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Decisione

14.2020.42

Fallimento senza preventiva esecuzione. Dubbi sull’identità del debitore del credito vantato dall’istante. Eccezione di compensazione. Sospensione dei pagamenti

20 luglio 2020Italiano23 min

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

Source ti.ch

Incarto n.

14.2020.42

Lugano

20 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques,

presidente

Walser

e Grisanti

vicecancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2019.6244 (fallimento senza

preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

promossa con istanza 17 dicembre 2019 da

CO 1

(patrocinato dall’avv. dott. PA 2 )

contro

RE 1

(patrocinata dall’avv. PA 1 )

giudicando sul reclamo del 23 marzo 2020 presentato dalla RE 1 contro

la decisione emessa il 12 marzo 2020 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con “contratto di

lavoro” del 3 aprile 2018 la PI 1 (qui di seguito anche “PI 1”) quale “datore di lavoro” e CO 1 (qui di

seguito anche “CO 1”) quale dipendente hanno convenuto che quest’ultimo avrebbe

svolto presso gli uffici del “datore

di lavoro” RE 1 (qui di seguito anche “RE 1”) un’at­­tività

lavorativa al 30% per uno stipendio mensile di fr. 1'500.– net­ti. Con un

nuovo “contratto di lavoro” del 1° agosto 2018, le medesime parti hanno pattuito a partire dalla

stessa data un aumento al 50% della percentuale d’occupazione del dipendente

per uno stipendio mensile di fr. 3'000.– netti. Il 28 maggio 2019 sempre

le medesime parti hanno firmato un “accordo per decadimento consensuale della carica” secondo cui il contratto di collaborazione in essere tra di loro, in

base al quale CO 1 fungeva da amministratore unico sia della RE 1 sia della PI

2 (qui di seguito anche “PI 2”) – società entrambe detenute al 100% dalla PI 1

– sarebbe terminato il 14 giugno 2019 “sotto ogni sua forma”. In particolare, le

parti hanno convenuto al punto 5 dell’accordo la seguente clausola:

“CO 1 al giorno della firma del presente

documento vanta i seguenti crediti nei confronti di RE 1 per tutta l’attività

svolta a favore delle società di PI 1, quindi sia in RE 1 stessa che PI 2:

a. CHF 15'386

per compensi maturati e non pagati,

b. CHF 1'760

per rimborsi spese e anticipi.

Inoltre CO 1

per l’attività ancora in essere svolta per le società RE 1 e PI 2 fino al

14.6.2019, maturerà CHF 3'167 complessivi nei confronti di RE 1, che sommati

agli importi già maturati, genereranno un credito complessivo di CO 1 di totali

CHF 20'312 nei confronti di RE 1.

Tali crediti,

confermati da PI 1, saranno corrisposti a CO 1 per il tramite di RE 1 (quindi

CHF 17'146 maturati e CHF 3'167 maturandi, per un totale di 20'312) secondo il

piano in allegato A.

Tali importi

sono da considerarsi omnicomprensivi e già inclusivi di tredicesime, assegni

famigliari, dell’indennità del periodo di preavviso e di rimborsi spese per

varia natura: quindi nulla sarà più da pretendere da una parte verso l’altra se

non quanto indicato nella presente scrittura […]”.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 19 agosto 2019 dal­l’Ufficio d’esecuzione

di Lugano, CO 1 ha escusso la PI 1 per l’incasso di fr. 15'413.–,

indicando quale causa del credito: “compensi, rimborsi, spese e anticipi”. Avendo

la stessa interposto opposizione al precetto esecutivo, CO 1 ne ha chiesto e ottenuto il rigetto provvisorio,

pronunciato dal Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 20 di­cembre 2019 (n. SO.2019.4923), poi impugnata a questa Camera e dalla stessa

riformata nel senso della reiezione dell’istanza con sentenza del 12 giugno

2020 (n. 14.2020.1).

C. Nel

frattempo, con istanza del 17 dicembre 2019 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di de­cretare

il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1 (in seguito “RE 1”), nuova

ditta della RE 1 dal 7 agosto 2019, facendo valere che la convenuta ha sospeso

Fatti

i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per il pagamento di un credito

(il medesimo vantato contro la PI 1) di complessivi fr. 15'413.– oltre

agli interessi del 5% dal 19 agosto 2019.

