14.2020.32
Opposizione al sequestro. Trafugamento di beni. Trattative per la cessione delle quote della debitrice. Omissione di rispondere a domande dell’ufficio d’esecuzione nel quadro dell’esecuzione del sequestro
21 settembre 2020Italiano22 min
i reclami RE 1 e la RE 2 rimproverano al Pretore di aver esposto un’argomentazione
Source ti.ch
______________________________
Incarti n.
14.2020.32
14.2020.33
Lugano
21 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nelle cause giudicando
sui reclami del 9 marzo 2020 presentati da RE 1 e dalla RE 2 contro le decisioni
emesse il 25 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 18 aprile 2017 la RE 2 quale venditrice e la CO 1 (in seguito “CO 1”)
come acquirente hanno sottoscritto un accordo relativo alla compravendita di 500'000
MT (con un margine di tolleranza del 5%) di cereali sfusi a un prezzo specificato
in successivi addenda. Il 30 giugno 2018 la RE 2 ha ceduto il proprio credito
nei confronti della CO 1 a RE 1 per € 1'542'713.60. Nel quadro dell’accordo la RE
2 ha emesso fatture per complessivi € 438'303.01.
Il
15 novembre 2017 la __________ di __________ quale venditrice e la CO 1 quale
acquirente hanno concluso un contratto di compravendita avente il medesimo
oggetto di quello sopracitato e il 20 agosto 2019 la __________ ha ceduto il suo
credito verso la CO 1 a RE 1 per USD 412'642.20.
Il
29 novembre 2018 RE 1 ha concesso alla __________ di Amsterdam un mutuo di € 1'500'000.–
oltre a interessi, rimborsabile entro il 31 marzo 2021. Nell’ambito di un
accordo di fideiussione (“Suretyship
Agreement”) la CO 1 si è impegnata a rimborsare a RE 1
l’importo appena menzionato in caso di mancato pagamento da parte della __________.
A seguito di un rimborso parziale il mutuo ammonta ora a € 1'222'500.–.
B. Con
istanza dell’8 novembre 2019 la RE 2 e RE 1 hanno postulato il fallimento senza
preventiva esecuzione della CO 1 e della sua succursale di __________,
chiedendo in via supercautelare e cautelare di fare ordine all’Ufficio dei fallimenti
di Lugano di allestire un inventario dei beni della CO 1 situati in Svizzera, inclusi quelli della succursale di
Lugano, quale provvedimento conservativo giusta l’art. 170 LEF. Con decisione
dell’11 novembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto tale
richiesta già in via supercautelare. L’Ufficio d’esecuzione ha provveduto a
compilare l’inventario conservativo il 13 novembre 2019.
C. Con istanze del 19 dicembre 2019 entrambe dirette contro la CO 1,
rappresentata dalla propria succursale luganese, RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “ogni bene, avere, titolo, liquidità, valori,
crediti, azioni nominative o al portatore, beni, diritti, conti, depositi
fiduciari, effetti cambiari, metalli preziosi, depositi nonché ogni altro bene
di qualsiasi natura ed in qualsiasi valuta che appartengano alla spett. CO 1, __________,
a proprio nome, designazione contrattuale, numero, prestanome o a nome di terzi
detenuti presso gli istituti bancari svizzeri o presso gli uffici della CO 1,
succursale di Lugano come meglio indicati nell’inventario conservativo del 18
novembre 2019”.
RE 1 ha fatto
valere un credito di fr. 3'642'736.90 (pari a € 1'714'428.52 interessi
compresi, USD 446'941.09 interessi compresi e € 1'222'500.–) oltre agli
interessi del 5% dal 19 dicembre 2019 e spese, indicando
quale titolo il “contratto no. STR
180417/SO del 18 aprile 2017 fra RE 2 e CO 1 con i relativi annessi e addendum
(doc. E), cessione di credito del 30 giugno 2018 da RE 2 a RE 1 in relazione
alle fatture __________ (doc. F), contratto no. __________ del 15 novembre 2017
fra __________ e RA 1 con i relativi annessi e addendum (doc. L) e cessione da __________
a RE 1 del 20 agosto 2019 (doc. N) – contratto no. 1311118 del 29 novembre 2018
tra RE 1 e __________ (doc. R) e impegno in qualità di debitore solidale di CO
1 (doc. S)”.
