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Decisione

14.2020.32

Opposizione al sequestro. Trafugamento di beni. Trattative per la cessione delle quote della debitrice. Omissione di rispondere a domande dell’ufficio d’esecuzione nel quadro dell’esecuzione del sequestro

21 settembre 2020Italiano22 min

i reclami RE 1 e la RE 2 rimproverano al Pretore di aver esposto un’argomentazione

Source ti.ch

______________________________

Incarti n.

14.2020.32

14.2020.33

Lugano

21 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nelle cause giudicando

sui reclami del 9 marzo 2020 presentati da RE 1 e dalla RE 2 contro le decisioni

emesse il 25 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 18 aprile 2017 la RE 2 quale venditrice e la CO 1 (in seguito “CO 1”)

come acquirente hanno sottoscritto un accordo relativo alla compravendita di 500'000

MT (con un margine di tolleranza del 5%) di cereali sfusi a un prezzo specificato

in successivi addenda. Il 30 giugno 2018 la RE 2 ha ceduto il proprio credito

nei confronti della CO 1 a RE 1 per € 1'542'713.60. Nel quadro dell’accordo la RE

2 ha emesso fatture per complessivi € 438'303.01.

Il

15 novembre 2017 la __________ di __________ quale venditrice e la CO 1 quale

acquirente hanno concluso un contratto di compravendita avente il medesimo

oggetto di quello sopracitato e il 20 agosto 2019 la __________ ha ceduto il suo

credito verso la CO 1 a RE 1 per USD 412'642.20.

Il

29 novembre 2018 RE 1 ha concesso alla __________ di Amsterdam un mutuo di € 1'500'000.–

oltre a interessi, rimborsabile entro il 31 marzo 2021. Nell’ambito di un

accordo di fideiussione (“Suretyship

Agreement”) la CO 1 si è impegnata a rimborsare a RE 1

l’importo appena menzionato in caso di mancato pagamento da parte della __________.

A seguito di un rimborso parziale il mutuo ammonta ora a € 1'222'500.–.

B. Con

istanza dell’8 novembre 2019 la RE 2 e RE 1 hanno postulato il fallimento senza

preventiva esecuzione della CO 1 e della sua succursale di __________,

chiedendo in via supercautelare e cautelare di fare ordine all’Ufficio dei fallimenti

di Lugano di allestire un inventario dei beni della CO 1 situati in Svizzera, inclusi quelli della succursale di

Lugano, quale provvedi­mento conservativo giusta l’art. 170 LEF. Con decisione

dell’11 no­vembre 2019 il Pretore del Distretto di Lugano ha accolto tale

richiesta già in via supercautelare. L’Ufficio d’esecuzione ha provveduto a

compilare l’inventario conservativo il 13 novembre 2019.

C. Con istanze del 19 dicembre 2019 entrambe dirette contro la CO 1,

rappresentata dalla propria succursale luganese, RE 1 e RE 2 hanno chiesto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il sequestro di “ogni be­ne, avere, titolo, liquidità, valori,

crediti, azioni nominative o al portatore, beni, diritti, conti, depositi

fiduciari, effetti cambiari, metalli preziosi, depositi nonché ogni altro bene

di qualsiasi natura ed in qualsiasi valuta che appartengano alla spett. CO 1, __________,

a proprio nome, designazione contrattuale, numero, prestanome o a nome di terzi

detenuti presso gli istituti bancari svizzeri o presso gli uffici della CO 1,

succursale di Lugano come meglio indicati nell’inventario conservativo del 18

novembre 2019”.

RE 1 ha fatto

valere un credito di fr. 3'642'736.90 (pari a € 1'714'428.52 interessi

compresi, USD 446'941.09 interessi compresi e € 1'222'500.–) oltre agli

interessi del 5% dal 19 dicembre 2019 e spese, indicando

quale titolo il “contratto no. STR

180417/SO del 18 aprile 2017 fra RE 2 e CO 1 con i relativi annessi e addendum

(doc. E), cessione di credito del 30 giugno 2018 da RE 2 a RE 1 in relazione

alle fatture __________ (doc. F), contratto no. __________ del 15 novembre 2017

fra __________ e RA 1 con i relativi annessi e addendum (doc. L) e cessione da __________

a RE 1 del 20 agosto 2019 (doc. N) – contratto no. 1311118 del 29 novembre 2018

tra RE 1 e __________ (doc. R) e impegno in qualità di debitore solidale di CO

1 (doc. S)”.