D. All’udienza

di discussione dell’8 gennaio 2020 l’istante ha confermato la propria domanda,

mentre la convenuta vi si è opposta producendo un allegato di risposta scritta

che è stato integrato nel verbale d’udienza. Con replica e duplica orali le

parti si sono riconfermate nelle loro posizioni contrastanti.

E. Statuendo

con decisione del 12 marzo 2020 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2020 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento. Il 10 aprile 2020 il presidente della Camera ha concesso all’impu­gnazione effetto sospensivo parziale.

Con osservazioni del 4 mag­gio 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione

del reclamo.

Considerando

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art.

194.

cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)

del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro

dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC).

Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 marzo 2020, il

termine di ricorso è scaduto lunedì 23 marzo. Presentato quello stesso giorno,

il reclamo è dunque tempestivo.

1.2

La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze

manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.

2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili con-clusioni,

allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve

speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento

le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte

Nova” –, se

questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv.

1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova

autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento

senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza

della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla

controversia riguardante i veri nova).

Nel

caso in esame, a sostegno della sua allegazione secondo cui egli ha lavorato

presso la RE 1 dal 1° gennaio fino al 14 giugno 2019, CO 1 ha allegato alle

osservazioni al reclamo il relativo certificato di salario del 29 gennaio 2020

(doc. 2). Essendo anteriori alla decisione impugnata del 12 marzo 2020, il

fatto allegato e il documento sono ricevibili.

2.

In

virtù dell’art. 190 cpv. 1 LEF, il “creditore” può chiedere al giudice la

dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione contro qualunque

debitore che non abbia dimora conosciuta o sia fuggito per sottrarsi alle sue

obbligazioni od abbia compiuto o tentato di compiere atti fraudolenti in pregiudizio

dei suoi creditori o nascosto oggetti del suo patrimonio in una esecuzione in

via di pignoramento (n. 1) e contro il debitore soggetto alla procedura di

fallimento che abbia sospeso i suoi pagamenti (n. 2).

La

nozione di sospensione dei pagamenti è una nozione giuridica indeterminata che

conferisce al giudice del fallimento un ampio potere di apprezzamento. Per

ammettere la sospensione dei pagamenti occorre che il debitore non paghi debiti

incontestati ed esigibili,

lasci moltiplicare le esecuzioni promosse nei suoi confronti interponendo

sistematicamente opposizione, oppure ometta di pagare anche

debiti di minima importanza, dimostrando così di non disporre di sufficienti

mezzi liquidi per far fronte ai propri impegni. Non occorre tuttavia che il debitore interrompa tutti i suoi pagamenti,

è sufficiente che il rifiuto di pagare verta su una parte essenziale delle sue

attività commerciali o su una determinata categoria di crediti, come i

contributi di diritto pubblico (sentenza del Tribunale

federale 5A_860/2008 del 28 maggio 2009 consid. 2). Perfino

un solo debito permette di ammettere una sospensione dei pagamenti, se il

debito è importante e se il rifiuto di pagare è durevole. La sospensione dei pagamenti non dev’essere

soltanto di natura passeggera, ma deve trattarsi di una situazione durevole (DTF 137 III 468 consid. 3.4.1; sentenze

del Tribunale federale 5A_707/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.1 e 5A_14/2011 [citata sopra al consid. 2], consid. 3.1, con rimandi).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto respinto l’obie­zione della

convenuta secondo cui l’istante non avrebbe qualità di creditore nei suoi

confronti, perché nel promuovere l’esecuzione e la causa di rigetto dell’opposizione

per lo stesso credito nei confronti della società PI 1 egli avrebbe manifestato

d’individuare in quest’ultima società la

sua debitrice, sicché non potrebbe ora chie­dere il fallimento della RE

1.

Il Pretore ha infatti ritenuto appurato che l’istante ha lavorato per la RE

1.

