14.2020.26
Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi di mantenimento. Onere e grado della prova dell’estinzione del credito posto in esecuzione. Compensazione. Interessi di mora
19 agosto 2020Italiano39 min
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020 per ottenere l’accoglimento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.26
Lugano
19 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2018.1314 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza 18 dicembre 2018 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, )
contro
RE 1
(rappresentata dalla madre RA 1,
e patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 26 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nella causa di protezione dell’unione coniugale promossa il 2 maggio
2002 da CO 1 (ora CO 1) contro il marito PI 1, con decisione del 26 marzo 2004
la prima Camera civile del Tribunale d’appello (I CCA) ha parzialmente accolto
un appello del marito contro il decreto
cautelare emesso il 17 marzo 2003 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona e per quanto qui d’interesse l’ha riformato nel senso di obbligare
l’appellante a versare mensilmente contributi provvisionali di mantenimento dal 16 aprile 2003 in poi di fr. 4'015.–
per la moglie CO 1 e di fr. 1'670.– per la figlia comune PI 2 (nata
il 15 aprile 1997), assegni familiari compresi, con la precisazione che “nel caso in cui assumesse direttamente gli
oneri ipotecari gravanti l’abitazione
coniugale di __________ (particella n. __________ RFD), PI 1 potrà
compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 1'532.– mensili,
deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”.
B. Con
sentenza del 16 marzo 2007 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato
sciolto per divorzio il matrimonio tra PI 1 e CO 1, modificando – tra le altre
cose – i contributi alimentari mensili precedentemente stabiliti dalla stessa
Pretura in un decreto cautelare del 5 aprile 2006. Per il periodo dal 1° maggio
2007 al 30 aprile 2009 li ha diminuiti a fr. 2'415.– per la moglie
(anziché fr. 3'305.–) e aumentati a fr. 1'785.– per la figlia PI 2
(anziché fr. 1'258.–), mentre dal 1° maggio 2009 fino al 30 aprile 2011 li
ha ulteriormente ridotti a fr. 2'335.– per la moglie ed estesi a fr. 2'000.–
per PI 2. PI 1 è deceduto il 20 aprile 2011 la e sua altra figlia RE 1, nata il
21 gennaio 2006 dalla relazione con RA 1, è stata riconosciuta erede universale
della successione.
C. Statuendo il 28 dicembre 2012 su due appelli interposti da CO 1 nella
causa di divorzio, con una prima decisione (inc. __________) la I CCA ha
parzialmente accolto l’appello diretto contro il decreto cautelare pretorile
del 5 aprile 2006, riformandolo in particolare in merito ai contributi
alimentari provvisionali mensili, stabiliti in fr. 3'688.– per la moglie e
in fr. 1'352.– per la figlia PI 2, assegni familiari compresi, con la
precisazione che “nella misura
in cui assume direttamente gli oneri ipotecari e assicurativi gravanti l’abitazione coniugale di __________
(particella n. __________ RFD), PI 1
può compensarne il versamento fino a concorrenza di fr. 890.–
mensili, deducendo l’importo dal totale dovuto a moglie e figlia”.
D. Con
una seconda decisione sempre del 28 dicembre 2012 (inc. __________), la I CCA
ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo,
l’appello (principale) interposto da CO 1 il 23 aprile 2007 contro la
sentenza di divorzio nella misura in cui concerneva i contributi provvisionali,
mentre per il resto l’ha parzialmente accolto, riformando la sentenza impugnata
nel senso che “[…] la successione fu PINT1 1 è tenuta a rifondere alla
convenuta la somma di fr. 1'200.–”.
E. Statuendo
con decisione del 27 ottobre 2017 sull’istanza con cui CO 1 e PI 2 avevano
chiesto il rigetto defini-tivo dell’opposizione interposta da RE 1 all’esecuzione
n. __________ volta all’incasso di fr. 106'693.90 oltre agli
accessori sulla scorta delle due decisioni della I CCA del 28 dicembre 2012, il
Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha respinto l’istanza per quanto
riguarda PI 2 e l’ha accolta parzialmente a favore di CO 1 per fr. 96'693.90
oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013. Adita da RE 1, questa Camera
ha riformato la decisione pretorile con sentenza del 21 giugno 2018 (inc.
14.2017.204) nel senso dell’accoglimento dell’istanza di CO 1 limitatamente a fr. 16'150.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013, non senza precisare che la
madre non era abilitata a far valere gli alimenti dovuti alla figlia, diventata
maggiorenne nel 2015, senza l’esplicito consenso della stessa. Il 1° ottobre
2018 PI 2 ha ceduto a CO 1 i contributi di mantenimento maturati in suo favore
dal 1° gennaio 2006 fino al 30 aprile 2011.
F. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 ottobre 2018 dall’Ufficio d’esecuzione
di Bellinzona, CO 1 ha nuovamente escusso RE 1 per l’incasso di fr. 96'358.40
oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2013, indicando quale titolo del credito la “decisione 26 marzo 2004 inc. 11.2003.40 e 28 dicembre 2012
inc.11.2007.62 e 11.2006.41 della Prima Camera civile del Tribunale d’appello”.
G. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 dicembre
2018 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Bellinzona. Nel termine impartito, RE 1 si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 27 febbraio 2019. Il 19 novembre 2019 RE 1 ha
richiesto l’assunzione quale nuovo mezzo di prova di una sentenza del
Tribunale federale emanata nella causa da lei promossa contro CO 1 per
ottenerne lo sfratto dalla casa una volta coniugale. Con scritto del 5 dicembre
quest’ultima vi si è opposta, mentre nel suo del 9 dicembre RE 1 ha ribadito
il proprio punto di vista.
