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Decisione

14.2020.26

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di mantenimento. Onere e grado della prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione. Compensazione. Interessi di mora

19 agosto 2020Italiano39 min

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020 per ottenere l’acco­­glimento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.26

Lugano

19 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2018.1314 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con

istanza 18 dicembre 2018 da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 2, )

contro

RE 1

(rappresentata dalla madre RA 1,

e patrocinata dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nella causa di protezione dell’unione coniugale promossa il 2 maggio

2002 da CO 1 (ora CO 1) contro il marito PI 1, con decisione del 26 marzo 2004

la prima Camera civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha parzialmente accolto

un appello del marito contro il decreto

cautelare emesso il 17 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di

Bellinzona e per quanto qui d’in­teresse l’ha riformato nel senso di obbligare

l’appellante a versare mensilmente contributi provvisionali di mantenimento dal 16 aprile 2003 in poi di fr. 4'015.–

per la moglie CO 1 e di fr. 1'670.– per la figlia comune PI 2 (nata

il 15 aprile 1997), assegni familiari compresi, con la precisazione che “nel caso in cui assumesse direttamente gli

oneri ipotecari gravanti l’abitazione

coniugale di __________ (particella n. __________ RFD), PI 1 potrà

compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili,

deducendo l’impor­­to dal totale dovuto a moglie e figlia”.

B. Con

sentenza del 16 marzo 2007 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato

sciolto per divorzio il matrimonio tra PI 1 e CO 1, modificando – tra le altre

cose – i contributi alimentari mensili precedentemente stabiliti dalla stessa

Pretura in un decreto cautelare del 5 aprile 2006. Per il periodo dal 1° maggio

2007 al 30 aprile 2009 li ha diminuiti a fr. 2'415.– per la moglie

(anziché fr. 3'305.–) e aumentati a fr. 1'785.– per la figlia PI 2

(anziché fr. 1'258.–), mentre dal 1° maggio 2009 fino al 30 aprile 2011 li

ha ulteriormente ridotti a fr. 2'335.– per la moglie ed estesi a fr. 2'000.–

per PI 2. PI 1 è deceduto il 20 aprile 2011 la e sua altra figlia RE 1, nata il

21 gennaio 2006 dalla relazione con RA 1, è stata riconosciuta erede universale

della successione.

C. Statuendo il 28 dicembre 2012 su due appelli interposti da CO 1 nella

causa di divorzio, con una prima decisione (inc. __________) la I CCA ha

parzialmente accolto l’appello diretto contro il decreto cautelare pretorile

del 5 aprile 2006, riformandolo in particolare in merito ai contributi

alimentari provvisionali mensili, stabiliti in fr. 3'688.– per la moglie e

in fr. 1'352.– per la figlia PI 2, assegni familiari compresi, con la

precisazione che “nella misura

in cui assume direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l’abitazione coniugale di __________

(particella n. __________ RFD), PI 1

può compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 890.–

mensili, deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”.

D. Con

una seconda decisione sempre del 28 dicembre 2012 (inc. __________), la I CCA

ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo,

l’appello (principale) interposto da CO 1 il 23 aprile 2007 contro la

sentenza di divorzio nella misura in cui concerneva i contributi provvisionali,

mentre per il resto l’ha parzialmente accolto, riformando la sentenza impugnata

nel senso che “[…] la successione fu PINT1 1 è tenuta a rifondere alla

convenuta la somma di fr. 1'200.–”.

E. Statuendo

con decisione del 27 ottobre 2017 sull’istanza con cui CO 1 e PI 2 avevano

chiesto il rigetto defini-tivo dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione

n. __________ volta all’incasso di fr. 106'693.90 oltre agli

accessori sulla scorta delle due decisioni della I CCA del 28 dicembre 2012, il

Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza per quanto

riguarda PI 2 e l’ha accolta parzialmente a favore di CO 1 per fr. 96'693.90

oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013. Adita da RE 1, questa Camera

ha riformato la decisione pretorile con sentenza del 21 giugno 2018 (inc.

14.2017.204) nel senso dell’accoglimento dell’istanza di CO 1 limitatamente a fr. 16'150.–

oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013, non senza precisare che la

madre non era abilitata a far valere gli alimenti dovuti alla figlia, diventata

maggiorenne nel 2015, senza l’esplicito consenso della stessa. Il 1° ottobre

2018 PI 2 ha ceduto a CO 1 i contributi di mantenimento maturati in suo favore

dal 1° gennaio 2006 fino al 30 aprile 2011.

F. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2018 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Bellinzona, CO 1 ha nuovamente escusso RE 1 per l’incasso di fr. 96'358.40

oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013, indicando quale titolo del credito la “decisione 26 marzo 2004 inc. 11.2003.40 e 28 dicembre 2012

inc.11.2007.62 e 11.2006.41 della Prima Camera civile del Tribunale d’appello”.

G. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 dicembre

2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Bellinzona. Nel termine impartito, RE 1 si è opposta all’istanza con

osservazioni scritte del 27 febbraio 2019. Il 19 novembre 2019 RE 1 ha

richiesto l’assunzione quale nuovo mezzo di pro­va di una sentenza del

Tribunale federale emanata nella causa da lei promossa contro CO 1 per

ottenerne lo sfratto dalla casa una volta coniugale. Con scritto del 5 dicembre

que­st’ultima vi si è opposta, mentre nel suo del 9 dicembre RE 1 ha ribadito

il proprio punto di vista.