(ora RE 1), di modo che la medesima gli deve pagare il salario, ciò che

risulterebbe anche dall’“accordo per decadimento

consensuale della carica” del

28.

mag­gio 2019 e dal fatto che le due prime rate pattuite

con quell’accor­­do sono state pagate dalla convenuta. A

mente del primo giudice sarebbe per contro senza rilevanza la circostanza che

nell’altra procedura CO 1 ha escusso la PI 1 per il medesimo credito e che lo

stesso magistrato ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, siccome lo

scopo di quella procedura non è di accertare l’esistenza del credito posto in

esecuzione, bensì l’esi­stenza di un titolo esecutivo. Inoltre, dal substrato

degli accordi conclusi dalle parti non si potrebbe escludere la possibilità di

un vincolo di solidarietà passiva fra le due società.

Il

Pretore ha d’altronde respinto le eccezioni della convenuta secondo cui il

credito vantato dall’istante non sarebbe esigibile e andrebbe comunque

compensato con una sua pretesa nei confronti di lui per violazione del dovere

di fedeltà e del divieto di concorrenza previsto dall’accordo del 28 maggio 2019.

Ha fatto carico alla convenuta di non aver specificato in che modo la

controparte ha leso i propri obblighi né a quanto ammonterebbe il danno.

Qualora faccia riferimento agli accordi tra l’istante e la PI 1, la convenuta

sarebbe “poco coerente” visto che nega esserne parte, e comunque

sia la sua argomentazione sarebbe “meramente pretestuo­sa e priva di fondamento” nella misura in cui è stata presentata per la prima volta in risposta

all’istanza.

Il

Pretore ha infine considerato che la convenuta aveva sospeso i suoi pagamenti

nel senso dell’art. 190 cpv. 1 n. 2 LEF dopo aver versato le due prime rate

pattuite. Ha quindi reputato adempiuta la causa materiale del fallimento ai

sensi dell’art. 190 LEF, non da ultimo perché il modo di agire della RE 1,

unitamente a quello della società PI 1 che la controlla, si appalesa come un

meccanismo atto a “rimpallarsi” la qualità di debitrice in funzione della sede in cui il creditore

cerca di recuperare quanto dovutogli.

4.

Nella prima parte del

reclamo la RE 1 sostiene che il Pretore avrebbe dichiarato il suo fallimento nonostante

l’inesistenza di un debito a suo carico, con lo scopo di sanzionarla arbitrariamente in quanto rea di mettere sistematicamente

in atto degli “escamotages” per evitare di

far fronte ai propri obblighi pecuniari. A suo dire il Pretore non poteva

ignorare che i contratti di lavoro sono stati sottoscritti dalla PI 1 e non

dalla __________ (ora RE 1). Inoltre, la

decisione impugnata non sarebbe a sua men­te coerente con la sentenza

del 20 dicembre 2019, con cui il medesimo giudice ha rigettato l’opposizione della

PI 1 nell’esecuzio­­ne promossa da CO 1 proprio in forza del rapporto di lavoro

tra di loro in essere. Anche volendo ammettere l’esistenza di un rapporto di

lavoro con CO 1, la reclamante ritiene che non sarebbe possibile determinare né

la natura del credito per il quale il fallimento è stato richiesto (salario,

“gettone” o bonus), né in quale misura il debito è a lei riconducibile, posto

che l’accordo del 28 maggio 2019 estende la liquidazione dei rapporti di

dare/avere anche all’PI 2 (in seguito anche “__________”), presso la quale CO 1

aveva pure rivestito la carica di amministratore unico. Asserisce infine, su

questo punto, di non comprendere sulla base di quale fondamento il Pretore

avrebbe ipotizzato un vincolo di solidarietà passiva tra le due società.

5.

Chi

chiede al giudice la dichiarazione di fallimento senza preventiva esecuzione in

virtù dell’art. 190 LEF deve anzitutto dimostrare di vantare un credito nei

confronti del convenuto, senza riguardo in linea di massima alla sua

esigibilità (DTF 85 III 151 consid. 3; sentenze del Tribunale federale

5A_117/2012 del 12 luglio 2012 consid. 3.2.2). È

controversa nella dottrina la questione di sapere se basta per lui, com’è usuale nelle procedure sommarie, rendere

verosimile questo presupposto (così: Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n. 16 ad § 38; Vock/Müller, SchKG-Klagen nach der

Schweizerischen ZPO, 2012, pag. 231 ad 11; Brunner/Boller,

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 29 ad art. 190 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n.

9.

e 46 ad art. 190 LEF) oppure se è richiesto il grado della verosimiglianza preponderante (Huber in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed.

