14.2020.37
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Corsi di canto. Contratto interpretabile in due modi in merito all’obbligo di pagare le rate mensili per i corsi
28 settembre 2020Italiano18 min
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
Source ti.ch
RE 1CO 1
Incarto n.
14.2020.37
Lugano
28 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.37 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 febbraio 2020
da
CO 1
contro
RE 1
(ora patrocinato PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 16 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;
ritenuto
in fatto: A. Con formulario d’iscrizione del 12 settembre 2017 RE 1 e sua moglie hanno
iscritto la loro figlia PI 1 al corso di canto presso la Scuola di canto e
musica di CO 1 per l’anno scolastico 2017/2018. Sono state convenute lezioni
individuali settimanali di 45 minuti per un costo di fr. 190.– mensili (fr. 85.–
il mese di giugno). Il formulario d’iscrizione prevede tra le altre clausole
che “Il versamento della rata
mensile va effettuato, per ragioni amministrative, entro il primo del mese” (punto 9) e che “In
caso di mancato versamento della rata mensile, il corso verrà sospeso entro la
seconda lezione del mese. Sarà diritto della Scuola recuperare crediti residui” (punto 10).
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione
di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 1'045.– oltre agli
interessi del 6% dal 30 giugno 2018 indicando quale motivo di credito il “Corso di canto anno 2017/2018 scoperto da
gennaio a giugno 2018” e di fr. 55.– per “Spese di richiamo”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 febbraio
2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza
con osservazioni scritte del 25 febbraio 2020.
D. Statuendo con decisione del 4 marzo 2020, il Giudice di pace ha accolto
l’istanza (omettendo però di riportare il secondo importo nel dispositivo) e
rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a
suo carico le spese processuali di fr. 150.–.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2020 per ottenerne l’annullamento
e “l’accoglimento dell’opposizione
al precetto esecutivo” (recte: la reiezione dell’istanza),
protestate spese e ripetibili. Il 10 aprile 2020 il presidente della Camera ha
respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle
sue osservazioni del 2 maggio 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del
reclamo.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla
Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.
e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto a RE 1 il 7 marzo 2020, il termine d’impugnazione è
scaduto martedì 17 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale),
il reclamo è dunque tempestivo.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.2.1
Nel
caso di specie il nuovo documento (doc. 5) prodotto da CO 1 con le osservazioni
al reclamo, che consiste in una conversazione WhatsApp con la madre di PI 1, è
quindi irricevibile sicché non è possibile tenerne conto per l’odierna
pronuncia. In ogni caso non sarebbe decisivo per l’esito del reclamo (v. sotto
consid. 5.6.3).
1.2.2
Sempre
con le osservazioni al reclamo CO 1 lamenta
che la controparte avrebbe contestato “solo ora con questo reclamo” che il formulario d’iscrizione costituisca un riconoscimento di debito,
apparentemente per censurarne l’irricevibilità. A parte il fatto che già con le
osservazioni all’istanza RE 1 ha fatto valere l’esistenza di nuovi accordi
verbali tra le parti per l’anno 2018, la questione del titolo di rigetto va
comunque esaminata d’ufficio e in ogni stadio di causa (v. sotto consid. 6).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in
esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo
la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e
vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il formulario d’iscrizione
al corso di canto per l’anno scolastico 2017/ 2018, che prevede un costo
mensile di fr. 190.–, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione per le rette arretrate da gennaio a giugno 2018 pari a fr. 1'045.–,
che gli interessi di mora del 6% richiesti “seguono il credito principale” e che le spese di richiamo per fr. 55.– vanno poste a carico del
convenuto. Ha d’altronde respinto l’eccezione di RE 1 secondo cui le parti
avrebbero trovato altri accordi circa il compenso delle lezioni di canto e
musica, poiché a mente sua la censura attiene al merito della vertenza e quindi
esula dal proprio potere cognitivo.
4.
Nel
reclamo RE 1 contesta anzitutto la propria legittimazione passiva poiché parte
agli accordi con la scuola di canto sarebbe unicamente sua figlia PI 1 rappresentata
dalla madre.
4.1
Secondo
la giurisprudenza la legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione
di fatto implicita. Se non è contestata dinanzi al giudice di prima istanza,
come nel caso di specie, è da reputare appurata, sicché non è più possibile
metterla in discussione in sede di reclamo
(art. 150 cpv. 1 CPC
a contrario; sentenza della CEF 14.2020.9 del 17 giugno 2020, consid. 5.3 con rif.).
4.2
Sia
come sia il reclamante disconosce che entrambi i genitori rappresentano per
legge il figlio minorenne nella misura dell’autorità parentale loro
riconosciuta (art. 19 cpv. 1 CC, art. 304 cpv. 1 CC, art. 67 cpv. 2 CPC), fermo
restando che se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, ciò
che il reclamante non ha mai affermato non essere il caso nella fattispecie, i
terzi possono presumere in buona fede che ciascun coniuge o genitore agisca con
il consenso dell’altro (art. 166 cpv. 3 e 304 cpv. 2 CC). Del resto, sul
formulario d’iscrizione figura sotto la voce “nome del genitore” pure il
nome del padre. Anche nel merito la censura risulta quindi infondata.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).