H. Con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
convenuta limitatamente a fr. 86'358.50 oltre agli interessi di mora del
5% dal 22 ottobre 2018 (in luogo di fr. 96'358.40 oltre agli interessi del
5% dal 1° febbraio 2013), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 620.– per 8⁄9 e
ripetibili ridotte di fr. 1'500.– a favore dell’istante.
Il Pretore ha respinto l’istanza di assunzione del nuovo mezzo di prova
presentata da RE 1.
Fatti
I. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 febbraio 2020 per ottenere l’accoglimento
dell’istanza di assunzione del nuovo mezzo di prova e, nel merito, in via
principale l’annullamento della decisione e la reiezione dell’istanza e in via
subordinata la retrocessione della causa al Pretore per un nuovo giudizio, protestate
spese e ripeti-bili. Il 3 marzo 2020 il presidente della Camera ha accolto la
domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue
osservazioni del 26 marzo 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Mediante replica spontanea del 30 aprile 2020 la reclamante ha confermato le
proprie conclusioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 20 febbraio 2020, il termine
di ricorso è scaduto domenica 1° marzo, per cui la scadenza è stata riportata a
lunedì 2 marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato il 27 febbraio 2020 (data
del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Con
il reclamo RE 1 rileva che lo stesso asserito e contestato credito è già stato
oggetto di una procedura esecutiva sfociata nella sentenza della scrivente
Camera del 21 giugno 2018 (n. 14.2017.204) e che in quest’ultima procedura l’importo
richiesto nell’istanza era di fr. 19'806.50 inferiore a quello richiesto
nel presente procedimento, in cui la pretesa sarebbe “inspiegabilmente lievitata”.
A sua mente, tale attitudine dell’escutente costituisce una crassa violazione
del principio della buona fede che dimostrerebbe l’abusività del suo
comportamento, ossia il fatto che costei richieda il rigetto dell’opposizione
accampando “cifre inventate e
completamente scollegate” dalle sentenze su cui fonda
la propria domanda.
Fondata
su allegazioni nuove – la reclamante non risulta aver tematizzato la differenza
di fr. 19'806.50 in prima sede –, la censura sfugge all’esame della
Camera. È peraltro irricevibile siccome del tutto generica, nella misura in cui essa non indica – perlomeno nella parte
del reclamo in cui è formulata – per quale motivo l’importo di fr. 285'409.50
calcolato dal Pretore (ai consid. 7-7.4) sarebbe “completamente scollegato” dalle sentenze prodotte dall’istante.
1.2.2
Pur
essendosi prefissata di “esaminare”
la decisione impugnata anche per quanto attiene alla
reiezione dell’eccezione di compensazione da lei sollevata con la propria
pretesa per spese e ripetibili di fr. 3'000.–
riconosciutale dalla Camera nella sentenza del 21 giugno 2018 (reclamo
ad n. 23), RE 1 non ne ha poi più parlato. Ne segue che la contestazione, se
così si può definire, è irricevibile per carente motivazione.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che le tre sentenze della prima
Camera civile del Tribunale d’appello prodotte dall’istante costituiscono un
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i contributi
alimentari di complessivi fr. 285'409.50 maturati dal 1° gennaio 2006 al
30.
aprile 2011, e più precisamente per fr. 5'685.– dal 1° gennaio al 31
gennaio 2006 (sentenza del 26 marzo 2004), per fr. 68'040.– dal 1°
febbraio 2006 al 15 marzo 2007 (prima sentenza del 28 dicembre 2012) e per fr. 211'684.50
dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 (seconda
sentenza del 28 dicembre 2012 unitamente alla sentenza di divorzio). Ne
ha poi dedotto i contributi alimentari di fr. 175'059.– già pagati nel
corso degli anni 2006 e 2011, come riconosciuto dall’istante stessa, e gli
oneri ipotecari di fr. 13'992.– dal 1° gennaio 2006 al 15 marzo 2007, di
cui fr. 1'532.– dal 1° al 31 gennaio 2006 stabiliti nella sentenza del 26
marzo 2004 e fr. 12'460.– dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007 in base
alla prima sentenza del 28 dicembre 2012, giungendo allo scoperto reclamato
dall’istante pari a fr. 96'358.50 (fr. 285'409.50 ./. fr. 175'059.–
./. fr. 13'992.–). Dedotti ulteriori fr. 10'000.– versati per errore
per PI 2 e opposti in compensazione dalla convenuta, il Pretore ha in
definitiva rigettato l’opposizione limitatamente a fr. 86'358.50 oltre agli interessi di mora del 5% dal 22 ottobre 2018. Non ha invece ammesso la compensazione con ripetibili di fr. 3'000.–
riconosciute in una precedente procedura di rigetto “stante il tenore dell’art. 125 cpv. 2 CO” né con ulteriori fr. 159'328.– vantati a titolo di pigioni
arretrate per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 per l’occupazione da parte
dell’ex moglie e della figlia dell’abitazione già coniugale.
4.
Nel
suo folto reclamo RE 1 sostiene, in estrema sintesi, che nessuna delle sentenze
invocate dall’istante costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
siccome le stesse non considerano i contributi già precedentemente versati da PI
1.
(consid. 5) e che i calcoli effettuati dal Pretore sono errati per ognuno dei
tre singoli periodi considerati (v. sotto consid. 6-8), specie per quanto
riguarda la mancata deduzione degli oneri ipotecari per il (terzo) periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile
2011.
(consid. 8.4.1), e ripropone l’eccezione di compensazione con le
pigioni arretrate di fr. 159'328.– relative alla casa una volta coniugale
per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 (consid. 9).
5.