2014, n. 15 ad art. 190 LEF; Michel Heinzmann,

Le degré de la preuve en cas de faillite sans poursuite préalable selon l’art.

190.

LP, BR/DC 4/2012 pag. 239; Cometta

in:

Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 191 LEF).

La giurisprudenza del Tribunale federale è fissata nel primo senso (già citate DTF 85 III 151 e 5A_117/2012 del 12

luglio 2012 consid. 3.2.2; sentenza 5A_442/2015 dell’11 settembre 2015,

pubblicata in SJ 2016 I 85 e BlSchK 2015, pag. 228, consid. 4.1.2.1; contra,

ma qualificata poi come isolata: 5A_720/ 2008 del 3 dicembre 2008 consid. 3.2). La scrivente Camera ha lasciato la questione aperta pur manifestando

e motivando una preferenza per la tesi per cui basta la semplice

verosimiglianza (sentenza della CEF 14.2016.45 del 3 maggio 2016 consid.

6.1/a-b). Nemmeno nel caso in esame è necessario sciogliere la controversia dal

momento che l’allegazione dell’istante, secondo cui egli vanterebbe un credito

di fr. 15'413.– nei confronti della reclamante sulla scorta dell’accordo del 28 maggio 2019, non raggiunge neppure il grado della verosimiglianza semplice,

ricordato che i fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su

indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti

a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti

pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto

probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1).

5.1

In effetti, sia i due contratti di lavoro (doc. C e D) sia l’“accordo per decadimento consensuale della

carica” del 28 maggio 2019 che li sostituisce (“quindi

nulla sarà più da pretendere da una parte verso l’altra se non quanto indicato

nella presente scrittura”, doc. E ad 5 i.f.) sono

firmati solo dalla PI 1, indicata anche quale unica controparte contrattuale di

CO 1. Certo, come già rilevato in sede

di rigetto dell’opposizione (sentenza della CEF 14.2020.1 del 12 giugno

2020), il testo della clausola 5 dell’accordo potrebbe prestarsi a diverse

letture, siccome nei primi due paragrafi per

tre volte i crediti sono indicati come vantati da CO 1 “nei confronti di PI 1” (sopra ad A). Fatto sta, però, che i

crediti sono stati “confermati”

dalla PI 1 e che l’accordo è firmato da PI 3 unicamente per la PI 1. Che le due

prime rate pattuite nell’accordo siano state versate dalla RE 1 non ancora

significa, contrariamente a quanto rilevato dal Pretore, ch’essa

ne sia la debitrice, ma solo che conformemente ai patti ha fatto da

tramite per conto della PI 1 (“Tali crediti,

confermati da PI 1, saranno corrisposti a CO

1.

per il tramite di RE 1”),

verosimilmente, come sostenuto dalla reclamante, perché un impegno

diretto della RE 1 si riteneva escluso siccome CO 1 avrebbe dovuto concludere

con sé stesso in qualità di amministratore unico della RE 1.

Non

si capisce poi su quale base il Pretore ha ipotizzato un vincolo di solidarietà

passiva tra la PI 1 e la RE 1, circostanza per altro mai allegata da CO 1, per

tacere del fatto che la solidarietà presuppone una dichiarazione di volontà o

una norma legale (art. 143 CO) che nel caso di specie fa difetto.

5.2

A

dimostrazione del fatto di aver lavorato per conto della reclamante, CO 1 ha prodotto con le osservazioni al re-clamo un’attestazione

sottoscritta il 29 gennaio 2020 dalla RE 1 a fini fiscali circa il versamento a

suo favore di uno stipendio complessivo di fr. 9'400.– dal 1° gennaio al

14.

giugno 2019 (doc. 2). A parte il fatto che la

somma indicata non corrisponde a quella ch’egli ha dichiarato in prima sede di

avere ricevuto (fr. 4'900.–, istanza pag. 3 ad 4), ancora una volta l’attestazione

prova solo che i pagamenti sono stati effettuati per il tramite della RE 1, ma

non indica chi era la controparte contrattuale di CO 1.