5.1
Nel
caso specifico il reclamante si duole dell’assenza d’identità tra debitore (a
suo dire la madre di PI 1) ed escusso (sé stesso). La sua censura cade però nel
vuoto poiché sul formulario d’iscrizione alla scuola di canto figura anche il
suo nome ed egli non ha contestato che la moglie abbia firmato per entrambi.
5.2
Costituisce un
riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la
scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si
evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
5.2.1
Nel caso concreto, l’istante non ha
prodotto alcun riconoscimento del debito di fr. 55.– per “spese di richiamo”. A prescindere dall’incertezza
risultante dalla sentenza impugnata, con cui il Giudice di pace ha accolto
(integralmente) l’istanza pur non riportando nel dispositivo la somma in
questione, il reclamo va pertanto senz’altro accolto su questo punto.
5.2.2
Per contro il formulario d’iscrizione alle lezioni di canto, nella
misura in cui attesta un impegno dei genitori a pagare rette mensili di fr. 190.–
(fr. 85.– per il mese di giugno) per l’anno scolastico 2017/2018,
costituirebbe un valido riconoscimento di debito per le rette da gennaio a
dicembre 2018 (anche se solo per fr. 1'035.– [(190 x 5) + 85)] anziché per fr. 1'045.–).
5.3
Il reclamante sostiene
tuttavia che trattandosi di sei rette mensili arretrate il fondamento della
pretesa non può risiedere nel formulario d’iscrizione, poiché lo stesso prevede
il pagamento della retta mensile anticipato entro il primo del mese (punto 9) e
la sospensione del corso entro la seconda lezione del mese in caso di mancato
pagamento della retta mensile (punto 10), ciò che in concreto non è avvenuto.
Egli fa valere che le parti hanno invece concluso un nuovo accordo, in base al
quale, viste le difficoltà finanziarie riscontrate dai genitori, le lezioni di
canto impartite alla figlia nell’anno 2018, a suo dire sporadiche, sarebbero
state “compensate” con la presenza della stessa a manifestazioni per pubblicizzare la
scuola, con il procacciamento da parte della madre di PI 1 di una nuova allieva
iscritta o comunque sarebbero state oggetto di mutuo i cui termini avrebbero
dovuto poi essere definiti. A mente sua è quindi solamente in base al nuovo
accordo, e non al formulario d’iscrizione, che si può determinare l’esistenza
di un eventuale credito di CO 1 nei suoi confronti per il 2018.
5.4
Con le osservazioni al
reclamo CO 1 riconosce che il formulario d’iscrizione prevede un termine
preciso per il pagamento della retta mensile, ma afferma che lo stesso non
proibisce alle parti di trovare altri accordi, come in concreto avvenuto
verbalmente con i coniugi RE 1, i quali hanno potuto godere di un termine di
pagamento più ampio a causa dei problemi finanziari da loro lamentati. Afferma
infatti di essere d’abitudine “molto
ela-stica” sui termini di pagamento. Ribadisce poi che
la partecipazione di PI 1 alle lezioni è stata invero regolare e che non è
stato pattuito alcun accordo di esonero dal pagamento delle rette, né tanto
meno ha mai affermato che le sarebbe bastato come compenso l’acquisizione di
una nuova allieva.
5.5
Il punto 10 del contratto
di corsi di canto prevede la sospensione del corso entro la seconda lezione del
mese in caso di mancato pagamento della retta mensile, con il diritto della
scuola di recuperare crediti residui. Il contratto non dispone esplicitamente
che i genitori dell’allievo debbano in tal caso pagare anche i corsi non
impartiti fino alla fine dell’anno scolastico. Anzi, dato che le lezioni
settimanali devono essere pagate mensilmente entro il primo del mese (punto 9),
si potrebbe pensare che il contratto ha carattere sinallagmatico e che solo le
lezioni effettivamente date devono essere pagate, fatte salve quelle del (primo)
mese in cui la retta non viene pagata, per il quale la scuola può “recuperare il credito residuo”, ovvero la rata dovuta per quel mese. Orbene, le parti disputano se
nel 2018 PI 1 ha continuato a partecipare ai corsi regolarmente o solo
sporadicamente e non vi sono prove al riguardo, sicché in sé il contratto non
pare sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione per le lezioni del
2018.
È però vero, d’altro canto, che il punto 4 stabilisce che il corso può
essere disdetto con un mese di preavviso dietro richiesta scritta, ciò che
potrebbe indurre a considerare che le rette mensili rimangono dovute fino a
quando la disdetta non è stata regolarmente significata.
5.5.1
Ora, l’opposizione può
essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende
verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,
consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né
condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare
indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente
(sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione, fondata
sul principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del
4.
marzo 2019 consid. 4.1.3) può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione
di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del
rigetto), fermo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà
respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nell’azione
di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura
probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF
14.2014.116
del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015,
consid. 7.1).
