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Decisione

14.2020.37

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Corsi di canto. Contratto interpretabile in due modi in merito all’obbligo di pagare le rate mensili per i corsi

28 settembre 2020Italiano18 min

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

Source ti.ch

RE 1CO 1

Incarto n.

14.2020.37

Lugano

28 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.37 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della

Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 10 febbraio 2020

da

CO 1

contro

RE 1

(ora patrocinato PA 1 __________)

giudicando sul reclamo del 16 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 4 marzo 2020 dal Giudice di pace del Circolo di Vezia;

ritenuto

in fatto: A. Con formulario d’iscrizione del 12 settembre 2017 RE 1 e sua moglie hanno

iscritto la loro figlia PI 1 al corso di canto presso la Scuola di canto e

musica di CO 1 per l’an­­no scolastico 2017/2018. Sono state convenute lezioni

individuali settimanali di 45 minuti per un costo di fr. 190.– mensili (fr. 85.–

il mese di giugno). Il formulario d’iscrizione prevede tra le altre clausole

che “Il versamento della rata

mensile va effettuato, per ragioni amministrative, entro il primo del mese” (punto 9) e che “In

caso di mancato versamento della rata mensile, il corso verrà sospeso entro la

seconda lezione del mese. Sarà diritto della Scuola recuperare crediti residui” (punto 10).

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 dicembre 2019 dall’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 1'045.– oltre agli

interessi del 6% dal 30 giugno 2018 indicando quale motivo di credito il “Corso di canto anno 2017/2018 scoperto da

gennaio a giugno 2018” e di fr. 55.– per “Spese di richiamo”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 10 febbraio

2020 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del

Circolo di Vezia. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza

con osservazioni scritte del 25 febbraio 2020.

D. Statuendo con decisione del 4 marzo 2020, il Giudice di pace ha accolto

l’istanza (omettendo però di riportare il secondo importo nel dispositivo) e

rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a

suo carico le spese processuali di fr. 150.–.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 marzo 2020 per ottenerne l’an­­nullamento

e “l’accoglimento dell’opposizione

al precetto esecutivo” (recte: la reiezione dell’istanza),

protestate spese e ripetibili. Il 10 aprile 2020 il presidente della Camera ha

respinto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle

sue osservazioni del 2 maggio 2020, CO 1 ha concluso per la reiezione del

reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla

Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett.

e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è

avvenuta in concreto a RE 1 il 7 marzo 2020, il termine d’impugnazione è

scaduto martedì 17 marzo. Presentato il giorno prima (data del timbro postale),

il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.2.1

Nel

caso di specie il nuovo documento (doc. 5) prodotto da CO 1 con le osservazioni

al reclamo, che consiste in una conversazione WhatsApp con la madre di PI 1, è

quindi irricevibile sicché non è possibile tenerne conto per l’odierna

pronuncia. In ogni caso non sarebbe decisivo per l’esito del reclamo (v. sotto

consid. 5.6.3).

1.2.2

Sempre

con le osservazioni al reclamo CO 1 lamen­ta

che la controparte avrebbe contestato “solo ora con questo recla­mo” che il formulario d’iscrizione costituisca un riconoscimento di debito,

apparentemente per censurarne l’irricevibilità. A parte il fatto che già con le

osservazioni all’istanza RE 1 ha fatto valere l’esistenza di nuovi accordi

verbali tra le parti per l’an­no 2018, la questione del titolo di rigetto va

comunque esaminata d’ufficio e in ogni stadio di causa (v. sotto consid. 6).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo

la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e

vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha ritenuto che il formulario d’iscrizione

al corso di canto per l’anno scolastico 2017/ 2018, che prevede un costo

mensile di fr. 190.–, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio

dell’opposizione per le rette arretrate da gennaio a giugno 2018 pari a fr. 1'045.–,

che gli interessi di mora del 6% richiesti “seguono il credito principale” e che le spe­se di richiamo per fr. 55.– vanno poste a carico del

convenuto. Ha d’altronde respinto l’eccezione di RE 1 secondo cui le parti

avrebbero trovato altri accordi circa il compenso delle lezioni di canto e

musica, poiché a mente sua la censura attiene al merito della vertenza e quindi

esula dal proprio potere cognitivo.

