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Decisione

14.2020.25

Autofallimento. Reiezione della domanda ritenuta manifestamente abusiva. Reclamo irricevibile (insufficientemente motivato)

8 maggio 2020Italiano7 min

questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.25

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.28 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città promossa con istanza presentata il 10 gennaio 2020 da

RE 1

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 12 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Il 10 gennaio 2020 RE

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il

proprio fallimen­to ai sensi dell’art. 191 LEF (autofallimento).

B. All’udienza

di discussione del 30 gennaio 2020 l’istante ha confermato la propria

domanda.

C. Statuendo

con decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza e

posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 40.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1, per il rinvio

dell’art. 194 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321

cpv. 2 CPC). Presentato il 25 febbraio 2020 (data del timbro postale) contro la

sentenza notificata a RE 1 il 17 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

contenute nel reclamo (DTF

142.

III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’appli­cazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la

Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi

per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2

con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di

carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le

argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la

motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa

consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_

290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui

principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015

consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,

poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma

verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1

Nella

sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo la

giurisprudenza la dichiarazione d’insolvenza può configurare un abuso di

diritto quando il debitore chiede l’autofallimen­to consapevole di non disporre

di alcun attivo patrimoniale da poter offrire ai propri creditori. Ora, ha

continuato, l’istante non ha spiegato in quale modo la liquidazione del suo

fallimento possa soddisfare in porzione anche minima i suoi creditori e ad ogni

mo­do risulta dalla documentazione e dalle dichiarazioni da lui addotte che la

procedura di fallimento dovrebbe essere immediatamente sospesa per mancanza di

attivi, motivo per cui il primo giudice ha respinto l’istanza.

1.3.2

Con

il reclamo RE 1 si limita a esporre in modo generico i presupposti necessari

alla pronuncia di un autofallimen­to, compreso quello dell’assenza di un abuso

di diritto manifesto, e a rinviare ad

alcuni documenti (contratto di lavoro ed estratto del­l’ufficio d’esecuzione),

in parte nuovi (ultimo conteggio di salario, elenco dei costi correnti mensili)

a dimostrazione del proprio stato d’insolvibilità, per chiedere senz’altra

spiegazione la dichiarazione del proprio fallimento.

1.3.3

Così

facendo il reclamante non rispetta le esigenze di motivazione derivanti dall’art.

321.

cpv.1 CPC. Egli non indica infatti per quale motivo la decisione impugnata

violerebbe la legge o poggerebbe su accertamenti

manifestamente errati. Non spiega in particolare perché la sua istanza non dovrebbe

essere ritenuta manifestamente abusiva come statuito dal Pretore aggiunto né

contesta di non disporre di attivi che possano servire a estinguere, seppur in

minima parte, le pretese dei suoi creditori. Si limita a ribadire il proprio

stato d’insolvibilità, peraltro non messo in dubbio dal primo giudice, senza

confrontarsi con il motivo invocato da quest’ultimo per respingere l’istanza,

ovvero il suo carattere manifestamente abusivo, pur citando tale circostanza

quale condizione negativa di applicazione dell’art. 191 LEF. Il reclamo si

rivela di conseguenza irricevibile.

2.

Per

abbondanza va inoltre osservato che secondo la giurisprudenza citata dal Pretore aggiunto (sentenza del Tribunale

federale 5A_915/2014 del 14 gennaio 2015, consid. 5.1) la procedura d’in­solvibilità

istituita dall’art. 191 LEF mira a ripartire in modo equo i beni del debitore

tra i suoi creditori – e non a risanare la sua situazione debitoria – sicché

presuppone ch’egli possa abbandonare ai suoi creditori alcuni attivi. La

presentazione di una domanda di autofallimento in una situazione in cui il

debitore sa che la massa fallimentare non disporrebbe di alcun attivo

costituisce di conseguenza un abuso di diritto manifesto secondo l’art. 2 cpv.

2.

CC, che il giudice deve accertare d’ufficio, respingendo l’istanza. Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora recentemente (sentenza del Tribunale

federale 5A_433/2019 consid. 4.1 con numerosi rinvii). Ebbene il reclamante non

contesta di non avere beni che potrebbero essere realizzati a favore dei suoi

creditori nella procedura di fallimento di cui chiede l’apertura. Non è di

rilievo al riguardo il suo salario, dal momento che non cadrebbe nella massa (art.

199.

cpv. 2 LEF a contrario; sentenza del Tribunale federale 5A_78/2016 del 14 marzo 2015 consid.

3.2). Anche se non fosse irricevibile, il reclamo dovrebbe quindi essere

respinto.

3.

Le

spese processuali relative al presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52

lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.35]) sono a carico del reclamante in conseguenza della

sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a __________

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).