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Decisione

14.2020.24

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Creditore sotto curatela. Interesse ad agire. Legittimazione attiva. Rapporti tra curatela e rappresentanza convenzionale

6 marzo 2020Italiano9 min

15 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha informato il Giudice di pace di essere stato nominato

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.24

Lugano

6 marzo 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Camera di esecuzione e fallimenti

del

Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2020.1 (rigetto provvisorio

dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con

istanza 2 gennaio 2020 da

RE 1, __________

(rappresentato dall’__________ PA 1, __________)

RE 2, __________

contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato da RE 1 e RE 2

contro la decisione emessa il 7 febbraio 2020 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 gennaio 2019 dal­l’Ufficio

di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 100.–

oltre agli interessi del 5% dal 5 dicembre 2018, indicando quale titolo di

credito: “spese

amministrative

sostenute per l’inadeguatezza procedurale di accertamento alle violazioni dei

doveri di servizio con il ricovero coatto del 05.12.2018 + spese esecuzione +

interessi. Si riservano i diritti di risarcimenti per il torto morale e lesione

personalità”.

Fatti

B. Avendo

la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 gennaio

2020 anche intestata alla moglie RE 2 e da lei firmata, RE 1 ne ha chiesto il

rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. L’8

gennaio 2020, il Giudice di pace ha assegnato agli istanti un termine di 10

giorni per trasmettere un riconoscimento del credito posto in esecuzione e li

ha informati, ove non fossero in possesso di un titolo di rigetto, sulla

possibilità alternativa d’i­noltrare un’istanza di conciliazione. Il Giudice di

pace ha inoltre precisato che l’istanza avrebbe dovuto essere presentata solo

da RE 1, unico creditore indicato sul precetto esecutivo.

C. Il

15 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha informato il Giudice di pace di essere stato nominato

con effetto immediato dall’Auto­rità regionale di protezione (ARP) n. 9 di

Toricella-Taverne quale co-curatore di RE 1 in appoggio al curatore di

rappresentanza __________ con il compito in particolare di rappresentare il

curatelato in ogni processo giudiziario civile e amministrativo. L’avv. PA 1 ha

chiesto di ricevere con urgenza informazioni sulla causa e una copia dell’istanza.

Con scritto 23 gennaio 2020, RE 1 ha comunicato al giudice di ritenere che la

pendenza di un ricorso presso la Camera di protezione del Tribunale d’appello

non consentiva l’assegnazione del mandato di rappresentanza al curatore e al

co-curatore “poiché oggetto di

contestazione”. Il 31 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha

ritirato l’istanza per quanto riguarda unicamente RE 1 (ad esclusione del­la

moglie) e chiesto al Giudice di pace di prescindere dal prelevare spese

processuali.

D. Statuendo con decisione del 7 febbraio 2020, il Giudice di pace ha

respinto l’istanza senza riscuotere spese processuali.

E. Contro

la sentenza appena citata i coniugi RE 1 sono insorti alla

Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un

reclamo del 24 febbraio 2020 per farne dichiarare la

nullità e per “assegnare i

risarcimenti e le multe”. Stante l’esito del giudizio

odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 24 febbraio 2020 contro la sentenza notificata ai coniugi RE 1 il

15.

febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Con

risoluzione n. 227.2019 del 9 dicembre 2019 (inc. 2017.50) l’ARP n. 9 di

Toricella-Taverne ha nominato in via cautelare l’avv. PA 1 quale co-curatore di

RE 1 perché affiancasse il curatore di rappresentanza __________ in particolare

nel “rappresentare il

curatelato in ogni processo giudiziario civile e amministrativo” e “chiudere dove