A sostegno dell’affermazione
secondo cui nessuna delle sentenze invocate dall’istante costituisce un valido
titolo di rigetto, RE 1 ribadisce che le stesse non indicano, non cifrano e non
considerano “i contributi già
versati” da PI 1. Essa richiama due sentenze del Tribunale
federale (DTF 138 III 583 consid. 6.1.1 e 135 III 315 consid. 2), secondo cui
se il debitore sostiene di aver già versato dei contributi alimentari al
creditore dopo la separazione, è necessario che il giudice di merito statuisca
sugli importi che devono essere dedotti dal dovuto sulla base delle allegazioni
e delle prove prodotte in procedura. Costui non può accontentarsi di riservare
nel dispositivo l’imputazione di prestazioni già versate senza cifrarne l’importo
ove lo stesso non risulti dalla motivazione della sentenza, in difetto di che
la decisione non vale titolo di rigetto dell’opposizione, poiché manca un
chiaro obbligo di pagamento a carico del debitore.
5.1
La reclamante pare dare a
questa giurisprudenza una portata illimitata che non ha. Misconosce in
particolare due limiti che hanno una rilevanza decisiva nella fattispecie.
5.1.1
Anzitutto la giurisprudenza
in questione riguarda solo gli arretrati
(DTF 138 III 585 consid. 6.1.1), ossia gli alimenti anteriori all’emanazione
della sentenza di merito, e non gli alimenti successivi, la cui estinzione dev’essere dimostrata dall’escusso
e verificata dal giudice del rigetto (art. 81 LEF e infra consid. 6.2).
5.1.2
In secondo luogo la riserva
dell’eventuale pagamento di arretrati contenuta in una decisione che stabilisce
contributi di mantenimento ne compromette la qualità come titolo di rigetto
definitivo solo per l’importo riservato ove lo stesso sia quantificato come
nella decisione del 26 marzo 2004 – in fr. 1'532.– (sopra
ad B) – e nella prima decisione del 28 dicembre 2012 – in fr. 890.– (sopra
ad C).
Per la parte del contributo
alimentare non toccata dalla riserva la decisione costituisce invece un valido
titolo di rigetto, trattandosi di un importo facilmente e inequivocabilmente
determinabile (differenza tra il contributo e l’importo riservato). La prova di
eventuali pagamenti eccedenti quelli riservati incombe all’escusso. Per il
periodo successivo alla decisione di merito egli deve portarne la prova nella procedura di rigetto in virtù dell’art. 81
LEF (sotto, consid. 6.2). Per il periodo anteriore gli spetta invece eccepire e
dimostrare eventuali versamenti supplementari già nella procedura di merito,
pena l’impossibilità di farli valere poi nella procedura di rigetto dell’opposizione
(DTF 138 III 585 consid. 6.1.2).
5.2
Ciò posto, occorre
analizzare la censura separatamente per ognuno dei tre periodi identificati
dal Pretore tenendo conto dei limiti appena esposti.
6.
Per
quanto attiene al periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2006 il Pretore
ha rigettato l’opposizione sulla base della sentenza del 26 marzo 2004 della
prima Camera civile del Tribunale d’appello (doc. F) secondo cui dal 16 aprile
2003.
in poi i contributi dovuti per la moglie sono di fr. 4'015.– mensili
e per la figlia di 1'670.– mensili. Dal totale di fr. 5'685.– egli ha
detratto l’onere ipotecario di fr. 1'532.– che l’istante ha riconosciuto
essere stato assunto da PI 1.
6.1
Contrariamente a quanto pretende la reclamante, la riserva contenuta
nella decisione del 2004 circa la facoltà di PI 1 di dedurre gli oneri
ipotecari da lui assunti dai contributi dovuti a moglie e figlia non inficia la
sua qualità di titolo di rigetto definitivo per la mensilità di gennaio 2006,
da un lato perché non si tratta di un arretrato (sopra, consid. 5.1.1), ossia
di un contributo anteriore all’emanazione della sentenza di merito (del 2004),
e dall’altro perché il Pretore ha comunque dedotto la somma (fr. 1'532.–)
oggetto della riserva (consid. 7.5 della sentenza impugnata), sicché l’incertezza
al riguardo non sussiste (sopra, consid. 5.1.2). La censura è così doppiamente
infondata.
6.2
RE
1.
sostiene invero di non essere stata in grado di
ritrovare la documentazione atta a dimostrare quanto il defunto avesse versato
nel corso degli anni, posto ch’egli aveva l’abitudine di pagare in contanti.
Non è credibile – ribadisce la reclamante – che PI 1 abbia regolarmente pagato
i contributi dal gennaio 2003 e omesso di versare solo la mensilità di gennaio
2006, affermazione che l’ex-moglie non avrebbe contestato in nessuna sede “nemmeno dinanzi al Pretore né in questa né
in altre procedure”, sicché a suo dire è da
considerarsi come un fatto non contestato e quindi appurato.
6.2.1
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto
definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato
estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è
prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti
essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono
più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135
III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid.
5.2).
Nella procedura di rigetto
definitivo sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e
dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio
2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto
provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del
credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv.
1.
LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata
soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addure con documenti come nell’azione
in annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF
(sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2).
Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o
per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad
esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della
buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito
(DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
6.2.2
Da
quanto appena rilevato si deduce che la regola dell’art. 81 LEF serve proprio a
ripartire tra le parti il rischio che l’estinzione del credito posto in
esecuzione dopo l’emanazione della sentenza di merito non possa essere provata
nella procedura di rigetto. Pone tale rischio a carico dell’escusso. La
reclamante non può quindi dedurre nulla a proprio vantaggio dall’impossibilità
di provare il pagamento della mensilità di gennaio 2006. D’altronde la riserva
contenuta nella sentenza del 2004 è limitata all’importo degli oneri ipotecari
precisamente cifrato (in fr. 1'532.–) e non al resto del contributo dovuto
a moglie e figlia (sopra, consid. 5.1.2).
