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Decisione

14.2020.34

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Interpretazione. Decreto penale d’abbandono

4 settembre 2020Italiano18 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.34

Lugano

4 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.3439 (rigetto definitivo

dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa

con istanza 15 luglio 2019 dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinato dall’avv. PA 1, )

giudicando sul reclamo del 9 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 24 febbraio 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con due decisioni del 24 aprile 2007 l’Ufficio assicurazione

invalidità (Ufficio AI) ha riconosciuto a RE 1 il diritto alla rendita intera

con grado d’invalidità dell’80% dal 1° giugno 2004, disponendone il versamento

dal 1° settembre 2004 stante l’inoltro tardivo della domanda. Contro le citate

decisioni la __________ e la __________ hanno interposto ricorso al Tribunale

cantonale del­le assicurazioni (TCA) chiedendone l’annullamento. Con sentenza

del 9 maggio 2011 (inc. 32.2007.173/179) il TCA ha accolto i ricorsi e

annullato le decisioni del 24 aprile 2007. Il Tribunale fede-rale ha confermato

il giudizio del TCA con sentenza del 18 giugno 2012 (9C_469/2011).

Fatti

B. Con

decisione dell’8 gennaio 2014, preavvisata il 22 ottobre 2012, l’Ufficio AI ha

disposto la restituzione delle rendite indebitamente percepite da RE 1 per

complessivi fr. 275'716.– per il periodo dal 1° settembre 2004 fino al 30

giugno 2011. Adito con ricorso da RE 1, il TCA ha parzialmente riformato la

decisione dell’Ufficio AI con decisione del 21 luglio 2014, nel sen­so di

ridurre l’importo da restituire da fr. 275'716.– a fr. 151'123.– per

il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2011. Il Tribunale federale ha

respinto nella misura della sua ammissibilità il ricorso di RE 1 contro tale

decisione (sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015).

C. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 151'123.– oltre

alle spese esecutive, indicando quale titolo di credito la “decisione di restituzione dell’08 gennaio

2014 quale rendita d’invalidità”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 luglio

2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 21 ottobre 2019.

E. Statuendo con decisione del 24 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 350.–.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2020 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Visto l’esito del

giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 27 febbraio 2020, il termine d’impugnazione

è scaduto domenica 8 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 9

marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del

timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Il reclamante rileva che già in precedenza il TCA aveva riservato nella

sua sentenza del 9 maggio 2011 la possibilità per l’assicu­rato di chiedere la

revisione del giudizio qualora fossero emersi elementi decisivi dal

procedimento penale, che non era in quel momento ancora concluso, ciò che è

stato confermato anche dal Tribunale federale (sentenza 9C_469/2011 del 18

giugno 2012, consid. 12). Sennonché la censura è irricevibile poiché è basata

su allegazioni nuove ed è insufficientemente motivata (v. sopra consid. 1.2),

siccome non indica quale conseguenza abbia nella procedura di rigetto in esame

la possibilità per lui di chiedere la revisione della sentenza del TCA, per

tacere de fatto ch’egli non risulta nemmeno averne fatto uso.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimo-stri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la decisione di restituzione 8

gennaio 2014 dell’Ufficio AI unitamente alla decisione 21 luglio 2014 del TCA

che la conferma, seppur riducendo l’importo da restituire da fr. 275'716.–

a fr. 151'123.–, costituisce senz’altro valido titolo di rigetto

definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde considerato destituite di

fondamento le eccezioni sollevate dal convenuto, in particolare quella secondo

cui l’importo indicato nella decisione dell’8

gennaio 2014 (di fr. 275'716.–) non corrisponde a quello indicato nel

precetto esecutivo (di fr. 151'123.–) e non spettava al giudice del

rigetto interpretare il titolo al di fuori del dispositivo. A tal proposito il

Pretore ha rilevato che non vi è luogo ad alcuna interpretazione siccome il quantum della pretesa

emerge precisamente dalla sentenza del 21 luglio 2014 del TCA acclusa all’istanza.

In merito alla censura secondo cui il “motivo penale” alla base dell’obbligo

restitutivo contenuto nella decisione dell’8 gennaio 2014 sarebbe venuto meno

in seguito all’emissione del decreto d’abbandono del 1° marzo 2018, il primo

giudice ha evidenziato come, trattandosi di una questione di merito, la stessa

esuli dal potere cognitivo del giudice del rigetto, a cui compete unicamente di

esaminare le eccezioni di cui all’art. 81 cpv. 1 LEF senza poter mettere in

discussione decisioni passate in giudicato, a maggior ragione se sono passate

al vaglio del Tribunale federale.

