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Decisione

14.2020.28

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di tassazione passata in giudicato. Tardività del reclamo e carente motivazione

14 agosto 2020Italiano5 min

Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.28

Lugano

14 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa 167/2019/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 novembre 2019

dal

CO 1

(rappresentato dal Municipio, )

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro

la decisione emessa il 17 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di

Agno;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dal­l’Ufficio

d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'065.15

oltre agli interessi del 2.5% dal 27 luglio 2019 (indicando quale causa del

credito: “Imposte comunali

speciali anno 2015 fr. 1'470.50; accrediti da dedurre fr. 405.35”), fr. 30.– (per “tassa

diffida”) e fr. 73.10 (per “interessi sino al 26.7.2019”).

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre

2019 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del

Circolo di Agno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’i­stanza

con osservazioni scritte del 17 dicembre 2019.

C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2020, il Giudice di pace del

Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione

interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–

e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” del 27 febbraio 2020 facendo valere ch’essa

poggia su una decisione dell’Ufficio esazione e condoni da lei contestata e

ancora in discussione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 27

febbraio 2020 ma consegnato alla Posta solo il 2 marzo, il reclamo contro la sentenza

notificata a RE 1 il 18 febbraio 2020 (v.

tracciamento del­l’invio n. 98.41.910461.00000513), è tardivo, essendo

il termine di ricorso scaduto venerdì 28 febbraio 2020. Il reclamo è quindi in­ammissibile.

1.2

L’impugnazione è d’altronde irricevibile per un altro motivo. Il

reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –

ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve

evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

94.

consid. 8.2 con rinvii). Ora, RE 1 non si

confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le bollette di pagamento delle imposte comunali speciali 2015 prodotte

dal CO 1 sono passate in giudicato e costituiscono quindi titoli di rigetto definitivo

dell’opposizione. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, si limita a

contestare in-tegralmente la decisione posta a fondamento dell’istanza, che

secondo lei sarebbe “ancora in

discussione”. Il reclamo si rivela quin­di inammissibile

anche perché è insufficientemente motivato. La reclamante non ha del resto

dimostrato di aver interposto reclamo contro le decisioni di tassazione

comunale o cantonale, per tacere del fatto che la presentazione di una domanda

di condono non sospende automaticamente l’esecutività della decisione fiscale

(art. 246 cpv. 4 LT).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'168.25,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale

compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– anticipata da RE 1 le è restituita.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).