Da parte sua la RE 2 ha fatto

valere una pretesa di fr. 402'198.05 (pari a € 368'718.40) oltre agli

interessi del 5% dal 20 dicembre 2019 e spese, indicando quale titolo il “contratto no. __________/SO del 18 aprile 2017 con i

relativi annessi e addendum (doc. E), fatture

del 25.11.2017, 29.01.2018, 26.02.2018, 12.03.2018, 16.03.2018 (doc. F),

riconoscimento di debito del 1° agosto 2019 (doc. G)”.

Quale

causa di sequestro sia RE 1 sia la RE 2 hanno indicato quella dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF (trafugamento beni,

latitanza o preparazione alla fuga).

D. Avendo il Pretore accolto integralmente le istanze

e ordinato i sequestri con decreti dello stesso 19 dicembre 2019, eseguiti il gior­no

successivo dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, con istanze del 7 gennaio 2020 la

CO 1 ha presentato opposizione ai decreti di sequestro al medesimo giudice.

Nelle loro osservazioni del 3 febbraio 2020, RE 1 e la RE 2 hanno concluso per

la reiezione delle opposizioni. Con repliche e dupliche spontanee del 7 e 20

febbraio 2020 le parti si sono riconfermate nelle rispettive e contrastanti posizioni.

E. Statuendo con due distinte decisioni del 25

febbraio 2020 il Pretore ha accolto le opposizioni e annullato i

sequestri, ponendo a carico di RE 1 e della RE 2 le spese processuali di

rispettivamente fr. 1'500.– e fr. 500.– e ripetibili di fr. 12'000.–

e fr. 4'000.– a favore della parte opponente.

F. Contro

le sentenze appena citate RE 1 e la RE 2 sono insorti a

questa Camera con due distinti reclami del 9 marzo 2020

per ottenerne in via principale l’annullamento, la reiezione delle opposizioni

al sequestro e la conferma degli stessi, e in via subordinata l’annullamento e

la retrocessione delle cause al primo giudice. Il 10 marzo 2020 il Presidente

di questa Camera ha congiunto le procedure di reclamo e dichiarato irricevibili

le richieste d’effetto sospensivo presentate con le impugnazioni. Con

osservazioni del 4 maggio 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione dei

reclami, nella misura della loro ammissibilità. Con replica spontanea del 18

maggio 2020 e duplica spontanea del 29 maggio 2020 le parti si sono

riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di opposizione al sequestro

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 6

CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a

CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso.

1.1 Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili

entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la

notifica di entrambe è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 e della RE

2 il 26 febbraio 2020, il termine è scaduto sabato 7 marzo, per cui la scadenza

è stata riportata a lunedì 9 marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentati

quello stesso giorno (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.

1.2 Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

1.2.1 La

giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice

di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice

verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono

realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto

(art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile

2013, consid. 9.3).

1.2.2 La

Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate (art. 321

cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma tutte le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art.

278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC; RtiD 2017 I 757 n. 51c consid. 1.4/a), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo

grado (sen-tenza della CEF

14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e), e ciò fino

alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenze del Tribunale federale 5A_306/2010

del 9 agosto 2010, consid. 3.2.3, e della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999,

consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF

138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento

delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati (art.

320 lett. b CPC), ovvero arbitrari (DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la

correzione del vizio sia suscettibile d’in­­fluire sull’esito della causa, la

Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha

manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso,

senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni

insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del

Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2019, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).

2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il

sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo

credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al

debitore (n. 3).

2.1 I

fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi –

che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio

di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati,

senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano

svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid.