H. Con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla

convenuta limitatamente a fr. 86'358.50 oltre agli interessi di mora del

5% dal 22 ottobre 2018 (in luogo di fr. 96'358.40 oltre agli interessi del

5% dal 1° febbraio 2013), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 620.– per 8⁄9 e

ripetibili ridotte di fr. 1'500.– a favore dell’istante.

Il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione del nuovo mezzo di prova

presentata da RE 1.

Fatti

I. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020 per ottenere l’acco­­glimento

dell’istanza di assunzione del nuovo mezzo di prova e, nel merito, in via

principale l’annullamento della decisione e la reiezione dell’istanza e in via

subordinata la retrocessione della causa al Pretore per un nuovo giudizio, protestate

spese e ripeti-bili. Il 3 marzo 2020 il presidente della Camera ha accolto la

domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue

osservazioni del 26 marzo 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Mediante replica spontanea del 30 aprile 2020 la reclamante ha confermato le

proprie conclusioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 febbraio 2020, il termine

di ricorso è scaduto domenica 1° marzo, per cui la scadenza è stata riportata a

lunedì 2 marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 27 febbraio 2020 (data

del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Con

il reclamo RE 1 rileva che lo stesso asserito e contestato credito è già stato

oggetto di una procedura esecutiva sfociata nella sentenza della scrivente

Camera del 21 giugno 2018 (n. 14.2017.204) e che in quest’ultima procedura l’importo

richiesto nell’istanza era di fr. 19'806.50 inferiore a quello richiesto

nel presente procedimento, in cui la pretesa sarebbe “inspiegabilmen­te lievitata”.

A sua mente, tale attitudine dell’escutente costituisce una crassa violazione

del principio della buona fede che dimostrerebbe l’abusività del suo

comportamento, ossia il fatto che costei richieda il rigetto dell’opposizione

accampando “cifre inventate e

completamente scollegate” dalle sentenze su cui fonda

la propria domanda.

Fondata

su allegazioni nuove – la reclamante non risulta aver tematizzato la differenza

di fr. 19'806.50 in prima sede –, la censura sfugge all’esame della

Camera. È peraltro irricevibile siccome del tutto generica, nella misura in cui essa non indica – perlomeno nella parte

del reclamo in cui è formulata – per quale motivo l’importo di fr. 285'409.50

calcolato dal Pretore (ai consid. 7-7.4) sarebbe “completamente scollegato” dalle sentenze prodotte dall’istante.

1.2.2

Pur

essendosi prefissata di “esaminare”

la decisione impugnata anche per quanto attiene alla

reiezione dell’eccezione di compensazione da lei sollevata con la propria

pretesa per spese e ripetibili di fr. 3'000.–

riconosciutale dalla Camera nella sentenza del 21 giu­gno 2018 (reclamo

ad n. 23), RE 1 non ne ha poi più parlato. Ne segue che la contestazione, se

così si può definire, è irricevibile per carente motivazione.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le tre sentenze della prima

Camera civile del Tribunale d’appello prodotte dall’istante costituiscono un

valido titolo di rigetto definitivo dell’op­posizione per i contributi

alimentari di complessivi fr. 285'409.50 maturati dal 1° gennaio 2006 al

30.

aprile 2011, e più precisamente per fr. 5'685.– dal 1° gennaio al 31

gennaio 2006 (sentenza del 26 marzo 2004), per fr. 68'040.– dal 1°

febbraio 2006 al 15 marzo 2007 (prima sentenza del 28 dicembre 2012) e per fr. 211'684.50

dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 (seconda

sentenza del 28 di­cembre 2012 unitamente alla sentenza di divorzio). Ne

ha poi dedotto i contributi alimentari di fr. 175'059.– già pagati nel

corso degli anni 2006 e 2011, come riconosciuto dall’istante stessa, e gli

oneri ipotecari di fr. 13'992.– dal 1° gennaio 2006 al 15 marzo 2007, di

cui fr. 1'532.– dal 1° al 31 gennaio 2006 stabiliti nella sentenza del 26

marzo 2004 e fr. 12'460.– dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007 in base

alla prima sentenza del 28 dicembre 2012, giungendo allo scoperto reclamato

dall’istante pari a fr. 96'358.50 (fr. 285'409.50 ./. fr. 175'059.–

./. fr. 13'992.–). Dedotti ulteriori fr. 10'000.– versati per errore

per PI 2 e opposti in compensazione dalla convenuta, il Pretore ha in

definitiva rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 86'358.50 oltre agli interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2018. Non ha invece ammesso la compensazione con ripetibili di fr. 3'000.–

riconosciute in una precedente procedura di rigetto “stante il tenore dell’art. 125 cpv. 2 CO” né con ulteriori fr. 159'328.– vantati a titolo di pigioni

arretrate per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 per l’occupazione da parte

dell’ex moglie e della figlia dell’abitazione già coniugale.

4.

Nel

suo folto reclamo RE 1 sostiene, in estrema sintesi, che nessuna delle sentenze

invocate dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

siccome le stesse non considera­no i contributi già precedentemente versati da PI

1.

(consid. 5) e che i calcoli effettuati dal Pretore sono errati per ognuno dei

tre singoli periodi considerati (v. sotto consid. 6-8), specie per quanto

riguarda la mancata deduzione degli oneri ipotecari per il (terzo) periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile

2011.

(consid. 8.4.1), e ripropone l’eccezione di compensazione con le

pigioni arretrate di fr. 159'328.– relative alla casa una volta coniugale

per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 (consid. 9).

5.

