14.2020.4
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Richiesta di sospensione della procedura di rigetto o di rateazione dei crediti posti in esecuzione
8 maggio 2020Italiano7 min
ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 ottobre 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
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CO 1
Incarti n.
14.2020.4
14.2020.44
Lugano
8 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nelle cause 132/2019/S e 02/2020/s (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze 17 ottobre
2019 e 8 gennaio 2020 dal
Comune CO 1
(rappresentato dal proprio Municipio, __________)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 23 gennaio e 23 marzo 2020 presentati da RE
1 contro le decisioni emesse il 18 gennaio e l’11 marzo 2020 dal Giudice di
pace del Circolo di Agno;
ritenuto
in fatto: A. Con un primo precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio
2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 2'564.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 31 dicembre 2017 (indicando
quale causa del credito l’“Imposta
comunale 2016”), fr. 50.– (per “tassa diffida”) e fr. 74.80
(per “interessi aggiornati
sino al 28.02.2019”).
Fatti
B. Con
ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 ottobre 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano,
il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'396.65 oltre
agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2019 (indicando quale causa del credito l’“Imposta comunale 2017”), fr. 50.– (per “tassa diffida 31.03.2019”) e fr. 124.55
(per “interessi aggiornati
sino al 30.09.2019”).
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 17
ottobre 2019 e dell’8 gennaio 2020 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Entro il termine impartitogli per
determinarsi sulla prima istanza il convenuto è rimasto silente mentre con
osservazioni del 15 gennaio 2020 alla seconda egli ha comunicato al Giudice di
pace di non essere in grado di far fronte al pagamento in ragione della propria
situazione finanziaria.
D. Statuendo con decisioni del 18 gennaio e dell’11 marzo 2020, il Giudice
di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni
interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ciascuna causa le spese
processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 35.– a favore dell’istante.
E. Contro
le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 23 gennaio 2020 (il secondo in realtà è del 23
marzo) chiedendo di “sospendere i pagamenti” fino
al 2 agosto 2020 o di accordargli un “pagamento rateale” come quello accettato dall’istante
per le imposte del 2018.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione
– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciate
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione
(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati rispettivamente il 23 gennaio e il 23
marzo 2020 (data dei timbri postali) contro le sentenze notificate a RE 1 il 22
gennaio e il 17 marzo, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.
1.2
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2
CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate
(art. 321 cpv. 1 CPC)
contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con
il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo
non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni
liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nelle
decisioni impugnate, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha accertato che le
bollette di pagamento delle imposte del 2016 e del 2017, debitamente munite del
timbro di passaggio in giudicato, sono titoli di rigetto definitivo nel senso
dell’art. 80 LEF per gli importi passati in giudicato, tranne che per le spese
esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva.
4.
Nei
reclami RE 1 rileva (ribadisce per quanto riguarda la seconda causa) di essere
oggetto di un pignoramento e di essere rimasto in disoccupazione per alcuni
mesi, motivo per cui afferma di non essere in grado di far fronte al pagamento
delle imposte poste in esecuzione. Chiede di “sospendere i pagamenti” fino al 2 agosto 2020 o di concedergli un “pagamento rateale” come
quello accettato dal Comune per le imposte del 2018.
5.
Tali
argomentazioni, tuttavia, non costituiscono un motivo che secondo la legge – e
segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in
considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escusso potrà chiedere al Comune
istante una sospensione delle esecuzioni o una rateazione (anche) delle imposte
2016.
e 2017 oppure far valere le proprie difficoltà economiche davanti al
competente Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento, collaborando alla
determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93
LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, postulando se del caso la
rateazione del pagamento dei crediti posti in esecuzione (cfr. art. 123
LEF). Né il Giudice di pace né questa Camera, invece, sono abilitati a
prendere in considerazione la sua situazione economica (v. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014
consid. 2.2). Donde la reiezione dei reclami.
6.
Le
spese processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa
il reclamante (oggetto di numerose esecuzioni) inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe peraltro di tradursi
in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece
problema di ripetibili, i reclami non essendo stati intimati alla controparte
per osservazioni.
7.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 2'688.95
e fr. 3'571.20, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia:
1. I reclami sono respinti.
2. Non
si prelevano oneri processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF
(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie
(art. 46 cpv. 1 LTF).