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Decisione

14.2020.41

Fallimento. Mancata citazione del convenuto. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Annullamento senza esame della solvibilità

18 maggio 2020Italiano6 min

questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.41

Lugano

18 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b

LOG) nella causa SO.2020.70 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città promossa con istanza inoltrata il 20 gennaio 2020 dalla

CO 1

contro

RE 1

(titolare della ditta individuale , )

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la

decisione emessa il 13 marzo 2020 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 20 gennaio 2020 la CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il

fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'165.20 più interessi

e spese.

B. All’udienza

di discussione del 3 marzo 2020 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 marzo 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento

di RE 1 dal 16 marzo 2020 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo segnatamente di avere saldato il credito posto in

esecuzione. L’8 aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione

effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte

per osservazioni, avendo la stes­sa perso ogni interesse alla causa in seguito

all’estinzione del suo credito.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che in concreto la decisione è stata intimata alle parti il 13 marzo 2020, il

reclamo, inoltrato da RE 1 il 18 marzo (data del timbro postale) – ancorché la

raccomandata non gli fosse ancora giunta –, è dunque senz’altro tempestivo.

2.

Secondo

l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere

deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla

notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono

verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte

Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito

posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Se invece il pagamento è

successivo alla pronuncia del fallimento (ma comunque anteriore alla scadenza

del termine di reclamo) per ottenerne l’annul­lamento il debitore deve inoltre

rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).

3.

Nel

caso in esame, RE 1 ha allegato nel reclamo di non aver potuto presenziare all’udienza

a causa di “forte proble-matiche di salute”.

In realtà, la Camera ha accertato che la raccomandata contenente la citazione

all’udienza è ritornata alla Pretura con la menzione “la casella postale non viene più vuotata” e il Pretore

aggiunto ha comunicato che per una disattenzione la citazione non è stata

consegnata al convenuto tramite la polizia co­me di solito sistematicamente avviene.

Ne segue che il diritto di essere sentito di RE 1 è stato violato, ciò che

implicherebbe di principio l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

della causa al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti

a una nuova udienza.

4.

Sennonché

nel frattempo, o meglio il 18 marzo 2020, il convenuto ha pagato la pretesa

dell’istante, sicché una retrocessione dell’in­carto al Pretore aggiunto si

rivela inutile, dal momento ch’egli potrebbe solo respingere l’istanza, proprio

a causa dell’intervenuto pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Per economia di

procedura, e come implicitamente richiesto dallo stesso reclamante, occorre

annullare il fallimento e riformare la decisione impugnata nel sen­so della

reiezione dell’istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e 327 cpv. 3 lett. b

CPC) senza necessità di verificare la solvibilità del convenuto. Egli è

tuttavia invitato ad adottare senza tardare misure di risanamento perché la sua

situazione esecutiva appare preoccupante.

5.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come

pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le

sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza

indicata nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della

procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte

non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo. La

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo

versato in questa sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 13 marzo 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di

Locarno-Città nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia

di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di

RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio

dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa

sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di

giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Locarno;

– Ufficio

dei fallimenti, Locarno;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).