14.2020.29
Rigetto definitivo dell’opposizione. Convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice. Motivazione insufficiente del reclamo
17 agosto 2020Italiano7 min
Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
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Incarto n.
14.2020.29
Lugano
17 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.5957 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre
2019 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1 )
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 19 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 26 marzo 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 32'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2019, indicando quale causa del
credito la “Sentenza 19
settembre 2017 del Pretore Aggiunto del Distretto di Lugano (seconda tranche
contributi di mantenimento capitalizzati)”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 novembre
2019 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, se-zione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 10 gennaio 2020.
C. Statuendo con decisione del 19 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 220.– e un’indennità di fr. 450.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 marzo 2020 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza.
Stante l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato
alla controparte per osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 24 febbraio 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto giovedì 5 marzo. Presentato due giorni prima (data del timbro postale),
il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la
Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi
per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
8.2
con rinvii). Doglianze generiche e recri-minazioni di
carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le
argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la
motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa
consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_
290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui
principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015
consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso,
poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma
verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.
1.3.1
Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza di
divorzio del 19 settembre 2017 costituisce valido titolo di rigetto definitivo
nei confronti di RE 1 per il versamento della seconda tranche di fr. 32'000.–
stabilita a titolo di contributi alimentari capitalizzati in favore dell’ex
moglie e istante CO 1. Ha d’altronde respinto gli argomenti esposti da RE 1 con
le osservazioni, ritenendo che gli stessi esulavano dal suo potere cognitivo quale
giudice del rigetto dell’opposizione, al quale compete di esaminare unicamente
le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF, di cui il convenuto non si è
prevalso.
1.3.2
Nel
reclamo in esame RE 1 non si confronta con la motivazione della decisione
impugnata. Si limita a criticare nuovamente il comportamento della controparte,
facendo riferimento a quanto esposto nelle sue osservazioni all’istanza del 10
gennaio 2020. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile.
2.
Ad
ogni modo la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.
2.1
In
effetti, la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il
cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione, bensì
l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1). Il giudice
è quindi tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il
credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva
o un titolo parificato (art. 80 LEF), a meno che l’escusso provi con documenti
che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per
il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione (art. 81
LEF).
2.2
Ora,
il punto 3 della convenzione sottoscritta dalle parti all’udienza del 6 luglio
2017, in quanto omologato dal Pretore aggiunto della Pretura di Lugano con
sentenza del 19 settembre 2017 (doc. A accluso all’istanza), costituisce un
valido titolo di rigetto definitivo per la seconda rata di fr. 32'000.–
scaduta il 31 dicembre 2018, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv.
1.
CO) dal 1° gennaio 2019 (sentenza del Tribunale federale
5A_630/2015 del 9 febbraio 2016 consid.
2.2.2). Poiché gli è già stato spiegato sia dal
Pretore nel giudizio impugnato, sia dalla Camera in una precedente sentenza relativa
all’esecuzione avente come oggetto l’incasso della prima rata (sentenza della
CEF 14.2018.104 del 18 luglio 2018, consid. 2.2), il reclamante non poteva
disconoscere che le sue censure riguardanti il comportamento dell’ex moglie, di
cui egli sarebbe venuto a conoscenza dopo la sentenza di divorzio, non
rientrano tra le eccezioni enumerate all’art. 81 LEF. Egli avrebbe dovuto,
semmai, sollevarle con un’istanza di revisione della sentenza di divorzio (art.
328.
cpv. 1 lett. c CPC). Nulla muta il fatto che a sostegno delle proprie
allegazioni egli abbia prodotto nella seconda procedura di rigetto una
dichiarazione controfirmata dalla figlia quale prova del comportamento
rimproverato all’ex moglie. Non spetta infatti al giudice del rigetto – bensì
semmai a quello del divorzio – esaminare o riesaminare il credito accertato
nella sentenza di divorzio (sopra consid. 2.1).
3.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo
non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa
sede.
4.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).