1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal

sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene

al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario,

cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione

provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza

contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).

2.2 Il

decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o

dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso

giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro

– purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in

contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il

giudice non agisce d’uffi­­cio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base

ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati

ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori

(art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF

14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5).

Sono inam-missibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma

contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio

d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità

di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).

3. Nelle

decisioni impugnate il Pretore ha confermato la verosimiglianza delle pretese

fatte valere dai sequestranti ma, alla luce degli argomenti dell’opponente

sulla causa dei sequestri, ha considerato che il substrato circostanziale sulla

base del quale aveva accordato il sequestro era sostanzialmente mutato, sicché

non si giustificava più il mantenimento dello stesso per carenza della

realizzazione della causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF

sia nella sua componente oggettiva (trafugamento di beni) sia soggettiva (intenzione

del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle proprie

obbligazioni).

Per

quanto attiene alla circostanza oggettiva, dal contraddittorio è emerso – ha

rilevato il Pretore – che l’azionista unico e dominus della CO 1, PI 1, è

deceduto nella primavera 2019, sicché la prospettata cessione delle quote della

società a terzi non può più essere vista come una circostanza immotivata e

sospetta come sostenuto dalle istanti, bensì appare più come una conseguenza verosimile allorquando un

imprenditore viene a man­care senza lasciare eredi che abbiano le

necessarie capacità o la volontà di proseguire l’attività della società. A tal

proposito, il Pretore ha altresì sottolineato che la CO 1 non ha sottaciuto

alle parti creditrici la prospettata cessione di quote e le difficoltà insorte

con il decesso di PI 1, sicché la stessa “non sembra quindi essersi mossa in modo poco

trasparente su questo punto”. A mente del Pretore,

nemmeno l’annuncio a fine agosto 2019 da parte del CEO __________ della

necessità di procedere alla liquidazione della società a causa di un eccessivo

indebitamento indizia un preparativo di trafugamento di beni, siccome allo

stesso RE 1 era ben noto lo stato di difficoltà della CO 1 e delle due

alternative possibili sorti della società: la vendita di quote o la

liquidazione.

Per

quanto attiene invece alla circostanza soggettiva il Pretore ha evidenziato

che, viste le risultanze del contraddittorio, il mancato pagamento dei crediti

riconosciuti di cui si sono prevalse le istanti non appare più tanto come un’intenzionale

volontà di sottrarsi ai propri obblighi, quanto piuttosto la conseguenza di

difficoltà, anche circostanziali, di farvi fronte in un periodo alquanto

particolare in seno alla CO 1. Infine, diversamente da quanto sostenuto dalle

sequestranti, il primo giudice ha ritenuto che la decisione dell’11 novembre

2019 con cui ha ordinato l’allestimento di un inventario dei beni della CO 1 non

può valere quale accertamento dell’intenzione della stessa di sottrarsi ai

propri obblighi, siccome è stata presa in via supercautelare e quindi anch’essa

sulla sola base delle allegazioni della parte creditrice.

4. Con

Fatti

i reclami RE 1 e la RE 2 rimproverano al Pretore di aver esposto un’argomentazione

“semplicistica” che non tiene conto di “svariate

altre circostanze” allegate e comprovate con documenti

in prima sede. Dal profilo oggettivo i reclamanti ribadiscono l’opacità delle

modalità della prospettata cessione delle quote sociali (v. sotto consid. 6-6.2)

e dal profilo soggettivo ripetono che anche dopo la morte di PI 1 l’opponente ha

continuato a rifiutarsi di pagare crediti esigibili e precedentemente

riconosciuti (consid. 6.3). Il Pretore non si sarebbe poi pronunciato sui dubbi

da loro esternati in merito alla volontà della società di mantenere anche in

futuro la propria operatività in Svizzera (consid. 6.3) e non avrebbe tenuto

conto del fatto ch’essa non ha fornito le informazioni sollecitate dall’ufficio

d’esecuzione nella procedura d’erezione dell’inventario (consid. 7).