6.2.3
Che
per ipotesi il mancato pagamento del contributo di gennaio 2006 non sia “credibile” non è di
rilievo dal profilo dell’art. 81 LEF, che esige una prova documentale univoca.
Nella replica spontanea la reclamante non menziona i motivi per cui l’esigenza
di principio della prova piena dovrebbe essere ammorbidita nel caso in esame
(v. al riguardo in: Trezzini et al. [curatori],
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a
ed. 2017, n. 151 ad art. 152 CPC). Al contrario l’art. 81
LEF esige una prova documentale rigorosa (sopra consid. 6.2.1) poiché la
procedura di rigetto ha carattere formale (sopra consid. 2), sicché lascia all’escusso,
ove abbia eccepito senza successo l’estinzione del credito posto in esecuzione,
la facoltà di far accertare con un’azione di merito l’eventuale pretesa di
restituzione di quanto indebitamente percepito dall’escutente o la pretesa
posta in compensazione. Ad ogni modo non può il debitore, qualora abbia omesso
di farsi rilasciare una ricevuta per il pagamento del suo debito, invocare poi
un’emergenza probatoria.
6.2.4
Essendo
priva di rilevanza giuridica l’allegazione della convenuta secondo cui il
mancato pagamento del contributo di gennaio 2006 non è “credibile” (ad 7 pag. 8
delle osservazioni), lo è pure la sua mancata contestazione da parte dell’escutente.
6.3
Che
l’istante abbia avviato la procedura esecutiva avente per oggetto (anche) la
mensilità di gennaio 2006 solo anni dopo in seguito all’emanazione delle
sentenze del 28
dicembre 2012 non pregiudica in sé la sua pretesa. Infatti, l’inattività del
creditore per un determinato lasso di tempo non si oppone alla riscossione del
proprio credito purché non risulti prescritto. Chi tarda a far valere una
pretesa nei termini legali di prescrizione non abusa, di per sé, del suo
diritto (DTF 131 III 443 consid. 5.1 e i rinvii; sentenza della CEF 14.2018.144/145 del 25 marzo 2019, consid. 4.2).
6.4
Secondo
la reclamante la prova che PI 1 ha pagato la mensilità di gennaio 2006
risulterebbe del resto dal fatto che l’istante
stessa ha riconosciuto di aver ricevuto fr. 32'238.– complessivi
per l’anno 2006 come illustrato nella sua precedente istanza di rigetto dell’opposizione
dell’8 giugno 2017 (doc. 1, pag. 3, punto 5). Suddividendo tale importo sull’arco
di dodici mesi ne risultano versamenti mensili medi di fr. 2'686.50. A sua
mente dall’importo dovuto di fr. 5'685.– andrebbero quindi dedotti tale somma
unitamente agli oneri ipotecari di fr. 1'532.– riservati nel dispositivo
della decisione del 2004, sicché nella migliore delle ipotesi per la controparte l’importo dovuto per il periodo dal 1°
al 31 gennaio 2006 sarebbe di soli fr. 1'466.50 (fr. 5'685.– ./. fr. 2'686.50
./. fr. 1'532.–).
6.4.1
Sennonché
la reclamante misconosce che il Pretore ha già tenuto conto nella sua decisione
dei contributi alimentari di fr. 175'059.– complessivi che l’istante ha
riconosciuto essere stati pagati da PI 1 tra
il 2006 e il 2011, tra cui rientrano anche i fr. 32'238.– versati
per l’anno 2006 (istanza dell’8 giugno 2017, doc. 1 pag. 3 ad 5). RE 1 non può
seriamente pretendere che parte degli stessi pagamenti sia dedotta una seconda
volta.
6.4.2
Lo
stesso ragionamento vale anche per quanto attiene agli oneri ipotecari. Già si è detto che il Pretore ha
detratto quello di fr. 1'532.– relativo a gennaio del 2016 (sopra
consid. 6.1). La censura è dunque da respingere integralmente.
7.
Per
quanto attiene al periodo dal 1° febbraio 2006 al 15 marzo 2007 il
Pretore ha considerato i contributi di mantenimento fissati nella (prima)
decisione del 28 dicembre 2012 (doc. G), pari a fr. 3'688.– mensili in
favore della moglie e a fr. 1'352.– in favore della figlia. Dal totale di fr. 68'040.–
(pari alla somma di entrambi i contributi moltiplicata per tredici mesi e
mezzo) egli ha detratto gli oneri ipotecari e assicurativi che l’istante ha
riconosciuto essere stati assunti da PI 1,
di complessivi fr. 12'460.– (fr. 890.– x 14 mesi).
7.1
Nel reclamo RE 1 evidenzia che con la prima decisione del 28
dicembre 2012 la I CCA ha accolto parzialmente l’appello di CO 1 contro il
decreto cautelare 5 aprile 2006 della Pretura di Bellinzona, mediante il quale erano
stati stabiliti contributi alimentari di fr. 3'305.– mensili per lei e di fr. 1'258.–
per la figlia PI 2 dal 1° febbraio 2006, aumentandoli
a fr. 3'688.– per la moglie e a fr. 1'352.– per PI 2. A sua mente, l’opposizione
poteva essere rigettata unicamente per la differenza tra i contributi stabiliti
nella sentenza del 28 dicembre 2012 e quelli accertati nel decreto cautelare
del 5 aprile 2006, ossia per la moglie a concorrenza di fr. 383.– mensili
(fr. 3'688.– ./. fr. 3'305.–) e per la figlia di fr. 94.– mensili (fr. 1'352.– ./. fr. 1'258.–),
ovvero per complessivi fr. 5'201.– (recte: fr. 6'201.–)
tenuto conto del periodo di tredici mesi in questione (recte di 13 mesi e mezzo).