A sostegno dell’affermazione

secondo cui nessuna delle sentenze invocate dall’istante costituisce un valido

titolo di rigetto, RE 1 ribadisce che le stesse non indicano, non cifrano e non

considerano “i contributi già

versati” da PI 1. Essa richiama due sentenze del Tribunale

federale (DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 135 III 315 consid. 2), secondo cui

se il debitore sostiene di aver già versato dei contributi alimentari al

creditore dopo la separazione, è necessario che il giudice di merito statuisca

sugli importi che devono essere dedotti dal dovuto sulla base delle allegazioni

e delle prove prodotte in procedura. Costui non può accontentarsi di riservare

nel dispositivo l’imputazione di prestazioni già versate senza cifrarne l’importo

ove lo stesso non risulti dalla motivazione della sentenza, in difetto di che

la decisione non vale titolo di rigetto dell’opposizione, poiché manca un

chiaro obbligo di pagamento a carico del debitore.

5.1

La reclamante pare dare a

questa giurisprudenza una portata illimitata che non ha. Misconosce in

particolare due limiti che hanno una rilevanza decisiva nella fattispecie.

5.1.1

Anzitutto la giurisprudenza

in questione riguarda solo gli arretrati

(DTF 138 III 585 consid. 6.1.1), ossia gli alimenti anteriori all’ema­nazione

della sentenza di merito, e non gli alimenti successivi, la cui estinzione dev’essere dimostrata dall’escusso

e verificata dal giudice del rigetto (art. 81 LEF e infra consid. 6.2).

5.1.2

In secondo luogo la riserva

dell’eventuale pagamento di arretrati contenuta in una decisione che stabilisce

contributi di mantenimento ne compromette la qualità come titolo di rigetto

definitivo solo per l’importo riservato ove lo stesso sia quantificato come

nella decisione del 26 marzo 2004 – in fr. 1'532.– (sopra

ad B) – e nella prima decisione del 28 dicembre 2012 – in fr. 890.– (sopra

ad C).

Per la parte del contributo

alimentare non toccata dalla riserva la decisione costituisce invece un valido

titolo di rigetto, trattandosi di un importo facilmente e inequivocabilmente

determinabile (differenza tra il contributo e l’importo riservato). La prova di

eventuali pagamenti eccedenti quelli riservati incombe all’escus­­so. Per il

periodo successivo alla decisione di merito egli deve portarne la prova nella procedura di rigetto in virtù dell’art. 81

LEF (sotto, consid. 6.2). Per il periodo anteriore gli spetta invece eccepire e

dimostrare eventuali versamenti supplementari già nella procedura di merito,

pena l’impossibilità di farli valere poi nella procedura di rigetto dell’opposizione

(DTF 138 III 585 consid. 6.1.2).

5.2

Ciò posto, occorre

analizzare la censura separatamente per ognu­no dei tre periodi identificati

dal Pretore tenendo conto dei limiti appena esposti.

6.

Per

quanto attiene al periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2006 il Pretore

ha rigettato l’opposizione sulla base della sentenza del 26 marzo 2004 della

prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. F) secondo cui dal 16 aprile

2003.

in poi i contributi dovuti per la moglie sono di fr. 4'015.– mensili

e per la figlia di 1'670.– mensili. Dal totale di fr. 5'685.– egli ha

detratto l’onere ipotecario di fr. 1'532.– che l’istante ha riconosciuto

essere stato assunto da PI 1.

6.1

Contrariamente a quanto pretende la reclamante, la riserva contenuta

nella decisione del 2004 circa la facoltà di PI 1 di dedurre gli oneri

ipotecari da lui assunti dai contributi dovuti a moglie e figlia non inficia la

sua qualità di titolo di rigetto definitivo per la mensilità di gennaio 2006,

da un lato perché non si tratta di un arretrato (sopra, consid. 5.1.1), ossia

di un contributo anteriore al­l’emanazione della sentenza di merito (del 2004),

e dall’altro perché il Pretore ha comunque dedotto la somma (fr. 1'532.–)

oggetto della riserva (consid. 7.5 della sentenza impugnata), sicché l’in­certezza

al riguardo non sussiste (sopra, consid. 5.1.2). La censura è così doppiamente

infondata.

6.2

RE

1.

sostiene invero di non essere stata in grado di

ritrovare la documentazione atta a dimostrare quanto il defunto aves­se versato

nel corso degli anni, posto ch’egli aveva l’abitudine di pagare in contanti.

Non è credibile – ribadisce la reclamante – che PI 1 abbia regolarmente pagato

i contributi dal gennaio 2003 e omesso di versare solo la mensilità di gennaio

2006, affermazione che l’ex-moglie non avrebbe contestato in nessuna sede “nemmeno dinanzi al Pretore né in questa né

in altre procedure”, sicché a suo dire è da

considerarsi come un fatto non contestato e quindi appurato.

6.2.1

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto

definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato

estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è

prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti

essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono

più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135

III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.

5.2).

Nella procedura di rigetto

definitivo sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e

dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio

2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto

provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estin­­zione del

credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.

1.

LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata

soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione

in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF

(sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).

Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o

per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad

esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della

buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito

(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).

6.2.2

Da

quanto appena rilevato si deduce che la regola dell’art. 81 LEF serve proprio a

ripartire tra le parti il rischio che l’estinzione del credito posto in

esecuzione dopo l’emanazione della sentenza di merito non possa essere provata

nella procedura di rigetto. Pone tale rischio a carico dell’escusso. La

reclamante non può quindi dedurre nulla a proprio vantaggio dall’impossibilità

di provare il pagamento della mensilità di gennaio 2006. D’altronde la riserva

contenuta nella sentenza del 2004 è limitata all’importo degli oneri ipotecari

precisamente cifrato (in fr. 1'532.–) e non al resto del contributo dovuto

a moglie e figlia (sopra, consid. 5.1.2).

