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Decisione

14.2020.32

Opposizione al sequestro. Trafugamento di beni. Trattative per la cessione delle quote della debitrice. Omissione di rispondere a domande dell’ufficio d’esecuzione nel quadro dell’esecuzione del seque

21 settembre 2020Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami RE 1 e la RE 2 rimproverano al Pretore di aver esposto un’argomentazione

“semplicistica” che non tiene conto di “svariate

altre circostanze” allegate e comprovate con documenti

in prima sede. Dal profilo oggettivo i reclamanti ribadiscono l’opacità delle

modalità della prospettata cessione delle quote sociali (v. sotto consid. 6-6.2)

e dal profilo soggettivo ripetono che anche dopo la morte di PI 1 l’opponente ha

continuato a rifiutarsi di pagare crediti esigibili e precedentemente

riconosciuti (consid. 6.3). Il Pretore non si sarebbe poi pronunciato sui dubbi

da loro esternati in merito alla volontà della società di mantenere anche in

futuro la propria operatività in Svizzera (consid. 6.3) e non avrebbe tenuto

conto del fatto ch’essa non ha fornito le informazioni sollecitate dall’ufficio

d’esecuzione nella procedura d’erezione dell’inventario (consid. 7).

5. La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv.

1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento

di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva,

ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle

proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkurs­rechts, 9a

ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14

ad § 51; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i

suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure

che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o gra­va di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo,

devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo com­portamento

era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a

renderlo molto più difficile (sentenze della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio

2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2,

con rinvii).

Contrariamente

a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di

preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le

circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento

effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale

5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta al sequestrante rendere verosimile che il

comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze

della CEF 14.2015.182, consid. 7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789

segg. n. 88c consid. 4.2/a).

6. A

mente dei reclamanti il fatto ch’essi fossero a conoscenza della dipartita di PI

1, azionista unico e dominus della CO 1, nulla toglie al fatto che il successivo trapasso di quote

di quest’ultima si stia svolgendo secondo modalità che legittimano a ritenere la

sussistenza di un rischio di trafugamento o perlomeno di atti preparatori in

tal senso, posto che l’opponente si è limitata a fornire informazioni parziali

e frammentarie sia sull’effettività di tale trasferimento, che non risulta

essere ancora oggi perfezionato per ammissione stessa della controparte, sia – e

in special modo – sull’identità dei nuovi

quotisti (designati solo quali “nuovi investitori”). Tale opacità, nonché

incertezza, circa la “tangibilità” del trasferimento striderebbe con l’affermazione del Pretore secondo

cui la resistente “non sembra quindi

essersi mossa in modo poco trasparente su questo punto”.

6.1 Con tale censura i

reclamanti non si confrontano però frontalmen­te con l’argomento del Pretore,

secondo cui la prospettata cessio­ne delle quote della CO 1 è la naturale

conseguenza del decesso di __________ e dell’assenza di eredi con le necessarie

capacità o la volontà di proseguire l’attività della società, e non rappresenta

perciò un concreto pericolo di trafugamento di beni, paventato dai sequestranti

in modo puramente astratto e ipotetico. Insufficientemente motivata, la censura

è irricevibile (v. sopra consid. 1.2).

6.2 La doglianza è del resto

contraddittoria laddove i reclamanti censurano l’effettività del trasferimento

delle quote, ovvero della circostanza oggettiva medesima sulla quale essi

fondano la causa del sequestro. Ad ogni modo, le quote della CO 1 non sono beni

della stessa, bensì dei suoi quotisti, sicché il loro trasferimen­to non può

costituire un trafugamento di beni nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. L’eventuale

cambiamento dei titolari delle quote non ha del resto alcun effetto giuridico

sugli impegni e sul patrimonio della società. Anche se i nuovi proprietari

fossero domiciliati all’estero la cessione non sarebbe quindi parificabile a

una preparazione di fuga dalla Svizzera e i diritti dei creditori sociali

devono essere salvaguardati in caso di cancellazione della succursale svizzera

o del suo trasferimento all’estero (art. 2 lett. a n. 14 e 127 cpv. 1 lett. b

dell’ordinanza sul registro di commercio [ORC, RS 221.411]). La pretesa

mancanza di trasparenza sulle circostanze della cessione o della liquidazione

della società è pertanto senza rilievo in questa sede, per tacere del fatto che

i reclamanti non spiegano perché sarebbero legittimati a essere informati delle

trattative in corso.

6.3 L’irricevibilità e l’infondatezza

della censura riferita alla circostan­za oggettiva della causa di sequestro

invocata dai sequestranti bastano a dichiarare il reclamo irricevibile su

questo punto, rispettivamente a respingerlo, senza necessità di esaminare le

critiche relative alle circostanze soggettive, per tacere del fatto che il mero

mancato pagamento dei crediti vantati dai sequestranti è insito in tutte le

procedure di sequestro e non può pertanto costituire un indizio della volontà

della debitrice di trafugare i propri beni o di darsi alla fuga, mentre per

quanto riguarda la contestata volontà della CO 1 di mantenere anche in futuro

la propria operatività in Svizzera i reclamanti misconoscono che spettava a

loro rendere verosimili rischi di trasferimento all’estero dell’attività (e

soprattutto dei mezzi necessari a tale scopo) e non all’opponente di sostanziare

la sua volontà di continuare a operare in Svizzera.

