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Decisione

14.2020.23

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Riconoscimento di spese legali non quantificate

31 luglio 2020Italiano13 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.23

Lugano

31 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.5430 (rigetto

provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 26 ottobre 2019 da

CO 1,

CO 2,

contro

RE 1

(ora patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato dalla RE 1

contro la decisione emessa l’11 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. L’11 aprile 2014 la RE 1 ha sottoscritto in qualità di appaltatrice

una dichiarazione in favore dei coniugi e committenti CO 1 e CO 2 (nata __________),

impegnandosi ad “arginare” le conseguenze e le possibili conseguenze per quest’ultimi derivanti dall’iscrizione

di un’ipoteca legale provvisoria sul loro fondo ottenuta già in via supercautelare

dalla ditta subappaltatrice PI 1. In particolare, gli ultimi due paragrafi dell’accordo

prevedono quanto segue:

“RE 1 assume, in caso di soccombenza totale

o parziale dei signori CO 1 e CO 2, __________,

nelle procedure CA.2014.105, SO.2014.1285 (procedura di iscrizione di

ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori) e nella

procedura di iscrizione di ipoteca degli artigiani e degli imprenditori

definitiva che potrà seguire, le ripetibili riconosciute giudizialmente, le tasse,

gli interessi e le spe­se giudiziarie in qualche modo riconducibili a tali

procedure;”

“RE 1 assume in ogni caso tutti i costi,

esborsi e spese, anche legali, sopportati e da sopportarsi dai signori CO 2 e CO

2, __________, nelle procedure CA.2014.105, SO.2014.1285 (procedura di

iscrizione di ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori)

e nell’eventuale procedura di iscrizione di ipoteca degli artigiani e degli

imprenditori definitiva come pure in ogni analoga procedura riconducibile alla

vicenda PI 1”.

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2

han­no escusso la RE 1 per l’incasso

di fr. 7'128.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 19 settembre

2019, indicando quale causa del credito: «Rimborsi

spese legali ipoteca legale PI 1 Come da accordi stabiliti presso gli uffici

del suo legale Avv. __________ in data 11.04.2014 abbiamo ricevuto la sua

dichiarazione: “RE 1 si assume tutti i costi, esborsi e spese, anche legali,

sopportati e da sopportarsi dai signori CO 1 e CO 2, __________, nelle procedure CA.2014.105 e SO.2014.1285 (pro­cedura

d’iscrizione d’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori)

e nell’eventuale procedura d’iscrizione d’ipoteca legale degli artigiani e

degli imprenditori definitiva come pure in ogni analo­ga procedura riconducibile

alla vicenda PI 1”».

C. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26

ottobre 2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11

febbraio 2020, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre la

convenuta vi si è nuovamente opposta. Con replica e duplica orali le parti si

sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

D. Statuendo con decisione dell’11 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare

indennità.

E. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate

spese e ripetibili. Il 6 marzo 2020 il Presidente della scrivente Ca-mera ha

accolto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nel

termine impartito loro per presentare osservazioni al reclamo CO 1 e CO 2 sono

rimasti silenti.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 febbraio 2020, il termine d’impugna­zione

è scaduto sabato 22 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24

febbraio 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del

timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il

reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

In

prima sede la convenuta non ha eccepito alcunché riguardo al mancato

adempimento delle condizioni contenute nella dichiarazione dell’11 aprile 2014,

limitandosi a eccepire in compensazione una propria pretesa. Le allegazioni

contenute al riguardo nel reclamo sono pertanto irricevibili. Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche

in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e),

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce

valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio

(sotto consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.77 del 3

ottobre 2017, consid. 1.3).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la dichiarazione sottoscritta l’11

aprile 2014 dalla RE 1 in favore degli istanti costituisce un valido titolo di

rigetto dell’oppo­sizione e ciò tenuto conto dell’ultimo paragrafo della

dichiarazione in relazione con le note d’onorario dell’avv. __________ del 4

giugno 2014, 11 gennaio 2016 e 4 ottobre 2017.

4.

Nel

reclamo la RE 1 si duole che il Pretore ha rigettato l’opposizione sebbene gli istanti

non abbiano dimostrato l’adempimento della condizione, cui è subordinato il

proprio impegno, contenuta in entrambi i paragrafi della dichiarazione, ossia un

collegamento causale delle spese da rifondere con le cause relative

all’iscrizione dell’ipoteca legale, e si lamenta ch’egli abbia ignorato anche

la condizione supplementare contemplata dal pri­mo paragrafo, e cioè la

soccombenza dei coniugi CO 1. La reclamante rileva che gli istanti si sarebbero

infatti limitati a produrre “anonime” note d’onorario dalle quali non emerge né quale sia stata l’attività svolta dal professionista, né il collegamento con i due noti

procedimenti e neppure l’eventuale soccombenza degli istanti nei medesimi,

sicché l’istanza avrebbe dovuto essere respinta.

5.

Costituisce un riconoscimento di debito

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,

firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà

di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o

facilmente determinabile, ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Stae­helin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia

facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento

della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid.