Da parte sua la RE 2 ha fatto
valere una pretesa di fr. 402'198.05 (pari a € 368'718.40) oltre agli
interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 e spese, indicando quale titolo il “contratto no. __________/SO del 18 aprile 2017 con i
relativi annessi e addendum (doc. E), fatture
del 25.11.2017, 29.01.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 16.03.2018 (doc. F),
riconoscimento di debito del 1° agosto 2019 (doc. G)”.
Quale
causa di sequestro sia RE 1 sia la RE 2 hanno indicato quella dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento beni,
latitanza o preparazione alla fuga).
D. Avendo il Pretore accolto integralmente le istanze
e ordinato i sequestri con decreti dello stesso 19 dicembre 2019, eseguiti il giorno
successivo dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, con istanze del 7 gennaio 2020 la
CO 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice.
Nelle loro osservazioni del 3 febbraio 2020, RE 1 e la RE 2 hanno concluso per
la reiezione delle opposizioni. Con repliche e dupliche spontanee del 7 e 20
febbraio 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.
E. Statuendo con due distinte decisioni del 25
febbraio 2020 il Pretore ha accolto le opposizioni e annullato i
sequestri, ponendo a carico di RE 1 e della RE 2 le spese processuali di
rispettivamente fr. 1'500.– e fr. 500.– e ripetibili di fr. 12'000.–
e fr. 4'000.– a favore della parte opponente.
F. Contro
le sentenze appena citate RE 1 e la RE 2 sono insorti a
questa Camera con due distinti reclami del 9 marzo 2020
per ottenerne in via principale l’annullamento, la reiezione delle opposizioni
al sequestro e la conferma degli stessi, e in via subordinata l’annullamento e
la retrocessione delle cause al primo giudice. Il 10 marzo 2020 il Presidente
di questa Camera ha congiunto le procedure di reclamo e dichiarato irricevibili
le richieste d’effetto sospensivo presentate con le impugnazioni. Con
osservazioni del 4 maggio 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione dei
reclami, nella misura della loro ammissibilità. Con replica spontanea del 18
maggio 2020 e duplica spontanea del 29 maggio 2020 le parti si sono
riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6
CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a
CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1 Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la
notifica di entrambe è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 e della RE
2 il 26 febbraio 2020, il termine è scaduto sabato 7 marzo, per cui la scadenza
è stata riportata a lunedì 9 marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentati
quello stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.
1.2 Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
1.2.1 La
giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice
di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice
verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono
realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto
(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile
2013, consid. 9.3).
1.2.2 La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate (art. 321
cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art.
278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo
grado (sen-tenza della CEF
14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino
alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010
del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999,
consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF
138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento
delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.
320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la
correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la
Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha
manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,
senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni
insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del
Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.
2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il
sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo
credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al
debitore (n. 3).
2.1 I
fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –
che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio
di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,
senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano
svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.
1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal
sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene
al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,
cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione
provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza
contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il
decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o
dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso
giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro
– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in
contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il
giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base
ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati
ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori
(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF
14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).
Sono inam-missibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma
contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio
d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità
di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nelle
decisioni impugnate il Pretore ha confermato la verosimiglianza delle pretese
fatte valere dai sequestranti ma, alla luce degli argomenti dell’opponente
sulla causa dei sequestri, ha considerato che il substrato circostanziale sulla
base del quale aveva accordato il sequestro era sostanzialmente mutato, sicché
non si giustificava più il mantenimento dello stesso per carenza della
realizzazione della causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF
sia nella sua componente oggettiva (trafugamento di beni) sia soggettiva (intenzione
del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie
obbligazioni).