Secondo la reclamante, avesse voluto l’istante ottenere il rigetto per l’intero
importo stabilito nella prima sentenza del 28 dicembre 2012, essa avrebbe
dovuto produrre quale titolo di rigetto anche il decreto cautelare del 5 aprile
2006.
Così
argomentando la reclamante disconosce però che l’appello aveva (e ha tuttora)
effetto devolutivo, nel senso che il potere di cognizione passa completamente all’autorità giudiziaria superiore,
che riesamina liberamente la decisione in fatto e in diritto, in linea di
massima nei limiti delle censure formulate dall’appellante (sentenza della CEF
14.2009.104
del 22 febbraio 2010 consid. 6, con un riferimento a Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato,
2000, n. 1 e nota 790 ad art. 307 CPC-TI; dal 2011: art. 310 CPC;
sentenza del Tribunale federale 4A_215/2017 del 15 gennaio 2019, consid. 3.4
con rinvii). Ne consegue che la prima sentenza del 28 dicembre 2012 ha
sostituito, nella misura in cui l’ha riformato, il dispositivo del decreto
cautelare del 5 aprile 2006 emesso precedentemente dalla Pretura di Bellinzona.
La censura è quindi da respingere.
7.2
RE
1.
sostiene inoltre che persino la differenza tra i contributi di fr. 383.–
mensili per la moglie e di fr. 94.– mensili per la figlia poteva esserle
addossata solo se il giudice del rigetto avesse conosciuto e potuto verificare
l’importo esatto già versato da PI 1 quali contributi di mantenimento per lo
stesso periodo, tanto più che l’escutente stessa ha riconosciuto la facoltà di
lui di dedurre oneri ipotecari e assicurativi per fr. 890.– mensili.
Quanto
a eventuali pagamenti all’infuori dei fr. 175'059.– riconosciuti dall’istante
e dal Pretore per il periodo dal 2006 al
2011, si può solo ribadire che, relativamente al periodo successivo all’emanazione
del decreto impugnato del 5 aprile 2006, incombeva alla reclamante portarne la
prova nella procedura di rigetto in virtù dell’art. 81 LEF e per il periodo
anteriore nella procedura di divorzio davanti al Pretore (sopra, consid.
5.1.2). Ormai passata in giudicato, la
prima sentenza del 28 dicembre 2012 non può
più essere rimessa in discussione per pagamenti esulanti dalla riserva,
limitata agli oneri ipotecari e assicurativi esplicitamente quantificati in fr. 890.–
mensili (sopra ad C), di cui il Pretore ha del resto integralmente tenuto conto
(e anche oltre, v. sotto consid. 7.3.2).
7.3
La
reclamante afferma poi che anche considerando i contributi alimentari dovuti di
fr. 68'040.– sulla base della prima sentenza del 28 dicembre 2012, sono da
detrarre quelli già pagati di fr. 32'238.– nel 2006 e di fr. 32'936.35
nel 2007, ossia fr. 29'251.– per il 2006 (recte: fr. 29'551.50 = 32'238
/ 12 x 11 mesi dal 1° febbraio 2006 al 31 dicembre 2006) e fr. 6'861.– per
il 2007 (recte: fr. 6'861.75 = 32'936.35 / 12 x 2.5 mesi dal 1° gennaio 2007 al
15.
marzo 2007) pari a fr. 36'112.– complessivi (recte: fr. 36'413.25), a
cui si aggiungono fr. 890.– mensili
che PI 1 era autorizzato a dedurre per fr. 12'015.– (fr. 890.– x 13.5). Ne risulta quindi una
deduzione totale di fr. 48'127.– (recte: 48'428.25) e una
differenza di soli fr. 19'913.– (recte: fr. 19'611.75), che sarebbe a sua mente la cifra massima riconoscibile per questo
periodo.
7.3.1
Anche in questo caso (v. sopra consid. 6.4.1) la reclamante disconosce
che il Pretore ha già detratto dalla somma complessiva dovuta di fr. 285'409.50
i versamenti di fr. 175'059.– riconosciuti dall’istante (in cui rientrano
quelli del 2006 di fr. 32'238.– e del 2007 di fr. 32'936.35, v. doc.
1.
ad 5). Pure per il periodo in questione RE 1 non può pretendere seriamente
che parte degli stessi pagamenti sia dedotta una seconda volta.
7.3.2
Il
Pretore ha d’altronde detratto tutti gli oneri ipotecari e assicurativi di
fr. 12’460.– complessivi (fr. 890.– x 14) assunti da PI 1 durante il
periodo in questione (consid. 7.5 della sentenza impugnata), e addirittura di
più visto che, seguendo l’istanza (pag. 5
ad 10), li ha computati per quattordici mesi anziché tredici e mezzo.
La decisione è sotto questo profilo finanche favorevole alla reclamante.
8.
Per
quanto attiene al periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 il Pretore
ha rilevato che con sentenza del 28 dicembre 2012 (doc. I) la prima Camera
civile del Tribunale d’appello ha confermato quanto disposto nella sentenza di
divorzio del 16 marzo 2007 (doc. H), in cui i contributi alimentari mensili
dovuti alla moglie e alla figlia PI 2 sono stati fissati come segue (per quanto
qui d’interesse): fino al 30 aprile 2007 fr. 3'305.– per la moglie e fr. 1'258.–
per la figlia, dal 1° maggio 2007 al 30 aprile 2009 fr. 2'415.– per la
moglie e fr. 1'785.– per la figlia, e dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre
2011.
fr. 2'335.– per la moglie e fr. 2'000.– per la figlia. Posto che
l’obbligo di mantenimento si estingue alla morte dell’obbligato, il primo
giudice ha rigettato l’opposizione per il periodo dal 16 marzo 2007 al 30
aprile 2011 per complessivi fr. 211'684.50 (1.5 mese x [fr. 3'305.– +
1'258.–] + 24 mesi x [fr. 2'415.– + 1'785] + 24 mesi x [fr. 2'335.– +
fr. 2'000.–]).
