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Decisione

14.2020.210

Rigetto definitivo dell’opposizione. Restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Prescrizione del diritto di riscossione

16 luglio 2021Italiano9 min

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.210

Lugano

16 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.243/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 novembre

2020 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2020 presentato dalla Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 10 dicembre 2020 dal

Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 luglio 2020 dall’Uf­­ficio

d’esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito “la Cassa”) ha escusso CO 1

per l’incasso di fr. 1'794.– indicando quale titolo di credito la “Decisione di restituzione del 2 novembre 2015

quale prestazione complementare indebitamente percepita”.

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 novembre

2020 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Mendrisio. Nel termine assegnatole CO 1 non ha presentato

osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2020, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–

compensate le indennità ripetibili.

D. Contro

la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa

Camera con un reclamo del 30 dicembre 2020 per ottenerne l’annul­lamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Anche in questa occasione CO 1 è rimasta silente.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla Cassa l’11 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto lunedì 21 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al

1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle

stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),

ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania)

e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 30 dicembre 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate al­l’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’i­stante ha fondato

la sua domanda di rigetto sulla decisione del 2 novembre 2015 avente per

oggetto la restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite

dall’escussa dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2015 e che giusta l’art. 25 cpv.

2.

LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni da quan­do

l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi

cinque anni dopo il versamento della prestazione, sicché il primo giudice ha

respinto l’istanza stante l’intervenuta perenzione della pretesa.

4.

Nel

reclamo la Cassa sostiene che la decisione impugnata è errata siccome l’art. 25

cpv. 2 LPGA regola le condizioni per l’ema­nazione della decisione di

restituzione, mentre l’esecuzione della stessa è sottoposta a un termine di perenzione

di cinque danni, conformemente all’art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia, il quale

decorre dalla fine dell’anno civile in cui è avvenuto il passaggio in giudicato

della decisione, data che nel caso di specie corrisponde al 31 dicembre 2015,

la decisione essendo stata emessa il 2 novembre 2015, sicché la perenzione interverrà

solo il 31 dicembre 2020, onde la tempestività della procedura d’incasso.

5.

In

ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere

dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo

restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenza del Tribunale

federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destinata a

pubblicazione).

5.1

Giusta

l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono

quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità

amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie,

come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

5.2

Nel

caso di specie è pacifico, visto il tempo trascorso e l’assenza di

contestazione dell’escussa, che la decisione del 2 novembre 2015 (doc. 3),

esecutiva e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione nei confronti di CO 1 per la pretesa di fr. 2'742.–,

poi ridotta a fr. 1'794.– (doc. 4), volta alla restituzione delle

prestazioni complementari indebitamente percepite.

6.

Nel

diritto pubblico si distingue generalmente tra il termine

entro il quale l’autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la

prestazione dovuta dall’amministrato e il termine entro il quale tale decisione

dev’essere eseguita. La distinzione è stata codificata nella legislazione in

materia d’imposta diretta (art. 120-121 LIFD, [RS 642.11], 47 cpv. 1-2 LAID [RS

642.14] e 193-194 LT [RL 640.100]) e di assicurazione per la vecchiaia e per i

superstiti (art. 16 cpv. 1-2 LAVS [RS 831.10]), ed estesa in via

giurisprudenziale a tutto l’ambito delle assicurazioni sociali anche se l’art.

25.

LPGA [RS 830.1] non opera una simile distinzione (sentenze del Tribunale

federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.2 e 5P.456/2004, del 15

giugno 2005, consid. 3, e della CEF 14.2020. 30 del 24 agosto 2020, consid.

7.3.1).

6.1

La

Cassa rileva quindi a ragione che i termini stabiliti nell’art.

25.

cpv. 2 LPGA riguardano la tempistica entro la quale l’autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la prestazione dovuta

dall’amministrato. Per quanto concerne invece il termine entro il quale la

decisione dev’essere eseguita, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile per

analogia l’art. 16 cpv. 2 LAVS e quindi, come rilevato dall’istante, il termine

determinante è quello di cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la

decisione è passata in giudicato (già citata 5D_13/2016 consid. 2.3.2 che

rinvia in particolare alla DTF 117 V 208 consid. 2b; vedi anche Prassi LADI RCCI

Restituzione, compensazione, condono e incasso, SECO, D1-D2).

6.2

Nel

caso specifico, in assenza di contestazioni da parte di CO 1, si può

considerare che la fine dell’anno civile in cui la decisione del 2 novembre

2015.

è passata in giudicato corrisponde nella migliore delle ipotesi per la

convenuta al 31 dicembre 2015, sicché il termine quinquennale dell’art. 16 cpv.

2.

LAVS sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2020. Sennonché la Cassa ha

fatto emettere il precetto esecutivo oggetto del presente procedimento già il 9

luglio 2020, di modo che la prescrizione non interverrà prima della chiusura

dell’esecuzione tuttora in corso (art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia). Per questo

motivo, il reclamo merita accoglimento.

7.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,

la Cassa non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv.

3.

lett. c CPC).

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'794.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è accolta e di

conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di

esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1”.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono

poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– __________

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).