Per
quanto attiene alla circostanza oggettiva, dal contraddittorio è emerso – ha
rilevato il Pretore – che l’azionista unico e dominus della CO 1, PI 1, è
deceduto nella primavera 2019, sicché la prospettata cessione delle quote della
società a terzi non può più essere vista come una circostanza immotivata e
sospetta come sostenuto dalle istanti, bensì appare più come una conseguenza verosimile allorquando un
imprenditore viene a mancare senza lasciare eredi che abbiano le
necessarie capacità o la volontà di proseguire l’attività della società. A tal
proposito, il Pretore ha altresì sottolineato che la CO 1 non ha sottaciuto
alle parti creditrici la prospettata cessione di quote e le difficoltà insorte
con il decesso di PI 1, sicché la stessa “non sembra quindi essersi mossa in modo poco
trasparente su questo punto”. A mente del Pretore,
nemmeno l’annuncio a fine agosto 2019 da parte del CEO __________ della
necessità di procedere alla liquidazione della società a causa di un eccessivo
indebitamento indizia un preparativo di trafugamento di beni, siccome allo
stesso RE 1 era ben noto lo stato di difficoltà della CO 1 e delle due
alternative possibili sorti della società: la vendita di quote o la
liquidazione.
Per
quanto attiene invece alla circostanza soggettiva il Pretore ha evidenziato
che, viste le risultanze del contraddittorio, il mancato pagamento dei crediti
riconosciuti di cui si sono prevalse le istanti non appare più tanto come un’intenzionale
volontà di sottrarsi ai propri obblighi, quanto piuttosto la conseguenza di
difficoltà, anche circostanziali, di farvi fronte in un periodo alquanto
particolare in seno alla CO 1. Infine, diversamente da quanto sostenuto dalle
sequestranti, il primo giudice ha ritenuto che la decisione dell’11 novembre
2019 con cui ha ordinato l’allestimento di un inventario dei beni della CO 1 non
può valere quale accertamento dell’intenzione della stessa di sottrarsi ai
propri obblighi, siccome è stata presa in via supercautelare e quindi anch’essa
sulla sola base delle allegazioni della parte creditrice.
4. Con
Fatti
i reclami RE 1 e la RE 2 rimproverano al Pretore di aver esposto un’argomentazione
“semplicistica” che non tiene conto di “svariate
altre circostanze” allegate e comprovate con documenti
in prima sede. Dal profilo oggettivo i reclamanti ribadiscono l’opacità delle
modalità della prospettata cessione delle quote sociali (v. sotto consid. 6-6.2)
e dal profilo soggettivo ripetono che anche dopo la morte di PI 1 l’opponente ha
continuato a rifiutarsi di pagare crediti esigibili e precedentemente
riconosciuti (consid. 6.3). Il Pretore non si sarebbe poi pronunciato sui dubbi
da loro esternati in merito alla volontà della società di mantenere anche in
futuro la propria operatività in Svizzera (consid. 6.3) e non avrebbe tenuto
conto del fatto ch’essa non ha fornito le informazioni sollecitate dall’ufficio
d’esecuzione nella procedura d’erezione dell’inventario (consid. 7).
5. La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv.
1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento
di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva,
ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle
proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, 9a
ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14
ad § 51; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i
suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure
che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o grava di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a
ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo,
devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo comportamento
era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a
renderlo molto più difficile (sentenze della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio
2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2,
con rinvii).
Contrariamente
a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di
preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le
circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento
effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale
5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.
2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta al sequestrante rendere verosimile che il
comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze
della CEF 14.2015.182, consid. 7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789
segg. n. 88c consid. 4.2/a).
6. A
mente dei reclamanti il fatto ch’essi fossero a conoscenza della dipartita di PI
1, azionista unico e dominus della CO 1, nulla toglie al fatto che il successivo trapasso di quote
di quest’ultima si stia svolgendo secondo modalità che legittimano a ritenere la
sussistenza di un rischio di trafugamento o perlomeno di atti preparatori in
tal senso, posto che l’opponente si è limitata a fornire informazioni parziali
e frammentarie sia sull’effettività di tale trasferimento, che non risulta
essere ancora oggi perfezionato per ammissione stessa della controparte, sia – e
in special modo – sull’identità dei nuovi
quotisti (designati solo quali “nuovi investitori”). Tale opacità, nonché
incertezza, circa la “tangibilità” del trasferimento striderebbe con l’affermazione del Pretore secondo
cui la resistente “non sembra quindi
essersi mossa in modo poco trasparente su questo punto”.