5. La realizzazione di una causa di sequestro nel senso dell’art. 271 cpv.

1 cifra 2 LEF presuppone la riunione di una circostanza oggettiva (trafugamento

di beni, latitanza o preparazione alla fuga) e di una circostanza soggettiva,

ossia l’intenzione del debitore sequestrato di sottrarsi all’adempimento delle

proprie obbligazioni (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und

Konkurs­rechts, 9a

ed. 2013, n. 14 ad § 36 e n. 14

ad § 51; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. IV, 2003, n. 42 ad art. 271 LEF). Trafuga i

suoi beni il debitore che li nasconde, regala o vende a prezzi irrisori, oppure

che li sposta all’estero, li distrugge, danneggia o gra­va di pegno (DTF 119 III 92 consid. 3/b; Stoffel in: Basler Kom­mentar, SchKG II, 2a

ed. 2010, n. 69 ad art. 271 LEF). Dal profilo soggettivo,

devono sussistere indizi oggettivi e concreti che il debitore fosse cosciente (intenzione o dolo eventuale) che il suo com­portamento

era idoneo a ostacolare l’esercizio dei diritti del creditore o almeno a

renderlo molto più difficile (sentenze della CEF 14.2015.182 del 22 gennaio

2016, consid. 7.2, e 14.2006.64 del 5 settembre 2006 consid. 6.2,

con rinvii).

Contrariamente

a quanto lascia intendere il testo dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF, anche atti di

preparazione di un trafugamento di beni possono bastare, secondo le

circostanze, a giustificare il sequestro, che se presupponesse il compimento

effettivo del trafugamento verrebbe eseguito sempre troppo tardi (sentenza del Tribunale federale

5P.256/2006 del 4 ottobre 2006, ZZZ/RSPC 2006 pag. 433 consid. 2.1; Meier/Dieterle in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 19 ad art. 271 LEF). Spetta al sequestrante rendere verosimile che il

comportamento del debitore configuri una causa di sequestro (sopra consid. 2; sentenze

della CEF 14.2015.182, consid. 7.2 [già citata] e 14.2004.91 del 13 gennaio 2005, RtiD 2005 II 789

segg. n. 88c consid. 4.2/a).

6. A

mente dei reclamanti il fatto ch’essi fossero a conoscenza della dipartita di PI

1, azionista unico e dominus della CO 1, nulla toglie al fatto che il successivo trapasso di quote

di quest’ultima si stia svolgendo secondo modalità che legittimano a ritenere la

sussistenza di un rischio di trafugamento o perlomeno di atti preparatori in

tal senso, posto che l’opponente si è limitata a fornire informazioni parziali

e frammentarie sia sull’effettività di tale trasferimento, che non risulta

essere ancora oggi perfezionato per ammissione stessa della controparte, sia – e

in special modo – sull’identità dei nuovi

quotisti (designati solo quali “nuovi investitori”). Tale opacità, nonché

incertezza, circa la “tangibilità” del trasferimento striderebbe con l’affermazione del Pretore secondo

cui la resistente “non sembra quindi

essersi mossa in modo poco trasparente su questo punto”.

6.1 Con tale censura i

reclamanti non si confrontano però frontalmen­te con l’argomento del Pretore,

secondo cui la prospettata cessio­ne delle quote della CO 1 è la naturale

conseguenza del decesso di __________ e dell’assenza di eredi con le necessarie

capacità o la volontà di proseguire l’attività della società, e non rappresenta

perciò un concreto pericolo di trafugamento di beni, paventato dai sequestranti

in modo puramente astratto e ipotetico. Insufficientemente motivata, la censura

è irricevibile (v. sopra consid. 1.2).