6.2.3

Che

per ipotesi il mancato pagamento del contributo di gennaio 2006 non sia “credibile” non è di

rilievo dal profilo dell’art. 81 LEF, che esige una prova documentale univoca.

Nella replica spontanea la reclamante non menziona i motivi per cui l’esigenza

di principio della prova piena dovrebbe essere ammorbidita nel caso in esame

(v. al riguardo in: Trezzini et al. [curatori],

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a

ed. 2017, n. 151 ad art. 152 CPC). Al contrario l’art. 81

LEF esige una prova documentale rigorosa (sopra consid. 6.2.1) poiché la

procedura di rigetto ha carattere formale (sopra consid. 2), sicché lascia all’escusso,

ove abbia eccepito senza successo l’estinzione del credito posto in esecuzione,

la facoltà di far accertare con un’azione di merito l’eventuale pretesa di

restituzione di quanto indebitamente percepito dall’escutente o la pretesa

posta in compensazione. Ad ogni modo non può il debitore, qualora abbia omesso

di farsi rilasciare una ricevuta per il pagamento del suo debito, invocare poi

un’emergenza probatoria.

6.2.4

Essendo

priva di rilevanza giuridica l’allegazione della convenuta secondo cui il

mancato pagamento del contributo di gennaio 2006 non è “credibile” (ad 7 pag. 8

delle osservazioni), lo è pure la sua mancata contestazione da parte dell’escutente.

6.3

Che

l’istante abbia avviato la procedura esecutiva avente per oggetto (anche) la

mensilità di gennaio 2006 solo anni dopo in seguito all’emanazione delle

sentenze del 28

dicembre 2012 non pregiudica in sé la sua pretesa. Infatti, l’inattività del

creditore per un determinato lasso di tempo non si oppone alla riscossione del

proprio credito purché non risulti prescritto. Chi tarda a far valere una

pretesa nei termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo

diritto (DTF 131 III 443 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2018.144/145 del 25 marzo 2019, consid. 4.2).

6.4

Secondo

la reclamante la prova che PI 1 ha pagato la mensilità di gennaio 2006

risulterebbe del resto dal fatto che l’i­­stante

stessa ha riconosciuto di aver ricevuto fr. 32'238.– comples­sivi

per l’anno 2006 come illustrato nella sua precedente istanza di rigetto dell’opposizione

dell’8 giugno 2017 (doc. 1, pag. 3, punto 5). Suddividendo tale importo sull’arco

di dodici mesi ne risultano versamenti mensili medi di fr. 2'686.50. A sua

mente dall’importo dovuto di fr. 5'685.– andrebbero quindi dedotti tale somma

unitamente agli oneri ipotecari di fr. 1'532.– riservati nel dispositivo

della decisione del 2004, sicché nella migliore delle ipotesi per la controparte l’importo dovuto per il periodo dal 1°

al 31 gennaio 2006 sarebbe di soli fr. 1'466.50 (fr. 5'685.– ./. fr. 2'686.50

./. fr. 1'532.–).

6.4.1

Sennonché

la reclamante misconosce che il Pretore ha già tenuto conto nella sua decisione

dei contributi alimentari di fr. 175'059.– complessivi che l’istante ha

riconosciuto essere stati pagati da PI 1 tra

il 2006 e il 2011, tra cui rientrano anche i fr. 32'238.– versati

per l’anno 2006 (istanza dell’8 giugno 2017, doc. 1 pag. 3 ad 5). RE 1 non può

seriamente pretendere che parte degli stessi pagamenti sia dedotta una seconda

volta.

6.4.2

Lo

stesso ragionamento vale anche per quanto attiene agli oneri ipotecari. Già si è detto che il Pretore ha

detratto quello di fr. 1'532.– relativo a gennaio del 2016 (sopra

consid. 6.1). La censura è dunque da respingere integralmente.

7.

Per

quanto attiene al periodo dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007 il

Pretore ha considerato i contributi di mantenimento fissati nella (prima)

decisione del 28 dicembre 2012 (doc. G), pari a fr. 3'688.– mensili in

favore della moglie e a fr. 1'352.– in favore della figlia. Dal totale di fr. 68'040.–

(pari alla somma di entrambi i contributi moltiplicata per tredici mesi e

mezzo) egli ha detratto gli oneri ipotecari e assicurativi che l’istante ha

riconosciuto essere stati assunti da PI 1,

di complessivi fr. 12'460.– (fr. 890.– x 14 mesi).

7.1

Nel reclamo RE 1 evidenzia che con la prima decisione del 28

dicembre 2012 la I CCA ha accolto parzialmente l’appello di CO 1 contro il

decreto cautelare 5 aprile 2006 della Pretura di Bellinzona, mediante il quale erano

stati stabiliti contributi alimentari di fr. 3'305.– mensili per lei e di fr. 1'258.–

per la figlia PI 2 dal 1° febbraio 2006, aumentandoli

a fr. 3'688.– per la moglie e a fr. 1'352.– per PI 2. A sua mente, l’opposizione

poteva essere rigettata unicamente per la differenza tra i contributi stabiliti

nella sentenza del 28 dicembre 2012 e quelli accertati nel decreto cautelare

del 5 aprile 2006, ossia per la moglie a concorrenza di fr. 383.– mensili

(fr. 3'688.– ./. fr. 3'305.–) e per la figlia di fr. 94.– mensili (fr. 1'352.– ./. fr. 1'258.–),

ovvero per complessivi fr. 5'201.– (recte: fr. 6'201.–)

tenuto conto del periodo di tredici mesi in questione (recte di 13 mesi e mezzo).

