14.2020.31
Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la fine del termine di reclamo, scaduto prima della sospensione delle esecuzioni decretata in ragione del COVID-19
22 maggio 2020Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.31
Lugano
22 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.5313 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 ottobre
2019 dalla
CO 1
(rappresentata dalla RA 1 )
contro
RE 1 titolare della ditta
(rappresentato da RA 2, )
giudicando sul reclamo del 6 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 28 ottobre 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento di RE 1, titolare della ditta __________, per il mancato pagamento
di fr. 947.85 più interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 5 febbraio 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 4 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1
dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare
la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le
spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 6 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il 9 marzo 2020 il presidente della Camera ha respinto l’istanza
di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
E. Il
1° maggio 2020 RE 1, per il tramite del suo nuovo rappresentante RA 2, ha
postulato nuovamente l’annullamento del fallimento producendo la ricevuta del
pagamento del credito vantato dall’istante, avvenuto il 30 aprile 2020.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 6 marzo 2020, il
termine di 10 giorni è scaduto lunedì 16 marzo. Presentato il 7 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è dunque
senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3.
Nel
caso specifico RE 1 espone nel reclamo che il 28 febbraio 2019 tre suoi
dipendenti, tra cui la segretaria, hanno concluso l’attività lavorativa per lui
e che avendo egli omesso di notificare la loro partenza all’assicurazione
malattia istante, essa ha emesso le fatture per i premi del 2019 sulla scorta
dei dati non aggiornati relativi alla massa salariale del 2018. Il reclamante
contesta quindi la pretesa posta in esecuzione, rimproverando all’istante di
non aver mai chiesto aggiornamenti e di non voler rifare i conteggi prima del
pagamento di quelli già emessi. Egli chiede alla Camera di sospendere il
fallimento finché l’CO 1 non avrà ricalcolato il dovuto tenendo conto della
diminuzione della massa salariale avvenuta nel 2019.
4.
Come
già ricordato nell’ordinanza 9 marzo 2020 con cui è stata respinta la richiesta
di effetto sospensivo, l’autorità giudiziaria superiore non è competente per
(ri)esaminare le censure attinenti all’esistenza e all’importo
del credito posto in esecuzione, le quali devono semmai essere sollevate
mediante opposizione al precetto esecutivo, ciò che in concreto il reclamante
ha omesso di fare. Allo stadio della procedura di reclamo contro la pronuncia
del fallimento, il debitore può ottenerne l’annullamento solo dimostrando,
prima della fine del termine d’impugnazione, di aver pagato il credito dell’istante,
depositato l’importo dovuto presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione dell’istante oppure ottenuto da quest’ultimo il ritiro della
domanda di fallimento, e rendendo verosimile la propria solvibilità (art. 174
cpv. 2 LEF e sopra consid. 2).
4.1
Nel
caso in esame, il termine di reclamo è scaduto il 16 marzo 2020 (v. sopra
consid. 1), come indicato nell’ordinanza del 9 marzo 2020, ovvero prima della
sospensione delle esecuzioni decretata dal Consiglio federale dal 19 marzo al
19.
aprile 2020 in ragione della pandemia causata dal virus COVID-19 (art. 56 n.
2.
LEF e ordinanza 18 marzo 2020 sulla
sospensione secondo l’articolo 62 LEF [RS 281.241]). Il pagamento
effettuato dal reclamante solo il 30 aprile 2020 è quindi tardivo. Va anche
precisato che gli sportelli degli uffici d’esecuzione sono stati chiusi al
pubblico non prima del 16 marzo fino al 4 maggio 2020 (risoluzioni governative
n. 1288 del 13 marzo 2020 e n. 2049 del 29 aprile 2020). Durante l’intera
chiusura è comunque stata garantita la possibilità di effettuare i pagamenti
tramite ordine postale o bancario sul conto corrente postale degli uffici o di
concordare appuntamenti in casi urgenti, come avvenuto nella fattispecie,
ancorché tardivamente, il 30 aprile 2020. Nelle circostanze testé richiamate,
il reclamo non può ch’essere respinto.
4.2
In
merito alla proposta di adozione di un piano di risanamento contenuta nello
scritto del 1° maggio 2020, va rammentata la possibi-lità offerta dall’art. 332
LEF al debitore di proporre un concordato durante la procedura di liquidazione
fallimentare e, in caso di successiva omologazione, di ottenere la revoca del
fallimento (art. 195 cpv. 1 n. 3 LEF).
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure
le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della
parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano
ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico
di RE 1.
3. Notificazione a:
– ;
–
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine
di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).