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Decisione

14.2020.4

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Richiesta di sospensione della procedura di rigetto o di rateazione dei crediti posti in esecuzione

8 maggio 2020Italiano7 min

ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 ottobre 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

Source ti.ch

CO 1

Incarti n.

14.2020.4

14.2020.44

Lugano

8 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nelle cause 132/2019/S e 02/2020/s (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Agno promosse con istanze 17 ottobre

2019 e 8 gennaio 2020 dal

Comune CO 1

(rappresentato dal proprio Municipio, __________)

contro

RE 1

giudicando sui reclami del 23 gennaio e 23 marzo 2020 presentati da RE

1 contro le decisioni emesse il 18 gennaio e l’11 marzo 2020 dal Giudice di

pace del Circolo di Agno;

ritenuto

in fatto: A. Con un primo precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 maggio

2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso

di fr. 2'564.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 31 dicembre 2017 (indicando

quale causa del credito l’“Imposta

comunale 2016”), fr. 50.– (per “tassa diffida”) e fr. 74.80

(per “interessi aggiornati

sino al 28.02.2019”).

Fatti

B. Con

ulteriore precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 ottobre 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano,

il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'396.65 oltre

agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2019 (indicando quale causa del credito l’“Imposta comunale 2017”), fr. 50.– (per “tassa diffida 31.03.2019”) e fr. 124.55

(per “interessi aggiornati

sino al 30.09.2019”).

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze del 17

ottobre 2019 e dell’8 gennaio 2020 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno. Entro il termine impartitogli per

determinarsi sulla prima istanza il convenuto è rimasto silente mentre con

osservazioni del 15 gennaio 2020 alla seconda egli ha comunicato al Giudice di

pace di non essere in grado di far fronte al pagamento in ragione della propria

situazione finanziaria.

D. Statuendo con decisioni del 18 gennaio e dell’11 marzo 2020, il Giudice

di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni

interposte dal convenuto, ponendo a suo carico in ciascuna causa le spese

processuali di fr. 200.– e un’in­­dennità di fr. 35.– a favore dell’istante.

E. Contro

le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con due reclami del 23 gennaio 2020 (il secondo in realtà è del 23

marzo) chiedendo di “sospendere i pagamenti” fino

al 2 agosto 2020 o di accordargli un “pagamento rateale” come quello accettato dall’istante

per le imposte del 2018.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciate

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione

(art. 321 cpv. 2 CPC). Presentati rispettivamente il 23 gen­naio e il 23

marzo 2020 (data dei timbri postali) contro le sentenze notificate a RE 1 il 22

gennaio e il 17 marzo, in concreto i reclami sono senz’altro tempestivi.

1.2

La Camera decide in linea di principio in

base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2

CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate

(art. 321 cpv. 1 CPC)

contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con

il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo

non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni

liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nelle

decisioni impugnate, il Giudice di pace del Circolo di Agno ha accertato che le

bollette di pagamento delle imposte del 2016 e del 2017, debitamente munite del

timbro di passaggio in giudicato, sono titoli di rigetto definitivo nel senso

dell’art. 80 LEF per gli importi passati in giudicato, tranne che per le spese

esecutive, sulle quali decide l’ufficio d’esecuzione con competenza esclusiva.

4.

Nei

reclami RE 1 rileva (ribadisce per quanto riguarda la seconda causa) di essere

oggetto di un pignoramento e di essere rimasto in disoccupazione per alcuni

mesi, motivo per cui afferma di non essere in grado di far fronte al pagamento

delle imposte poste in esecuzione. Chiede di “sospendere i pagamenti” fino al 2 agosto 2020 o di concedergli un “pagamento rateale” come

quello accettato dal Comune per le imposte del 2018.

5.

Tali

argomentazioni, tuttavia, non costituiscono un motivo che secondo la legge – e

segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in

considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, l’escusso potrà chiedere al Comune

istante una sospensione delle esecuzioni o una rateazione (anche) delle imposte

2016.

e 2017 oppure far valere le proprie difficoltà economiche davanti al

competente Ufficio d’esecuzione in sede di pignoramento, collaborando alla

determinazione della parte impignorabile del proprio reddito (cfr. art. 93

LEF), o in sede di realizzazione dei beni pignorati, postulando se del caso la

rateazione del pagamento dei crediti posti in esecuzione (cfr. art. 123

LEF). Né il Giudice di pace né questa Camera, invece, sono abilitati a

prendere in considerazione la sua situazione economica (v. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014

consid. 2.2). Donde la reiezione dei reclami.

6.

Le

spese processuali del presente giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa

il reclamante (oggetto di numerose esecuzioni) inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo, il quale rischierebbe peraltro di tradursi

in oneri d’in­­casso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece

problema di ripetibili, i reclami non essendo stati intimati alla controparte

per osservazioni.

7.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 2'688.95

e fr. 3'571.20, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia:

1. I reclami sono respinti.

2. Non

si prelevano oneri processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF

(art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie

(art. 46 cpv. 1 LTF).