4.

Nel

reclamo RE 1 contesta anzitutto la propria legittimazione passiva poiché parte

agli accordi con la scuola di canto sarebbe unicamente sua figlia PI 1 rappresentata

dalla madre.

4.1

Secondo

la giurisprudenza la legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un’allegazione

di fatto implicita. Se non è contestata dinanzi al giudice di prima istanza,

come nel caso di specie, è da reputare appurata, sicché non è più possibile

metterla in discussione in sede di reclamo

(art. 150 cpv. 1 CPC

a contrario; sen­tenza della CEF 14.2020.9 del 17 giugno 2020, consid. 5.3 con rif.).

4.2

Sia

come sia il reclamante disconosce che entrambi i genitori rappresentano per

legge il figlio minorenne nella misura dell’autorità parentale loro

riconosciuta (art. 19 cpv. 1 CC, art. 304 cpv. 1 CC, art. 67 cpv. 2 CPC), fermo

restando che se ambedue i genitori sono detentori dell’autorità parentale, ciò

che il reclamante non ha mai affermato non essere il caso nella fattispecie, i

terzi possono presumere in buona fede che ciascun coniuge o genitore agisca con

il consenso dell’altro (art. 166 cpv. 3 e 304 cpv. 2 CC). Del resto, sul

formulario d’iscrizione figura sotto la voce “nome del genitore” pure il

nome del padre. Anche nel merito la censura risulta quindi infondata.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escu­­tente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 142 III 722 consid. 4.1).

5.1

Nel

caso specifico il reclamante si duole dell’assenza d’identità tra debitore (a

suo dire la madre di PI 1) ed escusso (sé stesso). La sua censura cade però nel

vuoto poiché sul formulario d’iscri­zione alla scuola di canto figura anche il

suo nome ed egli non ha contestato che la moglie abbia firmato per entrambi.

5.2

Costituisce un

riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la

scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si

evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

5.2.1

Nel caso concreto, l’istante non ha

prodotto alcun riconoscimento del debito di fr. 55.– per “spese di richiamo”. A prescindere dall’in­certezza

risultante dalla sentenza impugnata, con cui il Giudice di pace ha accolto

(integralmente) l’istanza pur non riportando nel dispositivo la somma in

questione, il reclamo va pertanto senz’altro accolto su questo punto.

5.2.2

Per contro il formulario d’iscrizione alle lezioni di canto, nella

misura in cui attesta un impegno dei genitori a pagare rette mensili di fr. 190.–

(fr. 85.– per il mese di giugno) per l’anno scolastico 2017/2018,

costituirebbe un valido riconoscimento di debito per le rette da gennaio a

dicembre 2018 (anche se solo per fr. 1'035.– [(190 x 5) + 85)] anziché per fr. 1'045.–).

5.3

Il reclamante sostiene

tuttavia che trattandosi di sei rette mensili arretrate il fondamento della

pretesa non può risiedere nel formulario d’iscrizione, poiché lo stesso prevede

il pagamento della retta mensile anticipato entro il primo del mese (punto 9) e

la sospensione del corso entro la seconda lezione del mese in caso di mancato

pagamento della retta mensile (punto 10), ciò che in concreto non è avvenuto.

Egli fa valere che le parti hanno invece concluso un nuovo accordo, in base al

quale, viste le difficoltà finanziarie riscontrate dai genitori, le lezioni di

canto impartite alla figlia nel­l’anno 2018, a suo dire sporadiche, sarebbero

state “compensate” con la presenza della stessa a manifestazioni per pubblicizzare la

scuola, con il procacciamento da parte della madre di PI 1 di una nuova allieva

iscritta o comunque sarebbero state oggetto di mutuo i cui termini avrebbero

dovuto poi essere definiti. A mente sua è quindi solamente in base al nuovo

accordo, e non al formulario d’iscrizione, che si può determinare l’esistenza

di un eventuale credito di CO 1 nei suoi confronti per il 2018.

