14.2020.24
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Creditore sotto curatela. Interesse ad agire. Legittimazione attiva. Rapporti tra curatela e rappresentanza convenzionale
6 marzo 2020Italiano9 min
15 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha informato il Giudice di pace di essere stato nominato
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.24
Lugano
6 marzo 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Camera di esecuzione e fallimenti
del
Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2020.1 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Locarno promossa con
istanza 2 gennaio 2020 da
RE 1, __________
(rappresentato dall’__________ PA 1, __________)
RE 2, __________
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato da RE 1 e RE 2
contro la decisione emessa il 7 febbraio 2020 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 gennaio 2019 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 100.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 dicembre 2018, indicando quale titolo di
credito: “spese
amministrative
sostenute per l’inadeguatezza procedurale di accertamento alle violazioni dei
doveri di servizio con il ricovero coatto del 05.12.2018 + spese esecuzione +
interessi. Si riservano i diritti di risarcimenti per il torto morale e lesione
personalità”.
Fatti
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 2 gennaio
2020 anche intestata alla moglie RE 2 e da lei firmata, RE 1 ne ha chiesto il
rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno. L’8
gennaio 2020, il Giudice di pace ha assegnato agli istanti un termine di 10
giorni per trasmettere un riconoscimento del credito posto in esecuzione e li
ha informati, ove non fossero in possesso di un titolo di rigetto, sulla
possibilità alternativa d’inoltrare un’istanza di conciliazione. Il Giudice di
pace ha inoltre precisato che l’istanza avrebbe dovuto essere presentata solo
da RE 1, unico creditore indicato sul precetto esecutivo.
C. Il
15 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha informato il Giudice di pace di essere stato nominato
con effetto immediato dall’Autorità regionale di protezione (ARP) n. 9 di
Toricella-Taverne quale co-curatore di RE 1 in appoggio al curatore di
rappresentanza __________ con il compito in particolare di rappresentare il
curatelato in ogni processo giudiziario civile e amministrativo. L’avv. PA 1 ha
chiesto di ricevere con urgenza informazioni sulla causa e una copia dell’istanza.
Con scritto 23 gennaio 2020, RE 1 ha comunicato al giudice di ritenere che la
pendenza di un ricorso presso la Camera di protezione del Tribunale d’appello
non consentiva l’assegnazione del mandato di rappresentanza al curatore e al
co-curatore “poiché oggetto di
contestazione”. Il 31 gennaio 2020, l’avv. PA 1 ha
ritirato l’istanza per quanto riguarda unicamente RE 1 (ad esclusione della
moglie) e chiesto al Giudice di pace di prescindere dal prelevare spese
processuali.
D. Statuendo con decisione del 7 febbraio 2020, il Giudice di pace ha
respinto l’istanza senza riscuotere spese processuali.
E. Contro
la sentenza appena citata i coniugi RE 1 sono insorti alla
Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello con un
reclamo del 24 febbraio 2020 per farne dichiarare la
nullità e per “assegnare i
risarcimenti e le multe”. Stante l’esito del giudizio
odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 24 febbraio 2020 contro la sentenza notificata ai coniugi RE 1 il
15.
febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Con
risoluzione n. 227.2019 del 9 dicembre 2019 (inc. 2017.50) l’ARP n. 9 di
Toricella-Taverne ha nominato in via cautelare l’avv. PA 1 quale co-curatore di
RE 1 perché affiancasse il curatore di rappresentanza __________ in particolare
nel “rappresentare il
curatelato in ogni processo giudiziario civile e amministrativo” e “chiudere dove
possibile quelli per i quali non vi è nessun senso o scopo giuridico a
mantenerli in essere”. I dispositivi del decreto sono
stati dichiarati immediatamente esecutivi e a un eventuale reclamo è stato
tolto l’effetto sospensivo (in virtù dell’art. 450c CC). I reclamanti
sostengono invero che la decisione dell’ARP non è ancora passata in giudicato
poiché RE 1 l’ha impugnata alla Camera di protezione del Tribunale d’appello
(come risulta dal doc. A accluso all’istanza). Sennonché i reclamanti non
dimostrano – e neppure allegano – che al reclamo di RE 1 sarebbe stato
restituito l’effetto sospensivo. La decisione dell’ARP risulta dunque
esecutiva. Nella misura in cui è promosso da RE 1 il reclamo è pertanto
inammissibile perché egli non è al momento attuale legittimato ad agire
personalmente in giustizia e non ha dimostrato di aver ottenuto dal co-curatore
l’autorizzazione a inoltrarlo. Non è così necessario entrare nel merito del
reclamo. Comunque sia, per gli argomenti appena esposti l’avv. PA 1 era legittimato
a ritirare l’istanza e l’istanza era infondata nel merito siccome alla stessa
non è allegato alcun riconoscimento del debito di fr. 100.– posto in
esecuzione firmato dalla CO 1.