Secondo la reclamante, avesse voluto l’istante ottenere il rigetto per l’intero

importo stabilito nella prima sentenza del 28 dicembre 2012, essa avrebbe

dovuto produrre quale titolo di rigetto anche il decreto cautelare del 5 aprile

2006.

Così

argomentando la reclamante disconosce però che l’appello aveva (e ha tuttora)

effetto devolutivo, nel senso che il potere di cognizione passa completamente all’autorità giudiziaria superiore,

che riesamina liberamente la decisione in fatto e in diritto, in linea di

massima nei limiti delle censure formulate dall’appellante (sentenza della CEF

14.2009.104

del 22 febbraio 2010 consid. 6, con un riferimento a Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato,

2000, n. 1 e nota 790 ad art. 307 CPC-TI; dal 2011: art. 310 CPC;

sentenza del Tribunale federale 4A_215/2017 del 15 gennaio 2019, consid. 3.4

con rinvii). Ne consegue che la prima sentenza del 28 dicembre 2012 ha

sostituito, nella misura in cui l’ha riformato, il dispositivo del decreto

cautelare del 5 aprile 2006 emesso precedentemente dalla Pretura di Bellinzona.

La censura è quindi da respingere.

7.2

RE

1.

sostiene inoltre che persino la differenza tra i contributi di fr. 383.–

mensili per la moglie e di fr. 94.– mensili per la figlia poteva esserle

addossata solo se il giudice del rigetto avesse conosciuto e potuto verificare

l’importo esatto già versato da PI 1 quali contributi di mantenimento per lo

stesso periodo, tanto più che l’escutente stessa ha riconosciuto la facoltà di

lui di dedurre oneri ipotecari e assicurativi per fr. 890.– mensili.

Quanto

a eventuali pagamenti all’infuori dei fr. 175'059.– riconosciuti dall’istante

e dal Pretore per il periodo dal 2006 al

2011, si può solo ribadire che, relativamente al periodo successivo all’ema­nazione

del decreto impugnato del 5 aprile 2006, incombeva alla reclamante portarne la

prova nella procedura di rigetto in virtù del­l’art. 81 LEF e per il periodo

anteriore nella procedura di divorzio davanti al Pretore (sopra, consid.

5.1.2). Ormai passata in giudicato, la

prima sentenza del 28 dicembre 2012 non può

più essere rimessa in discussione per pagamenti esulanti dalla riserva,

limitata agli oneri ipotecari e assicurativi esplicitamente quantificati in fr. 890.–

mensili (sopra ad C), di cui il Pretore ha del resto integralmente tenuto conto

(e anche oltre, v. sotto consid. 7.3.2).

7.3

La

reclamante afferma poi che anche considerando i contributi alimentari dovuti di

fr. 68'040.– sulla base della prima sentenza del 28 dicembre 2012, sono da

detrarre quelli già pagati di fr. 32'238.– nel 2006 e di fr. 32'936.35

nel 2007, ossia fr. 29'251.– per il 2006 (recte: fr. 29'551.50 = 32'238

/ 12 x 11 mesi dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006) e fr. 6'861.– per

il 2007 (recte: fr. 6'861.75 = 32'936.35 / 12 x 2.5 mesi dal 1° gennaio 2007 al

15.

marzo 2007) pari a fr. 36'112.– complessivi (recte: fr. 36'413.25), a

cui si aggiungono fr. 890.– mensili

che PI 1 era autorizzato a de­durre per fr. 12'015.– (fr. 890.– x 13.5). Ne risulta quindi una

deduzione totale di fr. 48'127.– (recte: 48'428.25) e una

differenza di soli fr. 19'913.– (recte: fr. 19'611.75), che sarebbe a sua mente la cifra massima riconoscibile per questo

periodo.

7.3.1

Anche in questo caso (v. sopra consid. 6.4.1) la reclamante disconosce

che il Pretore ha già detratto dalla somma complessiva dovuta di fr. 285'409.50

i versamenti di fr. 175'059.– riconosciuti dal­l’istante (in cui rientrano

quelli del 2006 di fr. 32'238.– e del 2007 di fr. 32'936.35, v. doc.

1.

ad 5). Pure per il periodo in questione RE 1 non può pretendere seriamente

che parte degli stessi pagamenti sia dedotta una seconda volta.

7.3.2

Il

Pretore ha d’altronde detratto tutti gli oneri ipotecari e assicurativi di

fr. 12’460.– complessivi (fr. 890.– x 14) assunti da PI 1 durante il

periodo in questione (consid. 7.5 della sentenza impugnata), e addirittura di

più visto che, seguendo l’istanza (pag. 5

ad 10), li ha computati per quattordici mesi anziché tredici e mez­zo.

La decisione è sotto questo profilo finanche favorevole alla reclamante.

8.