5.4

Con le osservazioni al

reclamo CO 1 riconosce che il formulario d’iscrizione prevede un termine

preciso per il pagamento della retta mensile, ma afferma che lo stesso non

proibisce alle parti di trovare altri accordi, come in concreto avvenuto

verbalmente con i coniugi RE 1, i quali hanno potuto godere di un termine di

pagamento più ampio a causa dei problemi finanziari da loro lamentati. Afferma

infatti di essere d’abitudine “molto

ela-stica” sui termini di pagamento. Ribadisce poi che

la partecipazione di PI 1 alle lezioni è stata invero regolare e che non è

stato pattuito alcun accordo di esonero dal pagamento delle rette, né tanto

meno ha mai affermato che le sarebbe bastato come compenso l’acquisizione di

una nuova allieva.

5.5

Il punto 10 del contratto

di corsi di canto prevede la sospensione del corso entro la seconda lezione del

mese in caso di mancato pagamento della retta mensile, con il diritto della

scuola di recuperare crediti residui. Il contratto non dispone esplicitamente

che i genitori dell’allievo debbano in tal caso pagare anche i corsi non

impartiti fino alla fine dell’anno scolastico. Anzi, dato che le lezioni

settimanali devono essere pagate mensilmente entro il primo del mese (punto 9),

si potrebbe pensare che il contratto ha carattere sinallagmatico e che solo le

lezioni effettivamente date devono essere pagate, fatte salve quelle del (primo)

mese in cui la retta non viene pagata, per il quale la scuola può “recuperare il credito residuo”, ovvero la rata dovuta per quel mese. Orbene, le parti disputano se

nel 2018 PI 1 ha continuato a partecipare ai corsi regolarmente o solo

sporadicamente e non vi sono prove al riguardo, sicché in sé il contratto non

pare sufficiente a giustificare il rigetto dell’opposizione per le lezioni del

2018.

È però vero, d’altro canto, che il punto 4 stabilisce che il corso può

essere disdetto con un mese di preavviso dietro richiesta scritta, ciò che

potrebbe indurre a considerare che le rette mensili rimangono dovute fino a

quando la disdetta non è stata regolarmente significata.

5.5.1

Ora, l’opposizione può

essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende

verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014,

consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha riconosciuto senza riserve né

condizioni il debito posto in esecuzione. Il riconoscimento deve risultare

indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti dall’escu­tente

(sentenza del Tribunale federale 5A_89/2019 del 1° maggio 2019 consid. 5.1.3; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazio­ne, fondata

sul principio dell’affidamento (sentenza del Tribunale federale 5A_867/2018 del

4.

marzo 2019 consid. 4.1.3) può fondarsi solo sul titolo stesso, ad esclusione

di elementi estrinsechi all’atto (che esulano dalla cognizione del giudice del

rigetto), fer­mo restando che in caso di dubbio l’istanza di rigetto andrà

respinta; se occorre, spetterà al giudice ordinario pronunciarsi nel­l’azione

di riconoscimento di debito (art. 79 LEF) al termine di una procedura

probatoria completa (DTF 145 III 26 consid. 4.3.3; sentenze della CEF

14.2014.116

del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015,

consid. 7.1).

5.5.2

Nel caso specifico, il contratto agli atti non permette di determinare

chiaramente se le rate mensili relative ai mesi successivi alla so-spensione di

pagamento, ovvero quelle poste in esecuzione (da gennaio a giugno 2018), sono o

no dovute. Stante quel dubbio interpretativo, l’istanza doveva essere respinta

(sopra consid. 5.5.1).

5.5.3

Oltretutto, entrambe le parti

ammettono di aver convenuto verbalmente una modifica del contratto, ciò che è

anche evidente, dal momento che l’istante ha continuato a dare corsi – siano

essi sporadici o no – alla figlia del convenuto in deroga al punto 10. Per il

2018.

i rapporti tra le parti non sono quindi più regolati dal contratto

originario bensì dal nuovo accordo verbale. Di conseguenza il pri­mo contratto

non può costituire un titolo di rigetto provvisorio per le rate poste in

esecuzione, ma nemmeno il secondo, poiché le parti non concordano sul suo

contenuto e, comunque sia, in assenza di un riconoscimento firmato dall’escusso

l’accordo verbale non è un titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF.