1.3
Nella
sentenza impugnata il Giudice di pace ha rilevato a ragione che RE 2 non è
indicata quale escutente sul precetto esecutivo.
1.3.1
Anche
se tecnicamente non si può parlare di difetto di una delle cosiddette tre
identità che il giudice del rigetto deve verificare d’ufficio in occasione
dell’esame dell’istanza nel merito (DTF 142 III 722 consid. 4.1) – identità che
dev’esistere segnatamente tra il creditore menzionato sul precetto esecutivo e
il creditore risultante dal titolo di rigetto dell’opposizione – il fatto che
la moglie non sia menzionata sul precetto esecutivo (ma solo nell’istanza) ne
esclude, comunque sia, un interesse personale degno di protezione a ottenere
il rigetto dell’opposizione a un’esecuzione promossa esclusivamente dal marito.
Poiché difetta il presupposto processuale dell’interesse (personale) ad agire posto
all’art. 59 cpv. 2 lett. a CPC (Bohnet in:
Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2a ed. 2018, n. 89a ad art. 59 CPC) e poiché la moglie non
invoca alcuna norma legale che le consenta di agire a nome del marito (cfr. Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 41 ad
art. 59 CPC), l’istanza andava d’ufficio dichiarata
irricevibile (art. 60 CPC). Per il medesimo motivo, anche il reclamo, nella
misura in cui è promosso da RE 2, è inammissibile.
1.3.2
I
reclamanti sostengono invero che la moglie sarebbe intervenuta nella causa
quale rappresentante del marito in virtù dell’art. 27 cpv. 1 LEF, norma che dal
1° gennaio 2018 ammette che chiunque avente l’esercizio dei diritti civili sia
autorizzato a rappresentare altre persone nelle procedure sommarie disciplinate
dalla LEF (così la sentenza della CEF 14.2018.15 del 15 marzo 2018). A parte il
fatto che si tratta di un’allegazione nuova e pertanto inammissibile (art. 326
cpv. 1 CPC), ad ogni modo RE 1, in seguito alla nomina dei curatori, non è più
legittimato a designarsi autonomamente un rappresentante in una procedura
giudiziaria. Solo i curatori avrebbero potuto autorizzare la moglie a
rappresentare il marito nelle cause di prima e seconda istanza ma non risulta
dagli atti che l’abbiano fatto. Anche su questo punto il reclamo di RE 2 si
conferma inammissibile.
1.3.3
A
RE 2 difetta invero anche la legittimazione attiva, ovvero la titolarità attiva
della pretesa dedotta in giudizio, sicché l’istanza, in quanto da lei firmata,
risultava pure infondata nel merito (sentenza della CEF 14.2015.77 del
24.
luglio 2015, consid. 5, massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c,
che va però precisata nel senso che la mancata identità tra escutente e istante
in sé pone un problema d’interesse ad agire, da verificare d’ufficio [sopra ad
1.3.1], prima che di legittimazione attiva, da esaminare solo in caso di
contestazione).
1.4
Stante l’inammissibilità del reclamo per
entrambi i ricorrenti, non è necessario entrare nel merito delle altre censure.
2.
La tassa del presente giudizio andrebbe
posta a carico dei reclamanti in ragione della loro soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tutto induce a ritenere che nel caso
specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo
per l’ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere dal loro prelievo.
Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è
stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è promosso da RE 2 il
reclamo è irricevibile.
2. Nella
misura in cui è promosso da RE 1 il reclamo è irricevibile.
3. Non
si riscuotono spese processuali.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).