5.3

Tutto

sommato, appare pertanto nettamente più probabile che la debitrice di CO 1 sia

la PI 1 piuttosto che la RE 1 (ora RE 1). In altre parole, l’istante non ha

reso verosimile di vantare un credito nei confronti della convenuta (v. sopra

consid. 5 i.f.). Visto il carattere

ingarbugliato dell’accordo, è un altro discorso sta­bilire se l’apprezzamento

contrastante del Pretore possa reputarsi

manifestamente errato nel senso dell’art. 320 lett. b CPC (v. sopra

consid. 2). La questione può ad ogni modo rimanere indecisa per le seguenti

considerazioni.

6.

La

reclamante ribadisce di aver motivato e documentato la censura secondo cui l’istante

si è reso colpevole di una manifesta violazione del dovere di fedeltà e non

concorrenza nei confronti della società. Contesta il rimprovero d’incoerenza

mossole dal Pretore rilevando a ragione che se la si vuole considerare come

parte del­l’accordo del 28 maggio 2019, allora le si deve riconoscere la facoltà di avvalersi della

disciplina contrattuale convenuta. Per la reclamante l’indicare il danno

causatole dall’istante come “assai

più importante” del credito posto in esecuzione

costituisce una quantificazione sufficiente alla luce dell’art. 85 cpv. 1 CPC

visto il tipo di procedura in cui questo mezzo difensivo s’inserisce e la

novità della pretesa vantata dall’istante. Esprime infatti stupore circa

l’affermazione del Pretore secondo cui “la

parte convenuta lo contesta per la prima volta solo in questa sede”,

chiedendosi retoricamente quando avrebbe dovuto sollevare la contestazione,

posto che mai prima dell’istanza di fallimento CO 1 ave­va reclamato alcunché

nei suoi confronti.

6.1

Al

punto 8 dell’accordo per

decadimento consensuale della carica, le parti hanno

convenuto che “finché il

presente contratto permarrà in vigore e per i 3 anni successivi, il CO 1 si

impegna ad astenersi dal prestare sul territorio svizzero le attività svolte da

RE 1 e PI 2 in favore di soggetti terzi. È parimenti sancito per analoga durata

ed estensione territoriale il divieto di sollecitazione della clientela di RE 1

e PI 2 da parte di CO 1” (doc. E pag. 2). Orbene,

pochi giorni dopo la cessazione della relazione contrattuale tra le parti

(fissata per il 14 giugno 2019, doc. E punto 1) – o meglio il 24 giugno 2019 – CO

1.

ha fatto iscrivere nel registro di commercio del Canton Ticino una nuova

società, la __________ Sagl, di cui è socio e gerente unico, il cui scopo

sociale è analogo a quello allora perseguito dalla RE 1, come si evince dal

confronto degli estratti prodotti dall’escussa (doc. 2 e 4 acclusi alle

osservazioni all’istanza). In prima sede CO 1 non ha speso una parola sull’eccezione

di violazione del divieto di concorrenza e con le osservazioni al reclamo si è

limitato a sostenere di non aver mai fatto “concorrenza sleale” nei

confronti della RE 1 e dell’PI 2, ma di aver semplicemente costituito una

società per poter “continuare

la sua attività di fiduciario questa volta in posizione di indipendenza”. Sennonché l’accordo non esclude solo la concorrenza sleale – di per

sé già vietata dalla legge – bensì “il prestare sul territorio svizzero le attività svolte da RE 1 e PI 2 in

favore di soggetti terzi”.

6.2

D’altronde,

già l’iscrizione nel giugno del 2019 di una società con sede a avente quale

scopo sociale le stesse attività della RE 1 appare costituire verosimilmente

una violazione dell’ac­cordo, ciò che potrebbe giustificare che quest’ultima

abbia sospe­so il rimborso delle rate pattuite dopo il versamento integrale

delle due pri­me di maggio e giugno 2019 (v. doc. F). Non si può, senza

arbitrio, considerare alla stregua del Pretore che la convenuta non ha

specificato in che modo CO 1 ha leso i propri obblighi. La mancata

quantificazione del danno non giustifica poi la reiezione dell’eccezione, da

una parte perché si deduce dalle allegazioni della convenuta che implicitamente

essa oppone in compensazione una pretesa di risarcimento del danno di un

importo superiore a quello vantato dall’istante e dall’altra poiché la

reclamante sembra a prima vista legittimata a non adempiere i rimanenti

obblighi posti a suo carico vista la violazione dell’accordo commessa dall’istante.

