14.2020.23
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Nozione di riconoscimento di debito. Riconoscimento di spese legali non quantificate
31 luglio 2020Italiano13 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.23
Lugano
31 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.5430 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 26 ottobre 2019 da
CO 1,
CO 2,
contro
RE 1
(ora patrocinata dall’avv. dott. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato dalla RE 1
contro la decisione emessa l’11 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. L’11 aprile 2014 la RE 1 ha sottoscritto in qualità di appaltatrice
una dichiarazione in favore dei coniugi e committenti CO 1 e CO 2 (nata __________),
impegnandosi ad “arginare” le conseguenze e le possibili conseguenze per quest’ultimi derivanti dall’iscrizione
di un’ipoteca legale provvisoria sul loro fondo ottenuta già in via supercautelare
dalla ditta subappaltatrice PI 1. In particolare, gli ultimi due paragrafi dell’accordo
prevedono quanto segue:
“RE 1 assume, in caso di soccombenza totale
o parziale dei signori CO 1 e CO 2, __________,
nelle procedure CA.2014.105, SO.2014.1285 (procedura di iscrizione di
ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori) e nella
procedura di iscrizione di ipoteca degli artigiani e degli imprenditori
definitiva che potrà seguire, le ripetibili riconosciute giudizialmente, le tasse,
gli interessi e le spese giudiziarie in qualche modo riconducibili a tali
procedure;”
“RE 1 assume in ogni caso tutti i costi,
esborsi e spese, anche legali, sopportati e da sopportarsi dai signori CO 2 e CO
2, __________, nelle procedure CA.2014.105, SO.2014.1285 (procedura di
iscrizione di ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori)
e nell’eventuale procedura di iscrizione di ipoteca degli artigiani e degli
imprenditori definitiva come pure in ogni analoga procedura riconducibile alla
vicenda PI 1”.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 e CO 2
hanno escusso la RE 1 per l’incasso
di fr. 7'128.– oltre agli interessi di mora del 5% dal 19 settembre
2019, indicando quale causa del credito: «Rimborsi
spese legali ipoteca legale PI 1 Come da accordi stabiliti presso gli uffici
del suo legale Avv. __________ in data 11.04.2014 abbiamo ricevuto la sua
dichiarazione: “RE 1 si assume tutti i costi, esborsi e spese, anche legali,
sopportati e da sopportarsi dai signori CO 1 e CO 2, __________, nelle procedure CA.2014.105 e SO.2014.1285 (procedura
d’iscrizione d’ipoteca legale provvisoria degli artigiani e degli imprenditori)
e nell’eventuale procedura d’iscrizione d’ipoteca legale degli artigiani e
degli imprenditori definitiva come pure in ogni analoga procedura riconducibile
alla vicenda PI 1”».
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26
ottobre 2019 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi l’11
febbraio 2020, gli istanti hanno confermato la loro domanda, mentre la
convenuta vi si è nuovamente opposta. Con replica e duplica orali le parti si
sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
D. Statuendo con decisione dell’11 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare
indennità.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate
spese e ripetibili. Il 6 marzo 2020 il Presidente della scrivente Ca-mera ha
accolto la domanda d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nel
termine impartito loro per presentare osservazioni al reclamo CO 1 e CO 2 sono
rimasti silenti.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 12 febbraio 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto sabato 22 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24
febbraio 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del
timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il
reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
In
prima sede la convenuta non ha eccepito alcunché riguardo al mancato
adempimento delle condizioni contenute nella dichiarazione dell’11 aprile 2014,
limitandosi a eccepire in compensazione una propria pretesa. Le allegazioni
contenute al riguardo nel reclamo sono pertanto irricevibili. Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e),
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio
(sotto consid. 5; sentenza della CEF 14.2017.77 del 3
ottobre 2017, consid. 1.3).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la dichiarazione sottoscritta l’11
aprile 2014 dalla RE 1 in favore degli istanti costituisce un valido titolo di
rigetto dell’opposizione e ciò tenuto conto dell’ultimo paragrafo della
dichiarazione in relazione con le note d’onorario dell’avv. __________ del 4
giugno 2014, 11 gennaio 2016 e 4 ottobre 2017.
4.
Nel
reclamo la RE 1 si duole che il Pretore ha rigettato l’opposizione sebbene gli istanti
non abbiano dimostrato l’adempimento della condizione, cui è subordinato il
proprio impegno, contenuta in entrambi i paragrafi della dichiarazione, ossia un
collegamento causale delle spese da rifondere con le cause relative
all’iscrizione dell’ipoteca legale, e si lamenta ch’egli abbia ignorato anche
la condizione supplementare contemplata dal primo paragrafo, e cioè la
soccombenza dei coniugi CO 1. La reclamante rileva che gli istanti si sarebbero
infatti limitati a produrre “anonime” note d’onorario dalle quali non emerge né quale sia stata l’attività svolta dal professionista, né il collegamento con i due noti
procedimenti e neppure l’eventuale soccombenza degli istanti nei medesimi,
sicché l’istanza avrebbe dovuto essere respinta.
5.
Costituisce un riconoscimento di debito
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata,
firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà
di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o
facilmente determinabile, ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi, Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia
facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento
della sottoscrizione del riconoscimento (già citata DTF 139 III 302 consid.