6.1 Con tale censura i
reclamanti non si confrontano però frontalmente con l’argomento del Pretore,
secondo cui la prospettata cessione delle quote della CO 1 è la naturale
conseguenza del decesso di __________ e dell’assenza di eredi con le necessarie
capacità o la volontà di proseguire l’attività della società, e non rappresenta
perciò un concreto pericolo di trafugamento di beni, paventato dai sequestranti
in modo puramente astratto e ipotetico. Insufficientemente motivata, la censura
è irricevibile (v. sopra consid. 1.2).
6.2 La doglianza è del resto
contraddittoria laddove i reclamanti censurano l’effettività del trasferimento
delle quote, ovvero della circostanza oggettiva medesima sulla quale essi
fondano la causa del sequestro. Ad ogni modo, le quote della CO 1 non sono beni
della stessa, bensì dei suoi quotisti, sicché il loro trasferimento non può
costituire un trafugamento di beni nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. L’eventuale
cambiamento dei titolari delle quote non ha del resto alcun effetto giuridico
sugli impegni e sul patrimonio della società. Anche se i nuovi proprietari
fossero domiciliati all’estero la cessione non sarebbe quindi parificabile a
una preparazione di fuga dalla Svizzera e i diritti dei creditori sociali
devono essere salvaguardati in caso di cancellazione della succursale svizzera
o del suo trasferimento all’estero (art. 2 lett. a n. 14 e 127 cpv. 1 lett. b
dell’ordinanza sul registro di commercio [ORC, RS 221.411]). La pretesa
mancanza di trasparenza sulle circostanze della cessione o della liquidazione
della società è pertanto senza rilievo in questa sede, per tacere del fatto che
i reclamanti non spiegano perché sarebbero legittimati a essere informati delle
trattative in corso.
6.3 L’irricevibilità e l’infondatezza
della censura riferita alla circostanza oggettiva della causa di sequestro
invocata dai sequestranti bastano a dichiarare il reclamo irricevibile su
questo punto, rispettivamente a respingerlo, senza necessità di esaminare le
critiche relative alle circostanze soggettive, per tacere del fatto che il mero
mancato pagamento dei crediti vantati dai sequestranti è insito in tutte le
procedure di sequestro e non può pertanto costituire un indizio della volontà
della debitrice di trafugare i propri beni o di darsi alla fuga, mentre per
quanto riguarda la contestata volontà della CO 1 di mantenere anche in futuro
la propria operatività in Svizzera i reclamanti misconoscono che spettava a
loro rendere verosimili rischi di trasferimento all’estero dell’attività (e
soprattutto dei mezzi necessari a tale scopo) e non all’opponente di sostanziare
la sua volontà di continuare a operare in Svizzera.
7. I reclamanti
rimproverano da ultimo al Pretore di non aver considerato che la CO 1 ha omesso
di dare seguito ai formali solleciti dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, in
cui, tra l’altro, le veniva chiesto d’indicare nel dettaglio “i creditori allibrati a bilancio”. A mente dei reclamanti tale aspetto sarebbe d’“indubbia rilevanza”,
tale da permettere di concludere che tra i creditori indicati nel bilancio vi
possano essere anche persone vicine alla società (azionisti, ecc.), le quali avrebbero
beneficiato di mutui di favore a discapito del substrato sequestrato in loro favore.
Riferendosi alla risposta della resistente alla sopra citata lettera dell’Ufficio
d’esecuzione, prodotta per la prima volta con il ricorso, i reclamanti fanno
valere che la CO 1 ha anche sottaciuto ogni e qualsivoglia informazione
relativa al luogo di situazione delle autovetture sequestrate e indicato che la
“liquidità in cassa” è stata nel frattempo consumata, ossia non è più nella disposizione
della sua succursale.
Con
le osservazioni al reclamo la CO 1 contesta di non aver dato seguito alle
richieste dell’Ufficio d’esecuzione. Con riferimento alla richiesta d’indicare
i crediti allibrati a bilancio, essa spiega di aver chiesto chiarimenti poiché
l’Ufficio sembrava presupporre l’esistenza di un bilancio al 30 ottobre 2019
mentre l’inventario riguardava il bilancio al 30 settembre 2019. A distanza di
oltre un mese essa afferma di non aver ancora ricevuto risposta, sicché non le
può essere rimproverato alcunché. Per quanto attiene alle autovetture, la
resistente precisa di aver risposto all’Ufficio di mettersi in contatto con lei
per concordare una data per effettuare i suoi adempimenti, mentre per quanto riguarda
la liquidità afferma di non capire come i reclamanti possano dedurre dalla
lettura della loro risposta all’Ufficio che la liquidità in cassa sarebbe stata
nel frattempo consumata, siccome essa ha confermato con la stessa che la
liquidità inventariata era tuttora quella presente al momento dell’esecuzione
del sequestro.