possibile quelli per i quali non vi è nessun senso o scopo giuridico a

mantenerli in essere”. I dispositivi del decreto sono

stati dichiarati immediatamente esecutivi e a un eventuale reclamo è stato

tolto l’effetto sospensivo (in virtù del­l’art. 450c CC). I reclamanti

sostengono invero che la decisione dell’ARP non è ancora passata in giudicato

poiché RE 1 l’ha impugnata alla Camera di protezione del Tribunale d’appello

(come risulta dal doc. A accluso all’istanza). Sennonché i reclamanti non

dimostrano – e neppure allegano – che al reclamo di RE 1 sarebbe stato

restituito l’effetto sospensivo. La decisione dell’ARP risulta dunque

esecutiva. Nella misura in cui è promosso da RE 1 il reclamo è pertanto

inammissibile perché egli non è al momento attuale legittimato ad agire

personalmente in giustizia e non ha dimostrato di aver ottenuto dal co-curatore

l’autorizzazione a inoltrarlo. Non è così necessario entra­re nel merito del

reclamo. Comunque sia, per gli argomenti appena esposti l’avv. PA 1 era legittimato

a ritirare l’istanza e l’istanza era infondata nel merito siccome alla stessa

non è allegato alcun riconoscimento del debito di fr. 100.– posto in

esecuzione firmato dalla CO 1.

1.3

Nella

sentenza impugnata il Giudice di pace ha rilevato a ragione che RE 2 non è

indicata quale escutente sul precetto esecutivo.

1.3.1

Anche

se tecnicamente non si può parlare di difetto di una delle cosiddette tre

identità che il giudice del rigetto deve verificare d’uf­ficio in occasione

dell’esame dell’istanza nel merito (DTF 142 III 722 consid. 4.1) – identità che

dev’esistere segnatamente tra il creditore menzionato sul precetto esecutivo e

il creditore risultante dal titolo di rigetto dell’opposizione – il fatto che

la moglie non sia menzionata sul precetto esecutivo (ma solo nell’istanza) ne

esclu­de, comunque sia, un interesse personale degno di protezione a ottenere

il rigetto dell’opposizione a un’esecuzione promossa esclusivamente dal marito.

Poiché difetta il presupposto processuale dell’interesse (personale) ad agire posto

al­l’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (Bohnet in:

Commentaire romand, Code de procédure

civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC) e poiché la moglie non

invoca alcuna norma legale che le consenta di agire a nome del marito (cfr. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 41 ad

art. 59 CPC), l’istanza andava d’ufficio dichiarata

irricevibile (art. 60 CPC). Per il medesimo motivo, anche il reclamo, nella

misura in cui è promosso da RE 2, è inammissibile.

1.3.2

I

reclamanti sostengono invero che la moglie sarebbe intervenuta nella causa

quale rappresentante del marito in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF, norma che dal

1° gennaio 2018 ammette che chiunque avente l’esercizio dei diritti civili sia

autorizzato a rappresentare altre persone nelle procedure sommarie disciplinate

dalla LEF (così la sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018). A parte il

fatto che si tratta di un’allegazione nuova e pertanto inammissibile (art. 326

cpv. 1 CPC), ad ogni modo RE 1, in seguito alla nomina dei curatori, non è più

legittimato a designarsi autonomamente un rappresentante in una procedura

giudiziaria. Solo i curatori avrebbero potuto autorizzare la moglie a

rappresentare il marito nelle cause di prima e seconda istanza ma non risulta

dagli atti che l’abbiano fatto. Anche su questo punto il reclamo di RE 2 si

conferma inammissibile.

1.3.3

A

RE 2 difetta invero anche la legittimazione attiva, ovvero la titolarità attiva

della pretesa dedotta in giudizio, sicché l’istanza, in quanto da lei firmata,

risultava pure infondata nel merito (sentenza della CEF 14.2015.77 del

24.

luglio 2015, consid. 5, massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c,

che va però precisata nel senso che la mancata identità tra escutente e istante

in sé pone un problema d’interesse ad agire, da verificare d’ufficio [sopra ad

1.3.1], prima che di legittimazione attiva, da esaminare solo in caso di

contestazione).

1.4

Stante l’inammissibilità del reclamo per

entrambi i ricorrenti, non è necessario entrare nel merito delle altre censure.

2.

La tassa del presente giudizio andrebbe

posta a carico dei reclamanti in ragione della loro soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tutto induce a ritenere che nel caso

specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo

per l’ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere dal loro prelievo.

Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è

stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è promosso da RE 2 il

reclamo è irricevibile.

2. Nella

misura in cui è promosso da RE 1 il reclamo è irricevibile.

3. Non

si riscuotono spese processuali.

4. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).