione del 19 febbraio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 21 febbraio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il
24 febbraio 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Con osservazioni del 12 marzo 2020, l’istante ha
confermato l’estinzione della propria esecuzione, ma ha fatto presente l’esistenza
di altri scoperti, chiedendo di “valutare
il reclamo”. In replica (del 4 maggio 2020) la
reclamante ha confermato interamente le proprie domande, mentre in duplica (del
12 maggio 2020) l’istante ha nuovamente chiesto di “valutare il reclamo”.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 20 febbraio 2020, reclamo,
inoltrato il 21 febbraio 2020 (data del timbro postale), è senz’altro
tempestivo.
2.
Con
il reclamo RE 1 allega di non aver ricevuto né l’istanza di fallimento, né la
citazione all’udienza di fallimento, sicché a causa della violazione del
proprio diritto di essere sentita la decisione impugnata andrebbe annullata e
ciò a prescindere dall’adempimento delle condizioni di cui all’art. 174 cpv. 2
LEF.
Sennonché,
come accertato dalla Camera, la reclamante ha ritirato il 21 gennaio 2020 la
lettera raccomandata del 16 gennaio (n. __________) contenente l’istanza di
fallimento e l’assegnazione di un termine fino al 17 febbraio 2020 per
presentare osservazioni scritte o per chiedere la convocazione a un’udienza. Ne
segue che la censura della reclamante cade nel vuoto.
3.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione
di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua
solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità
dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori
alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal
numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove
istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento
impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi
indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di
riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti
bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del
debitore sono insufficienti (Giroud
in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
3.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona il 20 febbraio 2020 relativa al versamento di fr. 708.45
alle ore 15:10 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. B accluso
al reclamo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta
adempiuto.
3.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – in sede di esame della domanda di effetto
sospensivo la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che accanto
alle cinque esecuzioni con dilazione di realizzazione (art. 123 LEF) menzionate
nel reclamo, ve ne erano altre venti per complessivi più fr. 40'000.–, di
cui sette giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (tre delle quali
– n. __________, __________ e __________ – avviate dall’istante) e sei allo
stadio dell’avviso di pignoramento. Oltretutto nelle cinque esecuzioni citate
la reclamante aveva pagato solo il primo acconto necessario per ottenere la
sospensione ma non i successivi. D’altronde, contrariamente a quanto allegato
dalla reclamante in sede di replica, la sua situazione esecutiva non è
migliorata durante la procedura di reclamo. Il conteggio accluso alla replica
quale doc. E riporta infatti solo le esecuzioni del gruppo n. 2 allora in corso
di formazione, nelle quali era stato emesso l’avviso di pignoramento del 30
gennaio 2020. In realtà, l’UE ha eseguito il 20 maggio 2019 un pignoramento a
favore delle otto esecuzioni del gruppo n. 2, che si è rivelato infruttuoso,
tanto che il 22 giugno 2020 sono stati emessi i relativi attestati di carenza
di beni, per un totale di oltre fr. 21'000.–.
Ciò
porta a concludere che la reclamante non dispone di liquidità sufficiente per
far fronte ai suoi impegni, nemmeno per pagare le tasse e gli oneri sociali. In
queste circostanze si può quindi affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante
appare più probabile della sua capacità di pagamento. Il presupposto della
solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto.
4.
Siccome
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo, il fallimento dev’essere
nuovamente pronunciato e pubblicato.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico
della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, l’istante non avendo formulato alcuna richiesta motivata al
riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il
fallimento di RE 1 dal giorno venerdì 3 luglio 2020 alle ore 09.00.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 230.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio
dei fallimenti, Bellinzona;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).