5.5.2
Nel caso specifico, il contratto agli atti non permette di determinare
chiaramente se le rate mensili relative ai mesi successivi alla so-spensione di
pagamento, ovvero quelle poste in esecuzione (da gennaio a giugno 2018), sono o
no dovute. Stante quel dubbio interpretativo, l’istanza doveva essere respinta
(sopra consid. 5.5.1).
5.5.3
Oltretutto, entrambe le parti
ammettono di aver convenuto verbalmente una modifica del contratto, ciò che è
anche evidente, dal momento che l’istante ha continuato a dare corsi – siano
essi sporadici o no – alla figlia del convenuto in deroga al punto 10. Per il
2018.
i rapporti tra le parti non sono quindi più regolati dal contratto
originario bensì dal nuovo accordo verbale. Di conseguenza il primo contratto
non può costituire un titolo di rigetto provvisorio per le rate poste in
esecuzione, ma nemmeno il secondo, poiché le parti non concordano sul suo
contenuto e, comunque sia, in assenza di un riconoscimento firmato dall’escusso
l’accordo verbale non è un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
5.6
Nelle osservazioni al
reclamo, CO 1 sostiene invero che negli
scritti del 16 ottobre 2019 e dell’11 febbraio 2020 allegati alle osservazioni
all’istanza i coniugi RE 1 non hanno mai negato di dover pagare le rette
mensili e anzi, nella misura in cui sostengono di aver “compensato” procurandole una
nuova allieva, di fatto riconoscono la pretesa posta in esecuzione. Ella evidenzia
altresì la volontà della madre di PI 1 di far fronte ai
propri impegni dal messaggio del 28 febbraio 2018 con cui le
scriveva “Cara F__________ se
preferisci prendi la mia proposta per PI 1 come un prestito e non un regalo (…)”.
5.6.1
Occorre anzitutto rilevare
che in prima sede l’istante non ha indicato quali titoli di rigetto i documenti
che ora cita nel reclamo. Orbene, il principio dispositivo
(art. 55 cpv. 1 CPC) vieta al giudice di rigetto
di venire in aiuto dell’istante ricercando eventuali titoli di rigetto
da lui non menzionati (v. sentenza della CEF 14.2019.36 dell’8 luglio 2019,
consid. 5.1/c). Ne segue che il Giudice di pace non sarebbe stato tenuto a
esaminare i documenti in questione e non lo può né lo deve fare neppure questa
Camera, la cui competenza si limita a verificare la conformità della decisione
impugnata con il diritto sulla scorta dei fatti accertati in prima sede in modo
non manifestamente errato (art. 320 CPC).
5.6.2
D’altronde – e per
abbondanza – non basta che il convenuto “non neghi” di dover pagare
le rette mensili per giustificare il rigetto dell’opposizione è necessario un
riconoscimento di debito nel senso tecnico dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che implica
un riconoscimento esplicito e indiscutibile della pretesa dell’escutente (v.
sopra con-sid. 5.2). Per tacere del fatto che proprio con la lettera del 16
ottobre 2019 (doc. A) RE 1 ha contestato le pretese della reclamante
prevalendosi già allora degli accordi verbali in essere tra le parti per l’anno
2018.
Non si comprende poi a quale scritto dell’11 febbraio 2020 CO 1 si riferisce.
Ad ogni modo, nessuno dei
documenti allegati alle osservazioni all’istanza
di rigetto costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF trattandosi, ad eccezione della lettera del 16 ottobre 2019 (doc.
A), di messaggi WhatsApp (doc. B–E) sprovvisti della firma
manoscritta o elettronica qualificata del debitore (sentenza della CEF
14.2019.232
del 29 aprile 2020, consid. 5.1 con rinvii) e per quello del 28 febbraio 2018 (doc. B) nemmeno redatto dal convenuto (bensì dall’istante).
5.6.3
Non sarebbe poi
assimilabile a un riconoscimento del debito posto in esecuzione la
dichiarazione di RE 1 nelle osservazioni all’istanza, secondo cui per l’anno
2018.
le parti hanno convenuto verbalmente che le lezioni impartite alla figlia
sarebbero state “compensate”, ossia retribuite in modo non pecuniario (con la presenza della figlia
a manifestazioni per pubblicizzare la scuola e con il procacciamento di una
nuova allieva). Si tratta semmai di una dichiarazione di estinzione del credito
dell’istante, peraltro neppure quantificato né quantificabile, visto che le
parti non concordano sul numero di lezioni seguite da PI 1.
5.6.4
Oltre che nuova e quindi
inammissibile (sopra consid. 1.2), l’allegazione di CO 1 secondo cui la volontà di pagare le rette si evincerebbe pure da anni di corsi
regolarmente pagati già dal 2015 è pure senza rilievo per l’esito del giudizio
odierno in mancanza di un riconoscimento di debito chiaro, indiscutibile e
sottoscritto dal reclamante.
6.
In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In
seconda sede le ripetibili, determinate
in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL
3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono pure la soccombenza (art. 106 cpv.
1.
CPC). In prima sede non si assegnano invece indennità, non avendo RE 1,
allora non patrocinato, formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art.
95.
cpv. 3 lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'045.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–
sono poste a carico dell’istante.”
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Essa rifonderà a RE
1 fr. 400.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).