4.

Il

reclamante lamenta anzitutto che il Pretore non si sia pronunciato sulla

censura da lui sollevata inerente alla carente motivazione dell’istanza di

rigetto, che contiene unicamente uno “scarno” petitum e l’elenco dei documenti

prodotti.

4.1

È

vero che nella sentenza impugnata non vi è traccia di alcuna presa di posizione

del Pretore al riguardo. Poiché, però, la causa è

matura per il giudizio e lo stesso reclamante non chiede il rinvio al primo

giudice, motivi di economia processuale e di celerità inducono la Camera a

statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo

la propria motivazione a quella mancante della decisione di prima sede.

4.2

Non

si disconosce che l’istanza di rigetto del 15 luglio 2019 non contiene tutti

gli elementi necessari enumerati all’art. 221 cpv. 1 CPC. Mancano l’esposizione

dei fatti e l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti

esposti.

4.2.1

L’art. 221 CPC si applica

invero solo “per analogia” nelle proce-dure sommarie (art. 219 CPC). Si deve

tenere conto del fatto che nei casi semplici l’istanza può anche essere

presentata oralmente e verbalizzata dal giudice (art. 252 cpv. 2 CPC), ciò che

implica per lui pure un uso più ampio dell’interpello (art. 56 CPC) e della

fissazione di un termine (giusta l’art. 132 cpv. 1 CPC) per sanare i difetti

formali delle istanze scritte ove non siano chiare (DTF 144 III 64 consid.

4.1.3.5; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di

diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 10 ad

art. 252 CPC).

4.2.2

D’altronde,

l’art. 221 CPC ha quale scopo che le allegazioni di fatto siano

sufficientemente chiare e circoscritte da permettere, da una parte, al giudice

di comprendere qual è l’oggetto del processo, su quali fatti l’attore (o

istante) fonda le sue pretese e quali mezzi di prova egli propone, e dall’altra

al convenuto di determinarsi agevolmente sulle allegazioni avversarie e di

proporre controprove. Il grado di concisione delle allegazioni di fatto dipende

dunque dalle circostanze e della complessità del caso di specie. La legge non

impone una forma particolare di presentazione degli allegati (DTF 144 III 63 consid. 4.1.3.5). Ne segue che all’esigenza di menzione dei

fatti e specifici mezzi di prova è possibile rinunciare quando tali elementi

emergono già dalle conclusioni e dai documenti annessi, in particolare quando

il caso è semplice, fermo restando che l’istante dovrebbe però perlomeno

descrivere l’oggetto del litigio o il

contenuto del titolo che invoca (sentenza del Tribunale fe­derale 5A_183/2018 del 31 agosto 2018, consid. 4.2.3;

Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition, 2017, n. 56 in

fine ad art. 84 LEF). Le esigenze di forma devono infatti

interpretarsi alla luce del principio della buona fede (art. 52 CPC), che s’impone

sia al giudice sia alle parti. Costituirebbe un formalismo eccessivo – che non

merita tutela (art. 2 cpv. 2 CC) – esigere una presentazione formalmente

separata delle allegazioni di fatto ove risultino già chiaramente dal contesto.

4.2.3

Nel caso in rassegna l’oggetto dell’istanza

risulta già senza equivoco dal suo titolo (“Istanza di rigetto di opposizione”) e i fatti essenziali vi sono menzionati (numero dell’esecuzione,

opposizione, importo e titolo del credito) come l’elenco dei documenti prodotti

quali mezzi di prova. Il Pretore disponeva di conseguenza di tutti gli elementi

per emettere la sua decisione e il reclamante non pretende, per avventura, di

non aver compreso cosa chiedeva l’istan­­te e perché. Pretestuosa, la sua

censura non merita protezione.

4.3

Vero

è che il Pretore ha rigettato l’opposizione sulla scorta di un documento

prodotto dall’istante – la sentenza 21 luglio 2014 del TCA (sopra ad B) –

diverso da quello menzionato nel “titolo

di credito” (la decisione di restituzione dell’8

gennaio 2014).

