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Decisione

14.2020.31

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la fine del termine di reclamo, scaduto prima della sospensione delle esecuzioni decretata in ragione del COVID-19

22 maggio 2020Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.31

Lugano

22 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.5313 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 ottobre

2019 dalla

CO 1

(rappresentata dalla RA 1 )

contro

RE 1 titolare della ditta

(rappresentato da RA 2, )

giudicando sul reclamo del 6 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 28 ottobre 2019 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento di RE 1, titolare della ditta __________, per il mancato pagamento

di fr. 947.85 più interessi e spese.

B. All’udienza

di discussione del 5 febbraio 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 4 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1

dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare

la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le

spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to. Il 9 marzo 2020 il presidente della Camera ha respinto l’istanza

di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è

stato notificato alla controparte per osservazioni.

E. Il

1° maggio 2020 RE 1, per il tramite del suo nuovo rappresentante RA 2, ha

postulato nuovamente l’annulla­mento del fallimento producendo la ricevuta del

pagamento del credito vantato dall’istante, avvenuto il 30 aprile 2020.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 marzo 2020, il

termine di 10 giorni è scaduto lunedì 16 marzo. Presentato il 7 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque

senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

3.

Nel

caso specifico RE 1 espone nel reclamo che il 28 febbraio 2019 tre suoi

dipendenti, tra cui la segretaria, hanno concluso l’attività lavorativa per lui

e che avendo egli omesso di notificare la loro partenza all’assicurazione

malattia istante, essa ha emesso le fatture per i premi del 2019 sulla scorta

dei dati non aggiornati relativi alla massa salariale del 2018. Il reclamante

contesta quindi la pretesa posta in esecuzione, rimproverando all’i­­stante di

non aver mai chiesto aggiornamenti e di non voler rifare i conteggi prima del

pagamento di quelli già emessi. Egli chiede alla Camera di sospendere il

fallimento finché l’CO 1 non avrà ricalcolato il dovuto tenendo conto della

diminuzione della massa salariale avvenuta nel 2019.

4.

Come

già ricordato nell’ordinanza 9 marzo 2020 con cui è stata respinta la richiesta

di effetto sospensivo, l’autorità giudiziaria superiore non è competente per

(ri)esaminare le censure attinenti all’esistenza e all’importo

del credito posto in esecuzione, le quali devono semmai essere sollevate

mediante opposizione al precet­to esecutivo, ciò che in concreto il reclamante

ha omesso di fare. Allo stadio della procedura di reclamo contro la pronuncia

del fallimento, il debitore può ottenerne l’annullamento solo dimostran­do,

prima della fine del termine d’impugnazione, di aver pagato il credito dell’istante,

depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione dell’istante oppure ottenuto da quest’ultimo il ritiro della

domanda di fallimento, e rendendo verosimile la propria solvibilità (art. 174

cpv. 2 LEF e sopra consid. 2).

4.1

Nel

caso in esame, il termine di reclamo è scaduto il 16 marzo 2020 (v. sopra

consid. 1), come indicato nell’ordinanza del 9 mar­zo 2020, ovvero prima della

sospensione delle esecuzioni decretata dal Consiglio federale dal 19 marzo al

19.

aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19 (art. 56 n.

2.

LEF e ordinanza 18 marzo 2020 sulla

sospensione secondo l’arti­colo 62 LEF [RS 281.241]). Il pagamento

effettuato dal reclamante solo il 30 aprile 2020 è quindi tardivo. Va anche

precisato che gli sportelli degli uffici d’esecuzione sono stati chiusi al

pubblico non prima del 16 marzo fino al 4 maggio 2020 (risoluzioni governative

n. 1288 del 13 marzo 2020 e n. 2049 del 29 aprile 2020). Durante l’intera

chiusura è comunque stata garantita la possibilità di effettuare i pagamenti

tramite ordine postale o bancario sul conto corrente postale degli uffici o di

concordare appuntamenti in casi urgenti, come avvenuto nella fattispecie,

ancorché tardivamente, il 30 aprile 2020. Nelle circostanze testé richiamate,

il reclamo non può ch’essere respinto.

4.2

In

merito alla proposta di adozione di un piano di risanamento contenuta nello

scritto del 1° maggio 2020, va rammentata la possibi-lità offerta dall’art. 332

LEF al debitore di proporre un concordato durante la procedura di liquidazione

fallimentare e, in caso di successiva omologazione, di ottenere la revoca del

fallimento (art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF).

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure

le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della

parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano

ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico

di RE 1.

3. Notificazione a:

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine

di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).