8.1
Posto
che i contributi alimentari si evincono dal dispositivo della sentenza del 16
marzo 2007 (doc. H) ma non dalla sentenza della I CCA (doc. I), che ne conferma
semplicemente il contenuto, con il reclamo RE 1 ribadisce in parte quanto già
aveva sostenuto con le osservazioni all’istanza (pag. 12, 13 e 16), ossia che
la sentenza del 2007 non figura nel titolo di credito indicato sul precetto
esecutivo e perciò non può costituire un valido titolo di rigetto.
8.1.1
A
tal proposito, il Pretore aveva già evidenziato nella sua decisione che l’identità
che il giudice del rigetto verifica è quella tra il credito posto in esecuzione
e quello indicato nel titolo di rigetto, sicché importa poco che la sentenza
del 16 marzo 2007 non figuri tra i titoli di credito del precetto esecutivo,
posto che per di più alla convenuta era sicuramente riconoscibile quale fosse
la pretesa della controparte e a quali documenti la stessa potesse fare
riferimento per far valere la propria pretesa. Orbene, nel reclamo RE 1 non si
confronta minimamente con tale motivazione sicché la sua censura,
insufficientemente motivata, risulta irricevibile (v. sopra consid. 1.3).
8.1.2
Per
abbondanza, si rammenta che secondo l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione
(e quindi il precetto esecutivo: art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF) deve menzionare il
“titolo di credito” (non il titolo di rigetto) o, in difetto di titolo, la
“causa del credito”. Una
designazione succinta del credito è del resto sufficiente purché il debitore
possa, in buona fede, capire dal contesto generale – e segnatamente dai
rapporti tra le parti ch’egli conosce (sentenza del Tribunale federale 5A_740/2018
del 1° aprile 2019 consid. 6.1.1) – la ragione per cui viene escusso e purché l’identità del credito sia sufficientemente chiara da non
poter essere confusa con quella di un altro credito tra le stesse parti
(sentenza della CEF 14.2019.198 del 9 marzo 2020, consid. 5.3, sentenza della
CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019 consid. 6.3/a/aa). Che tale esigenza sia
soddisfatta nel caso in esame è pacifico.
D’altronde,
avesse avuto dubbi sul fondamento della pretesa posta in esecuzione l’escussa
avrebbe dovuto inoltrare un ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF all’autorità di
vigilanza alla ricezione del precetto esecutivo, sicché prevalersene solo con
le osservazioni all’istanza di rigetto e in sede di reclamo è manifestamente
abusivo (sentenza della CEF 14.2019.14 del 18 giugno 2019, consid. 6.4).
8.2
La
reclamante aggiunge a quanto già aveva sostenuto in prima sede che la sentenza
del 2007 non è stata menzionata nemmeno come titolo di rigetto nell’istanza, l’istante
avendo indicato come titolo di rigetto unicamente la seconda sentenza del 28
dicembre 2012, sicché il Pretore avrebbe potuto fondarsi unicamente su tale
documento, il quale non costituisce però a sua mente un titolo di rigetto. La censura è pretestuosa. L’istante ha precisamente indicato nell’istanza
di rigetto di fondare la pretesa di fr. 211'684.50 sulla “decisione cautelare di data 16 marzo 2007
della Pretura di Bellinzona (doc. H), in relazione con la decisione del 28
dicembre 2012 del Tribunale d’appello (doc. I)”,
trascrivendo nell’istanza (pag. 4 ad 9) perfino il dispositivo della sentenza
del 2007 oltre a produrla. Ne consegue che anche questa censura cade nel vuoto.
8.3
Vero
è che il giudice del rigetto verifica d’ufficio l’identità tra il credito
indicato nel precetto esecutivo e quello risultante dal titolo di rigetto
prodotto dall’escutente e respinge l’istanza qualora il credito sia dovuto in
virtù di un altro titolo da quello indicato nel precetto esecutivo (sentenza
della CEF 14.2019.14 consid. 6.4 recte consid. 6.3 b/bb che rinvia alla sentenza del Tribunale federale
5A_740/2018, consid. 6.1.2). Nel caso specifico non sussiste però alcun serio
dubbio su tale identità.
8.4
Pur
ammettendo, afferma poi la reclamante, che anche l’importo dovuto per il
periodo dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011 sia di fr. 211'684.50 come
stabilito dal Pretore in base alla sentenza del 16 marzo 2007, i calcoli di
quest’ultimo sarebbero errati poiché bisogna ancora dedurre da tale importo gli
oneri ipotecari di complessivi fr. 75'834.– (fr. 1'532.– x 49.5 mesi)
e i contributi alimentari già pagati per
il medesimo periodo, pari a fr. 135'276.– (recte: fr. 135'959.40),
sicché il saldo dovuto sarebbe di soli fr. 574.50.
8.4.1
La
reclamante rimprovera anzitutto al Pretore di non aver detratto gli oneri
ipotecari di fr. 1'532.– che PI 1 è stato autorizzato a dedurre secondo la
motivazione della sentenza del 16 marzo 2007 (doc. H, pag. 8 infine). Contesta a
tal proposito la motivazione del Pretore per cui dalla motivazione della
sentenza del 16 marzo 2007 si evince che incombeva a lei dimostrare i costi
dell’alloggio assunti dal padre o da lei medesima. La reclamante sostiene
invece che l’onere della prova grava sulla ex moglie, ciò che si evincerebbe
dal considerando della seconda decisione del 28 dicembre 2012 (doc. I, pag.
