14.2020.30
Rigetto definitivo dell’opposizione. Restituzione del sussidio accordato per il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici. Termine di prescrizione assoluto. Interruzione
24 agosto 2020Italiano18 min
come da convenzione, mediante risoluzione governativa del 4 febbraio 2009 il Consiglio
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.30
Lugano
24 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.195 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 8
novembre 2019 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’RA 1,
__________)
contro
Comunione ereditaria CO 1 († 2011)
(composta dai figli RA 2, __________ e CO 3,
__________
rappresentati da RA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 5 marzo 2020 presentato dallo Stato del
Cantone Ticino contro la decisione emessa il 24 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 19 aprile 1996 lo Stato del Canton Ticino ha accordato
ad CO 1 un sussidio di fr. 82'000.– per il riattamento del rustico di sua
proprietà sul fondo n. __________8 __________ (__________) vincolato alla
sottoscrizione di una convenzione con l’Ente turistico di __________, poi
avvenuta il 2 dicembre 1996, con cui essa si è impegnata a mettere a
disposizione il suo rustico quale alloggio turistico durante almeno cinque mesi
all’an-
no
per la durata di quindici anni. Il 20 giugno 1997 è stata iscritta un’ipoteca
legale di fr. 82'000.– gravante il fondo a garanzia del sussidio erogato.
Fatti
B. Non
avendo CO 1 dimostrato di aver messo gli alloggi a disposizione dei turisti
come da convenzione, mediante risoluzione governativa del 4 febbraio 2009 il Consiglio
di Stato le ha intimato la restituzione del sussidio. Con un’ulteriore
risoluzione governativa le è stata richiesta pure la restituzione di un secondo
sussidio, di fr. 50'800.–, concesso per la ristrutturazione di un suo
altro rustico sul mappale n. __________3 RFD __________.
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 25 giugno 2009 dall’Ufficio d’esecuzione
(UE) di Acquarossa, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso
di entrambi i sussidi, di complessivi fr. 132'800.–. Il 29 ottobre 2009 il
Pretore della giurisdizione di Blenio ha rigettato
in via definitiva l’opposizione da lei interposta. CO 1 è deceduta il 31 gennaio 2011 lasciando quali eredi i figli CO 2e
CO 3. Al termine della realizzazione all’asta di otto fondi della defunta (tra
cui i due già citati), il 17 agosto 2015 l’UE ha versato allo Stato del
Canton Ticino i fr. 50'800.– garantiti dall’ipoteca iscritta sul fondo n. __________3
e gli ha rilasciato un atto d’insufficienza di pegno di fr. 82'000.– per
quanto attiene a quella gravante il fondo n. __________8.
D. Con
un nuovo precetto esecutivo (n. __________) emesso il 2 luglio 2019 sempre dall’UE
di Acquarossa, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso la “Comunione ereditaria”
fu CO 1 per l’incasso di fr. 82'000.– indicando quale causa di credito la “Restituzione totale sussidio per la
ristrutturazione rustico mapp. n. __________ __________ __________”.
E. Avendo
RA 2 interposto opposizione al precetto esecutivo a nome degli eredi, con
istanza dell’8 novembre 2019 lo Stato Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Pretura del Distretto di Blenio. Nel termine impartito, i convenuti si sono
opposti all’istanza con osservazioni scritte del 7 dicembre 2019. Con replica
del 18 dicembre 2019 e duplica del 9 gennaio 2020 le parti si sono riconfermate
nelle loro posizioni antitetiche. Il 14 gennaio 2020 lo Stato del Canton Ticino
ha ribadito ulteriormente quanto esposto nella replica.
F. Statuendo con decisione del 24 febbraio 2020, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dello Stato del Cantone Ticino le spese processuali di fr. 200.–
e un’indennità di fr. 40.– a favore dei convenuti.
G. Contro
la sentenza appena citata lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2020 per ottenerne in via principale l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza,
protestate spese e ripetibili, e in via subordinata la retrocessione della
causa al Pretore per nuova decisione. Nelle sue osservazioni del 14 marzo 2020,
RA 2 e CO 3 hanno concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto allo Stato del Cantone Ticino il 25 febbraio 2020, il
termine d’impugnazione è scaduto venerdì 6 marzo. Presentato due giorni prima
(data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecu-zione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la decisione del 4 febbraio
2009.
del Consiglio di Stato, siccome passata in giudicato, costituisce di
principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Relativamente
all’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, il primo giudice ha osservato
che l’art. 137 cpv. 2 CO è applicabile, salvo disposizione particolare, anche a
un credito di diritto pubblico, sicché ove lo stesso sia accertato in una
decisione (in casu quella del 4 febbraio 2009) decorre un nuovo termine di prescrizione
di dieci anni.