6.2 La doglianza è del resto

contraddittoria laddove i reclamanti censurano l’effettività del trasferimento

delle quote, ovvero della circostanza oggettiva medesima sulla quale essi

fondano la causa del sequestro. Ad ogni modo, le quote della CO 1 non sono beni

della stessa, bensì dei suoi quotisti, sicché il loro trasferimen­to non può

costituire un trafugamento di beni nel senso dell’art. 271 cpv. 1 n. 2 LEF. L’eventuale

cambiamento dei titolari delle quote non ha del resto alcun effetto giuridico

sugli impegni e sul patrimonio della società. Anche se i nuovi proprietari

fossero domiciliati all’estero la cessione non sarebbe quindi parificabile a

una preparazione di fuga dalla Svizzera e i diritti dei creditori sociali

devono essere salvaguardati in caso di cancellazione della succursale svizzera

o del suo trasferimento all’estero (art. 2 lett. a n. 14 e 127 cpv. 1 lett. b

dell’ordinanza sul registro di commercio [ORC, RS 221.411]). La pretesa

mancanza di trasparenza sulle circostanze della cessione o della liquidazione

della società è pertanto senza rilievo in questa sede, per tacere del fatto che

i reclamanti non spiegano perché sarebbero legittimati a essere informati delle

trattative in corso.

6.3 L’irricevibilità e l’infondatezza

della censura riferita alla circostan­za oggettiva della causa di sequestro

invocata dai sequestranti bastano a dichiarare il reclamo irricevibile su

questo punto, rispettivamente a respingerlo, senza necessità di esaminare le

critiche relative alle circostanze soggettive, per tacere del fatto che il mero

mancato pagamento dei crediti vantati dai sequestranti è insito in tutte le

procedure di sequestro e non può pertanto costituire un indizio della volontà

della debitrice di trafugare i propri beni o di darsi alla fuga, mentre per

quanto riguarda la contestata volontà della CO 1 di mantenere anche in futuro

la propria operatività in Svizzera i reclamanti misconoscono che spettava a

loro rendere verosimili rischi di trasferimento all’estero dell’attività (e

soprattutto dei mezzi necessari a tale scopo) e non all’opponente di sostanziare

la sua volontà di continuare a operare in Svizzera.

7. I reclamanti

rimproverano da ultimo al Pretore di non aver considerato che la CO 1 ha omesso

di dare seguito ai formali solleciti dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, in

cui, tra l’altro, le veniva chiesto d’indicare nel dettaglio “i creditori allibrati a bilancio”. A mente dei reclamanti tale aspetto sarebbe d’“indubbia rilevanza”,

tale da permettere di concludere che tra i creditori indicati nel bilancio vi

possano essere anche persone vicine alla società (azionisti, ecc.), le quali avrebbero

beneficiato di mutui di favore a discapito del substrato sequestrato in loro favore.

Riferendosi alla risposta della resistente alla sopra citata lettera dell’Ufficio

d’ese­cuzione, prodotta per la prima volta con il ricorso, i reclamanti fanno

valere che la CO 1 ha anche sottaciuto ogni e qualsivoglia informazione

relativa al luogo di situazione delle autovetture sequestrate e indicato che la

“liquidità in cassa” è stata nel frattempo consumata, ossia non è più nella disposizione

della sua succursale.

Con

le osservazioni al reclamo la CO 1 contesta di non aver dato seguito alle

richieste dell’Ufficio d’esecuzione. Con riferimen­to alla richiesta d’indicare

i crediti allibrati a bilancio, essa spiega di aver chiesto chiarimenti poiché

l’Ufficio sembrava presupporre l’esistenza di un bilancio al 30 ottobre 2019

mentre l’inventario riguardava il bilancio al 30 settembre 2019. A distanza di

oltre un mese essa afferma di non aver ancora ricevuto risposta, sicché non le

può essere rimproverato alcunché. Per quanto attiene alle autovetture, la

resistente precisa di aver risposto all’Ufficio di mettersi in contatto con lei

per concordare una data per effettuare i suoi adempimenti, mentre per quanto riguarda

la liquidità afferma di non capire come i reclamanti possano dedurre dalla

lettura della loro risposta all’Ufficio che la liquidità in cassa sarebbe stata

nel frattempo consumata, siccome essa ha confermato con la stessa che la

liquidità inventariata era tuttora quella presente al momento dell’esecuzione

del sequestro.

