14.2020.34
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione di prestazioni sociali percepite indebitamente. Interpretazione. Decreto penale d’abbandono
4 settembre 2020Italiano18 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.34
Lugano
4 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.3439 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 15 luglio 2019 dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 9 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 febbraio 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con due decisioni del 24 aprile 2007 l’Ufficio assicurazione
invalidità (Ufficio AI) ha riconosciuto a RE 1 il diritto alla rendita intera
con grado d’invalidità dell’80% dal 1° giugno 2004, disponendone il versamento
dal 1° settembre 2004 stante l’inoltro tardivo della domanda. Contro le citate
decisioni la __________ e la __________ hanno interposto ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (TCA) chiedendone l’annullamento. Con sentenza
del 9 maggio 2011 (inc. 32.2007.173/179) il TCA ha accolto i ricorsi e
annullato le decisioni del 24 aprile 2007. Il Tribunale fede-rale ha confermato
il giudizio del TCA con sentenza del 18 giugno 2012 (9C_469/2011).
Fatti
B. Con
decisione dell’8 gennaio 2014, preavvisata il 22 ottobre 2012, l’Ufficio AI ha
disposto la restituzione delle rendite indebitamente percepite da RE 1 per
complessivi fr. 275'716.– per il periodo dal 1° settembre 2004 fino al 30
giugno 2011. Adito con ricorso da RE 1, il TCA ha parzialmente riformato la
decisione dell’Ufficio AI con decisione del 21 luglio 2014, nel senso di
ridurre l’importo da restituire da fr. 275'716.– a fr. 151'123.– per
il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2011. Il Tribunale federale ha
respinto nella misura della sua ammissibilità il ricorso di RE 1 contro tale
decisione (sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015).
C. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 151'123.– oltre
alle spese esecutive, indicando quale titolo di credito la “decisione di restituzione dell’08 gennaio
2014 quale rendita d’invalidità”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 15 luglio
2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 21 ottobre 2019.
E. Statuendo con decisione del 24 febbraio 2020, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 350.–.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 marzo 2020 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Visto l’esito del
giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 27 febbraio 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 8 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 9
marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato quello stesso giorno (data del
timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Il reclamante rileva che già in precedenza il TCA aveva riservato nella
sua sentenza del 9 maggio 2011 la possibilità per l’assicurato di chiedere la
revisione del giudizio qualora fossero emersi elementi decisivi dal
procedimento penale, che non era in quel momento ancora concluso, ciò che è
stato confermato anche dal Tribunale federale (sentenza 9C_469/2011 del 18
giugno 2012, consid. 12). Sennonché la censura è irricevibile poiché è basata
su allegazioni nuove ed è insufficientemente motivata (v. sopra consid. 1.2),
siccome non indica quale conseguenza abbia nella procedura di rigetto in esame
la possibilità per lui di chiedere la revisione della sentenza del TCA, per
tacere de fatto ch’egli non risulta nemmeno averne fatto uso.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimo-stri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che la decisione di restituzione 8
gennaio 2014 dell’Ufficio AI unitamente alla decisione 21 luglio 2014 del TCA
che la conferma, seppur riducendo l’importo da restituire da fr. 275'716.–
a fr. 151'123.–, costituisce senz’altro valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione. Egli ha d’altronde considerato destituite di
fondamento le eccezioni sollevate dal convenuto, in particolare quella secondo
cui l’importo indicato nella decisione dell’8
gennaio 2014 (di fr. 275'716.–) non corrisponde a quello indicato nel
precetto esecutivo (di fr. 151'123.–) e non spettava al giudice del
rigetto interpretare il titolo al di fuori del dispositivo. A tal proposito il
Pretore ha rilevato che non vi è luogo ad alcuna interpretazione siccome il quantum della pretesa
emerge precisamente dalla sentenza del 21 luglio 2014 del TCA acclusa all’istanza.
In merito alla censura secondo cui il “motivo penale” alla base dell’obbligo
restitutivo contenuto nella decisione dell’8 gennaio 2014 sarebbe venuto meno
in seguito all’emissione del decreto d’abbandono del 1° marzo 2018, il primo
giudice ha evidenziato come, trattandosi di una questione di merito, la stessa
esuli dal potere cognitivo del giudice del rigetto, a cui compete unicamente di
esaminare le eccezioni di cui all’art. 81 cpv. 1 LEF senza poter mettere in
discussione decisioni passate in giudicato, a maggior ragione se sono passate
al vaglio del Tribunale federale.
4.