Non

risulta dagli atti, da ultimo, che CO 1 abbia fatto valere la sua pretesa

contro la RE 1 prima della presentazione dell’istanza (in precedenza, egli

aveva infatti escusso la PI 1, v. sopra ad B). Non trova quindi riscontri

oggettivi l’osservazione del Pretore secondo cui l’eccezione della RE 1 sarebbe “meramente pretestuosa e priva di fondamento”. Egli avrebbe invece dovuto constatare che la relazione contrattuale

tra le parti non è per nulla chiara, per quanto riguarda sia l’identità della

datrice di lavoro sia l’adempimento dell’accordo,

e rinviare CO 1, come nel­la causa di rigetto dell’opposizione avviata

contro la PI 1, a far chiarire le sue pretese con un’azione di merito. Non

avendo l’istan­­te reso verosimile di vantare un credito nei confronti della RE

1, un fallimento, per di più senza preventiva esecuzione, non poteva essere

pronunciato nei suoi confronti. Già per questo motivo il reclamo

merita accoglimento.

6.3

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 evidenzia come, aldilà delle argomentazioni giuridiche sollevate dalla

reclamante, non meriti protezione la malafede di PI 3, amministratore

unico della RE 1 e socio presidente della gerenza della PI 1, il quale

cercherebbe di vanificare le pretese in discussione approfittando della

costellazione di società da lui stesso create. A sua mente, limitare il

giudizio solo a questioni di natura giuridica penalizzerebbe pesantemente la propria

buona fede quale dipendente e “parte

giuridicamente più debole”.

Sta

però di fatto che la dichiarazione del fallimento senza preventiva esecuzione è

subordinata a precisi presupposti definiti dalla legge, che il giudice del

fallimento non può ignorare. Inoltre, buona e malafede non appaiono poter

essere assegnate alle parti in mo­do esclusivo e univoco se si pone mente alla

verosimile violazione del divieto di concorrenza di cui si è reso responsabile

l’istante (sopra ad 6.2). Ancora una volta solo il giudice del merito è

abilitato a statuire sui rispettivi diritti e doveri delle parti.

7.

Va

infine rilevato, per abbondanza, che la decisione impugnata è errata anche per

quanto concerne il presupposto della sospensione dei pagamenti. Certo, può

essere ammessa una siffatta sospensione perfino quando riguarda

un solo debito, purché esso sia importante, oltre che incontestato ed

esigibile, e purché il rifiuto di pagare sia durevole (sopra consid. 2).

Ebbene, nel caso in rassegna la pretesa

vantata dall’istante, di poco più di fr. 15'000.–, non appare

particolarmente importante se confrontata con il capitale sociale della

convenuta (di fr. 100'000.–, v. doc. 4), il rifiuto di pagare non può

dirsi durevole ove si consideri che CO 1 pare aver sollecitato la RE 1

per la prima volta con l’istanza (v. sopra

consid. 6.2) e soprattutto il suo credito non è incontestato né incontestabile

(si rinvia ai soprastanti consid. 5 e 6).

Quanto

al rimprovero indirizzato alla RE 1 di “rimpallarsi” la qualità di

debitrice con la PI 1 in funzione della sede in cui il creditore cerca di

recuperare quanto dovutogli, il Pretore pare riferirsi alla causa di fallimento

senza preventiva esecuzione prevista dall’art. 190 cpv. 1 n. 1 LEF (compimento

o tentativo di compiere atti fraudolenti in pregiudizio dei creditori), che l’istante

non aveva però invocato e che il primo giudice non poteva dunque evocare d’uffi­cio

stante il principio dispositivo (art. 55 cpv. 1 CPC). Senza contare che il rifiuto di pagare è verosimilmente

giustificato (sopra con­sid. 6.2). Anche sotto questo profilo il reclamo

risulta fondato.

8.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) e le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 12 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il

rinvio dell’art. 96 CPC, sono poste in ambo le sedi a carico dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC), come pure le spese

dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di

fallimento pronunciata il 12 marzo 2020 dalla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di

prima sede di fr. 80.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico di CO

1, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 800.– per ripetibili.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare co­me di rito, sono poste a carico di CO 1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di CO

1, tenuto a rifondere alla reclamante fr. 1’400.– per ripetibili.

III. Notificazione a:

;

– ;

– Ufficio

d’esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Viganello;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).