Lexipedia

Decisione

14.2020.22

Fallimento senza preventiva esecuzione. Pagamento dei crediti dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

9 marzo 2020Italiano8 min

questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.22

Lugano

9 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2019.2766 (fallimento senza preventiva esecuzione) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 giugno 2019

dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con istanza del 5

giugno 2019, la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione dell’RE 1, facendo

valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi

confronti per crediti di complessivi fr. 18'576.30.

B. All’udienza

di discussione del 27 novembre 2019 è comparsa la sola convenuta, che si è

opposta all’istanza.

C. Statuendo

con decisione 19 febbraio 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1

dal giorno successivo alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato tutte le esecuzioni pendenti nei

suoi confronti tranne una terminata con un attestato di carenza di beni, che si

è impegnata a pagare al più presto possibile. Lo stesso giorno il presidente

della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto sospensivo parziale. Il 2

marzo 2020, la reclamante ha prodotto la prova del pagamento di altre quattro

esecuzioni.

E. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione dei suoi

crediti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro la quale è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF, cui rinvia

l’art. 194 cpv. 1 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 e 321 cpv. 2

CPC). Presentato il 24 febbraio 2020 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 20

febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure il

complemento del 2 marzo 2020.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

2.

Nel

caso specifico, la reclamante ha prodotto con il ricorso la prova che ha pagato

i crediti fatti valere dall’istante (7 attestati di carenza di beni e un’esecuzione

per complessivi fr. 20'118.80, doc. D-E) dopo il fallimento, il 24

febbraio 2020. La Camera ha verificato che nei confronti della reclamante non

sono sussistono più esecuzioni o attestati di carenza di beni a favore dell’istante.

Il primo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF risulta così adempiuto.

3.

Come

già menzionato (sopra consid. 1.2), i pagamenti della reclamante essendo successivi

alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito

della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della

decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

3.1

Un

fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla

conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle

allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto

sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la

solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal

proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare

allorquando la possibilità che l’azienda

sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III

80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del

Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità

dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori

alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità

può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da

eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al

decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di

pagare modesti importi indica insolvibilità.

La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi,

quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di

credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono

insufficienti (Giroud in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

3.2

Già

al momento della concessione dell’effetto sospensivo, la Camera aveva

verificato d’ufficio che in seguito ai pagamenti effettuati dalla reclamante il

24.

febbraio 2020, nei suoi confronti erano ancora pendenti solo tre esecuzioni

recenti allo stadio della notifica del precetto esecutivo. Nel frattempo, essa

ha provato di averne estinta una integralmente e un’altra quasi completamente,

sicché il suo scoperto esecutivo attuale è inferiore a fr. 1'000.–. Ricordato

che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo

severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può

affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile

che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua

situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità

sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174

cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado

sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 19 febbraio 2020 dalla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE

1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

–__________

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).