4.3.1

È

altrettanto vero che l’escutente è tenuto a indicare nell’istanza il titolo di

rigetto definitivo sul quale fonda la sua domanda (sentenza

del Tribunale federale 5A_726/2016 del 6 dicembre 2016, consid 3.3, ABBET, op. cit., n. 56 ad

art. 84). Stante il principio dispositivo che

caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv. 1 CPC), non spetta al

giudice ricercare eventuali titoli di rigetto non menzionati dal­l’i­stante

(sentenza della CEF 14.2020.1 consid. 6.2 e i rinvii). Anche questa esigenza

formale va però apprezzata alla luce del principio della buona fede. L’istanza

non può essere dichiarata irricevibile o respinta per il motivo che non precisa

testualmente il titolo di rigetto dell’opposizione qualora non sussista dubbio

su quale sia tra i documenti prodotti quello o quelli che l’istante considera

implicitamente rappresentare il titolo di rigetto.

4.3.2

Nel

caso al vaglio, l’istanza indica quale “titolo di credito” la “decisione di restituzione dell’08 gennaio 2014 quale

rendita d’invalidità” e la menziona anche nei documenti prodotti

(doc. B), oltre alla “sentenza TCA del 21 luglio

2014” (doc. C) e alla “sentenza TF

del 23 aprile 2015” (doc. D). Orbene, il reclamante non poteva – e

non può – ignorare di aver ricorso contro la decisione dell’8 gennaio 2014 e di

aver parzialmente ottenuto ragione davanti al TCA, che ha ridotto l’importo da

lui dovuto da fr. 275'716.– a fr. 151'123.– (doc. C

pag. 10). Non può pertanto pretendere in buona fede di non aver capito quale

fosse il titolo di rigetto invocato dall’istante. Neppure il Pretore ha avuto

dubbi. Anche su questo punto il reclamo non merita protezione.

4.4

RE

1.

si duole anche di una disparità di trattamento per avere il Pretore tenuto

conto come titolo di rigetto di un documento prodotto dall’istante diverso da

quello indicato come titolo di credito, mentre ha rifiutato di considerare il

decreto d’abbandono da lui prodotto, “trincerandosi.dietro i limiti del proprio

potere cogniti­vo. Le due situazioni evocate sono però diverse l’una dall’altra.

Come visto (sopra consid. 4.4.2), il titolo di rigetto risultava dalle menzioni

dell’istanza e il Pretore ne ha tenuto conto senza necessità d’interpretare i

documenti in questione, e in particolare la decisione del TCA, che stabilisce

senz’alcuna ambiguità l’importo dovuto dal reclamante in fr. 151'123.–

(doc. C, dispositivo n. 1). Per contro, con la produzione del decreto d’abbandono

(doc. 1) RE 1 pretende d’inibire gli effetti esecutivi della decisione 21

luglio 2014 del TCA interpretandola alla luce delle risultanze del procedimento

penale, ciò che il primo giudice ha ritenuto a giusto titolo in linea di

massima escluso (v. sotto consid. 5.3.2).

5.

In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e),

anche in assenza di contestazioni come nel caso in esame, se la documentazione

prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto

definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere pur­ché

siano esecutive.

5.1

Nel

caso specifico è pacifico che la decisione dell’8 gennaio 2014 dell’Ufficio AI

(doc. B), nella misura in cui è stata parzialmente riformata dal TCA che ha

emesso la decisione del 21 luglio 2014 (doc. C) a sua volta oggetto di un

ricorso respinto dal Tribunale federale il 23 aprile 2015 (doc. D), costituisce

un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 151'123.–

posto in esecuzione. Che tale somma diverga da quella stabilita nella decisione

dell’8 gennaio 2014 risulta semplicemente dal fatto che il TCA ha parzialmente

accolto il ricorso di RE 1, ciò ch’egli non può far finta di avere dimenticato.

È del resto nel suo interesse che l’esecuzione non verta sulla somma iniziale

di fr. 275'716.–. Se la CO 1 l’avesse escusso per l’importo inziale di fr. 275'716.–

RE 1 non avrebbe mancato di eccepire la riduzione del dovuto a fr. 151'123.–

operata dal TCA.

