14.2020.41
Fallimento. Mancata citazione del convenuto. Pagamento del credito dell’istante dopo la pronuncia del fallimento. Annullamento senza esame della solvibilità
18 maggio 2020Italiano6 min
questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
Source ti.ch
Incarto n.
14.2020.41
Lugano
18 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2020.70 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza inoltrata il 20 gennaio 2020 dalla
CO 1
contro
RE 1
(titolare della ditta individuale , )
giudicando sul reclamo del 18 marzo 2020 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 13 marzo 2020 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 20 gennaio 2020 la CO
1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il
fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'165.20 più interessi
e spese.
B. All’udienza
di discussione del 3 marzo 2020 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione del 13 marzo 2020 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento
di RE 1 dal 16 marzo 2020 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo segnatamente di avere saldato il credito posto in
esecuzione. L’8 aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione
effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte
per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito
all’estinzione del suo credito.
Considerando
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro
dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto
che in concreto la decisione è stata intimata alle parti il 13 marzo 2020, il
reclamo, inoltrato da RE 1 il 18 marzo (data del timbro postale) – ancorché la
raccomandata non gli fosse ancora giunta –, è dunque senz’altro tempestivo.
2.
Secondo
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito
posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Se invece il pagamento è
successivo alla pronuncia del fallimento (ma comunque anteriore alla scadenza
del termine di reclamo) per ottenerne l’annullamento il debitore deve inoltre
rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF).
3.
Nel
caso in esame, RE 1 ha allegato nel reclamo di non aver potuto presenziare all’udienza
a causa di “forte proble-matiche di salute”.
In realtà, la Camera ha accertato che la raccomandata contenente la citazione
all’udienza è ritornata alla Pretura con la menzione “la casella postale non viene più vuotata” e il Pretore
aggiunto ha comunicato che per una disattenzione la citazione non è stata
consegnata al convenuto tramite la polizia come di solito sistematicamente avviene.
Ne segue che il diritto di essere sentito di RE 1 è stato violato, ciò che
implicherebbe di principio l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
della causa al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti
a una nuova udienza.
4.
Sennonché
nel frattempo, o meglio il 18 marzo 2020, il convenuto ha pagato la pretesa
dell’istante, sicché una retrocessione dell’incarto al Pretore aggiunto si
rivela inutile, dal momento ch’egli potrebbe solo respingere l’istanza, proprio
a causa dell’intervenuto pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Per economia di
procedura, e come implicitamente richiesto dallo stesso reclamante, occorre
annullare il fallimento e riformare la decisione impugnata nel senso della
reiezione dell’istanza (art. 174 cpv. 1 LEF e 327 cpv. 3 lett. b
CPC) senza necessità di verificare la solvibilità del convenuto. Egli è
tuttavia invitato ad adottare senza tardare misure di risanamento perché la sua
situazione esecutiva appare preoccupante.
5.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come
pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Locarno, sono poste in ambo le
sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza
indicata nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’avvio della
procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte
non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo. La
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo
versato in questa sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di
fallimento pronunciata il 13 marzo 2020 dalla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia
di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di
RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio
dei fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa
sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di
giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
d’esecuzione, Locarno;
– Ufficio
dei fallimenti, Locarno;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).