2.3.1; sentenze della CEF 14. 2019.141 del 14 novembre 2019

consid. 6.1 e 14.2018.178 del 26 marzo 2019, RtiD 2019 II 778 n. 45c consid. 5.2/b; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82 LEF).

5.1

Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, in linea di massima l’importo riconosciuto dev’essere “determinabile”

già al momento della firma del riconoscimento di debito. Dev’essere cioè

possibile per il dichiarante già in quel momento determinare, ovvero calcolare,

l’importo di quanto si riconosce debitore (già citata DTF 139 III 302

consid. 2.3.1; sentenza 5D_131/2019 del 29 agosto 2019 consid. 2.2.2). Questa Camera ha lasciato aperta la questione – controversa in

dottrina – se l’importo potrebbe anche essere considerato determinabile qualora

il modo di stabilirlo in maniera univoca e indipendente dalla volontà

unilaterale di una parte sia già definito al momento della firma del

riconoscimento, anche se allora l’importo concreto non era ancora

quantificabile, per esempio nel caso in cui il debitore s’impegna a pagare la

somma che verrà poi accertata da un perito o da un tribunale (sentenza 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2 e 6.5).

5.2

Per

motivi essenzialmente pratici, anche il Tribunale federale ha ammesso eccezioni

alla determinabilità anticipata dell’importo riconosciuto, ad esempio

considerando quale valido riconoscimen­to di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF

la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore del

personale sottoscritta dal debitore del contributo sebbene l’ammontare di quest’ultimo

dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, previsto legalmente, del salario

coordinato (DTF 114 III 71 segg.), oppure la clausola d’indicizzazione di una

rendita dopo divorzio in funzione dell’indice dei prezzi al consumo (DTF 116

III 62 segg.), ovvero per importi determinati in base a fattori futuri per

definizione ignoti al dichiarante al momento della sottoscrizione. Parimenti, i

contratti bilaterali di durata indeterminata (come i contratti di locazione)

sono assimilati a titoli di rigetto per la controprestazione convenuta (ad

esempio la pigione) fino alla scadenza della disdetta, che incombe all’escusso

rendere verosimile (cfr. DTF 134 III 272 consid. 3 e Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82).

La Camera ha anche ammesso la qualità di titolo di rigetto del contratto di

lavoro circa le indennità per ore supplementari o per trasferte di lunga

distanza (sentenza 14.2020.10 del 5 giugno 2020 consid. 4.3.4). La somma dovuta

complessiva dipende in questi casi da dati non noti all’e-scusso al momento

della sottoscrizione del riconoscimento. In tutte le ipotesi menzionate,

tuttavia, l’escusso è in grado di calcolare

anticipatamente con precisione e certezza l’estensione del proprio

impegno ove si dovessero avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà

della controparte, da cui dipende (valore dell’in­dice di riferimento, durata

del contratto, numero di ore supplementari ecc.).

Come

per i riconoscimenti di debito subordinati a una condizione sospensiva – di cui

gli esempi citati sono del resto una derivazione – l’opposizione può essere

rigettata in via provvisoria solo se l’escutente dimostra con una prova

documentale incontestabile che la condizione si è verificata prima dell’inoltro

dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre

2013.

consid. 4.1 e 4.2).

5.3

Nel

caso in esame con la dichiarazione dell’11 aprile 2014 (doc. B) la RE 1 si è

impegnata a pagare “ripetibili

riconosciute giudizialmente (…)” nonché “costi, esborsi e spese, anche legali

sopportati e da sopportarsi dai signori CO 1 e CO 2 (…)”. Il problema è che in tale dichiarazione manca qualsiasi indicazione

relativa alla quantificazione del dovuto. Non è nemmeno stabilita una somma

massima (v. al riguardo la sentenza della CEF 14.2019.235 del 29 maggio 2020

consid. 5.2.4) che avrebbe consentito all’escussa di determinare in anticipo l’estensione

del suo impegno. D’altronde, la determinazione della somma dovuta dipendeva

anche dalla volontà degli stessi escutenti, che in qualità di mandanti potevano

influire sull’estensione del mandato dei propri patrocinatori, e pertanto sull’ampiezza

degli onorari e dei costi da porre a carico dell’escus­­sa. La

dichiarazione dell’11 aprile 2014 non poteva quindi essere considerata come un

valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo­sizione nel significato

specifico dell’art. 82 cpv. 1 LEF, sicché il reclamo va accolto e la sentenza impugnata

annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

Con

ciò non si vuole – né si può – pregiudicare la questione dell’ef­ficacia di una simile dichiarazione sul piano del diritto

materiale. Incombe però al giudice di merito deciderne nel quadro di un’azio­­ne

di accertamento del debito riconosciuto, che in caso di successo permetterà

agli escutenti di ottenere una sentenza condannatoria con la quale chiedere il

rigetto definitivo dell’opposizione (art.

79.

LEF), ciò che il giudizio odierno non impedisce (sopra consid. 2).

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In seconda sede le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono

pure la soccombenza. In prima sede non si assegnano invece

indennità non essendo stata la RE 1 patrocinata da un legale né avendo la

stessa formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c

CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'128.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico degli istanti.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 e di CO 2, che

rifonderanno alla RE 1 fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).