14.2020.25
Autofallimento. Reiezione della domanda ritenuta manifestamente abusiva. Reclamo irricevibile (insufficientemente motivato)
8 maggio 2020Italiano7 min
questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.25
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.28 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza presentata il 10 gennaio 2020 da
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 12 febbraio 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Il 10 gennaio 2020 RE
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il
proprio fallimento ai sensi dell’art. 191 LEF (autofallimento).
B. All’udienza
di discussione del 30 gennaio 2020 l’istante ha confermato la propria
domanda.
C. Statuendo
con decisione del 12 febbraio 2020 il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza e
posto a carico di RE 1 le spese processuali di fr. 40.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2020 per ottenere la dichiarazione del proprio fallimento.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1, per il rinvio
dell’art. 194 LEF, e 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321
cpv. 2 CPC). Presentato il 25 febbraio 2020 (data del timbro postale) contro la
sentenza notificata a RE 1 il 17 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
contenute nel reclamo (DTF
142.
III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che secondo la
giurisprudenza la dichiarazione d’insolvenza può configurare un abuso di
diritto quando il debitore chiede l’autofallimento consapevole di non disporre
di alcun attivo patrimoniale da poter offrire ai propri creditori. Ora, ha
continuato, l’istante non ha spiegato in quale modo la liquidazione del suo
fallimento possa soddisfare in porzione anche minima i suoi creditori e ad ogni
modo risulta dalla documentazione e dalle dichiarazioni da lui addotte che la
procedura di fallimento dovrebbe essere immediatamente sospesa per mancanza di
attivi, motivo per cui il primo giudice ha respinto l’istanza.
1.3.2
Con
il reclamo RE 1 si limita a esporre in modo generico i presupposti necessari
alla pronuncia di un autofallimento, compreso quello dell’assenza di un abuso
di diritto manifesto, e a rinviare ad
alcuni documenti (contratto di lavoro ed estratto dell’ufficio d’esecuzione),
in parte nuovi (ultimo conteggio di salario, elenco dei costi correnti mensili)
a dimostrazione del proprio stato d’insolvibilità, per chiedere senz’altra
spiegazione la dichiarazione del proprio fallimento.
1.3.3
Così
facendo il reclamante non rispetta le esigenze di motivazione derivanti dall’art.
321.
cpv.1 CPC. Egli non indica infatti per quale motivo la decisione impugnata
violerebbe la legge o poggerebbe su accertamenti
manifestamente errati. Non spiega in particolare perché la sua istanza non dovrebbe
essere ritenuta manifestamente abusiva come statuito dal Pretore aggiunto né
contesta di non disporre di attivi che possano servire a estinguere, seppur in
minima parte, le pretese dei suoi creditori. Si limita a ribadire il proprio
stato d’insolvibilità, peraltro non messo in dubbio dal primo giudice, senza
confrontarsi con il motivo invocato da quest’ultimo per respingere l’istanza,
ovvero il suo carattere manifestamente abusivo, pur citando tale circostanza
quale condizione negativa di applicazione dell’art. 191 LEF. Il reclamo si
rivela di conseguenza irricevibile.
2.
Per
abbondanza va inoltre osservato che secondo la giurisprudenza citata dal Pretore aggiunto (sentenza del Tribunale
federale 5A_915/2014 del 14 gennaio 2015, consid. 5.1) la procedura d’insolvibilità
istituita dall’art. 191 LEF mira a ripartire in modo equo i beni del debitore
tra i suoi creditori – e non a risanare la sua situazione debitoria – sicché
presuppone ch’egli possa abbandonare ai suoi creditori alcuni attivi. La
presentazione di una domanda di autofallimento in una situazione in cui il
debitore sa che la massa fallimentare non disporrebbe di alcun attivo
costituisce di conseguenza un abuso di diritto manifesto secondo l’art. 2 cpv.
2.
CC, che il giudice deve accertare d’ufficio, respingendo l’istanza. Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora recentemente (sentenza del Tribunale
federale 5A_433/2019 consid. 4.1 con numerosi rinvii). Ebbene il reclamante non
contesta di non avere beni che potrebbero essere realizzati a favore dei suoi
creditori nella procedura di fallimento di cui chiede l’apertura. Non è di
rilievo al riguardo il suo salario, dal momento che non cadrebbe nella massa (art.
199.
cpv. 2 LEF a contrario; sentenza del Tribunale federale 5A_78/2016 del 14 marzo 2015 consid.
3.2). Anche se non fosse irricevibile, il reclamo dovrebbe quindi essere
respinto.
3.
Le
spese processuali relative al presente giudizio (calcolate secondo gli art. 52
lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.35]) sono a carico del reclamante in conseguenza della
sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a __________
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).