14.2020.28
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di tassazione passata in giudicato. Tardività del reclamo e carente motivazione
14 agosto 2020Italiano5 min
Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.28
Lugano
14 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa 167/2019/S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Agno promossa con istanza 18 novembre 2019
dal
CO 1
(rappresentato dal Municipio, )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 17 febbraio 2020 dal Giudice di pace del Circolo di
Agno;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'065.15
oltre agli interessi del 2.5% dal 27 luglio 2019 (indicando quale causa del
credito: “Imposte comunali
speciali anno 2015 fr. 1'470.50; accrediti da dedurre fr. 405.35”), fr. 30.– (per “tassa
diffida”) e fr. 73.10 (per “interessi sino al 26.7.2019”).
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 novembre
2019 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Agno. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 17 dicembre 2019.
C. Statuendo con decisione del 17 febbraio 2020, il Giudice di pace del
Circolo di Agno ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–
e un’indennità di fr. 20.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un’“opposizione” del 27 febbraio 2020 facendo valere ch’essa
poggia su una decisione dell’Ufficio esazione e condoni da lei contestata e
ancora in discussione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 27
febbraio 2020 ma consegnato alla Posta solo il 2 marzo, il reclamo contro la sentenza
notificata a RE 1 il 18 febbraio 2020 (v.
tracciamento dell’invio n. 98.41.910461.00000513), è tardivo, essendo
il termine di ricorso scaduto venerdì 28 febbraio 2020. Il reclamo è quindi inammissibile.
1.2
L’impugnazione è d’altronde irricevibile per un altro motivo. Il
reclamo deve infatti essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) –
ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve
evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94.
consid. 8.2 con rinvii). Ora, RE 1 non si
confronta con la motivazione della sentenza impugnata, secondo cui le bollette di pagamento delle imposte comunali speciali 2015 prodotte
dal CO 1 sono passate in giudicato e costituiscono quindi titoli di rigetto definitivo
dell’opposizione. Per quanto di rilevanza nella fattispecie, si limita a
contestare in-tegralmente la decisione posta a fondamento dell’istanza, che
secondo lei sarebbe “ancora in
discussione”. Il reclamo si rivela quindi inammissibile
anche perché è insufficientemente motivato. La reclamante non ha del resto
dimostrato di aver interposto reclamo contro le decisioni di tassazione
comunale o cantonale, per tacere del fatto che la presentazione di una domanda
di condono non sospende automaticamente l’esecutività della decisione fiscale
(art. 246 cpv. 4 LT).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'168.25,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Fatta salva un’eventuale
compensazione, l’eccedenza di fr. 50.– anticipata da RE 1 le è restituita.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).