Tuttavia,
il Pretore ha rilevato che il sussidio di fr. 82'000.– è stato accordato
sulla base del Decreto legislativo concernente il recupero di rustici da locare
quali alloggi turistici del 25 ottobre 1988 (DLRust [vRL 7.1.1.1.4], ora non
più in vigore), il cui art. 9 cpv. 3 recita che “l’obbligo di restituzione si estingue dopo 15 anni
dalla stipulazione della convenzione”. Orbene, a sua
mente, la formulazione “si
estingue”,
nella misura in cui richiama l’estinzione di
un diritto, porta a ritenere che il termine di quindici anni sia di perenzione,
di modo che il termine non può essere né interrotto, né sospeso
e nemmeno prolungato o restituito. Il giudice di prime cure ha quindi concluso
che “i quindici anni dalla
stipulazione della convenzione (2 dicembre 1996) sono oramai ampiamente
trascorsi”, onde la reiezione dell’istanza per sopraggiunta
perenzione della facoltà d’incassare il credito.
4.
Nel
reclamo lo Stato del Cantone Ticino sostiene che dalla lettura dei precedenti
articoli e capoversi del decreto si evince che il termine di quindici anni
indicato all’art. 9 cpv. 3 DLRust non è un termine di perenzione entro il quale
la restituzione del sussidio può essere ottenuta come ritenuto dal Pretore,
bensì il termine entro il quale il Consiglio di Stato può
decidere di revocare il sussidio. Essendo la convenzione datata del 2 dicembre
1996, a suo parere la decisione di restituzione del 4 febbraio 2009 è
tempestiva. Il reclamante evidenzia altresì come l’interpretazione del Pretore
sia da un lato contraria allo scopo del decreto – poter decidere la restituzione
di un sussidio (poi la sua riscossione) fino alla fine del periodo di
osservanza dei vincoli – e dall’altro incentivi comportamenti ostruzionistici
dei beneficiari irrispettosi dei vincoli, i quali, per evitare di rimborsare il
sussidio, sono indotti a protrarre il più possibile il momento del pagamento
del debito.
5.
Con
le osservazioni al reclamo i convenuti sostengono che l’art. 9 cpv. 3 DLRust
dev’essere interpretato come indicato dal Pretore e non “a piacimento” secondo
la logica professata della controparte.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Giusta
l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono
quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità
amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali
contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in
giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
6.2
Nel
caso di specie è pacifico che la decisione del 4 febbraio 2009 (doc. E) che
condanna CO 1 alla restituzione del sussidio di fr. 82'000.–, siccome esecutiva
e passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
nei confronti degli eredi (sentenza della CEF 14.2018.52 del 10 ottobre 2018,
consid. 5.2 con rinvii, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition,
2017, n. 85 ad art. 80 LEF, Staehelin, op. cit., n.
131.
ad art. 80).
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. La perenzione
non è espressamente menzionata nella disposizione ma vi rientra, poiché
costituisce un motivo di estinzione del credito. Tuttavia, come per la
prescrizione, l’obiezione di perenzione è ricevibile solo se è intervenuta
posteriormente alla sentenza (sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 del 18
maggio 2016, consid 2.3.1, Staehelin,
op. cit., n. 10 ad art. 81). In effetti, motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5;
sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
7.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della
CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A dif-ferenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 80 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell’azione in
annullamento o sospensione dell’esecuzione a norma dell’art. 85 LEF (sentenza
del Tribunale federale 5A_529/ 2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta
al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la
cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio
se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona
fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136
III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).
7.2
Nel
caso in esame la prescrizione o perenzione del credito posto in esecuzione è
tutto tranne che evidente e dimostrata in modo rigoroso.
7.2.1
Intanto
si potrebbe discutere se il termine di quindici anni stabilito dall’art. 9 cpv.
3.
DLRust (doc. H accluso alla replica) sia davvero un termine di perenzione
come ritenuto dal Pretore.
7.2.1.1
Il
solo fatto che il testo della norma si riferisca all’estinzione dell’obbligo
di restituzione del sussidio non è ancora in sé decisivo (cfr. sentenza
del Tribunale federale 2D_46/2007 del 2 novembre 2007 consid. 4.1; DTF
111.