7. I reclamanti

rimproverano da ultimo al Pretore di non aver considerato che la CO 1 ha omesso

di dare seguito ai formali solleciti dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, in

cui, tra l’altro, le veniva chiesto d’indicare nel dettaglio “i creditori allibrati a bilancio”. A mente dei reclamanti tale aspetto sarebbe d’“indubbia rilevanza”,

tale da permettere di concludere che tra i creditori indicati nel bilancio vi

possano essere anche persone vicine alla società (azionisti, ecc.), le quali avrebbero

beneficiato di mutui di favore a discapito del substrato sequestrato in loro favore.

Riferendosi alla risposta della resistente alla sopra citata lettera dell’Ufficio

d’ese­cuzione, prodotta per la prima volta con il ricorso, i reclamanti fanno

valere che la CO 1 ha anche sottaciuto ogni e qualsivoglia informazione

relativa al luogo di situazione delle autovetture sequestrate e indicato che la

“liquidità in cassa” è stata nel frattempo consumata, ossia non è più nella disposizione

della sua succursale.

Con

le osservazioni al reclamo la CO 1 contesta di non aver dato seguito alle

richieste dell’Ufficio d’esecuzione. Con riferimen­to alla richiesta d’indicare

i crediti allibrati a bilancio, essa spiega di aver chiesto chiarimenti poiché

l’Ufficio sembrava presupporre l’esistenza di un bilancio al 30 ottobre 2019

mentre l’inventario riguardava il bilancio al 30 settembre 2019. A distanza di

oltre un mese essa afferma di non aver ancora ricevuto risposta, sicché non le

può essere rimproverato alcunché. Per quanto attiene alle autovetture, la

resistente precisa di aver risposto all’Ufficio di mettersi in contatto con lei

per concordare una data per effettuare i suoi adempimenti, mentre per quanto riguarda

la liquidità afferma di non capire come i reclamanti possano dedurre dalla

lettura della loro risposta all’Ufficio che la liquidità in cassa sarebbe stata

nel frattempo consumata, siccome essa ha confermato con la stessa che la

liquidità inventariata era tuttora quella presente al momento dell’esecuzione

del sequestro.

Con

la replica spontanea i reclamanti rilevano che la controparte, a prescindere

dalle sue asserzioni, si è “de

facto” sottratta alle puntuali richieste formulate

dall’Ufficio d’esecuzione. Evidenziano poi che la tesi secondo cui tra i

creditori allibrati a bilancio vi sono soggetti vicini alla resistente è a ben

vedere avvalorata dal fatto che la controparte si è sottratta all’obbligo di

fornire all’Ufficio le informazioni richieste. Nella sua duplica spontanea la CO

1 rileva come il chiarimen­to richiesto all’Ufficio non le sia ancora

pervenuto.

7.1 Non

si può nascondere che la CO 1 si è dimostrata poco diligente nel rispondere

alle richieste dell’Ufficio, non dando apparentemente alcun seguito alla prima

richiesta del 13 gennaio 2020 e rispondendo solo parzialmente e tardivamente al

sollecito del­l’11 febbraio 2020 (doc. HH) con una risposta interlocutoria

(doc. BB), che a prima vista pare pretestuosa. Non si vede infatti perché la CO

1 non avrebbe potuto fornire la lista dettagliata dei suoi debitori almeno

secondo il bilancio al 30 settembre 2019 e indicare il luogo di stazionamento

dei veicoli sequestrati. Da ciò non si può però ancora presumere che la

debitrice abbia trafugato i crediti o i

veicoli in questione o ci stia provando. Ciò presupporreb­be un comportamento civilmente e penalmente

reprensibile da par­te del suo patrocinatore. Pare molto più verosimile

ricondurre il ritardo a rispondere a una semplice mancanza di diligenza dell’avvocato

e dell’Ufficio d’esecuzione nel terminare speditamente le operazioni di

esecuzione del sequestro.

7.2 Oltre

che speculativa, la tesi dei reclamanti secondo cui tra i creditori allibrati a

bilancio vi sarebbero soggetti vicini alla resistente poggia su una premessa

errata. L’Ufficio d’esecuzione non ha invero chiesto la lista dettagliata dei creditori

della CO 1, bensì dei crediti vantati dalla stessa verso terzi (suoi

debitori). Il sequestro verte infatti su attivi della società, non su passivi.

7.3 Anche

l’affermazione per cui la liquidità in cassa sarebbe stata “nel frattempo consumata” è avulsa dalla documentazione agli atti, dal momento che nella sua

risposta all’Ufficio (doc. BB) la CO 1 ha confermato che la liquidità presente

in cassa al momento del sequestro era quella menzionata nell’inventario

conservativo (doc. X), di fr. 387.85, € 2.98 e USD 540.–, ossia è rimasta

invariata. Ne consegue che nemmeno tale elemento è determinante per rendere

verosimile il trafugamento di beni.

8. Nella

misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti.

9. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base ai valori

litigiosi di fr. 3'642'736.90 (inc. 14.2020.32), rispettivamente di fr. 402'198.05

(inc. 14.2020.33) stabiliti dal Pretore nelle decisioni

impugnate e rimasti incontestati, non potendosi ad ogni modo tenere conto del

criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei

beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto. Considerati il

presunto lavoro effettivo svolto dal patrocinatore della resistente e la

relativa semplicità delle cause alla luce delle censure – identiche – contenute

nei reclami, le ripetibili van­no stabilite con riferimento alla parte bassa della

tariffa (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per il rinvio dell’art. 96 CPC).

10. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 3'642'736.90

(inc. 14.2020.32), rispettivamente fr. 402'198.05 (inc. 14.2020.33), superano

abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo di RE 1 è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla CO

1 fr. 6'000.– per ripetibili.

Considerandi

2.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 2 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla RE 2, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla

CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv.

– avv.

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).