14.2020.36
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità
20 luglio 2020Italiano9 min
comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza facendo valere che l’istante
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Incarto n.
14.2020.36
Lugano
20 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella causa SO.2019.2934 (fallimento) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 giugno 2019
dalla
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,
giudicando sul reclamo dell’11 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Pretore;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 giugno 2019 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1, attiva nel settore della gestione, pulizia e
manutenzione di immobili e giardini, per il mancato pagamento di fr. 3'793.69
più interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 2 ottobre 2019 è
comparsa la sola convenuta, che si è opposta all’istanza facendo valere che l’istante
era disposta ad accettare un pagamento a rate della sua pretesa.
C. Statuendo
con decisione del 4 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80 e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1
è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani
il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo
parziale. Il 16 marzo 2020 la RE 1 ha inoltrato un complemento del reclamo e su
richiesta del presidente della Camera ha aggiornato i dati relativi alla
propria situazione esecutiva, al suo conto corrente postale e all’inventario
dei suoi beni con scritto del 17 giugno 2020.
E. Il
reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la
stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo
credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 5 marzo 2020, il termine d’impugnazione
è scaduto domenica 15 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 16
marzo 2020 (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato l’11 marzo 2020 (data del timbro
postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la
domanda di falli-mento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1
Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di
fallimento (nova
autentici o in senso proprio, denominati in
tedesco “echte Nova”, in
contrapposizione agli pseudonova o “unechte
Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo
LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere
espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda
verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel
suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una
sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c).
Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di
fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua
insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe,
in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva
economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la
mancanza di liquidità sufficiente appare
passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11
agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da
impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro
crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo
delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento
pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di
non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La
solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali
giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2
Nel
caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano il 5 marzo 2020 alle ore 14:46 relativa al versamento di fr. 4'248.50 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante,
per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3
Per
quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione
indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché,
come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto
dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 6 marzo 2020)
prodotto dalla reclamante (doc. F accluso al reclamo) si evince che nei suoi
con-fronti erano pendenti ben 46 esecuzioni
per circa fr. 88'000.– complessivi, di cui 19 giunte allo stadio
della realizzazione totalizzanti oltre fr. 12'000.– (10 dei quali – quelle
del gruppo n. 3 – con dila-zioni giusta l’art. 123 LEF concesse il 25 febbraio
2020.
per circa fr. 7'500.–, v. doc. G) e 8 allo stadio del pignoramento.
Nel complemento di reclamo del 16 marzo 2020 essa ha allegato di dover ancora
incassare 14 fatture per più di fr. 105'000.– e di avere lavori in corso
per fr. 82'000.–, ma non ha reso verosimili le proprie affermazioni né la solvibilità
dei clienti limitandosi a produrre documenti allestiti da essa stessa (doc. M e
M1). Tuttavia, nel frattempo la reclamante è riuscita a ridurre, ancorché in
modo irregolare, la propria esposizione nei confronti dei creditori del gruppo
n. 3 di oltre la metà (il saldo attuale è di circa fr. 3'200.–), in
anticipo rispetto al piano dei pagamenti stabilito dall’ufficio d’esecuzione,
che prevede il versamento dei saldi entro il 25 marzo 2021. Certo, contro la
reclamante sono ancora pendenti 11 delle 12 esecuzioni del gruppo n. 4, per un
totale di più di fr. 25'000.– (di cui tre
con dilazioni in ritardo), e 6 delle 8 esecuzioni del gruppo n. 5, per
oltre fr. 20'000.– complessivi, tuttora al beneficio di un pignoramento
parzialmente fruttuoso.
2.3.1
V’è
però da considerare che l’ovvia mancanza di liquidità non può ancora dirsi duratura,
dal momento che i pignoramenti a favore dei gruppi in sofferenza n. 4 e 5 risalgono
alla fine del 2019 e che dopo il periodo d’inattività di oltre due mesi
determinato dalla pandemia dovuta al nuovo coronavirus la reclamante ha
effettuato diversi pagamenti che hanno permesso di ridurre la propria esposizione dal profilo esecutivo. Tenuto conto
anche del fatto che è stata inoltrata nei suoi confronti una sola nuova
esecuzione dopo la pronuncia del fallimento e che finora non sono stati emessi attestati
di carenza di beni a suo carico, si può ritenere che la sua sopravvivenza
economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e
dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza
della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di
pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di
pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può
essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile.
Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della
RE 1 va annullato.
2.3.2
Ricordata
la situazione esecutiva preoccupante appena esposta, la reclamante è resa attenta all’urgente
necessità di adottare misure di risanamento e di gestione dei propri debiti (in
particolare affidando a una fiduciaria seria l’amministrazione e la gestione
contabile della società), fermo restando che se nei prossimi tempi dovesse
fallire di nuovo, in un’eventuale futura procedura di reclamo la Camera non
potrà dimostrare la stessa indulgenza manifestata oggi.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi
a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio
della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere
osservazioni al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 4 marzo 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della
RE 1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).