V 136 consid. 3/b). Il decreto legislativo concernente
il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici (DLRust) deve infatti
essere letto in relazione con la legge sui sussidi cantonali (LSuss, RL 620.100)
(sentenze del Tribunale amministrativo
cantonale 52.2009.313 del 1° luglio 2011, consid. 5, e 52.2009.311 del 3
novembre 2011, consid. 3.2), il cui art. 20 cpv. 4 dispone che “la prescrizione del diritto alla restituzione è
interrotta da qualsiasi diffida scritta” ed “è sospesa fintanto che il debitore non può essere
escusso in Svizzera”. Interpretato alla luce di questa norma, che
concretizza un principio generale del diritto pubblico (sentenza
del Tribunale federale 2A.319/2002 del 6 dicembre 2002 consid. 2.3), il termine quindicennale sarebbe stato interrotto prima della
sua scadenza, il 2 dicembre 2011 (15 anni dopo la stipulazione della
convenzione del 2 dicembre 1996 [doc. G, pagg. 10 e 11]) dalla prima esecuzione
del giugno 2009 (sopra ad C) e nuovamente dalla seconda del luglio 2019 (sopra
ad D), ricominciando ogni volta a decorrere per ulteriori quindici anni (art. 137 cpv. 1 CO).
7.2.1.2
Si giungerebbe probabilmente alla stessa conclusione pur volendo
ritenere che il termine dell’art. 9 cpv. 3 DLRust sia un termine di
prescrizione “assoluto” rispetto al termine di prescrizione “relativo” di
cinque anni (ora dieci) a decorrere dal giorno in cui l’istanza esecutiva
competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione stabilito dall’art.
20.
cpv. 1 e 3 LSuss. È infatti ammesso che anche un termine di prescrizione
assoluto può essere interrotto (per gli art. 60, 67 e 127 CO: DTF 123 III 219
consid. 6/a; per l’art. 52 LAVS: DTF 141 V 489 consid. 2.3).
7.2.2
Anche
se il termine dell’art. 9 cpv. 3 DLRust fosse di perenzione non va d’altronde
misconosciuto che i termini di perenzione smettono definitivamente di decorrere
se la procedura di accertamento o di riscossione della pretesa la cui esistenza
è vincolata al rispetto del termine viene iniziata prima della sua scadenza (DTF
133.
V 583 consid. 4.3.1; 119 II 432 consid.
3/b; sentenze del Tribunale federale 5D_13/2016 consid. 2.3.2 [già citata] e
5P.456/2004 del 15 giugno 2005, consid. 3 cfr. art. 10 cpv. 2 LRDP,
RS 221. 112.944). Nel caso in esame sia la procedura di accertamento dell’obbligo
di restituzione del sussidio che la riscossione della somma indebitamente
percepita sono cominciate, nel 2009, prima della scadenza quindicennale del 2
dicembre 2011.
7.3
Certo,
l’art. 9 cpv. 3 DLRust si riferisce all’estinzione dell’“obbligo di restituzione” e non della pretesa dello Stato. Non contiene alcuna riserva esplicita
a favore dell’obbligo accertato in una decisione definitiva. Interpretata
testualmente, la norma potrebbe dunque vietare, dopo il 2 dicembre 2011, la riscossione della pretesa posta in esecuzione pur accertata con la
decisione del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2009.
7.3.1
In
diritto pubblico si distingue generalmente tra il termine entro
il quale l’autorità amministrativa deve stabilire con una decisione la
prestazione dovuta dall’amministrato (nel caso specifico la restituzione del
sussidio) e il termine entro il quale tale decisione dev’essere eseguita. La
distinzione è stata codificata nella legislazione in materia d’imposta diretta
(art. 120-121 LIFD, [RS 642.11], 47 cpv. 1-2 LAID [RS 642.14] e 193-194 LT [RL
640.100]) e di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (art. 16 cpv.
1-2 LAVS), ed estesa in via giurisprudenziale a tutto l’ambito delle
assicurazioni sociale anche se l’art. 25 LPGA [RS 830.1] non opera una simile
distinzione (già citate sentenze 5D_13/2016, consid. 2.3.2 e 5P.456/2004,
consid. 3). Secondo un simile approccio l’art. 9 cpv. 3 DLRust riguarderebbe
solo il termine per accertare l’obbligo di restituzione e, come sostenuto dall’istante,
sarebbe stato rispettato con l’emanazione della decisione
del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2009.