Per

quanto attiene al periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 il Pretore

ha rilevato che con sentenza del 28 dicembre 2012 (doc. I) la prima Camera

civile del Tribunale d’appello ha confermato quanto disposto nella sentenza di

divorzio del 16 marzo 2007 (doc. H), in cui i contributi alimentari mensili

dovuti alla moglie e alla figlia PI 2 sono stati fissati come segue (per quanto

qui d’in­teresse): fino al 30 aprile 2007 fr. 3'305.– per la moglie e fr. 1'258.–

per la figlia, dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 fr. 2'415.– per la

moglie e fr. 1'785.– per la figlia, e dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre

2011.

fr. 2'335.– per la moglie e fr. 2'000.– per la figlia. Posto che

l’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’obbligato, il primo

giudice ha rigettato l’opposizione per il periodo dal 16 marzo 2007 al 30

aprile 2011 per complessivi fr. 211'684.50 (1.5 mese x [fr. 3'305.– +

1'258.–] + 24 mesi x [fr. 2'415.– + 1'785] + 24 mesi x [fr. 2'335.– +

fr. 2'000.–]).

8.1

Posto

che i contributi alimentari si evincono dal dispositivo della sentenza del 16

marzo 2007 (doc. H) ma non dalla sentenza della I CCA (doc. I), che ne conferma

semplicemente il contenuto, con il reclamo RE 1 ribadisce in parte quanto già

aveva sostenuto con le osservazioni all’istanza (pag. 12, 13 e 16), ossia che

la sentenza del 2007 non figura nel titolo di credito indicato sul precetto

esecutivo e perciò non può costituire un valido titolo di rigetto.

8.1.1

A

tal proposito, il Pretore aveva già evidenziato nella sua decisione che l’identità

che il giudice del rigetto verifica è quella tra il credito posto in esecuzione

e quello indicato nel titolo di rigetto, sicché importa poco che la sentenza

del 16 marzo 2007 non figuri tra i titoli di credito del precetto esecutivo,

posto che per di più alla convenuta era sicuramente riconoscibile quale fosse

la pretesa della controparte e a quali documenti la stessa potesse fare

riferimento per far valere la propria pretesa. Orbene, nel reclamo RE 1 non si

confronta minimamente con tale motivazione sicché la sua censura,

insufficientemente motivata, risulta irricevibile (v. sopra consid. 1.3).

8.1.2

Per

abbondanza, si rammenta che secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione

(e quindi il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) deve menzionare il

“titolo di credito” (non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la

“causa del credito”. Una

designazione succinta del credito è del resto sufficiente purché il debitore

possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai

rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018

del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non

poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti

(sentenza della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, sentenza della

CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019 consid. 6.3/a/aa). Che tale esigenza sia

soddisfatta nel caso in esame è pacifico.

D’altronde,

avesse avuto dubbi sul fondamento della pretesa posta in esecuzione l’escussa

avrebbe dovuto inoltrare un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di

vigilanza alla ricezione del precetto esecutivo, sicché prevalersene solo con

le osservazioni al­l’istanza di rigetto e in sede di reclamo è manifestamente

abusivo (sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019, consid. 6.4).

8.2

La

reclamante aggiunge a quanto già aveva sostenuto in prima sede che la sentenza

del 2007 non è stata menzionata nemmeno come titolo di rigetto nell’istanza, l’istante

avendo indicato come titolo di rigetto unicamente la seconda sentenza del 28

dicembre 2012, sicché il Pretore avrebbe potuto fondarsi unicamente su tale

documento, il quale non costituisce però a sua mente un titolo di rigetto. La censura è pretestuosa. L’istante ha precisamente indicato nell’istanza

di rigetto di fondare la pretesa di fr. 211'684.50 sulla “decisione cautelare di data 16 marzo 2007

della Pretura di Bellinzona (doc. H), in relazione con la decisione del 28

dicembre 2012 del Tribunale d’appello (doc. I)”,

trascrivendo nell’istanza (pag. 4 ad 9) perfino il dispositivo della sentenza

del 2007 oltre a produrla. Ne consegue che anche questa censura cade nel vuoto.

8.3

Vero

è che il giudice del rigetto verifica d’ufficio l’identità tra il credito

indicato nel precetto esecutivo e quello risultante dal titolo di rigetto

prodotto dall’escutente e respinge l’istanza qualora il credito sia dovuto in

virtù di un altro titolo da quello indicato nel precetto esecutivo (sentenza

della CEF 14.2019.14 consid. 6.4 recte consid. 6.3 b/bb che rinvia alla sentenza del Tribunale federale

5A_740/2018, consid. 6.1.2). Nel caso specifico non sussiste però alcun serio

dubbio su tale identità.

8.4

Pur

ammettendo, afferma poi la reclamante, che anche l’importo dovuto per il

periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 sia di fr. 211'684.50 come

stabilito dal Pretore in base alla sentenza del 16 marzo 2007, i calcoli di

quest’ultimo sarebbero errati poiché bisogna ancora dedurre da tale importo gli

oneri ipotecari di complessivi fr. 75'834.– (fr. 1'532.– x 49.5 mesi)

e i contributi alimentari già pagati per

il medesimo periodo, pari a fr. 135'276.– (recte: fr. 135'959.40),

sicché il saldo dovuto sarebbe di soli fr. 574.50.

8.4.1

La

reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non aver detratto gli oneri

ipotecari di fr. 1'532.– che PI 1 è stato autorizzato a dedurre secondo la

motivazione della sentenza del 16 mar­zo 2007 (doc. H, pag. 8 infine). Contesta a

tal proposito la motivazione del Pretore per cui dalla motivazione della

sentenza del 16 marzo 2007 si evince che incombeva a lei dimostrare i costi

dell’al­loggio assunti dal padre o da lei medesima. La reclamante sostiene

invece che l’onere della prova grava sulla ex moglie, ciò che si evincerebbe

dal considerando della seconda decisione del 28 dicembre 2012 (doc. I, pag.