14), in cui la I CCA rileva: “Quanto
allo stato dell’abitazione, che questa sia stata dichiarata inabitabile è pacifico […] come si è spiegato nell’odierna
sentenza di questa Camera sulla modifica dell’assetto provvisionale (inc.
11.2006.41), spettava nondimeno alla moglie far revocare al marito l’autorizzazione
a compensare gli oneri ipotecari con i contributi di mantenimento, la
dichiarazione di inagibilità dell’immobile non comportava la decadenza di tale
autorizzazione, gli oneri ipotecari restando pur sempre a carico del
proprietario, a prescindere dallo stato dell’abitazione”.
8.4.1.1
A
ben vedere, la riserva a favore degli oneri ipotecari e assicurativi figurante
nella decisione del 2004 (doc. F) e nella prima del 2012 (doc. G) non è
riportata nel dispositivo né della sentenza di divorzio (doc. H) né nella
seconda decisione del 2012 (doc. I). Certo, il Pretore ha confermato nella decisione di divorzio che “eventuali pagamenti
effettuati a tale titolo [costo dell’alloggio] direttamente dal proprietario
potranno essere compensati fino a concorrenza di fr. 1'532.–” (doc. H pag. 8 in fondo), ma a prescindere dal fatto che non ha riprodotto
la riserva nel dispositivo la stessa riguarda ad ogni modo contributi futuri
(dal 16 marzo 2007 in poi) e non arretrati, sicché il giudice del rigetto ne
avrebbe potuto tenere conto solo se RE 1 ne avesse dimostrato l’assunzione da
parte del padre (sopra, consid. 5.1.1), ciò che non ha fatto. Anche in questa
situazione non è dato di capire perché si dovrebbe derogare all’esigenza di
prova documentale incontestabile posta all’art. 81 LEF (v. sopra consid.
6.2.3), per tacere del fatto che non è data alcuna emergenza probatoria siccome
alla reclamante sarebbe bastato produrre estratti o un’attestazione della banca
e dell’assicurazione in merito all’origine dei pagamenti degli oneri ipotecari
e assicurativi.
8.4.1.2
D’altronde,
il considerando 11 della seconda sentenza del 2012 (doc. I) non permette di
giungere a una diversa conclusione, da un lato perché conferma la decisione impugnata
e dall’altro perché si riferisce a una censura relativa agli oneri ipotecari
dal giugno del 2003 al marzo del 2007 e non a quelli successivi ora in
discussione. Per quanto attiene poi al periodo antecedente il marzo del 2007, PI
1.
non risulta aver eccepito di aver assunto gli oneri in questione durante la
procedura di appello, di modo che non spettava alla I CCA esaminare la
questione d’ufficio. La sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.
8.4.1.3
Risulta
quindi senza rilievo il fatto che PI 1 abbia continuato a poter compensare gli
oneri ipotecari e assicurativi finché moglie e figlia sono rimaste nella casa
già coniugale. Il punto è che l’assunzione di tali costi da parte sua non è
stata provata con documenti incontrovertibili.
8.4.1.4
È
parimenti irrilevante che CO 1 e la figlia PI 2 abbiano sempre vissuto nella
casa e che l’ex moglie ci viva tuttora. Ciò ancora non significa –
contrariamente a quanto afferma la re-clamante – che a provvedere al pagamento
degli oneri ipotecari sia stata lei stessa o il padre. Non spettava poi all’escutente
sostenere di aver essa stessa pagato gli oneri ipotecari alla banca, bensì alla
reclamante dimostrarne l’assunzione da parte sua o del padre.
8.4.2
Pure
per il terzo periodo in esame la reclamante sostiene che occorre considerare la
precedente istanza di rigetto del 18 giugno 2017 (doc. 1), che costituirebbe a
suo avviso un riconoscimento di debito per i contributi alimentari già pagati
per fr. 135'276.– complessivi (recte:
fr. 135'959.40) dal 16 marzo 2007 al 30 aprile 2011, ossia per fr. 687.–
per la metà del mese di marzo 2007 (recte:
fr. 1'372.35, [fr. 32'936.35 / 12] / 2), fr. 24'702.30 per i
mesi da aprile a dicembre 2007 ([32'936.35 / 12] x 9), fr. 32'016.– per il
2008, fr. 33'096.– per il 2009, fr. 30'757.75 per il 2010, fr. 14'015.–
per il 2011.
Così
ragionando la reclamante disconosce una volta di più (consid. 6.4.1 e 7.3.1)
che il Pretore ha già dedotto dagli alimenti di fr. 285'409.50 complessivi
dovuti i pagamenti di fr. 175'059.– ammessi dall’istante (sentenza
impugnata consid. 7.5). Non è il caso di detrarli una seconda volta.
9.
Con
il reclamo RE 1 postula di nuovo l’assunzione agli atti della sentenza del 14
novembre 2019 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello (CCR) e
produce in questa sede la sentenza del 13 febbraio 2020 del Tribunale federale
da lei ricevuta il 20 febbraio 2020, ossia dopo l’emanazione della decisione
impugnata (del 19 febbraio 2020), che ne attesterebbe
il passaggio in giudicato. La seconda sentenza sarebbe a suo dire ammissibile
nonostante quanto previsto all’art. 326 cpv. 1 CPC, in quanto la decisione
impugnata ne darebbe motivo. A mente della reclamante le sentenze
confermerebbero da una parte la possibilità per lei di dedurre gli oneri
ipotecari di fr. 75'834.– dal 16 marzo 2007 fino al 30 aprile 2011
e dall’altra attesterebbero il suo diritto a compensare ulteriori fr. 159'328.–
a titolo di pigioni arretrate per i mesi da maggio 2011 a dicembre 2019 (fr. 1'532.–
x 104 mesi), avendo CO 1 e la figlia PI 2 occupato l’ex abitazione coniugale,
di proprietà prima del defunto padre, poi della reclamante.