5.2

A

scanso di equivoci va ricordato che la giurisprudenza non esige una identità

tra l’importo posto in esecuzione e quello indicato nel “titolo di credito”

menzionato nel precetto esecutivo, bensì solo tra il credito posto in

esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (v. DTF 142 III 722

consid. 4.1), fermo restando che con l’istanza l’escutente può anche chiedere

meno di quanto gli riconosce il titolo (per libera scelta – in virtù del

principio dispositivo – o perché nel frattempo il credito è diminuito, ad

esempio in seguito al pagamento di un acconto). Nella fattispecie, ad ogni

modo, la somma di fr. 151'123.– posta in esecuzione è identica a quella

fatta valere con l’istanza e a quella per cui l’opposizione è stata rigettata.

5.3

Il

reclamante sostiene che la decisione 8 gennaio 2014 dell’Ufficio AI lo ha

condannato alla restituzione delle prestazioni assicurative sulla base della

supposta violazione da parte sua della norma penale di cui all’art. 87 LAVS. A

sua mente tale supposizione sarebbe ora stata smentita dal decreto d’abbandono

del 1° marzo 2018, sicché non si

giustificherebbe il rigetto dell’opposizione. D’altronde, egli evidenzia che

anche nella sentenza del 21 luglio 2014 lo stesso giudice unico del TCA, oltre

a stupirsi del fatto che l’Ufficio AI avesse emesso la decisione dell’8 gennaio

2014.

senza attendere l’esito del procedimento penale, ha precisato che l’au­torità

amministrativa è vincolata all’esito di tale procedimento.

5.3.1

La

decisione dell’Ufficio AI ordina la restituzione di fr. 275'716.– senz’alcuna

riserva o condizione, men che meno in merito all’esito del procedimento penale

(doc. B ultimo foglio), neppure citato. Parimenti la decisione del TCA conferma

la predetta decisione per il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2011

limitatamente a fr. 151'123.– senz’alcuna riserva o condizione (doc. C

pag. 10 ad 1§). La sentenza impugnata resiste quindi alla critica.

5.3.2

Adito

con un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, il giudice non deve

riesaminare né interpretare il titolo prodotto. Non è invero tenuto a fondarsi

esclusivamente sul dispositivo, ma può riferirsi anche ai considerandi per

determinare se esso vale quale titolo di rigetto definitivo. Può prendere in

considerazione a questo scopo altri documenti se il giudizio vi rinvia. Non può

tuttavia completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569

consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito

interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La

mainlevée de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si

era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570

consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2017.162/163 del 19 febbraio 2018, consid.

5.2/b).

5.3.3

Non

si misconosce che nella fattispecie il TCA ha ricordato nella sua decisione che

l’autorità amministrativa è legata al giudizio penale (di condanna o di

assoluzione) e quindi ha rilevato che non è dato di sapere per quali motivi l’Ufficio

AI abbia emesso la decisione impugnata senz’attendere l’esito del procedimento

penale (doc. C pagg. 7 e 8). L’ha fatto però in merito alla questione di sapere

se l’obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse si era

estinto cinque anni dopo il loro versamento oppure se era applicabile il termine

di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale nel caso in cui il

credito deriva da un atto punibile (art. 25 cpv. 2 LPGA, RS 830.1). Avendo

accertato che l’Ufficio AI non aveva motivato la sua decisione relativamente all’applicazio­­ne

del termine di prescrizione penale di 7 anni in caso d’infrazione all’art. 87

LAVS (doc. C pag. 8), il TCA ha confermato solo la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre 2007 al 30 giu­gno

2011.

(stante l’interruzione della prescrizione quinquennale con il

preavviso di decisione di restituzione del 22 ottobre 2012, doc. C pag. 7),

mentre ha annullato la decisione dell’Ufficio AI e gli ha rinviato gli atti

affinché si pronunci nuovamente sull’obbligo di restituzione per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 ottobre 2007,

“se del caso dopo aver atteso l’esito del

procedimento penale” (doc. C, pag. 8 e dispositivo n. 1§§).

L’incertezza

legata alla procedura penale concerneva quindi solo le prestazioni riscosse dal 1° settembre 2004 al 31 ottobre 2007, che non

sono oggetto dell’esecuzione sulla quale si è determinato il Pretore. Per il

periodo qui d’interesse (dal 1°

novembre 2007 al 30 giugno 2011) la decisione del TCA è incondizionata. La censura del reclamante cade pertanto nel

vuoto, ciò che segna l’esito definitivo del reclamo.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, non essen­do il reclamo stato notificato alla controparte per

osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 151'123.–,

supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– avv.

;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).