Il
reclamante lamenta anzitutto che il Pretore non si sia pronunciato sulla
censura da lui sollevata inerente alla carente motivazione dell’istanza di
rigetto, che contiene unicamente uno “scarno” petitum e l’elenco dei documenti
prodotti.
4.1
È
vero che nella sentenza impugnata non vi è traccia di alcuna presa di posizione
del Pretore al riguardo. Poiché, però, la causa è
matura per il giudizio e lo stesso reclamante non chiede il rinvio al primo
giudice, motivi di economia processuale e di celerità inducono la Camera a
statuire essa stessa senza indugio (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), sostituendo
la propria motivazione a quella mancante della decisione di prima sede.
4.2
Non
si disconosce che l’istanza di rigetto del 15 luglio 2019 non contiene tutti
gli elementi necessari enumerati all’art. 221 cpv. 1 CPC. Mancano l’esposizione
dei fatti e l’indicazione dei singoli mezzi di prova con riferimento ai fatti
esposti.
4.2.1
L’art. 221 CPC si applica
invero solo “per analogia” nelle proce-dure sommarie (art. 219 CPC). Si deve
tenere conto del fatto che nei casi semplici l’istanza può anche essere
presentata oralmente e verbalizzata dal giudice (art. 252 cpv. 2 CPC), ciò che
implica per lui pure un uso più ampio dell’interpello (art. 56 CPC) e della
fissazione di un termine (giusta l’art. 132 cpv. 1 CPC) per sanare i difetti
formali delle istanze scritte ove non siano chiare (DTF 144 III 64 consid.
4.1.3.5; Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di
diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 10 ad
art. 252 CPC).
4.2.2
D’altronde,
l’art. 221 CPC ha quale scopo che le allegazioni di fatto siano
sufficientemente chiare e circoscritte da permettere, da una parte, al giudice
di comprendere qual è l’oggetto del processo, su quali fatti l’attore (o
istante) fonda le sue pretese e quali mezzi di prova egli propone, e dall’altra
al convenuto di determinarsi agevolmente sulle allegazioni avversarie e di
proporre controprove. Il grado di concisione delle allegazioni di fatto dipende
dunque dalle circostanze e della complessità del caso di specie. La legge non
impone una forma particolare di presentazione degli allegati (DTF 144 III 63 consid. 4.1.3.5). Ne segue che all’esigenza di menzione dei
fatti e specifici mezzi di prova è possibile rinunciare quando tali elementi
emergono già dalle conclusioni e dai documenti annessi, in particolare quando
il caso è semplice, fermo restando che l’istante dovrebbe però perlomeno
descrivere l’oggetto del litigio o il
contenuto del titolo che invoca (sentenza del Tribunale federale 5A_183/2018 del 31 agosto 2018, consid. 4.2.3;
Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition, 2017, n. 56 in
fine ad art. 84 LEF). Le esigenze di forma devono infatti
interpretarsi alla luce del principio della buona fede (art. 52 CPC), che s’impone
sia al giudice sia alle parti. Costituirebbe un formalismo eccessivo – che non
merita tutela (art. 2 cpv. 2 CC) – esigere una presentazione formalmente
separata delle allegazioni di fatto ove risultino già chiaramente dal contesto.
4.2.3
Nel caso in rassegna l’oggetto dell’istanza
risulta già senza equivoco dal suo titolo (“Istanza di rigetto di opposizione”) e i fatti essenziali vi sono menzionati (numero dell’esecuzione,
opposizione, importo e titolo del credito) come l’elenco dei documenti prodotti
quali mezzi di prova. Il Pretore disponeva di conseguenza di tutti gli elementi
per emettere la sua decisione e il reclamante non pretende, per avventura, di
non aver compreso cosa chiedeva l’istante e perché. Pretestuosa, la sua
censura non merita protezione.
4.3
Vero
è che il Pretore ha rigettato l’opposizione sulla scorta di un documento
prodotto dall’istante – la sentenza 21 luglio 2014 del TCA (sopra ad B) –
diverso da quello menzionato nel “titolo
di credito” (la decisione di restituzione dell’8
gennaio 2014).