9.1
Nella
sentenza impugnata il Pretore ha osservato che la sentenza della CCR è stata emessa
solo dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni all’istanza di
rigetto ed è stata conseguentemente prodotta da RE 1 solo con scritto del 19 no-vembre
2019, lasciando aperta la questione della sua ammissibilità dal momento che la
dottrina è divisa riguardo all’applicabilità dell’art. 229 CPC in procedura
sommaria. A sua mente, tale sentenza non sarebbe stata infatti ad ogni modo
atta a giustificare l’accoglimento dell’eccezione di compensazione sollevata da
RE 1, posto che oltre a non essere passata in giudicato non contiene una
condanna al pagamento, i soli considerandi della sentenza non essendo
vincolanti. Stante il tenore dell’art. 125 cpv. 2 CO, il primo giudice ha
inoltre argomentato che i crediti per alimenti non sono compensabili contro la
volontà del creditore.
9.2
Con
il reclamo RE 1 sostiene che l’art. 229 CPC sia applicabile e che l’art. 125
cpv. 2 CO non osti alla compensazione, ma non spende una parola su quanto
espresso dal Pretore in merito al fatto che la sentenza del 14 novembre 2019
non contiene alcuna condanna dell’istante al pagamento delle pigioni. In
assenza di contestazione di una delle motivazioni indipendenti sufficiente da
sé sola per definire l’esito della causa, ci si potrebbe interrogare sulla
ricevibilità della censura (v. sentenza della CEF 14.2016.94/96 del 3 novembre
2016.
consid. 7.3/c). Non è tuttavia necessario approfondire la questione,
giacché quella motivazione si rivela in sé determinante per respingere la
censura della reclamante.
9.3
In effetti, tra i motivi di estinzione del credito
contemplati dall’art. 81 LEF (v. sopra consid. 6.2.1) figura anche la
compensazione. Tuttavia, un tale modo di estinzione del debito va
ammesso solo se la pretesa posta in compensazione risulta pure da un titolo
esecutivo (giusta l’art. 80 LEF) o se la controparte l’ha ammessa senza riserve
(DTF 136 III 625 consid. 4.2.1 e 115 III 100 consid. 4; sentenza della CEF
14.2019.182
del 26 febbraio 2020 consid. 7). Per titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80.
LEF s’intende una decisione che contenga una chiara condanna alla fornitura di
una prestazione (“Leistungsurteil”),
ossia al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia (tra
altre sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, consid. 5 con rinvii).
9.3.1
Orbene
la sentenza 14 novembre 2019 della CCR, che ha riformato la decisione emessa il
6.
febbraio 2019 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona nel senso dell’accoglimento
dell’istanza di RE 1 volta tra l’altro all’espulsione di CO 1 dall’immobile di __________,
non contiene alcuna condanna a carico della convenuta a pagare le pigioni. Ne
consegue che né la sentenza del 14 novembre 2019 né a maggior ragione quella
del 13 febbraio 2020 con cui il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile
il ricorso di CO 1 contro la decisione cantonale consentono alla reclamante di dimostrare
l’esistenza e l’importo del preteso credito per pigioni insolute posto in
compensazione in virtù dell’art. 81 LEF. Il reclamo si rivela pertanto
infondato anche su questo punto, ciò che esime la Camera dal pronunciarsi sull’assunzione
agli atti delle sentenze 14 novembre 2019 e 13 febbraio 2020.
9.3.2
La decisione di questa Camera citata dalla
reclamante (14.2016.83 del 22 novembre 2016 consid. 6.2) riguarda invece
l’ipotesi in cui l’eccezione di compensazione può – e anzi deve – essere
sollevata già nella procedura di accertamento degli alimenti. Non si applica
dunque alla compensazione (giusta l’art. 81 LEF) delle reciproche pretese sorte
da maggio 2011 a dicembre 2019 e non viene in soccorso della
reclamante neppure per il periodo precedente (dal 16 marzo 2007 fino al 30
aprile 2011) siccome la compensazione avrebbe dovuto essere fatta valere nella
procedura di divorzio e non può più esserlo in sede di
rigetto (sopra consid. 6.2.1).
9.3.3
Stante
il carattere formale della procedura di rigetto dell’opposizione (sopra
consid. 2) non compete a questa Camera sanare la grave ingiustizia di cui si
professa vittima la reclamante. Incombe semmai al suo patrocinatore procedere
in modo diligente per garantire efficacemente le sue ragioni.
10.
Secondo
la recente sentenza del Tribunale federale citata dal Pretore (DTF 145 III 345
segg.), gli interessi di mora sui contributi alimentari sono regolati dall’art.
105.
cpv. 1 CO, secondo cui il debitore in mora al pagamento d’interessi od alla
corrisponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli
interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via
esecutiva o mediante domanda giudiziale. Nella fattispecie gli interessi di
mora decorrono quindi dal 22 ottobre 2018, data in cui il precetto esecutivo n.
__________ è stato emesso (in mancanza d’indicazione sulla data in cui la
domanda d’esecuzione è stata inviata, v. DTF 145 III 350 consid. 4.4.5).
Siccome l’escutente non ha contestato la decisione impugnata, non è necessario
esaminare se per “domanda giudiziale” giusta l’art. 105 cpv. 1 CO non si
potrebbero intendere le domande di alimenti presentate da CO 1 nella procedura
di divorzio.
11.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
12.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 86'358.50,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 750.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà a CO 1
fr. 5'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).