2.3.1; sentenze della CEF 14. 2019.141 del 14 novembre 2019
consid. 6.1 e 14.2018.178 del 26 marzo 2019, RtiD 2019 II 778 n. 45c consid. 5.2/b; Staehelin, op. cit., n. 26 ad art. 82; Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 48 ad art. 82 LEF).
5.1
Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale, in linea di massima l’importo riconosciuto dev’essere “determinabile”
già al momento della firma del riconoscimento di debito. Dev’essere cioè
possibile per il dichiarante già in quel momento determinare, ovvero calcolare,
l’importo di quanto si riconosce debitore (già citata DTF 139 III 302
consid. 2.3.1; sentenza 5D_131/2019 del 29 agosto 2019 consid. 2.2.2). Questa Camera ha lasciato aperta la questione – controversa in
dottrina – se l’importo potrebbe anche essere considerato determinabile qualora
il modo di stabilirlo in maniera univoca e indipendente dalla volontà
unilaterale di una parte sia già definito al momento della firma del
riconoscimento, anche se allora l’importo concreto non era ancora
quantificabile, per esempio nel caso in cui il debitore s’impegna a pagare la
somma che verrà poi accertata da un perito o da un tribunale (sentenza 14.2017.194 del 22 maggio 2018 consid. 6.2 e 6.5).
5.2
Per
motivi essenzialmente pratici, anche il Tribunale federale ha ammesso eccezioni
alla determinabilità anticipata dell’importo riconosciuto, ad esempio
considerando quale valido riconoscimento di debito giusta l’art. 82 cpv. 1 LEF
la convenzione di affiliazione a un istituto di previdenza a favore del
personale sottoscritta dal debitore del contributo sebbene l’ammontare di quest’ultimo
dipenda dall’adattamento periodico all’AVS, previsto legalmente, del salario
coordinato (DTF 114 III 71 segg.), oppure la clausola d’indicizzazione di una
rendita dopo divorzio in funzione dell’indice dei prezzi al consumo (DTF 116
III 62 segg.), ovvero per importi determinati in base a fattori futuri per
definizione ignoti al dichiarante al momento della sottoscrizione. Parimenti, i
contratti bilaterali di durata indeterminata (come i contratti di locazione)
sono assimilati a titoli di rigetto per la controprestazione convenuta (ad
esempio la pigione) fino alla scadenza della disdetta, che incombe all’escusso
rendere verosimile (cfr. DTF 134 III 272 consid. 3 e Staehelin, op. cit., n. 116 ad art. 82).
La Camera ha anche ammesso la qualità di titolo di rigetto del contratto di
lavoro circa le indennità per ore supplementari o per trasferte di lunga
distanza (sentenza 14.2020.10 del 5 giugno 2020 consid. 4.3.4). La somma dovuta
complessiva dipende in questi casi da dati non noti all’e-scusso al momento
della sottoscrizione del riconoscimento. In tutte le ipotesi menzionate,
tuttavia, l’escusso è in grado di calcolare
anticipatamente con precisione e certezza l’estensione del proprio
impegno ove si dovessero avverare le condizioni, indipendenti dalla volontà
della controparte, da cui dipende (valore dell’indice di riferimento, durata
del contratto, numero di ore supplementari ecc.).
Come
per i riconoscimenti di debito subordinati a una condizione sospensiva – di cui
gli esempi citati sono del resto una derivazione – l’opposizione può essere
rigettata in via provvisoria solo se l’escutente dimostra con una prova
documentale incontestabile che la condizione si è verificata prima dell’inoltro
dell’esecuzione (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre
2013.
consid. 4.1 e 4.2).
5.3
Nel
caso in esame con la dichiarazione dell’11 aprile 2014 (doc. B) la RE 1 si è
impegnata a pagare “ripetibili
riconosciute giudizialmente (…)” nonché “costi, esborsi e spese, anche legali
sopportati e da sopportarsi dai signori CO 1 e CO 2 (…)”. Il problema è che in tale dichiarazione manca qualsiasi indicazione
relativa alla quantificazione del dovuto. Non è nemmeno stabilita una somma
massima (v. al riguardo la sentenza della CEF 14.2019.235 del 29 maggio 2020
consid. 5.2.4) che avrebbe consentito all’escussa di determinare in anticipo l’estensione
del suo impegno. D’altronde, la determinazione della somma dovuta dipendeva
anche dalla volontà degli stessi escutenti, che in qualità di mandanti potevano
influire sull’estensione del mandato dei propri patrocinatori, e pertanto sull’ampiezza
degli onorari e dei costi da porre a carico dell’escussa. La
dichiarazione dell’11 aprile 2014 non poteva quindi essere considerata come un
valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel significato
specifico dell’art. 82 cpv. 1 LEF, sicché il reclamo va accolto e la sentenza impugnata
annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
Con
ciò non si vuole – né si può – pregiudicare la questione dell’efficacia di una simile dichiarazione sul piano del diritto
materiale. Incombe però al giudice di merito deciderne nel quadro di un’azione
di accertamento del debito riconosciuto, che in caso di successo permetterà
agli escutenti di ottenere una sentenza condannatoria con la quale chiedere il
rigetto definitivo dell’opposizione (art.
79.
LEF), ciò che il giudizio odierno non impedisce (sopra consid. 2).
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In seconda sede le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono
pure la soccombenza. In prima sede non si assegnano invece
indennità non essendo stata la RE 1 patrocinata da un legale né avendo la
stessa formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c
CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'128.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 180.– sono poste a carico degli istanti.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 e di CO 2, che
rifonderanno alla RE 1 fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).