5.6

Nelle osservazioni al

reclamo, CO 1 sostiene invero che negli

scritti del 16 ottobre 2019 e dell’11 febbraio 2020 allegati alle osservazioni

all’istanza i coniugi RE 1 non hanno mai negato di dover pagare le rette

mensili e anzi, nella misura in cui sostengono di aver “compensato” procurandole una

nuova allieva, di fatto riconoscono la pretesa posta in esecuzione. Ella evidenzia

altresì la volontà della madre di PI 1 di far fronte ai

propri impegni dal messaggio del 28 febbraio 2018 con cui le

scriveva “Cara F__________ se

preferisci prendi la mia proposta per PI 1 come un prestito e non un regalo (…)”.

5.6.1

Occorre anzitutto rilevare

che in prima sede l’istante non ha indicato quali titoli di rigetto i documenti

che ora cita nel reclamo. Orbene, il principio dispositivo

(art. 55 cpv. 1 CPC) vieta al giudice di rigetto

di venire in aiuto dell’istante ricercando eventuali titoli di rigetto

da lui non menzionati (v. sentenza della CEF 14.2019.36 dell’8 luglio 2019,

consid. 5.1/c). Ne segue che il Giudice di pace non sarebbe stato tenuto a

esaminare i documenti in questione e non lo può né lo deve fare neppure questa

Camera, la cui competenza si limita a verificare la conformità della decisione

impugnata con il diritto sulla scorta dei fatti accertati in prima sede in modo

non manifestamente errato (art. 320 CPC).

5.6.2

D’altronde – e per

abbondanza – non basta che il convenuto “non neghi” di dover pagare

le rette mensili per giustificare il rigetto del­l’opposizione è necessario un

riconoscimento di debito nel senso tecnico dell’art. 82 cpv. 1 LEF, che implica

un riconoscimento esplicito e indiscutibile della pretesa dell’escutente (v.

sopra con-sid. 5.2). Per tacere del fatto che proprio con la lettera del 16

ottobre 2019 (doc. A) RE 1 ha contestato le pretese della reclamante

prevalendosi già allora degli accordi verbali in essere tra le parti per l’anno

2018.

Non si comprende poi a quale scritto dell’11 febbraio 2020 CO 1 si riferisce.

Ad ogni modo, nessuno dei

documenti allegati alle osservazioni all’istanza

di rigetto costituisce un riconoscimento di debito nel sen­so dell’art.

82.

cpv. 1 LEF trattandosi, ad eccezione della lettera del 16 ottobre 2019 (doc.

A), di messaggi WhatsApp (doc. B–E) sprovvisti della firma

manoscritta o elettronica qualificata del debitore (sentenza della CEF

14.2019.232

del 29 aprile 2020, consid. 5.1 con rinvii) e per quello del 28 febbraio 2018 (doc. B) nemmeno redatto dal convenuto (bensì dall’istante).

5.6.3

Non sarebbe poi

assimilabile a un riconoscimento del debito posto in esecuzione la

dichiarazione di RE 1 nelle osservazio­ni all’istanza, secondo cui per l’anno

2018.

le parti hanno convenuto verbalmente che le lezioni impartite alla figlia

sarebbero state “compensate”, ossia retribuite in modo non pecuniario (con la presenza della figlia

a manifestazioni per pubblicizzare la scuola e con il procacciamento di una

nuova allieva). Si tratta semmai di una dichiarazione di estinzione del credito

dell’istante, peraltro neppure quantificato né quantificabile, visto che le

parti non concordano sul numero di lezioni seguite da PI 1.

5.6.4

Oltre che nuova e quindi

inammissibile (sopra consid. 1.2), l’alle­gazione di CO 1 secondo cui la volontà di pagare le rette si evincerebbe pure da anni di corsi

regolarmente pagati già dal 2015 è pure senza rilievo per l’esito del giudizio

odierno in mancanza di un riconoscimento di debito chiaro, indiscutibile e

sottoscritto dal reclamante.

6.

In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). In

seconda sede le ripetibili, determinate

in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL

3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono pure la soccombenza (art. 106 cpv.

1.

CPC). In pri­ma sede non si assegnano invece indennità, non avendo RE 1,

allora non patrocinato, formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (art.

95.

cpv. 3 lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'045.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

“1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

sono poste a carico dell’istante.”

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1. Essa rifonderà a RE

1 fr. 400.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).