14), in cui la I CCA rileva: “Quanto

allo stato dell’abitazione, che questa sia stata dichiarata inabitabile è pacifico […] come si è spiegato nell’odierna

sentenza di questa Camera sulla modifica dell’assetto provvisionale (inc.

11.2006.41), spettava nondimeno alla moglie far revocare al marito l’autorizzazione

a compensare gli oneri ipotecari con i contributi di mantenimento, la

dichiarazione di inagibilità dell’immobile non comportava la decadenza di tale

autorizzazione, gli oneri ipotecari restando pur sempre a carico del

proprietario, a prescindere dallo stato dell’abitazione”.

8.4.1.1

A

ben vedere, la riserva a favore degli oneri ipotecari e assicurativi figurante

nella decisione del 2004 (doc. F) e nella prima del 2012 (doc. G) non è

riportata nel dispositivo né della sentenza di divorzio (doc. H) né nella

seconda decisione del 2012 (doc. I). Certo, il Pretore ha confermato nella decisione di divorzio che “eventuali pagamenti

effettuati a tale titolo [costo dell’alloggio] direttamente dal proprietario

potranno essere compensati fino a concorrenza di fr. 1'532.–” (doc. H pag. 8 in fondo), ma a prescindere dal fatto che non ha riprodotto

la riserva nel dispositivo la stessa riguarda ad ogni mo­do contributi futuri

(dal 16 marzo 2007 in poi) e non arretrati, sicché il giudice del rigetto ne

avrebbe potuto tenere conto solo se RE 1 ne avesse dimostrato l’assunzione da

parte del padre (sopra, consid. 5.1.1), ciò che non ha fatto. Anche in questa

situazione non è dato di capire perché si dovrebbe derogare all’e­sigenza di

prova documentale incontestabile posta all’art. 81 LEF (v. sopra consid.

6.2.3), per tacere del fatto che non è data alcuna emergenza probatoria siccome

alla reclamante sarebbe bastato produrre estratti o un’attestazione della banca

e dell’assicurazione in merito all’origine dei pagamenti degli oneri ipotecari

e assicurativi.

8.4.1.2

D’altronde,

il considerando 11 della seconda sentenza del 2012 (doc. I) non permette di

giungere a una diversa conclusione, da un lato perché conferma la decisione impugnata

e dall’altro perché si riferisce a una censura relativa agli oneri ipotecari

dal giugno del 2003 al marzo del 2007 e non a quelli successivi ora in

discussione. Per quanto attiene poi al periodo antecedente il mar­zo del 2007, PI

1.

non risulta aver eccepito di aver assunto gli oneri in questione durante la

procedura di appello, di mo­do che non spettava alla I CCA esaminare la

questione d’ufficio. La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

8.4.1.3

Risulta

quindi senza rilievo il fatto che PI 1 abbia continuato a poter compensare gli

oneri ipotecari e assicurativi finché moglie e figlia sono rimaste nella casa

già coniugale. Il punto è che l’assunzione di tali costi da parte sua non è

stata provata con documenti incontrovertibili.

8.4.1.4

È

parimenti irrilevante che CO 1 e la figlia PI 2 abbiano sempre vissuto nella

casa e che l’ex moglie ci viva tuttora. Ciò ancora non significa –

contrariamente a quanto afferma la re-clamante – che a provvedere al pagamento

degli oneri ipotecari sia stata lei stessa o il padre. Non spettava poi all’escutente

sostenere di aver essa stessa pagato gli oneri ipotecari alla banca, bensì alla

reclamante dimostrarne l’assunzione da parte sua o del padre.

8.4.2

Pure

per il terzo periodo in esame la reclamante sostiene che occorre considerare la

precedente istanza di rigetto del 18 giugno 2017 (doc. 1), che costituirebbe a

suo avviso un riconoscimento di debito per i contributi alimentari già pagati

per fr. 135'276.– complessivi (recte:

fr. 135'959.40) dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011, ossia per fr. 687.–

per la metà del mese di marzo 2007 (recte:

fr. 1'372.35, [fr. 32'936.35 / 12] / 2), fr. 24'702.30 per i

mesi da aprile a dicembre 2007 ([32'936.35 / 12] x 9), fr. 32'016.– per il

2008, fr. 33'096.– per il 2009, fr. 30'757.75 per il 2010, fr. 14'015.–

per il 2011.

Così

ragionando la reclamante disconosce una volta di più (consid. 6.4.1 e 7.3.1)

che il Pretore ha già dedotto dagli alimenti di fr. 285'409.50 complessivi

dovuti i pagamenti di fr. 175'059.– ammessi dall’istante (sentenza

impugnata consid. 7.5). Non è il caso di detrarli una seconda volta.

9.

Con

il reclamo RE 1 postula di nuovo l’assunzione agli atti della sentenza del 14

novembre 2019 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (CCR) e

produce in questa sede la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale federale

da lei ricevuta il 20 febbraio 2020, ossia dopo l’emanazione della decisione

impugnata (del 19 febbraio 2020), che ne attesterebbe

il passaggio in giudicato. La seconda sentenza sarebbe a suo dire ammissibile

nonostante quanto previsto all’art. 326 cpv. 1 CPC, in quanto la decisione

impugnata ne darebbe motivo. A mente della reclamante le sentenze

confermerebbero da una parte la possibilità per lei di dedurre gli oneri

ipotecari di fr. 75'834.– dal 16 marzo 2007 fino al 30 aprile 2011

e dall’altra attesterebbero il suo diritto a compensare ulteriori fr. 159'328.–

a titolo di pigioni arretrate per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 (fr. 1'532.–

x 104 mesi), avendo CO 1 e la figlia PI 2 occupato l’ex abitazio­ne coniugale,

di proprietà prima del defunto padre, poi della reclamante.