4.3.1
È
altrettanto vero che l’escutente è tenuto a indicare nell’istanza il titolo di
rigetto definitivo sul quale fonda la sua domanda (sentenza
del Tribunale federale 5A_726/2016 del 6 dicembre 2016, consid 3.3, ABBET, op. cit., n. 56 ad
art. 84). Stante il principio dispositivo che
caratterizza la procedura di rigetto (art. 55 cpv. 1 CPC), non spetta al
giudice ricercare eventuali titoli di rigetto non menzionati dall’istante
(sentenza della CEF 14.2020.1 consid. 6.2 e i rinvii). Anche questa esigenza
formale va però apprezzata alla luce del principio della buona fede. L’istanza
non può essere dichiarata irricevibile o respinta per il motivo che non precisa
testualmente il titolo di rigetto dell’opposizione qualora non sussista dubbio
su quale sia tra i documenti prodotti quello o quelli che l’istante considera
implicitamente rappresentare il titolo di rigetto.
4.3.2
Nel
caso al vaglio, l’istanza indica quale “titolo di credito” la “decisione di restituzione dell’08 gennaio 2014 quale
rendita d’invalidità” e la menziona anche nei documenti prodotti
(doc. B), oltre alla “sentenza TCA del 21 luglio
2014” (doc. C) e alla “sentenza TF
del 23 aprile 2015” (doc. D). Orbene, il reclamante non poteva – e
non può – ignorare di aver ricorso contro la decisione dell’8 gennaio 2014 e di
aver parzialmente ottenuto ragione davanti al TCA, che ha ridotto l’importo da
lui dovuto da fr. 275'716.– a fr. 151'123.– (doc. C
pag. 10). Non può pertanto pretendere in buona fede di non aver capito quale
fosse il titolo di rigetto invocato dall’istante. Neppure il Pretore ha avuto
dubbi. Anche su questo punto il reclamo non merita protezione.
4.4
RE
1.
si duole anche di una disparità di trattamento per avere il Pretore tenuto
conto come titolo di rigetto di un documento prodotto dall’istante diverso da
quello indicato come titolo di credito, mentre ha rifiutato di considerare il
decreto d’abbandono da lui prodotto, “trincerandosi.dietro i limiti del proprio
potere cognitivo. Le due situazioni evocate sono però diverse l’una dall’altra.
Come visto (sopra consid. 4.4.2), il titolo di rigetto risultava dalle menzioni
dell’istanza e il Pretore ne ha tenuto conto senza necessità d’interpretare i
documenti in questione, e in particolare la decisione del TCA, che stabilisce
senz’alcuna ambiguità l’importo dovuto dal reclamante in fr. 151'123.–
(doc. C, dispositivo n. 1). Per contro, con la produzione del decreto d’abbandono
(doc. 1) RE 1 pretende d’inibire gli effetti esecutivi della decisione 21
luglio 2014 del TCA interpretandola alla luce delle risultanze del procedimento
penale, ciò che il primo giudice ha ritenuto a giusto titolo in linea di
massima escluso (v. sotto consid. 5.3.2).
5.
In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e),
anche in assenza di contestazioni come nel caso in esame, se la documentazione
prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1). Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze
giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto
definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere purché
siano esecutive.
5.1
Nel
caso specifico è pacifico che la decisione dell’8 gennaio 2014 dell’Ufficio AI
(doc. B), nella misura in cui è stata parzialmente riformata dal TCA che ha
emesso la decisione del 21 luglio 2014 (doc. C) a sua volta oggetto di un
ricorso respinto dal Tribunale federale il 23 aprile 2015 (doc. D), costituisce
un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo di fr. 151'123.–
posto in esecuzione. Che tale somma diverga da quella stabilita nella decisione
dell’8 gennaio 2014 risulta semplicemente dal fatto che il TCA ha parzialmente
accolto il ricorso di RE 1, ciò ch’egli non può far finta di avere dimenticato.
È del resto nel suo interesse che l’esecuzione non verta sulla somma iniziale
di fr. 275'716.–. Se la CO 1 l’avesse escusso per l’importo inziale di fr. 275'716.–
RE 1 non avrebbe mancato di eccepire la riduzione del dovuto a fr. 151'123.–
operata dal TCA.
5.2
A
scanso di equivoci va ricordato che la giurisprudenza non esige una identità
tra l’importo posto in esecuzione e quello indicato nel “titolo di credito”
menzionato nel precetto esecutivo, bensì solo tra il credito posto in
esecuzione e quello risultante dal titolo di rigetto (v. DTF 142 III 722
consid. 4.1), fermo restando che con l’istanza l’escutente può anche chiedere
meno di quanto gli riconosce il titolo (per libera scelta – in virtù del
principio dispositivo – o perché nel frattempo il credito è diminuito, ad
esempio in seguito al pagamento di un acconto). Nella fattispecie, ad ogni
modo, la somma di fr. 151'123.– posta in esecuzione è identica a quella
fatta valere con l’istanza e a quella per cui l’opposizione è stata rigettata.