Con

la replica spontanea i reclamanti rilevano che la controparte, a prescindere

dalle sue asserzioni, si è “de

facto” sottratta alle puntuali richieste formulate

dall’Ufficio d’esecuzione. Evidenziano poi che la tesi secondo cui tra i

creditori allibrati a bilancio vi sono soggetti vicini alla resistente è a ben

vedere avvalorata dal fatto che la controparte si è sottratta all’obbligo di

fornire all’Ufficio le informazioni richieste. Nella sua duplica spontanea la CO

1 rileva come il chiarimen­to richiesto all’Ufficio non le sia ancora

pervenuto.

7.1 Non

si può nascondere che la CO 1 si è dimostrata poco diligente nel rispondere

alle richieste dell’Ufficio, non dando apparentemente alcun seguito alla prima

richiesta del 13 gennaio 2020 e rispondendo solo parzialmente e tardivamente al

sollecito del­l’11 febbraio 2020 (doc. HH) con una risposta interlocutoria

(doc. BB), che a prima vista pare pretestuosa. Non si vede infatti perché la CO

1 non avrebbe potuto fornire la lista dettagliata dei suoi debitori almeno

secondo il bilancio al 30 settembre 2019 e indicare il luogo di stazionamento

dei veicoli sequestrati. Da ciò non si può però ancora presumere che la

debitrice abbia trafugato i crediti o i

veicoli in questione o ci stia provando. Ciò presupporreb­be un comportamento civilmente e penalmente

reprensibile da par­te del suo patrocinatore. Pare molto più verosimile

ricondurre il ritardo a rispondere a una semplice mancanza di diligenza dell’avvocato

e dell’Ufficio d’esecuzione nel terminare speditamente le operazioni di

esecuzione del sequestro.

7.2 Oltre

che speculativa, la tesi dei reclamanti secondo cui tra i creditori allibrati a

bilancio vi sarebbero soggetti vicini alla resistente poggia su una premessa

errata. L’Ufficio d’esecuzione non ha invero chiesto la lista dettagliata dei creditori

della CO 1, bensì dei crediti vantati dalla stessa verso terzi (suoi

debitori). Il sequestro verte infatti su attivi della società, non su passivi.

7.3 Anche

l’affermazione per cui la liquidità in cassa sarebbe stata “nel frattempo consumata” è avulsa dalla documentazione agli atti, dal momento che nella sua

risposta all’Ufficio (doc. BB) la CO 1 ha confermato che la liquidità presente

in cassa al momento del sequestro era quella menzionata nell’inventario

conservativo (doc. X), di fr. 387.85, € 2.98 e USD 540.–, ossia è rimasta

invariata. Ne consegue che nemmeno tale elemento è determinante per rendere

verosimile il trafugamento di beni.

8. Nella

misura in cui sono ricevibili, i reclami vanno pertanto respinti.

9. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la

soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Le ripetibili vanno fissate in base ai valori

litigiosi di fr. 3'642'736.90 (inc. 14.2020.32), rispettivamente di fr. 402'198.05

(inc. 14.2020.33) stabiliti dal Pretore nelle decisioni

impugnate e rimasti incontestati, non potendosi ad ogni modo tenere conto del

criterio più corretto (cfr. DTF 139 III 195 consid. 4.3.2) del valore dei

beni sequestrati, poiché in concreto non è stato reso noto. Considerati il

presunto lavoro effettivo svolto dal patrocinatore della resistente e la

relativa semplicità delle cause alla luce delle censure – identiche – contenute

nei reclami, le ripetibili van­no stabilite con riferimento alla parte bassa della

tariffa (art. 11 cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili [RL 178.310], per il rinvio dell’art. 96 CPC).

10. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 3'642'736.90

(inc. 14.2020.32), rispettivamente fr. 402'198.05 (inc. 14.2020.33), superano

abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per

questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo di RE 1 è respinto.

Le

spese processuali di complessivi fr. 2'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà alla CO

1 fr. 6'000.– per ripetibili.

Considerandi

2.

Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 2 è respinto.

Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla RE 2, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla

CO 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

– avv.

– avv.

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può

essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2

LTF).