7.3.2
Che
siffatte disposizioni di legge e deduzioni giurisprudenziali siano l’espressione
di un principio generale applicabile a tutte le pretese di diritto pubblico non
è una questione che si possa esaminare e tanto meno risolvere nel quadro di una
procedura di rigetto dell’opposizione.
7.4
Tutto
sommato, il solo testo dell’art. 9 cpv. 3 DLRust non permette di concludere con
certezza che il credito posto in esecuzione si è estinto già il 2
dicembre 2011. Per giungere a tale conclusione occorrerebbe anche
esaminare gli altri elementi interpretativi (lavori preparatori, sistematica,
ecc.). In presenza di dubbi sull’interpretazione della norma, l’eccezione dei
convenuti non risulta atta a paralizzare l’esecuzione della pretesa dell’istante,
accertata in modo incontrovertibile in una decisione passata in giudicato (v.
sopra consid. 7.1). Errata dal profilo giuridico, la decisione impugnata va
pertanto riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza, ferma restando
la facoltà per i convenuti di far accertare nel merito la pretesa prescrizione
o perenzione del credito posto in esecuzione con un’azione di annullamento dell’esecuzione
(art. 85 LEF) o di ripetizione per indebito pagamento (art. 86 LEF).
8.
I
convenuti obiettano con le osservazioni al reclamo, come già fatto in prima
sede, che il primo precetto esecutivo emesso il 25 giugno 2009 (notificato il
24.
luglio 2009) e volto all’incasso di fr. 132'800.– si è estinto per
perenzione il 27 febbraio 2013, che l’autorità competente, come emerge dalla
decisione del 4 febbraio 2009, non ha adempiuto al proprio obbligo di controllo
durante il periodo dal 2000 al 2007 e che per motivi a loro sconosciuti l’ipoteca
legale a garanzia del credito di fr. 82'000.– è stata cancellata.
8.1
La
prima obiezione è infondata perché l’eventuale perenzione dell’esecuzione
promossa a scopo d’interruzione della prescrizione (giusta l’art. 135 n. 2 CO) non
ha effetto su tale interruzione, come non lo ha un ritiro dell’esecuzione (DTF
114.
II 262 consid. a; 104 II 22 consid. 2; sentenza della CEF 14.2014.88/89 del
16.
ottobre 2014, RtiD 2015 II 891 n. 51c, consid. 10.2). Se il termine
quindicennale dell’art. 9 cpv. 3 DLRust fosse di prescrizione, l’avvio
della procedura lo avrebbe fatto ripartire (art. 137 cpv. 1 CO) almeno fino al
25.
giugno 2024 (doc. O), senza contare che il termine sarebbe stato interrotto
un’altra volta con il rilascio dell’atto d’insufficienza
di pegno del 17 agosto 2015 (doc. R, allegato alla replica di prima sede)
sempre in virtù dell’art. 135 n. 2 CO.
8.2
L’argomento
relativo all’asserita passività dell’autorità tra il 2000 e il 2007 avrebbe
dovuto essere proposto nella procedura di accertamento dell’obbligo di
restituzione del sussidio o al più tardi con un ricorso contro la decisione del
4.
febbraio 2009, ciò che in concreto non è avvenuto (v.
sopra consid. 7.1).
8.3
Per
quanto attiene infine all’ultima obiezione, occorre rilevare che la
realizzazione del fondo n. __________8 RFD __________ ha permesso di soddisfare
solo parzialmente la pretesa del creditore ipotecario di rango anteriore (__________),
sicché per il suo credito lo Stato ha dovuto accontentarsi di un atto d’insufficienza
di pegno per l’intero importo di fr. 82'000.– (sopra ad B e doc. Q pag.
4). I pegni, compresi quello dello Stato, sono stati cancellati dal registro
fondiario (art. 68 cpv. 1 lett. b per il rinvio dell’art. 102 RFF).
9.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si può per contro
assegnare un’indennità d’inconvenienza allo Stato del Cantone Ticino, non
avendo lo stesso motivato la propria richiesta né con l’istanza di rigetto né
con il reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC); è del resto dubbio che enti agenti
nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2019. 193 del 2 gennaio 2020, consid. 4).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 82'000.–,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via
definitiva l’opposizione interposta al
precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di
Acquarossa.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– sono poste a carico dei
convenuti in solido. Non si assegnano indennità”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 350.– relative al presente giudizio
sono poste a carico di CO 2 e CO 3 in solido. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–__________
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).