14.2020.210
Rigetto definitivo dell’opposizione. Restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite. Prescrizione del diritto di riscossione
16 luglio 2021Italiano9 min
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.210
Lugano
16 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.243/2020 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio promossa con istanza 11 novembre
2020 dalla
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2020 presentato dalla Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG contro la decisione emessa il 10 dicembre 2020 dal
Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 luglio 2020 dall’Ufficio
d’esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (in seguito “la Cassa”) ha escusso CO 1
per l’incasso di fr. 1'794.– indicando quale titolo di credito la “Decisione di restituzione del 2 novembre 2015
quale prestazione complementare indebitamente percepita”.
Fatti
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 novembre
2020 la Cassa ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Mendrisio. Nel termine assegnatole CO 1 non ha presentato
osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 10 dicembre 2020, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–
compensate le indennità ripetibili.
D. Contro
la sentenza appena citata la Cassa è insorta a questa
Camera con un reclamo del 30 dicembre 2020 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Anche in questa occasione CO 1 è rimasta silente.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla Cassa l’11 dicembre 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto lunedì 21 dicembre 2020 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al
1° gennaio 2020: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle
stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49),
ossia giovedì 7 gennaio 2021, il 6 gennaio essendo festivo in Ticino (giorno dell’Epifania)
e il 2 gennaio un sabato. Presentato il 30 dicembre 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che l’istante ha fondato
la sua domanda di rigetto sulla decisione del 2 novembre 2015 avente per
oggetto la restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite
dall’escussa dal 1° giugno 2013 al 31 ottobre 2015 e che giusta l’art. 25 cpv.
2.
LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo tre anni da quando
l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi
cinque anni dopo il versamento della prestazione, sicché il primo giudice ha
respinto l’istanza stante l’intervenuta perenzione della pretesa.
4.
Nel
reclamo la Cassa sostiene che la decisione impugnata è errata siccome l’art. 25
cpv. 2 LPGA regola le condizioni per l’emanazione della decisione di
restituzione, mentre l’esecuzione della stessa è sottoposta a un termine di perenzione
di cinque danni, conformemente all’art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia, il quale
decorre dalla fine dell’anno civile in cui è avvenuto il passaggio in giudicato
della decisione, data che nel caso di specie corrisponde al 31 dicembre 2015,
la decisione essendo stata emessa il 2 novembre 2015, sicché la perenzione interverrà
solo il 31 dicembre 2020, onde la tempestività della procedura d’incasso.
5.
In
ogni stadio di causa, il giudice esamina d’ufficio (art. 57 CPC), a prescindere
dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo
restando che in sede di reclamo l’esame d’ufficio è limitato alle carenze manifeste (sentenza del Tribunale
federale 5A_434/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.2.1, destinata a
pubblicazione).
5.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie,
come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
5.2
Nel
caso di specie è pacifico, visto il tempo trascorso e l’assenza di
contestazione dell’escussa, che la decisione del 2 novembre 2015 (doc. 3),
esecutiva e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione nei confronti di CO 1 per la pretesa di fr. 2'742.–,
poi ridotta a fr. 1'794.– (doc. 4), volta alla restituzione delle
prestazioni complementari indebitamente percepite.
6.
Nel
diritto pubblico si distingue generalmente tra il termine
entro il quale l’autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la
prestazione dovuta dall’amministrato e il termine entro il quale tale decisione
dev’essere eseguita. La distinzione è stata codificata nella legislazione in
materia d’imposta diretta (art. 120-121 LIFD, [RS 642.11], 47 cpv. 1-2 LAID [RS
642.14] e 193-194 LT [RL 640.100]) e di assicurazione per la vecchiaia e per i
superstiti (art. 16 cpv. 1-2 LAVS [RS 831.10]), ed estesa in via
giurisprudenziale a tutto l’ambito delle assicurazioni sociali anche se l’art.
25.
LPGA [RS 830.1] non opera una simile distinzione (sentenze del Tribunale
federale 5D_13/2016 del 18 maggio 2016, consid. 2.3.2 e 5P.456/2004, del 15
giugno 2005, consid. 3, e della CEF 14.2020. 30 del 24 agosto 2020, consid.
7.3.1).
6.1
La
Cassa rileva quindi a ragione che i termini stabiliti nell’art.
25.
cpv. 2 LPGA riguardano la tempistica entro la quale l’autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la prestazione dovuta
dall’amministrato. Per quanto concerne invece il termine entro il quale la
decisione dev’essere eseguita, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile per
analogia l’art. 16 cpv. 2 LAVS e quindi, come rilevato dall’istante, il termine
determinante è quello di cinque anni dopo la fine dell’anno civile in cui la
decisione è passata in giudicato (già citata 5D_13/2016 consid. 2.3.2 che
rinvia in particolare alla DTF 117 V 208 consid. 2b; vedi anche Prassi LADI RCCI
Restituzione, compensazione, condono e incasso, SECO, D1-D2).
6.2
Nel
caso specifico, in assenza di contestazioni da parte di CO 1, si può
considerare che la fine dell’anno civile in cui la decisione del 2 novembre
2015.
è passata in giudicato corrisponde nella migliore delle ipotesi per la
convenuta al 31 dicembre 2015, sicché il termine quinquennale dell’art. 16 cpv.
2.
LAVS sarebbe giunto a scadenza il 31 dicembre 2020. Sennonché la Cassa ha
fatto emettere il precetto esecutivo oggetto del presente procedimento già il 9
luglio 2020, di modo che la prescrizione non interverrà prima della chiusura
dell’esecuzione tuttora in corso (art. 16 cpv. 2 LAVS per analogia). Per questo
motivo, il reclamo merita accoglimento.
7.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d’indennità,
la Cassa non avendo formulato alcuna domanda motivata al riguardo (art. 95 cpv.
3.
lett. c CPC).
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'794.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta e di
conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di
esecuzione di Mendrisio è rigettata in via definitiva.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1”.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio sono
poste a carico di CO 1.
3. Notificazione a:
– __________
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).