14.2020.35
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Documenti, fatti ed eccezione nuovi presentati con il reclamo. Irricevibilità
20 agosto 2020Italiano5 min
agosto 2017. All’udienza di discussione tenutasi il 9 marzo 2020 nessuno è comparso.
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.35
Lugano
20 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2019.5866 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 novembre
2019 dalla
CO 1 (BE)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 marzo 2020 presentato dall’RE 1 contro la
decisione emessa il 9 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 luglio 2019 dall’Ufficio
d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 164'731.10
oltre a interessi e spese.
Fatti
B. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 21
novembre 2019 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 52'920.– oltre agli
interessi del 5% dal 19 giugno 2017, fr. 31'320.– oltre agli interessi del
5% dal 3 luglio 2017 e fr. 54'000.– oltre agli interessi del 5% dal 3
agosto 2017. All’udienza di discussione tenutasi il 9 marzo 2020 nessuno è comparso.
C. L’11
dicembre 2019 la CO 1 ha comunicato alla Pretura che il 6 dicembre 2019 l’RE 1
le ha pagato fr. 86'000.–.
D. Statuendo
con decisione del 9 marzo 2020, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in
via provvisoria l’opposizione limitatamente a fr. 78'731.10
oltre agli interessi del 5% dal 17 luglio 2017, ponendo a
carico della convenuta le spese processuali di fr. 350.–.
E. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 10 marzo 2020 per
ottenerne la riforma nel senso di limitare
il rigetto dell’opposizione a fr. 60'656.25.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto venerdì 20 marzo. Presentato il giorno della ricezione della decisione
impugnata, ossia il 10 marzo 2020 (data del timbro postale), il reclamo è
dunque senz’altro tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso specifico, in prima sede lRE 1 non ha presenziato all’udienza di
contraddittorio, perciò l’estratto conto del 6 dicembre 2019, allestito dalla CO
1.
e prodotto dall’insorgente con il reclamo, dev’essere estromesso dall’incarto
e non può pertanto venire considerato ai fini del giudizio. Anche le corrispon-denti
allegazioni di fatto sono inammissibili. Non vi potrebbe del resto essere
spazio per un esame dell’eccezione sollevata dall’insorgente per la prima
volta con il reclamo, secondo cui alla procedente sarebbero ancora dovuti soli fr. 60'656.25 e non il
maggior importo di fr. 78'731.10 riconosciuto dal Pretore, perché le eccezioni giusta l’art. 82 cpv. 2
LEF devono essere sollevate “immediatamente” in prima sede e sono quindi
tardive se vengono presentate solo con un reclamo (sentenza della CEF
14.2017.225
del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n. 62c, consid. 7.2). Fondato
esclusivamente su fatti, documenti e un’eccezione nuova, il reclamo è
irricevibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
3.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'074.85
(pari alla differenza tra l’importo di fr. 78'731.10 per cui è stata
rigettata l’opposizione e quello di fr. 60'656.25 riconosciuto dall’escussa),
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).