5.3
Il
reclamante sostiene che la decisione 8 gennaio 2014 dell’Ufficio AI lo ha
condannato alla restituzione delle prestazioni assicurative sulla base della
supposta violazione da parte sua della norma penale di cui all’art. 87 LAVS. A
sua mente tale supposizione sarebbe ora stata smentita dal decreto d’abbandono
del 1° marzo 2018, sicché non si
giustificherebbe il rigetto dell’opposizione. D’altronde, egli evidenzia che
anche nella sentenza del 21 luglio 2014 lo stesso giudice unico del TCA, oltre
a stupirsi del fatto che l’Ufficio AI avesse emesso la decisione dell’8 gennaio
2014.
senza attendere l’esito del procedimento penale, ha precisato che l’autorità
amministrativa è vincolata all’esito di tale procedimento.
5.3.1
La
decisione dell’Ufficio AI ordina la restituzione di fr. 275'716.– senz’alcuna
riserva o condizione, men che meno in merito all’esito del procedimento penale
(doc. B ultimo foglio), neppure citato. Parimenti la decisione del TCA conferma
la predetta decisione per il periodo dal 1° novembre 2007 al 30 giugno 2011
limitatamente a fr. 151'123.– senz’alcuna riserva o condizione (doc. C
pag. 10 ad 1§). La sentenza impugnata resiste quindi alla critica.
5.3.2
Adito
con un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione, il giudice non deve
riesaminare né interpretare il titolo prodotto. Non è invero tenuto a fondarsi
esclusivamente sul dispositivo, ma può riferirsi anche ai considerandi per
determinare se esso vale quale titolo di rigetto definitivo. Può prendere in
considerazione a questo scopo altri documenti se il giudizio vi rinvia. Non può
tuttavia completare una decisione incompleta o imprecisa (DTF 143 III 569
consid. 4.3.2; 134 III 659 consid. 5.3.2), poiché incombe al giudice del merito
interpretarla (art. 334 CPC; DTF 138 III 585 consid. 6.1.1; Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La
mainlevée de l’opposition (2017), n. 12 ad art. 80 LEF), nella misura in cui si
era effettivamente pronunciato sulla questione litigiosa (DTF 143 III 570
consid. 4.3.2; sentenza della CEF 14.2017.162/163 del 19 febbraio 2018, consid.
5.2/b).
5.3.3
Non
si misconosce che nella fattispecie il TCA ha ricordato nella sua decisione che
l’autorità amministrativa è legata al giudizio penale (di condanna o di
assoluzione) e quindi ha rilevato che non è dato di sapere per quali motivi l’Ufficio
AI abbia emesso la decisione impugnata senz’attendere l’esito del procedimento
penale (doc. C pagg. 7 e 8). L’ha fatto però in merito alla questione di sapere
se l’obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse si era
estinto cinque anni dopo il loro versamento oppure se era applicabile il termine
di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale nel caso in cui il
credito deriva da un atto punibile (art. 25 cpv. 2 LPGA, RS 830.1). Avendo
accertato che l’Ufficio AI non aveva motivato la sua decisione relativamente all’applicazione
del termine di prescrizione penale di 7 anni in caso d’infrazione all’art. 87
LAVS (doc. C pag. 8), il TCA ha confermato solo la restituzione delle prestazioni versate dal 1° novembre 2007 al 30 giugno
2011.
(stante l’interruzione della prescrizione quinquennale con il
preavviso di decisione di restituzione del 22 ottobre 2012, doc. C pag. 7),
mentre ha annullato la decisione dell’Ufficio AI e gli ha rinviato gli atti
affinché si pronunci nuovamente sull’obbligo di restituzione per il periodo dal 1° settembre 2004 al 31 ottobre 2007,
“se del caso dopo aver atteso l’esito del
procedimento penale” (doc. C, pag. 8 e dispositivo n. 1§§).
L’incertezza
legata alla procedura penale concerneva quindi solo le prestazioni riscosse dal 1° settembre 2004 al 31 ottobre 2007, che non
sono oggetto dell’esecuzione sulla quale si è determinato il Pretore. Per il
periodo qui d’interesse (dal 1°
novembre 2007 al 30 giugno 2011) la decisione del TCA è incondizionata. La censura del reclamante cade pertanto nel
vuoto, ciò che segna l’esito definitivo del reclamo.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di
ripetibili, non essendo il reclamo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 151'123.–,
supera abbondantemente la soglia di fr. 30'000.– ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– avv.
;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).