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Decisione

14.2020.36

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

20 luglio 2020Italiano9 min

comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza facendo valere che l’istante

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.36

Lugano

20 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.2934 (fallimento) della

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 giugno 2019

dalla

CO 1

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1,

giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 giugno 2019 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1, attiva nel settore della gestione, pulizia e

manutenzione di immobili e giardini, per il mancato pagamento di fr. 3'793.69

più interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 2 ottobre 2019 è

comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza facendo valere che l’istante

era disposta ad accettare un pagamento a rate della sua pretesa.

C. Statuendo

con decisione del 4 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80 e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1

è insorta a que­sta Camera con un reclamo dell’11 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani

il presidente della Camera ha concesso all’impugna­zione effetto sospensivo

parziale. Il 16 marzo 2020 la RE 1 ha inoltrato un complemento del reclamo e su

richiesta del presidente della Camera ha aggiornato i dati relativi alla

propria situazione esecutiva, al suo conto corrente postale e all’inventario

dei suoi beni con scritto del 17 giugno 2020.

E. Il

reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la

stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­stinzione del suo

credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 marzo 2020, il termine d’impu­gnazione

è scaduto domenica 15 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16

marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato l’11 marzo 2020 (data del timbro

postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a

disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la

domanda di falli-mento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1

Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di

fallimento (nova

autentici o in senso proprio, denominati in

tedesco “echte Nova”, in

contrapposizione agli pseudonova o “unechte

Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo

LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere

espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda

verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel

suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una

sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).

Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di

fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua

insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,

in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva

economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la

mancanza di liquidità sufficiente appare

passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11

agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da

impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro

crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo

delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento

pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di

non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La

solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali

giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

2.2

Nel

caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano il 5 marzo 2020 alle ore 14:46 relativa al versamento di fr. 4'248.50 a saldo dell’esecuzione promossa dal­l’istante,

per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3

Per

quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione

indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,

come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto

dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 marzo 2020)

prodotto dalla reclamante (doc. F accluso al reclamo) si evince che nei suoi

con-fronti erano pendenti ben 46 esecuzioni

per circa fr. 88'000.– complessivi, di cui 19 giunte allo stadio

della realizzazione totalizzanti oltre fr. 12'000.– (10 dei quali – quelle

del gruppo n. 3 – con dila-zioni giusta l’art. 123 LEF concesse il 25 febbraio

2020.

per circa fr. 7'500.–, v. doc. G) e 8 allo stadio del pignoramento.

Nel complemento di reclamo del 16 marzo 2020 essa ha allegato di dover ancora

incassare 14 fatture per più di fr. 105'000.– e di avere lavori in corso

per fr. 82'000.–, ma non ha reso verosimili le proprie affermazioni né la solvibilità

dei clienti limitandosi a produrre documenti allestiti da essa stessa (doc. M e

M1). Tuttavia, nel frattempo la reclamante è riuscita a ridurre, ancorché in

modo irregolare, la propria esposizione nei confronti dei creditori del gruppo

n. 3 di oltre la metà (il saldo attuale è di circa fr. 3'200.–), in

anticipo rispetto al piano dei pagamenti stabilito dall’ufficio d’esecu­zione,

che prevede il versamento dei saldi entro il 25 marzo 2021. Certo, contro la

reclamante sono ancora pendenti 11 delle 12 esecuzioni del gruppo n. 4, per un

totale di più di fr. 25'000.– (di cui tre

con dilazioni in ritardo), e 6 delle 8 esecuzioni del gruppo n. 5, per

oltre fr. 20'000.– complessivi, tuttora al beneficio di un pignoramento

parzialmente fruttuoso.

2.3.1

V’è

però da considerare che l’ovvia mancanza di liquidità non può ancora dirsi duratura,

dal momento che i pignoramenti a favore dei gruppi in sofferenza n. 4 e 5 risalgono

alla fine del 2019 e che dopo il periodo d’inattività di oltre due mesi

determinato dalla pandemia dovuta al nuovo coronavirus la reclamante ha

effettuato diversi pagamenti che hanno permesso di ridurre la propria esposizione dal profilo esecutivo. Tenuto conto

anche del fatto che è sta­ta inoltrata nei suoi confronti una sola nuova

esecuzione dopo la pronuncia del fallimento e che finora non sono stati emessi attestati

di carenza di beni a suo carico, si può ritenere che la sua sopravvivenza

economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e

dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza

della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di

pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di

pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può

essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.

Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della

RE 1 va annullato.

2.3.2

Ricordata

la situazione esecutiva preoccupante appena esposta, la reclamante è resa attenta all’urgente

necessità di adottare misure di risanamento e di gestione dei propri debiti (in

particolare affidando a una fiduciaria seria l’amministrazione e la gestione

contabile della società), fermo restando che se nei prossimi tempi dovesse

fallire di nuovo, in un’eventuale futura procedura di reclamo la Camera non

potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi

a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio

della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere

osservazioni al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 4 marzo 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della

RE 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).