9.1

Nella

sentenza impugnata il Pretore ha osservato che la sentenza della CCR è stata emessa

solo dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni all’istanza di

rigetto ed è stata conseguentemente prodotta da RE 1 solo con scritto del 19 no-vembre

2019, lasciando aperta la questione della sua ammissibilità dal momento che la

dottrina è divisa riguardo all’applicabilità dell’art. 229 CPC in procedura

sommaria. A sua mente, tale sentenza non sarebbe stata infatti ad ogni modo

atta a giustificare l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata da

RE 1, posto che oltre a non essere passata in giudicato non contiene una

condanna al pagamento, i soli considerandi della sentenza non essendo

vincolanti. Stante il tenore dell’art. 125 cpv. 2 CO, il primo giudice ha

inoltre argomentato che i crediti per alimenti non sono compensabili contro la

volontà del creditore.

9.2

Con

il reclamo RE 1 sostiene che l’art. 229 CPC sia applicabile e che l’art. 125

cpv. 2 CO non osti alla compensazione, ma non spende una parola su quanto

espresso dal Pretore in merito al fatto che la sentenza del 14 novembre 2019

non contiene alcuna condanna dell’istante al pagamento delle pigioni. In

assenza di contestazione di una delle motivazioni indipendenti sufficiente da

sé sola per definire l’esito della causa, ci si potrebbe interrogare sulla

ricevibilità della censura (v. sentenza della CEF 14.2016.94/96 del 3 novembre

2016.

consid. 7.3/c). Non è tuttavia necessario approfondire la questione,

giacché quella motivazione si rivela in sé determinante per respingere la

censura della reclamante.

9.3

In effetti, tra i motivi di estinzione del credito

contemplati dall’art. 81 LEF (v. sopra consid. 6.2.1) figura anche la

compensazione. Tuttavia, un tale modo di estinzione del debito va

ammesso solo se la pretesa posta in compensazione risulta pure da un titolo

esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se la controparte l’ha ammessa senza riserve

(DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 e 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF

14.2019.182

del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per titolo esecutivo ai sensi dell’art.

80.

LEF s’intende una decisione che contenga una chiara condanna alla fornitura di

una prestazione (“Leistungsurteil”),

ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra

altre sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, consid. 5 con rinvii).

9.3.1

Orbene

la sentenza 14 novembre 2019 della CCR, che ha riformato la decisione emessa il

6.

febbraio 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nel senso dell’accoglimento

dell’istanza di RE 1 volta tra l’altro all’espulsione di CO 1 dall’immobile di __________,

non contiene alcuna condanna a carico della convenuta a pagare le pigioni. Ne

consegue che né la sentenza del 14 novembre 2019 né a maggior ragione quella

del 13 febbraio 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile

il ricorso di CO 1 contro la decisione cantonale consentono alla reclamante di dimostrare

l’esistenza e l’importo del preteso credito per pigioni insolute posto in

compensazione in virtù dell’art. 81 LEF. Il reclamo si rivela pertanto

infondato anche su questo punto, ciò che esime la Camera dal pronunciarsi sull’as­sunzione

agli atti delle sentenze 14 novembre 2019 e 13 febbraio 2020.

9.3.2

La decisione di questa Camera citata dalla

reclamante (14.2016.83 del 22 novembre 2016 consid. 6.2) riguarda invece

l’ipotesi in cui l’eccezione di compensazione può – e anzi deve – essere

sollevata già nella procedura di accertamento degli alimenti. Non si applica

dunque alla compensazione (giusta l’art. 81 LEF) delle reciproche pretese sorte

da maggio 2011 a dicembre 2019 e non vie­ne in soccorso della

reclamante neppure per il periodo precedente (dal 16 marzo 2007 fino al 30

aprile 2011) siccome la compensazione avrebbe dovuto essere fatta valere nella

procedura di divorzio e non può più esserlo in sede di

rigetto (sopra consid. 6.2.1).

9.3.3

Stante

il carattere formale della procedura di rigetto dell’opposi­zione (sopra

consid. 2) non compete a questa Camera sanare la grave ingiustizia di cui si

professa vittima la reclamante. Incombe semmai al suo patrocinatore procedere

in modo diligente per garantire efficacemente le sue ragioni.

10.

Secondo

la recente sentenza del Tribunale federale citata dal Pretore (DTF 145 III 345

segg.), gli interessi di mora sui contributi alimentari sono regolati dall’art.

105.

cpv. 1 CO, secondo cui il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla

corrisponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli

interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via

esecutiva o mediante domanda giudiziale. Nella fattispecie gli interessi di

mora decorrono quindi dal 22 ottobre 2018, data in cui il precetto esecutivo n.

__________ è stato emesso (in mancanza d’indicazione sulla data in cui la

domanda d’esecuzione è stata inviata, v. DTF 145 III 350 consid. 4.4.5).

Siccome l’escutente non ha contestato la decisione impugnata, non è necessario

esaminare se per “domanda giudiziale” giusta l’art. 105 cpv. 1 CO non si

potrebbero intendere le domande di alimenti presentate da CO 1 nella procedura

di divorzio.

11.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

12.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 86'358.50,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1

fr. 5'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).