Con
la replica spontanea i reclamanti rilevano che la controparte, a prescindere
dalle sue asserzioni, si è “de
facto” sottratta alle puntuali richieste formulate
dall’Ufficio d’esecuzione. Evidenziano poi che la tesi secondo cui tra i
creditori allibrati a bilancio vi sono soggetti vicini alla resistente è a ben
vedere avvalorata dal fatto che la controparte si è sottratta all’obbligo di
fornire all’Ufficio le informazioni richieste. Nella sua duplica spontanea la CO
1 rileva come il chiarimento richiesto all’Ufficio non le sia ancora
pervenuto.
7.1 Non
si può nascondere che la CO 1 si è dimostrata poco diligente nel rispondere
alle richieste dell’Ufficio, non dando apparentemente alcun seguito alla prima
richiesta del 13 gennaio 2020 e rispondendo solo parzialmente e tardivamente al
sollecito dell’11 febbraio 2020 (doc. HH) con una risposta interlocutoria
(doc. BB), che a prima vista pare pretestuosa. Non si vede infatti perché la CO
1 non avrebbe potuto fornire la lista dettagliata dei suoi debitori almeno
secondo il bilancio al 30 settembre 2019 e indicare il luogo di stazionamento
dei veicoli sequestrati. Da ciò non si può però ancora presumere che la
debitrice abbia trafugato i crediti o i
veicoli in questione o ci stia provando. Ciò presupporrebbe un comportamento civilmente e penalmente
reprensibile da parte del suo patrocinatore. Pare molto più verosimile
ricondurre il ritardo a rispondere a una semplice mancanza di diligenza dell’avvocato
e dell’Ufficio d’esecuzione nel terminare speditamente le operazioni di
esecuzione del sequestro.
7.2 Oltre
che speculativa, la tesi dei reclamanti secondo cui tra i creditori allibrati a
bilancio vi sarebbero soggetti vicini alla resistente poggia su una premessa
errata. L’Ufficio d’esecuzione non ha invero chiesto la lista dettagliata dei creditori
della CO 1, bensì dei crediti vantati dalla stessa verso terzi (suoi
debitori). Il sequestro verte infatti su attivi della società, non su passivi.
7.3 Anche
l’affermazione per cui la liquidità in cassa sarebbe stata “nel frattempo consumata” è avulsa dalla documentazione agli atti, dal momento che nella sua
risposta all’Ufficio (doc. BB) la CO 1 ha confermato che la liquidità presente
in cassa al momento del sequestro era quella menzionata nell’inventario
conservativo (doc. X), di fr. 387.85, € 2.98 e USD 540.–, ossia è rimasta
invariata. Ne consegue che nemmeno tale elemento è determinante per rendere
verosimile il trafugamento di beni.
8. Nella
misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti.
9. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la
soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base ai valori
litigiosi di fr. 3'642'736.90 (inc. 14.2020.32), rispettivamente di fr. 402'198.05
(inc. 14.2020.33) stabiliti dal Pretore nelle decisioni
impugnate e rimasti incontestati, non potendosi ad ogni modo tenere conto del
criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei
beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto. Considerati il
presunto lavoro effettivo svolto dal patrocinatore della resistente e la
relativa semplicità delle cause alla luce delle censure – identiche – contenute
nei reclami, le ripetibili vanno stabilite con riferimento alla parte bassa della
tariffa (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per il rinvio dell’art. 96 CPC).
10. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 3'642'736.90
(inc. 14.2020.32), rispettivamente fr. 402'198.05 (inc. 14.2020.33), superano
abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo di RE 1 è respinto.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla CO
1 fr. 6'000.– per ripetibili.
Considerandi
2.
Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 2 è respinto.
Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla RE 2, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla
CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
– avv.
– avv.
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può
essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98
LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2
LTF).